Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile all'ipotesi di bancarotta impropria, considerato che l'art. 223, comma primo, l. fall., - prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 l. fall., si applicano le pene ivi stabilite - rinvia in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell'art. 223, comma primo, l. fall. alle pene previste dall'art. 216 l. fall. per la bancarotta propria, pene che si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall'art. 216 l.fall., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte.
Commentari • 5
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1130 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAVALAGLIO CARLO N. IL 18/02/1942 2) CARCIOFALI LORENZO N. IL 22/01/1959 3) GIOMBINI GIUSEPPE N. IL 07/04/1942 4) CAVALAGLIO GABRIELE N. IL 18/12/1943 avverso la sentenza n. 3802/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/03/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R A kf ( G. LLO che ha concluso per i rmia ckr ru-ciervu-, 04-ti r C.:() om-v-. a trAp_orr-A 4zw-u- _ 44 F OkTU ptA Udito, per la parte Udit i nsor …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2011, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 08/11/2011
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2612
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 4525/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE NI, N. IL 14/05/1952;
2) TA NC, N. IL 17/05/1941;
3) SE AB, N. IL 01/09/1947;
4) D'ND AT, N. IL 01/01/1946;
5) ER IO N. IL 26/04/1934;
avverso la sentenza n. 3315/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per annullamento senza rinvio per morte di NI;
annullamento senza rinvio per il reato sub 1 ascritto a D'RI ed eliminazioni della relativa pena. Rigetto nel resto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Chiesa.
Uditi i difensori avv. Pietrocarlo, Thensi, Rossi Galande, Diddi e Sommanco.
FATTO E DIRITTO
NN IO, TA LO, IE GA, D'RI TO e AR ON ricorrono avverso la sentenza 16.4.10 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella in data 31.1.08 del locale tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del AR per essere i reati di bancarotta fraudolenta ascrittigli estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna degli altri imputati per i reati di bancarotta fraudolenta loro rispettivamente ascritti, di anni sei e mesi sei di reclusione per D'RI; di anni tre e mesi sei di reclusione, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, per NN;
di anni tre e mesi quattro di reclusione, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, per IE;
di anni due di reclusione, concesse attenuanti generiche prevalenti, per TA LO, oltre le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento dei danni, con clausola di provvisoria esecuzione, in favore delle costituite parti civili fallimenti IFI s.p.a., D.B. SA s.p.a., C.E.N. s.p.a., EI NG s.p.a., EI INSTEAM s.p.a., C.E.I. s.p.a..
I reati contestati riguardano una serie di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale con riferimento a diverse società ritenute tutte, formalmente o sostanzialmente, riconducibili a D'RI TO.
Deduce la difesa del D'RI, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo abnormità della pronuncia per non avere la Corte di appello trasmesso gli atti alla Corte di cassazione a seguito di denuncia di conflitto di competenza proposto il 9.4.10 per l'esistenza di una causa di connessione tra i procedimenti penali pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria milanese e quelli pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, essendosi già evidenziato con i motivi di appello come dovesse farsi applicazione del criterio attributivo della competenza di cui all'art. 12 c.p.p. La Corte milanese, però, rilevato che il processo era pendente nella fase della discussione e che non sussisteva alcun conflitto con l'Autorità giudiziaria di Roma, aveva impedito l'esercizio di una competenza funzionale della Cassazione determinando - con riferimento al procedimento incidentale a cui l'iniziativa del D'RI aveva dato luogo - una stasi procedimentale che poteva dirsi ancora in atto.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla segnalata incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma in quanto, trattandosi di reati di pari gravità, doveva individuarsi la competenza del tribunale romano presso il quale era pendente il procedimento penale relativo al primo, in ordine di tempo, fallimento, quello della soc. Investimenti Strategici, in qualità di cedente dell'immobile di Castelnuovo di Porto conferito in EI NG.
Il diritto dell'imputato alla trattazione di un processo unitario - secondo la difesa - trovava fondamento nell'art. 111 Cost. e doveva prevalere - attraverso la separazione dei giudizi - su quello, riconosciuto dalla Corte di appello, della concentrazione processuale.
Con il terzo motivo si sostiene l'intervenuta prescrizione dei reati in quanto, dovendo trovare applicazione il più favorevole regime di prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 5 e dovendo essere esclusa l'applicabilità alla bancarotta impropria dell'aggravante del danno di rilevante gravità, di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1 - pena la violazione del principio di tassatività, posto che detta aggravante è espressamente richiamata come applicabile solo nelle ipotesi di cui alla L. Fall., artt. 216, 217 e 218 -, il termine di prescrizione di anni 12 e mesi 6, pur computando le intervenute sospensioni, era decorso per tutti i reati. Con il quarto motivo si evidenzia come nell'imputazione riportata nella sentenza di primo grado comparissero circostanze che non risultavano contestate all'imputato ed il decreto che aveva disposto il giudizio era stato emesso il 22.1.04, prima cioè del 25.3.04 allorché - secondo l'affermazione della Corte di appello - in sede di udienza preliminare era avvenuta la modificazione della contestazione ex art. 423 c.p.p.. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) essendo insussistente la responsabilità del D'RI
per tutte quelle contestazioni che lo indicavano quale amministratore di fatto, dalla Corte di appello essendosi sul punto richiamata per relationem la sentenza di primo grado senza considerare che la circostanza della esistenza di una tesoreria accentrata - evidenziata dalla Corte milanese - era preesistente all'ingresso del D'RI nella compagine sociale, mentre la presenza del medesimo nel consiglio di amministrazione della capogruppo costituiva la spiegazione di quei flussi di denaro di cui era stato il destinatario finale, mentre priva di qualunque capacità dimostrativa era poi la considerazione secondo cui D'RI avrebbe ispirato alcune operazioni (acquisto di IFI e di D.B.) o avrebbe coinvolto il NN nel disegno imprenditoriale. La Corte di appello - lamenta la difesa con il sesto motivo - richiamandosi ad un indirizzo giurisprudenziale risalente, ma superato anche alla luce di sopravvenute novelle normative, aveva inoltre reputato privo di rilevanza giuridica, attribuendogli solo un significato economico, il fenomeno della concentrazione societaria, laddove invece la difesa aveva ricostruito le singole operazioni contestate al D'RI in apposite tabelle indicative di una gestione delle risorse finanziarie caratterizzata da continui scambi di finanza dalla parte bassa verso quella alta e da questa di nuovo verso la parte bassa del gruppo, per sopperire alle effettive esigenze delle singole società. Era stato dimostrato - prosegue la difesa - come le varie risorse finanziarie trovassero principalmente la loro destinazione finale nella IMMOBILGEST '93 s.r.l., societa' che stava completando un'imponente lottizzazione immobiliare dalla cui realizzazione si sarebbe generato un circolo finanziario virtuoso in grado di risanare l'intero "Gruppo", operazione che, sebbene non andata a buon fine, era tuttavia significativa in termini dell'assenza di dolo del delitto di bancarotta, e con riferimento alla quale - si lamenta con il settimo motivo - D'RI aveva dichiarato che la Immobilgest, a fronte di poco più di cinque miliardi di lire ricevute, aveva a sua volta finanziato le varie società del Gruppo EI NG per oltre otto miliardi, ma la Corte di appello - con ordinanza 11.2.10 pronunciata sulla richiesta di perizia sui documenti presentati - si era apoditticamente limitata a dichiarare il mezzo istruttorio richiesto "non necessario ai fini della decisione". Quanto alla bancarotta, documentale e per distrazione, relativa alla società IFI, vi era stata - si censura con l'ottavo motivo - una sorta di petizione di principio con riferimento alla prima, dal momento che i giudici di appello, dopo aver sostenuto che la contabilità non era idonea a ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio dell'ultimo periodo di tempo in ragione del mancato aggiornamento delle scritture, avevano tuttavia affermato che il curatore aveva comunque ricostruito le operazioni di tale periodo, rappresentate dai finanziamenti infragruppo, mentre con riferimento alla bancarotta patrimoniale (finanziamento alla Immobilgest '93), si era osservato nei motivi di appello che l'operazione andava inquadrata nell'ambito della logica di gruppo, trattandosi di finanziamento finalizzato alla realizzazione del compendio di Castelnuovo di Porto, conferito nel patrimonio di EI NG s.p.a. e che avrebbe dovuto generare liquidita' necessaria per far ripartire il gruppo.
In ordine alla distrazione della somma di L.
9.799.000.000 di cui al capo 2 (Fallimento D.B. SA - Forni ed impianti industriali ing. De BAs), in favore di IFI e di alcune più modeste erogazioni nei confronti di altre società (Servithia, Ceres, Servifin e Centri commerciali) per le quali il D'RI rispondeva quale amministratore di fatto, il vizio di motivazione - si deduce con il nono motivo - consisteva nel non avere la Corte di merito considerato la logica di gruppo, guardando in maniera parcellizzata i singoli fallimenti, senza considerare l'operatività delle sinergie generate dalla comune appartenenza della società, al medesimo soggetto economico, in quanto le operazioni di natura commerciale che avevano visto quali controparti Servithia, Ceres, Servifin e Centri commerciali, erano state giustificate da NN IO il quale aveva utilizzato le società del gruppo per una serie di servizi - fino a quel momento acquistati all'esterno - giovandosi di prezzi e di facilitazioni nei pagamenti, mentre la Corte di appello aveva omesso di confutare le spiegazioni del NN (fatte proprie dal D'RI), senza poi considerare che, quanto alle operazioni di natura finanziaria, anche il conto del D'RI era stato utilizzato come cassa comune per le esigenze della società, senza alcun arricchimento da parte del ricorrente.
Difetto di motivazione si deduce anche, con il decimo motivo, con riferimento al capo 3 (Fallimento CEN-Compagnia Elettronica Nazionale s.p.a.), in quanto il pagamento di alcune fatture per operazioni inesistenti alla Immobilgest '93 aveva si' comportato un esborso di denaro senza causale verso quest'ultima società, ma l'operazione era stata finanziariamente neutra per la CEN in quanto a fronte di quel pagamento essa aveva conseguito un risparmio "in termini di imposta equivalente all'effetto finanziario generatosi con la annotazione delle fatture", operazione non riconducibile al paradigma della distrazione.
Neppure la Corte milanese aveva preso in considerazione - si censura con l'undicesimo motivo relativo al capo 4 (Fallimento EI NG) - le risultanze dei documenti prodotti dal D'RI che facevano riferimento alla logica di gruppo per cui - come era stato evidenziato dalla difesa - vi erano stati vantaggi compensativi per la EI NG a motivo dei numerosi flussi di denaro da IFI s.p.a. verso le società controllate da EI NG, uno di questi (per 1.860 milioni)) ricostruito dal ct. del p.m. e gli altri risultanti dalla documentazione prodotta dal D'RI, laddove poi, con riferimento all'operazione "Trade Towers", la motivazione della sentenza era del tutto illogica essendosi ritenuto rilevante ai fini della distrazione l'ordine con il quale erano stati annotati alcuni fatti giuridici che avevano caratterizzato la società, illogicamente avendo i giudici di secondo grado ritenuto illegittima l'operazione di acquisto della Trade Towers da parte di EI NG solo per la mancanza di autentica notarile del contratto, la quale però - sostiene la difesa del D'RI - non ha funzione costitutiva del trasferimento che nella specie aveva appunto ad oggetto le quote della Trade Towers.
Anche con riferimento alla EI INSTEAM - si deduce con il dodicesimo motivo - vi era stata omessa valutazione dei motivi di appello in quanto con riferimento al pagamento ad Immobilgest '93 dei lavori di studio finalizzato alla realizzazione di un impianto di cogenerazione e teleriscaldamento a Scarlino, si era trattato di una normale operazione commerciale e solo dopo l'incarico affidato da EI INSTEAM ad Immobilgest '93 era stata acquisita la notizia che l'impianto non si sarebbe potuto realizzare, con la conseguente esigenza di revoca dell'incarico ad Immobilgest '93 e richiesta di restituzione dell'acconto versato, mentre con riferimento all'operazione riguardante le azioni della SESCA, la cedente nulla aveva incassato per cui era illogico affermare che la societa' aveva distratto azioni che, non essendo mai state pagate, non erano mai state acquisite al patrimonio societario.
Con riferimento poi alla terza operazione, dalla consulenza del p.m. era emerso che la soc. ETVE aveva eseguito una campagna di advertising per conto della EI INSTEAM e cio' era in contrasto con la contraria affermazione della Corte di appello, mentre circa il finanziamento da EI INSTEAM a IF bisognava di nuovo rifarsi alla "logica di gruppo".
Con il tredicesimo e il quattordicesimo motivo, relativi ai capi 6 (Fallimento C.E.I. s.p.a. - Compagnia Elettronica Internazionale) e 7 (Fallimento EITIN Scarl) si evidenziava ancora come le singole operazioni-prestazioni di servizio e/o finanziamento rientrassero nella logica di gruppo, cioe' nella reciproca esigenza delle società di sostenersi finanziariamente l'una con l'altra. Infine, riguardo al trattamento sanzionatorio, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per non avere la Corte di merito considerato che i precedenti penali del D'RI risalivano ad oltre venti anni prima, per cui potevano essere concesse le attenuanti generiche e quella del danno di modesta entità.
AR ON deduce, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento alla ritenuta infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio derivante da connessione, negli stessi termini di cui alla doglianza del coimputato D'RI e, con il secondo motivo, mancanza e illogicità della motivazione riguardante il concorso nel fatto distrattivo concernente la D.B. Safil, avendo la sentenza citato episodi - "sistemazione contabile" di alcune uscite di EI INSTEAM prive di causale e acquisizione di un appunto, proveniente da NU TI, ove, accanto alle singole questioni (false fatture Immobilgest, false fatture ETVE e assegni Banco di Napoli), era stato scritto tre volte di pugno del medesimo il nome "AR" come colui al quale bisognava rivolgersi per "la sistemazione" - che nulla avevano a che fare con la gestione della D.B. Safil, riferendosi a vicende riguardanti altri capi d'imputazione per i quali AR non era nemmeno stato imputato. NN IO con il primo motivo deduce violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per il mancato riconoscimento della rilevanza scriminante dell'interesse c.d. di gruppo sotteso alle operazioni poste in essere dal medesimo e ritenute dai giudici di merito illecite, senza formulare invece quel necessario giudizio ex ante per verificare se, al momento in cui l'atto distrattivo era stato compiuto, fosse ragionevole per l'agente ritenere che esso avrebbe comportato per l'ente un vantaggio.
NN, amministratore della fallita De BA (DB) per meno di un anno e che aveva ereditato una già esistente situazione di crisi, aveva inizialmente creduto nella strategia imprenditoriale del D'RI, espressione dell'omonimo Gruppo, del quale la DB era considerata parte integrante, e allorquando aveva ritenuto che detto interesse non venisse più perseguito, quale consigliere delegato di altra società del gruppo, la INVEFI, si era contrapposto al D'RI fino a presentare una denuncia alla Procura di Milano il 31.10.96 e la circostanza che la sua fosse una ragionevole previsione di agire nell'interesse di DB e per far conseguire alla società c.d. vantaggi compensativi, si ricavava - secondo la difesa - dai dati emergenti dalla relazione del curatore fallimentare n. 23 del 31.12.09, da cui emergeva che attualmente il riparto aveva soddisfatto il 100% dei creditori privilegiati ed il 24,85% di quelli chirografari, ma tali risultanze non erano state esaminate dai giudici milanesi, con conseguente invalidità della sentenza impugnata che si era risolta in primo luogo in una non corretta applicazione dei principi in materia di elemento psicologico del reato nell'ipotesi di bancarotta commessa nell'ambito di un gruppo di imprese. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento agli alla L. Fall., art. 219, comma 1, e art. 223, per non essere applicabile l'aggravante in questione nell'ipotesi di bancarotta c.d. impropria stante la diversità strutturale ed ontologica tra quest'ultima e la bancarotta ordinaria, con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Detta aggravante - si deduce con il terzo motivo - immotivatamente peraltro non era stata esclusa dai giudici di merito, in quanto, anche a voler considerare l'ammontare delle distrazioni riconducibili al NN in L. 9.779.000.000, esso non poteva essere ritenuto ingente ove rapportato al passivo accertato dal curatore di Euro 88 milioni e all'attivo realizzato, di oltre Euro 67 milioni. In ogni caso - conclude il ricorrente - NN appariva meritevole delle attenuanti generiche per avere egli conservato pressoché integralmente il patrimonio societario della DB, ma la Corte di merito aveva omesso di considerare tali argomenti che pure erano stati prospettati.
TA LO, con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 4), limitatamente al primo, secondo e terzo punto, deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere la sua responsabilità stata ritenuta in ragione della posizione di garanzia, quale sindaco, ricoperta all'epoca delle operazioni effettuate sul patrimonio della EI NG s.p.a., senza però che i giudici avessero tratto le dovute conseguenze dall'essere il TA stato nominato sindaco solo dal 22.3.95 mentre, come era emerso dalla relazione del c.t. Canevelli, le condotte descritte nell'imputazione erano costituite da complesse attività finanziarie che, considerate singolarmente, apparivano del tutto legali e solo nel loro complesso si erano rivelate azioni esplicitamente ingannevoli e poste in essere in danno delle stesse società, in particolare trasferimenti di somme da EI NG s.p.a. a IF e pagamenti per conto della stessa, che si erano sviluppati dal 22.11.94 (quando il TA non era ancora in carica) al 31.12.95, laddove inoltre l'imputato mai aveva avallato il progetto di bilancio del 1994 predisposto a suo tempo dalla società e, con riferimento all'operazione Trade Towers e al pagamento della fattura Somac, si era trattato di operazioni mai esaminate dal TA nel dettaglio in quanto poste in essere in epoca precedente al suo incarico e senza che la sua posizione di sindaco potesse in alcun modo ritenersi differente da quella degli altri membri del collegio sindacale per i quali era stato dichiarato il non luogo a procedere.
In ogni caso - conclude il ricorrente - pur ammettendo che vi fosse stata la possibilità di individuare indicatori di rischio, la mancata effettuazione del controllo non poteva fondare una responsabilità a titolo di dolo, anche eventuale, essendo al riguardo necessario che il sindaco TA avesse effettivamente percepito e valutato detti segnali quali rivelatori di specifici fatti di reato concretamente rappresentati, senza attivarsi per impedirli, ma a motivo del tempo esiguo di svolgimento del suo incarico e delle difficoltà incontrate si era trovato nella assoluta ed oggettiva impossibilità, così come tutti gli altri componenti il collegio sindacale, di esperire i dovuti controlli, lo schema dell'art. 40 c.p., comma 2, applicandosi solo in presenza di una effettiva impedibilità dell'evento pregiudizievole, laddove i coimputati D'RI e IE, dopo il loro ingresso, avevano di fatto paralizzato la società.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - con richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p. - in quanto, pur essendo stato considerato secondario il ruolo del TA, non vi era stata alcuna motivazione per giustificare la condanna al risarcimento del danno per l'intero, pari a Euro 7.738.296,30, in solido con i coimputati. IE GA deduce - a mezzo del proprio difensore Avv. Cesare Manzitti - con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere stata la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta affermata sulla base dell'art. 40 cpv. c.p., pur avendo il p.m. contestato al IE condotte di distrazione e di depauperamento a carattere esclusivamente commissivo, con violazione quindi dell'art. 521 c.p.p.. Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per avere la Corte milanese, in ordine al tema della responsabilità degli amministratori senza delega, quale era l'imputato all'interno del c.d.a. della EI NG, seguito la teoria della "consapevolezza generica" dell'amministratore senza delega, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui con la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003 era stato rimosso il generale obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione, sostituito con l'onere di "agire informato" e con il criterio del Ragguaglio informativo" in capo al presidente del c.d.a. e all'amministratore delegato. Pertanto - prosegue la difesa - gli argomenti posti dai giudici a sostegno della presunta consapevolezza delle operazioni distrattive erano caratterizzati da contraddittorietà, illogicità e travisamento degli atti processuali in quanto, pur ammettendo che l'imputato avesse avuto conoscenza delle causali indicate nelle disposizioni bancarie, le stesse non attestavano un flusso di denaro dalla controllata alla controllante IF e nessun segnale di allarme caratterizzato da anormalità era emerso ne' dai lavori del c.d.a. nè dal collegio sindacale, mentre le operazioni finanziarie distrattive erano state compiute da alcuni dirigenti tenendo all'oscuro di esse sia gli amministratori che i sindaci. Con il terzo motivo si deduce infine violazione di legge per avere la Corte milanese, con riferimento al capo 4, ritenuto l'aggravante della rilevante gravità del danno patrimoniale, in applicazione della L. Fall., art. 219 in relazione all'ipotesi di bancarotta impropria, laddove detta aggravante non era applicabile se non con una estensione analogica in malam partem della norma - che si riferiva invece solo alla L. Fall., artt. 216, 217 e 218 - non consentita, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.
L'Avv. Franco Rossi Galante , nell'interesse di IE, ha dedotto violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. in quanto, dopo il deposito della sentenza di primo grado, con atto 6.6.08 l'imputato aveva revocato l'Avv. Stravino nominando quale difensore l'Avv. Franco Rossi Galante in unione con il già nominato Avv. Cesare Manzitti, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Genova, via Fieschi 6/16. Di tale atto però la Corte territoriale non aveva tenuto conto notificando il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 28.1.10 presso lo studio dell'Avv. Stravino di Napoli e non nel nuovo domicilio eletto, omettendo anche l'avviso all'Avv. Rossi Galante, con conseguente nullità assoluta ed insanabile del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 20.10.11 il difensore di NN ha chiesto che, ove non venga ritenuto pacifico il principio di diritto secondo cui non è applicabile alla bancarotta impropria l'aggravante ex L. Fall., art. 219, comma 1, della questione vengano investite le Sezioni unite di questa Corte, le quali, con la sentenza 27.1.11, nel ritenere che l'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 altro non è se non una sorta di "continuazione fallimentare", hanno anche affermato che non contemplando la disciplina della bancarotta impropria la normativa di cui alla L. Fall., art. 219, l'interpretazione analogica è consentita solo perché in bonam partem, per essere quella speciale di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, più favorevole di quella ex art. 81 cpv. c.p., con la logica conseguenza - sostiene la difesa del ricorrente - che non è invece possibile l'estensione analogica della L. Fall., art. 219 alle ipotesi di bancarotta impropria perché in tal caso essa si rivelerebbe in malam partem, trattandosi di circostanza aggravante. Il difensore di D'RI, con memoria depositata il 20.10.11, ha osservato che la Corte di appello era incorsa nella violazione degli artt. 157 e 160 c.p. nel ritenere che, in caso di contemporaneo concorso dell'impedimento dell'imputato e di quello del giudice, ai fini della sospensione della prescrizione dovesse prevalere il primo, essendo giurisprudenza consolidata che in tali casi debba accordarsi prevalenza all'impedimento riferibile al giudice, con la conseguenza che, non determinandosi la sospensione della prescrizione, il reato per cui si procede (sub 1) doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, non essendo stata ritenuta l'aggravante del danno di rilevante entità la quale peraltro doveva essere ritenuta applicabile solo nelle ipotesi di cui alla L. Fall., artt. 216, 217 e 218, con conseguente sua esclusione per le ipotesi di bancarotta impropria ed estinzione dei reati per prescrizione ovvero - si chiede in via subordinata - con rimessione del ricorso alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza creatosi sul punto.
All'udienza odierna veniva dalla Corte acquisito il certificato di morte relativo a AR ON. Osserva la Corte che il motivo di ricorso di IE GA concernente la violazione della legge processuale è fondato, con efficacia assorbente. Il IE, infatti, con atto depositato il 16.6.08, ha nominato quale proprio difensore di fiducia l'Avv. Franco Rossi Galante, congiuntamente all'Avv. Cesare Manzitti, espressamente revocando la nomina dell'Avv. Ettore Stravino ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Manzitti, in Genova, via Fieschi 6/16. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato invece notificato al IE in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Ettore Stravino, via dei Mille n. 1, con raccomandata a.r. ricevuta il 15.12.08, ne' detto decreto è stato notificato al nuovo difensore di fiducia dell'imputato, il quale non è stato messo in grado di assistere il IE e non è comparso in giudizio, come pure lo stesso imputato che irritualmente è stato pertanto dichiarato contumace.
Vi è stata in tal modo violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza di secondo grado con riferimento a IE GA.
Il decesso di AR ON, avvenuto il 5.4.11 in Napoli, come da relativo certificato in data 8.11.11 dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Napoli, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al prevenuto estinto ai sensi dell'art. 150 c.p.. Infondato è il ricorso di TA LO, sindaco della EI NG s.p.a. (società finanziaria che non svolgeva alcuna attività produttiva ed era detentrice di partecipazioni in altre società operanti nel settore elettromeccanico, come la EI-CEN e la EI INSTEAM) e concorrente con D'RI (e IE) nelle operazioni finanziarie ed atti negoziali distrattivi, unitamente a fraudolente falsificazioni dei bilanci e delle scritture contabili della fallita, a tutto beneficio della capogruppo IF s.p.a., come sottolineato dal curatore nella sua relazione ex L. Fall., art. 33. Con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, la Corte territoriale, nell'esaminare la posizione di garanzia del prevenuto all'interno della fallita, ha in primis evidenziato l'infondatezza della doglianza relativa ad una pretesa disparità di trattamento con gli altri componenti del collegio sindacale che erano stati assolti, rimarcando come costoro si fossero non solo dimessi per tempo dalla carica, ma avessero al riguardo fornito motivazioni che avrebbero dovuto mettere sull'avviso i subentranti, come era accaduto nel caso delle dimissioni del presidente del collegio sindacale, Arena, il quale le aveva giustificate in ragione della indisponibilità di elementi di valutazione sufficientemente attendibili in merito alla esigibilità dei crediti conferiti dalla soc.IF (e quindi dal D'RI) al momento del suo ingresso in EI.
Il segnale di una gestione opaca non era però stato valutato dal TA, sindaco subentrante, il quale, nominato dopo l'ingresso del D'RI, con riferimento alle operazioni effettuate dopo il 22.3.95, in pendenza dunque della carica, ben era stato in grado di operare il dovuto controllo -hanno evidenziato i giudici territoriali - e porre in essere i comportamenti ai quali era tenuto come sindaco, con particolare riferimento alle operazioni eseguite sul c/c 2002 n. 18-IF s.p.a., in numero di 12 e tutte successive al 22.3.95, per il complessivo importo di cinque miliardi di lire, comportanti un abnorme e ingiustificato afflusso di denaro dalla controllata EI NG alla controllante IF s.p.a. per finanziamenti senza contropartite e senza garanzie, laddove già dal bilancio del 1994, il cui esame era di competenza dei sindaci nel 1995, emergeva, con riferimento alle operazioni di dazioni in conto acquisti partecipazioni, l'assoluta inesistenza delle contropartite degli acquisti. Solo dopo il fallimento della EI NG - hanno perspicuamente osservato i giudici di appello - il TA si era dimesso dalla carica giustificando le sue dimissioni con la latitanza degli organi societari, senonché tale situazione non poteva non essere già da tempo nota al prevenuto che ben avrebbe potuto e dovuto adottare altre tempestive iniziative in luogo dell'invio - dopo il dichiarato fallimento - di una lettera di dimissioni non certo illogicamente ritenuta strumentale, per cui il comportamento dell'imputato che ha dolosamente ignorato gli evidenti segnali sintomatici delle illecite condotte poste in essere dall'amministratore della società ben è stato ritenuto integrare il concorso nelle attività distrattive a favore della capogruppo IF s.p.a. e nel depauperamento del patrimonio societario per effetto del pagamento della fattura di L. 565 milioni, in data 11.5.95, in luogo della debitrice Trade Towers s.r.l., avvenuto senza contropartita e senza neppure esigere il conseguente credito da parte della stessa Trade Towers.
Di conseguenza, tutt'altro che contraddittoria e illogica deve essere ritenuta la condanna del TA al risarcimento, in solido, dei danni, secondo la quantificazione operata, in ragione proprio delle pregnanti motivazioni addotte per indicarne il ruolo svolto e la commisurazione del risarcimento sulla base delle distrazioni accertate in sentenza. Anche il ricorso di NN IO è infondato.
È stato anzitutto evidenziato dai giudici milanesi come il prevenuto, componente del c.d.a. della D.B. SA s.p.a. (Forni ed Impianti Industriali Ing. De BAs s.p.a., dichiarata fallita l'11.7.96) abbia reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie sull'essersi egli occupato in prima persona della gestione e della amministrazione della fallita, accettando di compiere, su sollecitazione del D'RI, le varie operazioni distrattive contestate, per l'ammontare di L.9.779.000.000.
È rimasto pacificamente accertato che versando in difficoltà finanziaria, la società -controllata al 100% dalla Finimpianti s.p.a. (poi IFI s.p.a.) - , era passata sotto il controllo della IF s.p.a. di TO D'RI attraverso la cessione (a "costo zero" in quanto il prezzo concordato di L. 25 miliardi non era mai stato pagato, con conseguente evidente e prevedibile aggravio del dissesto societario) di tutte le azioni della Finimpianti s.p.a., società che dopo la modifica della compagine societaria aveva mutato la propria ragione sociale in IFI s.p.a., e dal giugno del 1995 NN era divenuto amministratore delegato, fino alle dimissioni avvenute il 15.5.96.
Ancora, con riferimento al flusso di liquidità dalla DB alla controllante IFI, il curatore - hanno evidenziato i giudici - aveva nella sua relazione sottolineato come ben L.
8.290.286.810 fossero transitate nelle casse della IFI dal 28.6.95 all'1.7.96 senza alcun rapporto causale sottostante e senza che fosse individuabile alcun "vantaggio compensativo" per la controllata DB, e a ciò andavano aggiunti altri versamenti, senza reale contropartita, nelle casse di altre società riconducibili al D'RI (Servithia s.r.l., E.T.V.E., Servifin s.r.l., Immobilgest '93), per un totale di L. 9.618.662.610.
In tale situazione, del tutto correttamente i giudici territoriali hanno escluso la configurabilita', nella specie, del c.d. interesse di gruppo, cioè l'esistenza di un gruppo di società legate da un comune interesse che condurrebbe ad escludere la natura distrattiva di tutte quelle operazioni di finanziamento verificatesi tra una società e l'altra in quanto legittimate dalla necessità di operare per salvarle da una situazione economica compromessa. La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nel senso che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, ancorché effettuata a favore di società del medesimo gruppo, qualora gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (Sez. 5, 25 settembre 2008, n. 41293). In tal caso, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento dell'art. 2634 c.c., comma 2, la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi per contro ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo (Sez. 5, 8 novembre 2007, n. 7326), dal momento che l'interesse che esclude l'effettività della distrazione e la configurabilità del reato non può ridursi alla partecipazione al gruppo stesso ne' identificarsi nel vantaggio della società controllante (Sez. 5, 17 dicembre 2008, n. 1137). Nel caso di specie, invece, non è stato individuato alcuno specifico vantaggio per la società fallita, ne' - hanno rimarcato i giudici milanesi - è stato possibile individuare quell'interesse di gruppo sottostante le singole attività distrattive, caratterizzatesi per operazioni di finanziamento consistite in erogazioni di denaro senza alcuna causa giustificativa ovvero in erogazioni collegate ad operazioni fittizie o addirittura in dazioni finalizzate ad interessi personali del D'RI, risultato aver incassato personalmente una serie di assegni emessi da NN IO sui conti della DB SA.
In ordine al secondo motivo, ritiene questa Corte come non possa accedersi alla richiesta della difesa di non configurabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, per non essere detta aggravante applicabile nell'ipotesi di bancarotta c.d. impropria (L. Fall., art.223, comma 1, che non richiama espressamente l'art. 219), con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Alla applicabilità dell'aggravante in esame non si giunge infatti - come paventa la difesa del ricorrente - percorrendo la via dell'interpretazione analogica in malam partem, come tale vietata in ambito penale risolvendosi in una lettura sfavorevole al reo, ma tramite una semplice operazione ermeneutica di tipo sistematico, ovvero con una interpretazione di tipo estensivo che tenga conto come l'applicabilità dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, anche alla bancarotta impropria derivi direttamente dalla sua disciplina normativa e non discenda invece in via di integrazione analogica da una disciplina carente.
Va anzitutto rimarcata la distinzione tra le ipotesi previste dalla L. Fall., art. 223, comma 1 e quelle di cui al comma successivo;
mentre infatti in quest'ultima norma vengono introdotte nuove fattispecie di reato, per le quali il rinvio alla L. Fall., art. 216 è solo quoadpoenam, ne primo comma vengono sanzionate le stesse condotte previste dalla L. Fall., art. 216, con l'unica differenza che in questo caso esse sono realizzate da soggetti diversi dall'imprenditore, sebbene in qualche modo legati all'amministrazione dell'ente collettivo, con la conseguenza che le differenze strutturali tra la bancarotta propria e quella impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1 sono minime e non attengono al dato oggettivo della condotta.
Seguendo l'interpretazione proposta dalla difesa del ricorrente - anche con i motivi "aggiunti", formulati ai fini di cui all'art. 618 c.p.p. - si giungerebbe invece ad una ingiustificata disparità di trattamento a favore degli amministratori degli enti collettivi, tanto più irragionevole se si consideri che le più vaste dimensioni dell'impresa societaria comportano normalmente una maggiore gravità e diffusività delle conseguenza dannose del reato di bancarotta. È ben possibile invece operare una interpretazione più aderente al dato sistematico, considerando che la L. Fall., art. 223, comma 1, prevede che agli amministratori....di società dichialla L. Fall., art. 216, si applicano le pene ivi stabilite, ciò significando che la determinazione della pena per i reati commessi ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 1, si deve operare con riferimento a quanto previsto dalla L. Fall., art. 216 per la bancarotta propria, ma le pene per la bancarotta propria si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dalla L. Fall., art.216, bensì anche considerando le attenuanti e le aggravanti
"speciali" previste per tali reati.
Il rinvio alla determinazione della pena, pertanto, deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte, ogni diversa interpretazione presentandosi come irragionevole in quanto condotte potenzialmente più pericolose verrebbero ad essere punite in modo più lieve.
Nè, ad avviso del Collegio, sussiste un vero e proprio contrasto giurisprudenziale sul punto, atteso che la decisione di questa stessa sezione della Corte che ha recentemente affermato non essere applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale della L. Fall., art. 219, comma 1, circoscritto alla L. Fall., artt. 216, 217 e 218 (Sez. 5, 18 dicembre 2009, n. 8829), è rimasta isolata, inserendosi nell'ambito di un orientamento consolidato in senso contrario (Sez. 5, 22 giugno 2010, n. 30932; Sez. 5, 18 febbraio 2010, n. 17690) che neppure la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, 27 gennaio 2011, n. 21039, può dirsi aver scalfito, avendo essa riguardato la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, cioè quell'ipotesi di concorso di reati, definita anche come "continuazione fallimentare", il cui ambito di operatività coincide con quello dell'art. 81 c.p., comma 2, e che deve intendersi applicabile - hanno statuito le Sezioni unite - "sia in caso di "più fatti" costituenti reiterazione della medesima fattispecie tipica, sia in caso di "più fatti" rappresentanti la realizzazione di situazioni differenti non impingendo la diversa fattispecie in esame proprio perché a ritenere l'applicabilità dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, anche all'ipotesi di bancarotta impropria non si giunge attraverso una non consentita interpretazione analogica in malam partem, bensì -come fin qui evidenziato - con una semplice operazione ermeneutica di tipo sistematico-estensivo.
E che l'aggravante in esame debba ritenersi sussistente nella specie - con conseguente impossibilità di giungere ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - è stato tanto implicitamente quanto chiaramente e correttamente ritenuto dalla Corte milanese allorché ha rimarcato - con precipuo riferimento alla posizione di NN LO - la "indiscutibile gravità dei fatti contestati comprensiva quindi anche della "rilevante gravità del danno arrecato (vicino ai L. dieci miliardi lire) e tale da giustificare anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con l'invocato criterio della prevalenza.
Venendo infine al ricorso di D'RI TO, i primi due motivi devono ritenersi manifestamente infondati, per la assorbente considerazione che, come risulta dagli atti processuali e come ha evidenziato la Corte di merito in esordio del relativo punto - senza che sia rinvenibile al riguardo alcuna doglianza specifica da parte della difesa del ricorrente - , in sede di udienza preliminare la difesa dell'imputato non ha sollevato alcuna eccezione di incompetenza territoriale, ne' la stessa è stata proposta dinanzi al tribunale all'udienza del 18.5.05, cioè in sede di esame delle questioni preliminari, ma soltanto all'udienza del 25.10.05 il D'RI ha personalmente depositato in cancelleria "istanza di riunione per connessione" con alcuni procedimenti pendenti presso l'Autorità giudiziaria di Roma.
Si è trattato pertanto di un'istanza tardiva - come anche rilevato dai giudici territoriali-, perché proposta in violazione del disposto di cui all'art. 21 c.p.p., commi 2 e 3, senza che a conclusioni differenti possa pervenirsi per la considerazione che l'udienza dinanzi al tribunale subiva una rinnovazione dell'introduzione probatoria all'udienza del 31.1.07 per la mutata composizione del collegio ed in tale occasione la difesa del D'RI proponeva l'eccezione di incompetenza territoriale che veniva rigettata, atteso che, secondo la sopra indicata norma, l'incompetenza derivante da connessione deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, in ogni caso entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. In ordine al terzo motivo di ricorso, riguardante l'esclusione dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, con conseguente declaratoria di prescrizione dei reati, si richiamano le considerazioni svolte con riferimento al ricorso di NN IO, da valere anche con riferimento al sesto motivo, concernente la c.d. "logica di gruppo", ed al settimo, riferentesi ancora alla logica di gruppo e che investe quei poteri discrezionali che la Corte di merito, ai sensi di cui all'art. 603 c.p.p., ha legittimamente ritenuto di non dover attivare reputando il mezzo istruttorio richiesto non necessario ai fini della decisione, laddove, stante la presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione anche parziale del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Di conseguenza, mentre la decisione di procedere a rinnovazione del dibattimento deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi - come nella specie - la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.
Infondati devono ritenersi anche il quarto ed il quinto motivo, dal momento che, in merito alla ritenuta violazione dell'art. 522 c.p.p. per essere contenuta nell'imputazione riportata in sentenza una sostanziale differenza con la richiesta di rinvio a giudizio, costituita "dalla comparizione nel secondo atto di una serie di circostanze che non solo non risultavano nell'atto introduttivo del processo, ma che non risultavano contestate all'imputato", va osservato che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondato sulla salvaguardia del diritto di difesa, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale o meccanicistico, ma, conformemente al suo scopo e alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale, dovendosene escludere la violazione ogni qualvolta l'imputato sia stato in concreto posto in condizioni di compiutamente difendersi e la puntualizzazione dell'originaria imputazione sia comunque avvenuta, pur se con atti diversi e successivi rispetto a quelli tipicamente preposti a tal fine. Nella specie, è pacifico che il decreto che ha disposto il giudizio riportava in calce la contestazione delle aggravanti, per cui la difesa ha avuto modo di compiutamente esplicarsi su tutte le imputazioni nel loro complesso, ne' il ricorrente ha sollevato doglianze sostanziali circa una menomazione del diritto di difesa, che dunque non può ritenersi sussistente anche in considerazione dei puntuali motivi di gravame presentati sul punto.
Quanto alla qualifica di amministratore di fatto di D'RI TO con riferimento alle società D.B. Safil, C.E.N., EI NG, EI s.p.a. e EITIN scarl, i giudici milanesi hanno anzitutto evidenziato come tale ruolo non sia stato sostanzialmente contestato dall'imputato (il quale ha avuto anche modo di confermare di aver personalmente perfezionato l'acquisti dei gruppi EI e D.B.) e come peraltro esso risulti dalle univoche, dettagliate e concordanti dichiarazioni sia testimoniali (tra cui quelle del responsabile amministrativo della D.B.), che dei coimputati (tra cui NN IO e FI BE, quest'ultimo non ricorrente), degli imputati di reato connesso e dei curatori fallimentari, trovando conferma anche in elementi documentali allegati - quanto al fallimento IFI s.p.a. (capo 1) - dal curatore LL alla sua relazione ex L. Fall., art. 33. Inoltre - hanno significativamente evidenziato ancora i giudici territoriali - altro elemento sintomatico del ruolo di dominus del D'RI era rappresentato dalla circostanza che i finanziamenti (sia quelli effettivi che quelli collegati ad operazioni fittizie) erano unidirezionali, riguardavano cioè sempre e soltanto società pacificamente riconducibili al D'RI (Immobilgest '93, Servithia s.r.l., Servifin s.r.l., E.T.V.E. s.p.a., Ceres s.r.l., Centri commerciali s.r.L), anche laddove provenienti da societa' in cui l'imputato non rivestiva cariche formali (D.B. SA s.p.a., C.E.N. s.p.a., EI NG s.p.a., EI s.p.a.), mentre addirittura in alcune occasioni - hanno perspicuamente sottolineato ancora i giudici territoriali - tali finanziamenti erano stati erogati a mezzo assegni tratti sui conti delle citate società a favore di quelle riconducibili al D'RI e da quest'ultimo personalmente incassati e senza alcuna contestazione da parte degli organi delle società eroganti. Quanto poi alla singole attività distrattive e a quelle integranti gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale, di cui ai motivi di ricorso concernenti i punti da 8 a 14, la Corte di merito ha puntualmente ed esaustivamente osservato come la responsabilità dell'imputato risulti, oltre che per le considerazioni sopra svolte circa la c.d. "logica di gruppo", dalle relazioni dei diversi curatori fallimentari dalle quali è emerso, con riferimento al capo 1 (Fallimento IFI-già Finimpianti s.p.a. -del 10.7.97) che le azioni erano state acquistate dal "gruppo D'RI", a metà del 1995, a "costo zero", in quanto la somma di L. 25 miliardi era stata pattuita a mezzo cambiali delle quali nessuna onorata, e la società da operativa era stata trasformata in una holding di partecipazioni, mentre la documentazione contabile della società era inattendibile e non permetteva la completa ricostruzione del movimento degli affari, sì che non era stato possibile ricostruire le ragioni di determinate operazioni di finanziamento nonché i rapporti infragruppo intrattenuti dalla IFI, quale quello relativo al finanziamento della somma di L. 680.000.000 a favore di Immobilgest '93, societa' successivamente fallita senza che neanche al curatore di questo fallimento fosse nota l'esistenza di documentazione giustificativa dell'operazione, ammessa dallo stesso D'RI che aveva sostenuto - senza meglio precisarne i contorni, hanno rimarcato i giudici - essersi trattato di un prestito infragruppo senza garanzia. Trattandosi di reato commesso il 10.7.97 ed essendo stata esclusa l'aggravante del danno di rilevante gravità, dovendo in concreto ritenersi applicabile, perché più favorevole, la normativa in tema di prescrizione introdotta con la L. n. 251 del 2005, computando le cause di sospensione del decorso del termine prescrizionale di anni dodici e mesi sei, alla data odierna - e anche considerando utili le sospensioni determinate sia da incompatibilità dei giudici che da motivi di salute addotti dagli imputati - il termine prescrizionale è ormai decorso, per cui sul punto la sentenza va annullata senza rinvio, con eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione stabilita dal giudice di primo grado a titolo di continuazione. Speculare è la motivazione circa la responsabilità del D'RI per la bancarotta concernente la D.B. SA (capo 2), risultando dalla relazione del curatore flussi di liquidità dalla controllata D.B. alla controllante IFI - nel periodo 28.6.95-1.7.96 - per oltre otto miliardi di lire, senza alcun rapporto causale sottostante e senza l'individuazione di un qualsivoglia "vantaggio compensativo" per la controllata, situazione analoga a quella riguardante gli esborsi verso le altre società del "gruppo D'RI" e senza che a conclusioni diverse possa giungersi - hanno concluso sul punto condivisibilmente i giudici - per essere, a fronte di tali ingiustificati esborsi, confluite sui conti della D.B. - per causali rimaste sconosciute - modestissime somme di denaro provenienti dalla IFI sì da poterle considerare come compensative degli esborsi effettuati verso soggetti terzi. Quanto al capo 3), riguardante la bancarotta per il fallimento della C.E.N., lo stesso ricorrente - ha osservato la Corte milanese - non ha contestato le distrazioni addebitategli che hanno trovato il loro fondamento in contratti simulati, mentre le somme erano state effettivamente erogate finendo come crediti nei rapporti di conto corrente improprio e senza che lo scopo indicato - abbattimento dell'IVA - potesse escludere la natura distrattiva delle erogazioni comunque effettuate in quanto -hanno correttamente evidenziato i giudici - prive di causale e di titolo. In ordine al capo 4), riguardante la bancarotta per il fallimento della EI NG (società finanziaria non svolgente alcuna attività produttiva e detentrice di partecipazioni in altre società operanti nel settore elettromeccanico) non possono non valere le considerazioni già svolte a proposito della posizione di TA LO, sindaco della società di cui il D'RI era amministratore di fatto, e quelle concernenti la ed, logica di gruppo, avendo rilevato i giudici di merito che già l'ingresso di IF nella EI era stato tutt'altro che trasparente, suscitando le perplessità all'epoca rappresentate da alcuni tra i sindaci e gli amministratori, dal momento che l'apporto immobiliare della soc. IF al capitale era stato soltanto apparente ed aveva costituito il pretesto per una serie di operazioni che avevano portato alla spoliazione del già sofferente patrimonio della EI verso quello della IF, come sottolineato dal curatore in sede di relazione ex L. Fall., art. 33.
In ordine al capo 5), concernente la bancarotta relativa al fallimento della EI Insteam s.p.a., la responsabilità del D'RI - componente del c.d.a. dal 15.12.94 al 29.3.96 - è stata ritenuta dai giudici territoriali per le distrazioni indicate ai punti 1-2-3-4 (a favore di Immobilgest '93, della SESCA s.p.a., della IF e della E.T.V.A.), trattandosi di finanziamenti - quelli a IF per L. 4,414 miliardi - privi di tornaconto economico e di garanzie, oltre che di quei vantaggi compensativi riferiti a quella logica di gruppo che non era dato rinvenire, in suo luogo essendosi svolta una continua attivita' di spoliazione finanziaria della EI Insteam a vantaggio esclusivo della IF;
di corresponsione alla Immobilgest '93 della somma di 350 milioni di lire a titolo di acconto per la realizzazione di un impianto industriale in localita' Scarlino per una operazione (studio finalizzato alla costruzione di un impianto di cogenerazione e teleriscaldamento, per un valore di L. 800 milioni) che - hanno sottolineato i giudici di appello - dalla consulenza tecnica eseguita (Canevelli - Cremonesi) era risultata contrattualmente inesistente, anche per essere la stessa Immobilgest '93 stata definita dal suo formale amministratore, VA, una "scatola vuota"; di distrazione di L. 250 milioni per l'acquisto simulato del 65% delle azioni della SESCA s.p.a. che - come ancora accertato dalla consulenza Canevelli - Cremonesi - EI Insteam aveva, in persona del D'RI, acquistato venendo l'imputato lo stesso giorno a far parte del c.d.a. di SESCA mentre il denaro prelevato il giorno prima era poi stato disperso per vari canali, ma non utilizzato per il pagamento delle azioni SESCA che pertanto non erano entrate a far parte del patrimonio della EI, con conseguente depauperamento della società; di distrazione della somma di L. 250 milioni ancora in favore della Immobilgest '93, attraverso il pagamento alla stessa per conto della E.T.V.A. di una fattura relativa a fittizie prestazioni di servizio, essendo risultata - sempre dalla relazione dei consulenti Canevelli e Cremonesi - l'inesistenza di qualsivoglia documentazione comprovante la sussistenza di un effettivo rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di una campagna pubblicitaria nell'interesse della EI Insteam svolta da parte della E.T.V.E., mentre la somma di 250 milioni di lire era stata regolarmente incassata dalla Immobilgest presso la Banca Carimonte.
Quanto, infine, ai capi 6) e 7), riguardanti i reati di bancarotta relativi ai fallimenti C.E.I. s.p.a. e EITIN Scarl, i motivi di ricorso riguardano ancora una volta - ed aspecificamente sul punto - la logica di gruppo, per cui devono valere tutte le considerazioni fin qui esposte sull'argomento. Del tutto legittimamente, da ultimo, la Corte milanese ha negato al D'RI le invocate attenuanti generiche ritenendo ostativi i precedenti, numerosi e specifici, per delitti di bancarotta, nonche' la gravità dei fatti contestati, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 c.p. ed applicabili anche ai fini di cui all'art. 62 bis c.p.. Al rigetto dei ricorsi di TA LO e NN IO segue la condanna dei medesimi, singolarmente, al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con D'RI, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Fallimento GI.FI. s.p.a. e Fallimento C.E.I. s.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, e dalla parte civile Fallimento D.B., che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR ON per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato.
Annulla senza rinvio nei confronti di D'RI TO, limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica, perché estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento pena di mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di D'RI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE GA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Rigetta i ricorsi di NN IO e TA LO che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con D'RI TO, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, Fallimento GI.FI s.p.a. e Fallimento C.E.I. s.p.a., liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, e dalla parte civile Fallimento D.B., liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2012