Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2015, n. 5010
CASS
Sentenza 7 settembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati fallimentari concernenti la procedura di concordato preventivo, la costituzione di parte civile del commissario giudiziale, non preclude, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, legge fallimentare, la concorrente legittimazione del singolo creditore a costituirsi parte civile per far valere una richiesta di risarcimento a titolo personale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale legittimazione discende anche dalla previsione contenuta nell'art. 167 legge fall. in base al quale, durante la procedura, il debitore conserva i propri organi rappresentativi ed il potere di chiedere il risarcimento dei danni).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2015, n. 5010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5010
    Data del deposito : 7 settembre 2015

    Testo completo