Sentenza 20 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15676 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
1 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 56 76/03 Sigg.ri Magistrati: Composta Dott. Se io Presidente R.G. N. 4200/02 Cron.31857 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI liere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ua. 21/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IA GO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato difeso dagli avvocati ALESSANDRA INGANGI, ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti e successivamente domia lists in vie R.Grazioli Laute M². M² 76; ricorrente -
contro
BANCO NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio 2003 in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, 1732 dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA | CIRILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4165/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/10/01 R.G.N. 46894/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corradoudienza del 21/03/03 dal GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1-1 sign. UG Lo AV, dipendente del Banco di Napoli spa ha ricevuto tre successive contestazioni relative a gravi infrazioni dei suoi doveri di cassiere addetto all'agenzia n.39 sita in Castelcapuano, in relazione ad operazioni bancarie attinenti ai depositi dei fallimenti,nonché alla riscossione di un vaglia cambiario proveniente da illeciti prelevamenti, ed ad un versamento sul suo conto corrente di una somma proveniente dal sign. Di Capua, individuato come l'ideatore ed il coordinatore delle gravi irregolarità che avevano arrecato al Banco di Napoli un danno complessivo, per solo capitale, pari a lire 40 miliardi.
2- All'esito della procedura disciplinare egli è stato esonerato dall'impiego sicchè ha fatto ricorso al Pretore il quale, esclusa l'esistenza di vizi della predetta procedura, lo ha reintegrato nel posto di lavoro per assenza dell'elemento doloso in relazione alle gravi irregolarità concernenti i depositi fallimentari che avevano luogo da anni nella agenzia stessa rilevando, altresì, che in tale contesto, incentrato sulla assoluta regolarità di tutte le operazioni vagliate dal sign. IN, altro dipendente della agenzia stessa, era inesigibile una condotta professionale conforme alle disposizioni regolamentari.
3- Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16.10.01, su appello del Banco di Napoli ha rigettato la sua domanda;
esso ha ritenuto che : a- l'appellato non aveva riproposto in appello le questioni relative alla regolarità del procedimento disciplinare, dichiarando di accettare il contenuto della sentenza impugnata;
b- che, in ogni caso, non sussisteva irregolarità relativa ai termini per il compimento degli atti disciplinari trattandosi di tre distinte contestazioni di fatti ciascuna idonea ad estinguere il rapporto di lavoro;
non era necessaria l'affissione del codice disciplinare trattandosi di C- infrazioni che trovavano la loro sanzione nella legge;
alla stregua delle testimonianze doveva escludersi che il sign. Lo d- AV non fosse consapevole del carattere gravemente derogatorio della prassi sicuramente contraria alla norme regolamentari ed a quanto previsto in una convenzione relativa ai depositi giudiziari fra una banca ed un ufficio giudiziario- secondo cui non doveva farsi luogo a tutti i controlli sulle operazioni di deposito e prelievo da effettuarsi dal cassiere per le operazioni concernenti depositi fallimentari vagliate dal sign. IN, individuato come il gestore esclusivo, con il consenso dei preposti, di ogni operazione attinente ai depositi stessi;
egli non poteva non essere pienamente consapevole che le procedure in e- uso presso l'agenzia stessa erano contrarie alle regole ed estremamente rischiose per il Banco di Napoli: ciò che sarebbe stato comprensibile 2 per una persona di media diligenza ed intelligenza doveva esserlo per il cassiere di una banca;
peraltro, la mera considerazione dell'ingentissima quantità di denaro che queste procedure irregolari consentivano di movimentare doveva, a maggior ragione, rendere vigile e attentissimo chiunque quelle operazioni consentisse con il suo operato;
la consapevolezza era altresì deducibile oltre che da elementi f- concernenti il processo penale a suo carico, per il quale era stata anche emessa ordinanza di custodia cautelare, dal fatto che egli aveva posto in essere operazioni anche senza il visto del sign. IN, e dai due episodi addebitatigli concernenti l'incasso di un vaglia cambiario proveniente da illeciti prelevamenti presso l'agenzia n.67, ed il versamento sul proprio conto di denaro proveniente dal Di Capua;
g- questi specifici fatti giustificavano l'adozione nei suoi confronti della sanzione espulsiva rispetto ad altri addetti della stessa agenzia per i quali erano stati adottate sanzioni conservative.
4- Il sign. Lo AV chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui il Banco Di Napoli resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.346 cpc., omesso esame di punto decisivo della controversia,vizi di motivazione;
con esso si 3 contesta al Tribunale di aver ritenuto che il ricorrente non avesse reiterarto in appello le doglianze relative alle irregolarità formale della procedura disciplinare ed invece le stesse gli erano state devolute atteso che l'appellato nella memoria difensiva si era “riportato alle difese formulate in primo grado;
tale formula secondo il ricorrente era idonea a riproporre al giudice d'appello ai sensi dell'art.346 cpc eccezioni e difese disattese dal giudice di primo grado.
2- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.1337, 1375, 2697 cc. e dell'art. 7 l. 300/70 ‚omesso esame di punto decisivo, vizi di motivazione. Con tale censura viene contestata l'asserzione del Tribunale secondo cui non vi era luogo all'applicazione delle regole relative ai termini per compiere ulteriori atti di accertamento nell'ambito della procedura disciplinare atteso che nei confronti del ricorrente erano state mosse tre distinte contestazioni ciascuna idonea ad irrogare la sanzione espulsiva, nonché quella concernente l'insussistenza dell'obbligo di affissione del codice disciplinare attesa la entità delle infrazioni addebitate;
3- Le censure da esaminarsi congiuntamente sono inammissibili.
3.1 Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente il Tribunale, pur avendo rilevato che il ricorrente, vittorioso in primo grado per alcune soltanto delle ragioni prospettate, non aveva, a fronte dell'appello del Banco di Napoli, riproposto, ai sensi dell'art. 346 cpc., le questioni relative alla regolarità formale della procedura disciplinare, risolte dal giudice di primo grado in senso per lui 4 sfavorevole, ha poi esaminato tali questioni decidendo che la stessa si svolse in maniera del tutto rituale. 3.2- Su tali questioni, però, il Tribunale non poteva emettere alcuna pronuncia perché la formula usata dall'appellato (che si era “riportato alle difese di primo grado") non era idonea a produrre l'effetto devolutivo al giudice d'appello in ordine alle predette questioni. Ed infatti, affinché ciò avvenga è necessario che la volontà di riproporre al giudice d'appello le tesi difensive respinte in primo grado sia manifestata in maniera esplicita e precisa onde superarare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, previste dall'art.346 cpc. (Cass. 1161/03, 14267/99); l'espressione usata dal ricorrente sicuramente non soddisfa tale esigenza. Di conseguenza, essendosi formato, sulle predette questioni, il giudicato interno ( Cass. 6901/02) era precluso al giudice di merito l'esame delle stesse, sicchè le statuizioni adottate, ciò nonostante, dal giudice, come nel caso di specie sono prive di ogni rilevanza giuridica e non possono pertanto costituire oggetto di impugnazione.
4- Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 2119, 2104, 2697, cc. e 115 cpc., omesso esame di punto decisivo, vizi di motivazione. Con tale censura il ricorrente contesta l'asserzione del Tribunale secondo cui il grado di devianza dalle regole era così elevato per cui non poteva non esservi in lui consapevolezza di una prassi gravemente irregolare e pregiudizievole per la banca. Ed infatti dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni 5 testimoniali (in particolare quella dei sign. TR, PA, RI ) risultava, irrefutabilmente, che la prassi derogatoria si incentrava sulla centralità del ruolo del sig. IN il quale, con l'assenso del preposto, vagliava, in via esclusiva la legittimità delle operazioni concernenti i depositi fallimentari riducendo il ruolo del cassiere a mero erogatore o incassatore di somme una volta che il vaglio fosse risultato positivo;
nessuna prova è stata fornita dal Banco in ordine alla compartecipazione dolosa del ricorrente;
il danno ricevuto dal datore di lavoro non ha rilievo ai fini della sussistenza del rapporto fiduciario con il lavoratore.
5- Anche tale censura è infondata. Va premesso che, come già asserito da questa Corte, le deposizioni testimoniali con le quali si intenda contraddire il convincimento del giudice, la cui decisione sia impugnata, devono, per il principio di autosufficienza del ricorso, essere riportate nella loro interezza- e non per singoli brani,ritenuti utili dalla parte al fine predetto al fine di consentirne la valutazione complessiva in termini di decisività della stessa. A parte ciò, deve rilevarsi che tutto l'impianto della censura si rivela puramente contestativo del convincimento del Tribunale in ordine alla sussistenza dell'elemento doloso da parte del ricorrente senza denunciare, in relazione allo stesso, alcun vero vizio logico o di motivazione.
6- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 27 Cost. degli art. 116 cpc., 1175, 1375, e 1362 cc., omesso esame di punto decisivo, vizi di 6 motivazione;
con esso si censura l'affermazione del Tribunale secondo cui l'inesistenza di un principio di parità di trattamento e la posizione differenziata, per maggiore gravità, del ricorrente rispetto agli altri addetti all'agenzia- cui era stata irrogata la sanzione conservativa- giustificavano l'adozione della sanzione espulsiva nei suoi confronti 7- Anche tale censura è infondata atteso che il Tribunale ha individuato, in maniera precisa, le ragioni che giustificavano l'irrogazione per il ricorrente della sanzione espulsiva ( punti f) e g) dello svolgimento del processo) e la censura si rivela meramente contestativa di tale apprezzamento.
8- Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in €8 oltre € 3.000,00 per onorari. Roma 21 marzo 2003 Il Consigliere es. СоналоCorrado GagliliSughelium- Il Presidente 1stalle ILблюсы 3 3 0 Depositato in Cancelleria 1 5 A I S . D S . T , Joggi,20 OTT. 2003 A R N E O T A R L ' , P 3 L L U A 7 L S S O - CANCELLIERE E E B 8 Cuore fravelle P - D I S 1 I D I 1 S N A N G E T E S S O G O I A G P A E D M L E I O , T A O T A I D R I R T 7 L E I S T E I D G N D E O E S R E