Sentenza 7 settembre 2015
Massime • 1
In tema di reati fallimentari concernenti la procedura di concordato preventivo, la costituzione di parte civile del commissario giudiziale, non preclude, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, legge fallimentare, la concorrente legittimazione del singolo creditore a costituirsi parte civile per far valere una richiesta di risarcimento a titolo personale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale legittimazione discende anche dalla previsione contenuta nell'art. 167 legge fall. in base al quale, durante la procedura, il debitore conserva i propri organi rappresentativi ed il potere di chiedere il risarcimento dei danni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2015, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2015 |
Testo completo
550 1 0/ 1 6 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2619/2015 Dott. GERARDO SABEONE Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 8237/2015- Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. US DE MARZO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PI US N. IL 20/02/1939 PARTE CIVILE R avverso la sentenza n. 6940/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
il difensore della parte civile, avv. Elena Jannuzzi, ha concluso per il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese;
il difensore dell'imputato, prof. MA Zanchetti, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata veniva confermata l'affermazione di responsabilità di AM PI per i reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo G) e artt. 216 comma 1, n. 1, 223, comma 1, 219 comma le comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (capo A) perché, quale amministratore della DO Costruzioni s.r.l., in concorso con CA MA e LS MA, rispettivamente vicepresidente operativo e direttore amministrativo della Fondazione Centro San RA del Monte Tabor, AM NL, amministratore della Metodo Impresa Generale Costruzioni s.r.l., LO FE ся e ES AR, questi ultimi rispettivamente amministratore e responsabile amministrativo finanziario e contabile della Progetti s.r.l., distraeva e comunque dissipava il patrimonio della Fondazione San RA del Monte Tabor attraverso operazioni negoziali direttamente intercorse tra la fondazione, ovvero società dalla stessa controllate e finanziate, la DO Costruzioni s.r.l. e la Metodo Impresa Generale Costruzioni s.r.l., alle quali venivano affidate commesse per R un costo superiore a quello di effettivo valore della prestazione, con l'impegno da parte degli amministratori a restituire a CA o LS o a terzi beneficiari, quali CÒ RA, le somme lucrate dalla indebita sovra fatturazione, per un totale non inferiore ad € 700.000-800.000; nonché costituendo con CÒ RA, CA MA, LS MA, AM NL, LO FE, ES AR e NC AN un'associazione diretta alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, frode fiscale, appropriazione indebita e riciclaggio, operante nella sovrafatturazione degli importi dovuto dalla Fondazione San RA ai fornitori, nella costituzione di disponibilità occulte con le corrispondenti somme ritrasmesse dai fornitori a CA MA o a società riferibili a CÒ RA e nella destinazione delle somme provenienti dalla San RA a conti correnti di società appositamente costituite all'estero o di altri beneficiari non identificati.
3. L'imputato, con atto dei difensori di fiducia, avv. Sandro Clementi e prof. MA Zanchetti ricorre con atto affidato a 19 motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, in riferimento alla necessaria lesività della fattispecie di bancarotta fraudolenta prefallimentare, rispetto all'interesse protetto, rappresentato della garanzia della massa creditoria. In particolare si censura la lettura minimalista della fattispecie incriminatrice offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale sarebbero punibili anche condotte non concretamente lesive della garanzia dei creditori, trascurando così sia la diversa lettura offerta dal Tribunale, sia lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità, che individua l'offesa tipica della bancarotta fraudolenta per distrazione nella diminuzione della consistenza patrimoniale, idonea a danneggiare le aspettative dei creditori e non nel semplice impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, quanto meno nel momento del fallimento. A tacere dell'indirizzo giurisprudenziale che individua nell'insolvenza della società l'evento del reato (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) e di quello che invece valorizza l'elemento soggettivo del delitto, intendendo il dolo anche come prefigurazione di una situazione di pericolo anche remoto ma concreto - per la garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, CAmmi, Rv. 234232) sviluppatosi con riferimento all'ipotesi del concorso dell'extraneus del reato proprio, quale appunto l'odierno imputato, che era addirittura creditore della società. In via subordinata si eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare, in relazione agli articoli 3, 25 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione.
3.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione della sentenza 32031/2014 di questa Corte, sia pure nel solo dispositivo, come prova del fatto in essa accertato, rappresentato dalla condanna R definitiva del coimputato CÒ per i medesimi fatti. In mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., a giudizio del ricorrente, va disposto un annullamento con rinvio, per consentire la valutazione dell'esistenza di fatti accertati, contrastanti con quelli ritenuti provati nella sentenza impugnata.
3.3 Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare, in relazione al concetto di distrazione, poiché le somme di denaro oggetto di sovra fatturazione, poi restituite alla fondazione, nella prospettiva accusatoria costituiscono al tempo stesso un danno per la garanzia dei creditori della fondazione ed un sostanziale vantaggio di carattere economico per la medesima, poiché utilizzate a fini corruttivi, per conseguire indebiti vantaggi. La Corte territoriale, eludendo il problema proposto con la prima impugnazione, richiama il rischio di una potenziale esclusione dal 3 mercato della società, che non c'è mai stata e che comunque non poteva . rientrare nel fuoco del dolo dell'estraneo, completamente all'oscuro dell'ipotizzata corruzione.
3.4 Con il quarto motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla prova della sovra fatturazione, che non è necessariamente desumibile dalla restituzione di somme di denaro, ma che invece andava dimostrata sul piano tecnico, mediante la valutazione del valore dei lavori edili svolti, rispetto al loro corrispettivo. Vengono esaminati separatamente, come nella decisione impugnata, l'appalto di Cologno Monzese e quello dell'ospedale di Olbia.
3.4.1 Quanto al primo si rileva che l'appalto non è stato commissionato dalla fondazione San RA, ma dalla controllata IL, per cui già sul piano logico l'operazione non poteva comportare distrazione di risorse della società controllante, in virtù del principio di autonomia patrimoniale delle persone giuridiche. Per giunta per tutto il periodo delle supposte sovra fatturazioni la IL era posseduta al 49% dalla DO Costruzioni s.r.l. e tutta l'operazione di cessione e riacquisto delle quote della prima alla seconda, giudicata criticamente dalla Corte territoriale, ha comportato un indubbio vantaggio per il patrimonio della fondazione ed alla garanzia dei creditori. Nella realtà, in una prima fase la Fondazione ha incassato 19 milioni di euro, realizzando una plusvalenza di 17 milioni e la IL ha corrisposto a DO 10 milioni, a fronte di lavori da svolgere per complessivi 36 milioni;
successivamente la Fondazione ha riacquistato le azioni per 8,4 milioni di euro, con un ulteriore plusvalenza di 10,6 milioni di euro. Nel successivo passaggio del contratto di appalto da DO Costruzioni s.r.l. a Metodo Impresa Generale Costruzioni s.r.l., gestita dal figlio dell'imputato, la Corte territoriale individua una sovra fatturazione di quasi 10 milioni di euro, perché i 3 milioni residui di opere da ultimare venivano fatturati per oltre 12 milioni, trascurando le modificazioni dovute a varianti, richieste dalla committenza;
inoltre non si è proceduto ad alcuna perizia.
3.4.2 In ordine all'appalto del complesso ospedaliero di Olbia, pure iniziato da DO e proseguito da Metodo, viene disattesa l'unica consulenza realizzata dall'esperto della difesa e viene ignorata tutta la ricostruzione difensiva contenuta nei motivi di appello, volta a dimostrare la congruità dei costi di costruzione rispetto alle opere realizzate;
la sentenza ripropone sul punto un calcolo semplicistico, volto a dimostrare un versamento di 1,9 milioni di euro in più di quanto dovuto (€ 900.000 corrispettivo di 1 milione al titolo di chiusure stralcio di ogni pretesa).
3.5 Con il quinto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione 4 dell'art. 236, comma 2, n. 1 della legge fallimentare, per aver ritenuto applicabile la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria anche al caso di ammissione al concordato preventivo senza dichiarazione di insolvenza. Il ricorrente evidenzia che, alla luce delle recenti modifiche, l'istituto del concordato preventivo ha assunto una funzione di "gestione" della crisi dell'impresa, in una prospettiva conservativa e protettiva, piuttosto che una funzione liquidatoria;
il concordato non presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza della società, per cui non è assimilabile al fallimento, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista giuridico. Si richiama perciò quella dottrina secondo la quale rispetto in caso di ammissione alla procedura di concordato conseguente ad una mera crisi, non dovrebbe esservi spazio per ipotizzare una condotta incriminabile ai sensi dell'articolo 236, comma 2, n. 1 della legge fallimentare. In subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale a norma, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, perché un amministratore di società ammesso al concordato può essere accusato di bancarotta fraudolenta, mentre l'imprenditore individuale non ne risponde.
3.6 Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione e inosservanza ed as erronea applicazione dell'art. 216 della legge fallimentare e 110 cod. pen., in relazione all'elemento soggettivo del reato. Si evidenzia che il dolo, secondo numerose decisioni di legittimità, deve coprire anche il dissesto, nel senso che l'agente, concorrente esterno, deve conoscere la concreta lesività della condotta sulla garanzia dei creditori, cioè la positiva incidenza della distrazione contestata sullo squilibrio patrimoniale della そ società. Ciò implica, sul piano concreto, la prova che l'estraneo sia a conoscenza della situazione di crisi dell'impresa e sia in grado di calcolare le conseguenze di una sia pur limitata sottrazione di risorse. Lo specifico motivo di appello sul punto, con il quale si formulavano una serie di interrogativi, è stato ignorato dalla Corte di Milano, che ha desunto la consapevolezza delle difficoltà finanziarie dai ritardi con cui i creditori venivano pagati.
3.7 Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al reato associativo, la cui sussistenza è stata desunta dalla sentenza 32031 del 2014 della Corte Suprema, conosciuta solo nel dispositivo riguardante altro imputato, con ruolo diverso.
3.8 Con l'ottavo motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 416 cod. pen.. In primo luogo si segnala che la partecipazione dell'imputato è affidata esclusivamente alle sovra fatturazioni, per cui se si escludono queste cade anche 5 il reato associativo. In secondo luogo, ignorando AM la destinazione del denaro che restituiva, non si vede come potesse essere a conoscenza dell'utilizzo delle risorse per attività illecite, come apoditticamente affermato nella sentenza impugnata. I giudici milanesi ipotizzano l'esistenza di una struttura deviata all'interno della fondazione San RA e costruiscono illogicamente l'adesione dell'imputato sulla base di un'attività lecita, legata ad una consuetudine di carattere commerciale. Sotto il profilo soggettivo, poi, manca del tutto la motivazione sullo scopo di contribuire all'attuazione del generico programma criminoso.
3.9 Con il nono motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio: al fine di giustificare il discostamento dal minimo edittale e l'aumento di sei mesi, ex articolo 81 cod. pen., viene valorizzata la destinazione a fini illeciti del denaro, alla quale l'imputato è rimasto estraneo;
vengono trascurati l'incidenza percentuale minima della distrazione rispetto al passivo della procedura concordataria ed il comportamento processuale dell'imputato, che ha consentito di ricostruire il sistema economico del quale in definitiva egli è stato vittima.
3.10 Con il decimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta concorrente legittimazione a costituirsi parte civile dei Commissari giudiziali e della Fondazione San RA e la legittimazione dei primi di esercitare pretese civilistiche in ordine al delitto di associazione a delinquere. Sul punto si invoca articolo 240 della legge fallimentare, che prevede la legittimazione solo sussidiaria dei creditori rispetto そ al commissario giudiziale, con norma eccezionale, limitata pertanto al caso in esso previsto del reato di bancarotta fraudolenta commesso dal fallito e non da persona diversa, come nel caso di specie.
3.11 Con l'undicesimo motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in ordine alle statuizione civili. In particolare, con riferimento al danno di immagine, si evidenzia l'assenza totale di prove e di motivazione;
priva di motivazione è giudicata anche la provvisionale di € 100.000, per danni non patrimoniali, in aggiunta a quella di € 700.000 pari all'importo della distrazione accertata.
3.12 Con il dodicesimo motivo si chiede l'annullamento senza rinvio delle statuizione civili e l'esclusione della parte civile fondazione San RA, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, cod. proc. pen. per intervenuta proposizione dell'azione civile davanti al Tribunale di Milano successivamente alla sentenza impugnata, evidenziando che l'attrice non si limita a chiedere la liquidazione del danno, ma chiede un autonomo, nuovo ed integrale accertamento dello stesso. 6 3.13 Con il tredicesimo motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416 e 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., in relazione all'eccepita nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi, conseguente all'incompletezza degli atti presentati, con riferimento ai numerosi omissis apposti su atti dichiarativi, che rientravano nel perimetro dell'accusa mossa a AM. Si censura la motivazione proposta dalla Corte territoriale, fondata sul principio di tassatività delle nullità e sull'inapplicabilità della norma generale, per difetto di prova della decisività di tali incompletezza. Si sottolinea a tal proposito che all'udienza del 17 ottobre 2012 il pubblico ministero ha utilizzato passi di verbale omissati ed ha successivamente depositato nel proprio fascicolo gli atti integrali, per renderli conoscibili alle parti;
alla successiva udienza del 7 novembre 2012 si è dato atto dell'esistenza di ulteriore documentazione, non depositata al fascicolo del pubblico ministero;
in un separato procedimento a carico di IG ed altri sono state depositate delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti dell'imputato mai entrate in questo procedimento, benché contenenti elementi favorevoli alla difesa. Una interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 145 del 1991, impone di ritenere che nessun atto di indagine può essere sottratto alla conoscenza delle parti e che l'articolo 416 comma 2 vada coordinato con l'art. 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., sicché laddove la trasmissione incompleta degli atti faccia venir meno la possibilità di una specifica iniziativa processuale della difesa, deve affermarsi la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Con riferimento al caso di specie, a giudizio del ricorrente, non può esserci そ dubbio che le dichiarazioni rese a sommarie informazioni agli interrogatori dei coindagati, nelle parti riguardanti le imputazioni in esame e le intercettazioni svolte nei confronti dei reati stessi abbiano tali caratteristiche.
3.14 Con il quattordicesimo motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 429 e 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., in relazione all'eccepita nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi per l'indeterminatezza dei capi di imputazione: quella di cui al capo A, perché formulata in via alternativa, senza specificare quali siano le operazioni distrattive e/o dissipative (le fatture, gli importi, le società controllate finanziate dalla fondazione); quella per il delitto associativo, poiché non sono indicati i ruoli singolarmente ricoperti degli imputati ed in particolare l'apporto di PI AM. 7 3.15 Con il quindicesimo motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una consulenza tecnica di parte. In particolare si censura la decisione del Tribunale di concedere un solo giorno di tempo per depositare la propria consulenza tecnica, condizionante la richiesta di giudizio abbreviato.
3.16 Con il sedicesimo motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 234 e 238 cod. proc. pen., in relazione all'inutilizzabilità della relazione Deloitte Touiche atteso il suo contenuto - valutativo, tale da farla ritenere una vera e propria consulenza di parte - e del processo verbale di constatazione della guardia di finanza, parimenti dal contenuto valutativo.
3.17 Con il diciassettesimo motivo si deduce vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 430 e 477 cod. proc. pen., in relazione alla congruità dei termini a difesa di 13 giorni (a fronte di una richiesta di almeno 20 giorni, come previsto dall'articolo 415 bis, comma 3, cod. proc. pen.) concesso all'udienza del 17 ottobre 2012, in seguito all'utilizzo di verbali sconosciuti alla difesa nell'esame del teste UC, ed alla notifica, nella stessa udienza, dell'avviso di indagini integrative ex art. 430 cod. proc. pen., con conseguenti ulteriori atti da esaminare. La sentenza d'appello fa riferimento ad un termine minimo di tre giorni, che non sarebbe stato violato, probabilmente riferendosi a quello previsto dall'articolo 108, comma 1, cod. proc. pen., nella versione anteriore alla riforma del 2001; ne consegue la falsa applicazione dell'articolo 430 del codice di rito, per avere la Corte ritenuto di applicare anche erroneamente il termine di cui all'articolo 108. In subordine si solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 430 e 477 cod. proc. pen., in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione, se non interpretati nel senso che a seguito del deposito da parte del pubblico : ministero delle attività integrative di indagine deve essere concesso alla difesa un termine per lo studio e la valutazione del materiale proporzionato all'entità e alla qualità del medesimo.
3.18 Con il diciottesimo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali penali, in relazione all'inutilizzabilità delle escussioni dibattimentali di TO UC, NL TO e AN NC, le cui dichiarazioni investigative erano omissate ed in considerazione della dichiarazione di inutilizzabilità, con ordinanza del 17 luglio 2012, di tutti gli atti non depositata ex art. 415 bis cod. proc. pen.; ciò perché il pubblico ministero, nel corso dell'esame, si era servito di atti sconosciuti alla difesa.
3.19 Con il diciannovesimo motivo si deduce inosservanza ed erronea 8 applicazione di norme processuali penali, in relazione all'inutilizzabilità delle escussioni dibattimentali di LS MA, indagato al momento dell'esame dibattimentale per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, da intendersi come reato fine dell'associazione contestata a AM e dunque connesso ai sensi dell'articolo 12, lettera c) cod. proc. pen.. LS andava sentito a norma dell'articolo 210, comma 4, con l'avvertimento della facoltà di non rispondere e invece è stato sentito come teste assistito, ai sensi dell'art. 197 bis;
analoga eccezione proposta rispetto agli interrogatori di LS acquisiti dal Tribunale e sconosciuti alle difese, nei quali si fa riferimento anche alle sovra fatturazioni imputate a AM.
4. Con memoria del 22 luglio 2015 il difensore delle parti civili "Fondazione Centro San RA del Monte Tabor in concordato preventivo" e "Commissari Giudiziali della Fondazione Centro San RA del Monte Tabor in concordato preventivo" ha richiesto il rigetto del ricorso o la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza, replicando analiticamente ai motivi di ricorso.
4.1 In relazione al primo motivo di ricorso, si osserva che entrambi giudici di merito hanno riconosciuto in concreto la lesiva delle condotte distrattiva rispetto alla garanzia dei creditori. Più in generale si richiamano alcune decisioni di questa Sezione, secondo le quali la condotta distrattiva presenta connotati intrinseci di offensiva - da valutarsi in termini di messa in pericolo - nei confronti della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore offre ai creditori e che hanno fugato i dubbi di costituzionalità paventati dal ricorrente. N D'altra parte i Commissari giudiziali hanno collocato l'emersione del dissesto те dell'ente nel 2007, prima della cessazione dei rapporti tra DO e Fondazione.
4.2 In ordine al secondo motivo, si giudica fuorviante il richiamo dell'art. 238-bis del codice di rito, poiché la sentenza della Corte di cassazione a carico di CÒ non è stata mai acquisita, perchè non era stata ancora depositata, e nemmeno ne è stato valutato il dispositivo: la Corte d'appello si limita a dare atto dell'intervenuta conferma della condanna del CÒ.
4.3 Il terzo motivo giudicato manifestamente infondato, poiché l'utilizzo delle somme a vantaggio della Fondazione è una pura ipotesi difensiva indimostrata, estranea al presente giudizio;
in ogni caso i versamenti ipotizzati sarebbero contrari ai principi dell'ordinamento e le correlate pretese non sarebbero mai azionabili nei confronti della società.
4.4 Il quarto motivo, a giudizio delle parti civili, è versato in fatto e propone una lettura alternativa degli elementi di prova, soffermandosi lungamente sulla vicenda della cessione e del riacquisto della partecipazione IL da parte di DO, che non ha niente a che vedere con l'ipotesi d'accusa, ma che è stata sottolineata dai giudici di merito unicamente per dimostrare che la società IL 9 era uno strumento a disposizione della Fondazione e che il valore del suo patrimonio incideva su quello della fondazione.
4.5 In relazione al quinto motivo, si osserva che nel caso concreto la fondazione San RA versava in una situazione di grave di insolvenza, per cui tutte le argomentazioni riguardanti l'interpretazione costituzionalmente orientata o, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 236 comma 2 della legge fallimentare sono manifestamente infondate. Inoltre, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel 2009, poiché il delitto in questione è reato di pericolo e non di danno, non è richiesto che alla procedura alternativa minore faccia seguito la dichiarazione di fallimento. La possibilità di qualificare la concreta situazione patrimoniale dell'imprenditore in termini di crisi, dissesto od insolvenza finisce perciò per perdere gran parte della propria rilevanza.
4.6 Quanto al sesto motivo di ricorso, in punto di elemento soggettivo dell'estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta, pur non essendo richiesta dalla norma la consapevolezza del dissesto in capo all'estraneo, ma solo quella di concorrere alla sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la consapevolezza dello stato di crisi in capo all'imputato, considerati i rapporti frequentazione pressoché quotidiani con i massimi vertici della fondazione;
vengono indicati anche degli episodi specifici, quale l'invito ad acquisire una quota di lavori in subappalto da una società そ francese, per non rischiare di non essere pagato.
4.7 In ordine al settimo motivo, si contesta l'affermazione del ricorrente secondo la quale anche rispetto al reato associativo sarebbe stata utilizzata la sentenza che ha chiuso il procedimento a carico di CÒ.
4.8 L'ottavo motivo è considerato inammissibile, poiché sollecita una valutazione di merito e di reinterpretazione degli elementi di prova.
4.9 Il nono motivo non è contestato, poiché attiene al trattamento sanzionatorio.
4.10 Il decimo motivo è giudicato infondato, richiamandosi la motivazione del Tribunale e della Corte territoriale in ordine alla corretta interpretazione da dare all'articolo 240 della legge fallimentare, che, in caso di costituzione dei commissari giudiziali, preclude la legittimazione dei creditori, ma non anche quella dell'ente, se ancora esistente.
4.11 In relazione alla condanna civile, oggetto dell'undicesimo motivo, si richiamano i principi riguardanti la prova necessaria per una pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni e si evidenzia come il danno di immagine derivi dall'accostamento della fondazione, Istituto medico scientifico di fama internazionale e di indiscusso prestigio, all'associazione per delinquere di 10 cui al capo G. Le questioni riguardanti la provvisionale, poi, sono costantemente giudicate inammissibili in sede di legittimità.
4.12 Con riferimento alla richiesta di esclusione delle parti civili, in applicazione dell'articolo 82 cod. proc. pen., si evidenzia che la revoca tacita della costituzione di parte civile richiede una compiuta coincidenza tra la domanda formulata in sede penale e quella proposta in sede civile, per identità di persone, petitum e causa petendi, mentre nel caso di specie la pretesa risarcitoria fatta valere in sede civile è più ampia di quella proposta con la costituzione di parte civile, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo, che fa riferimento anche a violazioni fiscali dei passati amministratori. In riferimento all'odierno imputato, poi, l'azione è stata proposta a fini meramente liquidatori del danno accertato in sede penale, come espressamente affermato a pagina 28 dell'atto di citazione ed in più passaggi dell'atto.
4.13 Con riferimento alle ulteriori censure riguardanti le ordinanze pronunciate in fasi istruttorie (motivi da 13 a 19), ci si riporta quanto già osservato dal Tribunale e dalla Corte territoriale. MOTIVI DELLA DECISIONE हि 1. Il ricorso va rigettato. Preliminarmente vanno affrontati i motivi n. 13-19, di carattere processuale, per il valore di pregiudiziale che questi assumono rispetto a quelli di contenuto sostanziale.
2. In primo luogo va esaminato il tredicesimo, con il quale si deduce la nullità della richiesta di rinvio giudizio e degli atti successivi, per la trasmissione incompleta degli atti a norma dell'art. 416 cod. pen., foriera a giudizio del ricorrente di una irrimediabile lesione dei diritti di difesa dell'imputato.
2.1 Il motivo è infondato. Va ribadita la costante affermazione di questa Suprema Corte, secondo cui l'omissione del deposito di alcuni atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., oppure la mancata messa a disposizione dei medesimi comporta l'inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità (limitandosi alle decisioni massimate di questa Sezione sul tema, cfr. ad es. Sez. 5, n. 21593 del 22/04/2009, Abbruzzese, Rv. 243899; Sez. 5, n. 14619 del 25/03/2008, Agosto, Rv. 239492). La sanzione di nullità non è prevista nè dall'art. 416 nè dall'art. 429 del codice di rito (la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è prevista unicamente 11 con riguardo al caso che detta richiesta non sia stata preceduta dall'avviso di cui al citato art. 415-bis cod. proc. pen., e, qualora la persona sottoposta a indagini ne abbia fatto domanda, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio), e il diritto di difesa dell'imputato è comunque assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito 2.2 D'altra parte, per poter affermare che l'omissione abbia comportato lesione del diritto di difesa, con conseguente configurabilità della nullità di ordine generale (ma comunque non assoluto) di cui all'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), sarebbe stato necessario che nel ricorso fosse stato specificato quali fossero esattamente gli atti sottratti alla discovery e, soprattutto, quale concreto pregiudizio la difesa avesse subito a cagione della loro mancata acquisizione in copia, prima dell'udienza preliminare. Il ricorrente si è limitato, invece, a riportare alcuni passaggi dei verbali dibattimentali, dai quali emergeva la rilevanza a fine probatorio di alcune dichiarazioni omissate, dando peraltro anche atto del fatto che gli atti investigativi sono stati poi messi a disposizione delle parti.
3. Anche il quattordicesimo motivo di ricorso è infondato.
3.1 In proposito va innanzi tutto ricordato come non sia ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi R elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione poi non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti W quegli atti, che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. F, n. 43481 del 7 agosto 2012, Ecelestino, Rv. 253582). In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (ex multis Sez. 5, n. 6335/14 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro, Rv. 239758).
3.2 Fatta questa premessa, è indubbio che siano chiaramente descritte le condotte in contestazione e il loro oggetto. In particolare, quanto alla bancarotta patrimoniale, l'oggetto delle condotte distrattive è stato individuato nelle somme falsamente imputate a costi mai sostenuti dalla Fondazione, oggetto delle sovraffatturazioni operate nei confronti di DO Costruzioni s.r.l. e Metodo Impresa Generale Costruzioni s.r.l.. 3.3 Del tutto irrilevante, ai fini della valutazione richiesta e alla luce dei principi richiamati in precedenza, è invece che non siano indicate nel dettaglio 12 nell'imputazione i contratti e le fatture relative alle operazioni che hanno costituito la provvista oggetto delle contestate distrazioni, giacché nella prospettazione iniziale ricomprendeva tutti gli appalti. :
3.4 Insussistente è infine il lamentato difetto di motivazione sull'analoga eccezione con riferimento al reato associativo, atteso che la Corte territoriale ha puntualmente replicato sul punto, osservando che i ruoli rivestiti nell'associazione corrispondono alla posizione occupata nelle operazioni, per cui, rispetto a quello del ricorrente, è sufficiente l'indicazione "quale legale rappresentante della DO Costruzioni s.r.l., Fornitore storico della fondazione San RA del destinatario degli appalti relativi alle costruzioni edilizie"; tale motivazione non può ritenersi manifestamente illogica, poiché la prospettazione accusatoria ipotizzava esistenza di un collaudato e ben organizzato meccanismo finalizzato al sistematico depauperamento della Fondazione, attraverso le condotte distrattive, i reati fiscali e il riciclaggio di denaro.
4. Il quindicesimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata attribuzione alle difese di un congruo termine per deposito della consulenza tecnica condizionante la richiesta di giudizio abbreviato, è manifestamente infondato, poiché, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non vi era alcuna ragione di concedere un termine per la produzione di un atto che doveva essere esibito già davanti al Giudice per l'udienza preliminare e che R dunque doveva essere già a disposizione della difesa nel momento in cui riproponeva la questione davanti al Tribunale. 5. È infondato anche il sedicesimo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla dedotta inutilizzabilità della relazione Deloitte Touiche e del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che secondo la tesi difensiva non possono essere qualificati come documenti formatisi in occasione di diverso procedimento, ma piuttosto quali prove assunte in un giudizio civile, acquisibili solo quando sia intervenuta sentenza definitiva.
5.1 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale è legittima l'acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose (Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011 - dep. 15/02/2012, G., Rv. 252127). La predetta consulenza, infatti, secondo la normativa processualcivilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi 13 acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
la sua acquisizione nel giudizio penale, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell'art. 238 cod. proc. pen., - che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile bensì secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento, per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (ex plurimis, Sez. 3, n. 22821 del 25/02/2003 dep. 23/05/2003, - Esposito, Rv. 225229 Sez. 2, n. 7916 del 05/02/2008, Rossi, Rv. 239546).
5.2 Più in generale, deve osservarsi che il codice di rito non pone un generale divieto di acquisizione di documenti formatisi in altri procedimenti giudiziari, limitandosi a prevedere, con l'art. 238, limitazioni a favore dell'imputato aventi ad oggetto atti specifici, come si desume dal tenore letterale del comma 4 dello stesso articolo, che prevede che i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta, a meno che non si tratti di verbali di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento penale, o di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato, o della documentazione di atti non ripetibili.
5.3 Quanto poi al processo verbale della Guardia di Finanza, in mancanza di ulteriori riferimenti dell'impugnazione, deve ritenersi oggetto di doglianza l'acquisizione dell'annotazione del 3 agosto 2012 e sul punto la sentenza di primo R grado (pagina 36) chiarisce che l'atto è stato acquisito dal Tribunale al solo scopo di utilizzarne i corretti riferimenti a cifre e nomi, in relazione a quanto oggetto della deposizione del teste CAvano. -D'altra parte e più in generale - va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte il processo verbale di constatazione rientra nella categoria dei documenti extraprocessuali ricognitivi di natura amministrativa e può, quindi, essere acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Ceragioli, Rv. 242523; Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aportone, Rv. 251235). Non è infatti un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); nè può essere qualificato quale "particolare modalità di inoltro della notizia di reato" (art. 221 disp. att.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi (cfr. Sez. 3, n. 4432 del 10/04/1997, Cosentino, Rv. 208030). Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno acquisito i processi verbali di constatazione redatti dalla G.d.F., trattandosi di documenti acquisibili al dibattimento quali prove documentali ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabili, in quanto atti amministrativi extraprocessuali, anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale.
6. Il diciassettesimo motivo, riguardante la doglianza di incongruità del 14 termine a difesa concesso per esaminare gli atti prodotti dal pubblico ministero, è manifestamente infondato poiché il riferimento sia pure errato quanto al numero di giorni - al termine a difesa previsto dall'articolo 108 del codice di rito non è manifestamente illogico, considerato che, in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono di difesa, il nuovo difensore deve prendere cognizione degli interi atti del procedimento, e nello stesso termine rientrano anche i tempi necessari per la visione ed estrazione di copia;
sicché in definitiva il termine complessivo di 14 giorni - dal 17 ottobre 2012 al 31 ottobre 2012 - non può certamente ritenersi incongruo, essendo pari al doppio di quello minimo previsto in caso di nuovo difensore. Quanto alla questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 430 e 477 cod. proc. pen., per violazione degli articoli 24 e 111 della costituzione, nella parte in cui non prevedono (in via interpretativa) la concessione di un termine a difesa a seguito del deposito da parte del pubblico ministero delle attività integrative di indagine, la questione è manifestamente irrilevante, poiché nel caso di specie il termine a difesa è stato riconosciuto e non negato.
7. Il diciottesimo e il diciannovesimo motivo, con i quali si deduce l'inutilizzabilità delle escussioni di quattro testi, sono inammissibili per genericità. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena d'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
8. Può ora passarsi all'esame delle doglianze riguardanti i vizi motivazionali della sentenza e la violazione di norme di diritto sostanziale.
8.1 Prima di esaminare le singole censure, si deve ribadire che, nonostante l'isolata decisione di Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061). Occorre piuttosto che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività - ossia un pericolo per le ragioni creditorie - risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune 15 attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre, in altre parole, che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Così come è stato ribadito che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567).
8.2 Ciò consente di ritenere infondati il primo ed il sesto motivo, giacchè la motivazione della sentenza sulla sussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale è assolutamente coerente e logica, laddove evidenzia che la misura delle distrazioni ritenuta dal primo giudice implica un depauperamento del patrimonio della fondazione di parecchie migliaia di euro, tale da assumere non solo piena rilevanza penale, ma anche da concretare l'aggravante specifica. Da quanto detto si desume la manifesta irrilevanza della dedotta questione di illegittimità costituzionale degli artt. 266 e 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, peraltro proposta in maniera assolutamente generica.
8.3 Quanto all'elemento soggettivo del reato, la sentenza ha fatto corretta そ applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, confermando la coerente affermazione del Tribunale, secondo il quale la consapevolezza dello stato di grave dissesto finanziario della fondazione è desumibile dai rapporti frequentazione pressoché quotidiani con i massimi vertici della fondazione, dalla consapevolezza dei ritardi nei pagamenti delle sue stesse fatture ammessa in sede di interrogatorio, dal colloquio con MA CA, dalla consapevolezza che anche il figlio AN CA non veniva pagato. Peraltro va ricordato che anche rispetto al ruolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore è stato precisato che non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, poiché il dolo dell'extraneus consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 I. fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879).
9. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente osservato dalla parte civile, la Corte territoriale si è limitata a dare atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna del coimputato CÒ, fondando poi l'affermazione di responsabilità dell'odierno imputato sulla valutazione del quadro probatorio specifico, costituito da fonti orali e documentale e non certamente desumendo della sentenza CÒ un elemento di prova in danno di AM. 10. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta un vizio motivazionale della decisione impugnata, nella parte in cui considera le somme sovra fatturate al tempo stesso un danno per la garanzia dei creditori ed un vantaggio per la fondazione, essendo oggetto di pagamenti illeciti fatti proprio allo scopo di facilitare il finanziamento del San RA, in tal modo rafforzando la garanzia dei creditori. : Il punto è specificamente affrontato dalla motivazione della sentenza d'appello (pagina 66), laddove si evidenzia che l'utilizzo a fini corruttivi E rappresenta solamente un'ipotesi della difesa e che comunque l'eventuale dimostrazione di tale diritto avrebbe esposto la Fondazione a conseguenze decisamente negative, attesa la ulteriore rilevanza penale, tale da poterne determinare l'espulsione dal mercato della sanità privata in convenzione. F R 11. Il quarto motivo è inammissibile perché versato in fatto. 11.1 Va ricordato, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. 11.2 Sul punto va ancora precisato che l'illogicità della motivazione に censurabile può essere solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando 17 che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.
1.3 Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. as 11.4 Alla Corte di Cassazione non è quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all'annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o م R ی س l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). 11.5 È allora evidente che le doglianze del ricorrente riguardanti le numerose presunte incongruenze argomentative e l'omessa esposizione o disamina di elementi in gran copia riversati anche nell'odierno procedimento -, - all'evidenza travisando la funzione e le finalità del giudizio di legittimità che il ricorrente ritiene tali da determinare una diversa decisione, ma che non appaiono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, e non 18 possono, pertanto, dar luogo all'annullamento della sentenza impugnata. Lo stesso ricorrente (pagina 23 dell'atto di impugnazione), del resto, sottolinea la possibilità di letture alternative dei medesimi elementi di fatto. 11.6 Con riferimento all'appalto di Cologno Monzese la Corte territoriale chiarisce che la società IL altro non era che uno strumento a disposizione della Fondazione e che il valore delle sue quote incideva sul patrimonio della Fondazione stessa;
come anche evidenzia, sulla base della valutazione delle prove, che a DO furono riconosciuti compensi maggiori del dovuto di quasi 10 milioni di euro e che IL non chiese mai all'imputato il pagamento della penale del 10% dell'importo dei lavori, così consentendogli un ulteriore vantaggio di 3,6 milioni di euro. 11.7 In ordine invece all'appalto dell'ospedale di Olbia, già dal confronto delle cifre del compenso originariamente fissato in 27,7 milioni di euro, dal versamento di complessivi 25,9 milioni di euro e dalla necessità di lavori per 3,7 milioni di euro per completare un'opera non ultimata per colpa di AM, la Corte territoriale desume in maniera logica e non contraddittoria la sovra fatturazione. Le varianti sul progetto originario, pur evidenziate dal ricorrente, sono esaminate dalla decisione impugnata laddove si evidenzia che furono compensate con ulteriori 3 milioni di euro, non considerati nel precedente calcolo. 12. Il quinto motivo, riguardante l'applicabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria all'ipotesi di ammissione al concordato preventivo non preceduta da dichiarazione di insolvenza, è infondato. 12.1 In primo luogo va evidenziato che la sentenza impugnata dà atto della "manifesta, grave situazione di insolvenza del debitore Fondazione San RA al momento della proposizione del ricorso ex art. 160 L. F." (pagina 40 della motivazione), cui fanno riferimento il ricorso, il decreto di ammissione del Tribunale di Milano ed i Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 e che risulta confermata dai numeri del concordato;
pertanto, già sulla base di questa considerazione, si può affermare la manifesta infondatezza del motivo principale e l'irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale proposta in subordine. 12.2 In punto di diritto va però ribadito quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243585-243587) a proposito dell'istituto del concordato preventivo: "Il presupposto oggettivo dell'amministrazione controllata era la "temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni", mentre quello del concordato preventivo è lo "stato di crisi", da intendersi anche come "stato di insolvenza", il che evoca sia situazioni in cui l'impresa versa nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni in scadenza, 19 sia situazioni di squilibrio irreversibile, sia situazioni in cui è agevolmente pronosticabile il verificarsi, nell'immediato, di uno di tali inconvenienti. L'amministrazione controllata aveva come finalità primaria il risanamento dell'impresa e il ripristino della sua solvibilità o, meglio, il recupero della solvibilità in conseguenza del risanamento dell'impresa, non aveva natura liquidatoria, né effetto immediatamente satisfattivo delle pretese creditorie ma, per così dire, dilatorio, nel senso che il debitore era obbligato a soddisfare integralmente tali pretese dopo la chiusura della procedura, se il risanamento T finanziario era stato conseguito. La struttura normativa del concordato preventivo prescinde da qualsiasi idea di necessaria protrazione dell'attività imprenditoriale ed è orientata ad assicurare effetti meramente liquidativi dei crediti attraverso qualsiasi forma ma in misura, di norma, falcidiata. Diverso è anche il regime giuridico delle due procedure". Si comprende allora come non sia censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale la scelta del legislatore di estendere al concordato preventivo le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società e che tale previsione non sia altrettanto censurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale, poiché frutto di una scelta del legislatore di estendere la tutela penale alle società, in considerazione della maggiore rilevanza e dimensione dell'impresa sociale. L'art. 236, L. Fall. rivela proprio la volontà del legislatore di punire in maniera autonoma le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima ed anche in assenza del fallimento restino impuniti (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. そ 259849). 12. Il settimo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo sulla base della sentenza 32031/2014 pronunciata nei confronti del coimputato CÒ RA è manifestamente infondato, secondo quanto già rilevato al § 9. 13. L'ottavo motivo, avente ad oggetto violazione di legge vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, è inammissibile per genericità e perchè versato in fatto, poiché propone una ricostruzione della vicenda nella quale AM è sostanzialmente una vittima di CAò, LS e CÒ, essendo rimasto estraneo ai reati scopo dell'associazione e intrattenendo con il San RA dei rapporti assolutamente leciti. In tal modo viene del tutto ignorata la motivazione della decisione, la quale sottolinea il contributo indispensabile dell'imputato per il periodico drenaggio di risorse finanziarie ai danni della Fondazione e la compartecipazione dell'imputato anche gli scopi dell'associazione, come dimostra la messa a disposizione della 20 società DO per le artificiose compravendite di partecipazioni azionarie in IL, il finanziamento a fondo perduto di una infruttuose iniziativa immobiliare in Brasile e i vantaggi collaterali che il gruppo gli procurava, come ad esempio i viaggi aerei gratuiti a bordo del Challenger 604 del San RA, a spese della Fondazione (pagine 45-46 della sentenza impugnata). 14. Il nono motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. 14.1 Come è noto per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base;
ne discende non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 14.2 Nel caso di specie la Corte territoriale richiama la gravità dei fatti (in considerazione della reiterazione nel tempo delle condotte, del contesto professionalmente organizzato e della entità delle distrazioni) ed i precedenti そ penali dell'imputato (molteplici anche se non gravi), a giustificare una pena base di quattro anni e sei mesi di reclusione, comunque più vicina al minimo che al medio edittale, con motivazione che si sottrae alle censure proposte. 14.3 Quanto all'aumento per la continuazione, va richiamata la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale non è necessaria una specifica giustificazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 11945 del 22/9/1999, De Rosa, Rv.214857; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465). 15. Il decimo motivo è infondato. Il ricorrente contesta la concorrente legittimazione alla costituzione di parte civile dei Commissari Giudiziali e della Fondazione San RA, sottolineando come, a tenore dell'articolo 240 della legge fallimentare, l'unico soggetto legittimato in via straordinaria a far valere gli interessi dell'ente è il commissario giudiziale;
tale legittimazione è poi limitata, suo giudizio, ai reati fallimentari, in quanto espressamente previsti dalla legge e non si estende ai reati comuni quale 21 è quello previsto dall'articolo 416 cod. pen.. 15.1 Sul punto va affermato che l'articolo 240 del R.D. n. 267 del 1942 è norma che preclude la costituzione di parte civile dei singoli creditori in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, quando vi sia la costituzione del curatore, ma resta sempre salva, la facoltà del singolo creditore di fare valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009 dep. 11/02/2010, Donti, Rv. P46069). Con riferimento specifico poi alla procedura di concordato preventivo, viene il rilievo l'art. 167 della legge fallimentare, secondo il quale "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", norma speciale, in base alla quale la fondazione mantiene i propri organi rappresentativi ed il potere di chiedere il risarcimento dei danni radicati in capo all'ente stesso. La paventata duplicazione del medesimo danno può escludersi, ove si consideri la natura generica della condanna al risarcimento dei danni, che dovrà essere liquidato in sede civile. 15.2 Quanto ai reati diversi da quelli fallimentari, va osservato che la norma invocata dal ricorrente non limita o esclude la legittimazione dell'organo della procedura, come prevista dalle norme generali, per ottenere il risarcimento nell'interesse dello stesso fallito e della massa dei creditori, per reati diversi (con riferimento ai reati tributari, Sez. 3, n. 14729 del 06/03/2008, Lumina, Rv. 239973); inoltre nel caso di specie la costituzione dei commissari giudiziali non si そ estende ai danni non patrimoniali, conseguenti al reato associativo, per cui la doglianza della difesa è generica. 16. La carenza motivazionale in ordine al danno di immagine lamentato dalla Fondazione con l'undicesimo motivo deve escludersi, alla luce dell'argomentazione la sentenza di primo grado (pag. 156), la quale sottolinea il rilievo internazionale dell'istituto scientifico San RA ed il palese pregiudizio derivante dal coinvolgimento della sua struttura di vertice dell'associazione criminale, alla quale concorre l'odierno imputato;
motivazione ripresa e ribadita dalla Corte territoriale espressamente (pagina 48 della motivazione), sottolineando altresì la campagna stampa e informativa protrattasi per mesi fino all'attualità. È poi inammissibile la doglianza sulla quantificazione della provvisionale;
va ribadito il principio, più volte enunciato da questa Corte Suprema, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e desinato ad essere 22 travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). 17. Il dodicesimo motivo è infondato. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la revoca per facta concludentia della costituzione di parte civile per effetto dell'esercizio dell'azione civile nella competente sede, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande (Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009 - dep. 05/01/2010, La Spina, Rv. 246266); ciò perché la previsione normativa è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. Così è parimenti pacifico che tale revoca non si ha nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione (Sez. 4, n. 29234 del 23/05/2013, Vitiello, Rv. 256831). Questa ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, come risulta dall'interpretazione complessiva dell'atto di citazione (e non solo delle conclusioni) e dai continui riferimenti alle risultanze del giudizio penale ed alle statuizioni civili in quella sede pronunciate. 18. Alla luce di quanto fin qui detto, in conclusione, il ricorso dell'imputato AM PI va rigettato. 18.1 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto consegue la condanna alle spese sostenute dalle parti civili, che, in considerazione del numero delle parti rappresentate, del rilievo delle questioni trattate e dell'impegno profuso, vanno liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi € 6.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2015 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinándo Lignola Gerardo SapeoneW DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 8 FEB 2016 Qu wust IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Carmela Lanzuise