Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 2
In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito affermativa della responsabilità di imputato il quale aveva posto in essere reiterate condotte aggressive ed ingiuriose nei confronti della ex convivente fino ad introdursi furtivamente in casa della stessa, dopo averla aggredita in discoteca ed averla indotta a trovare riparo presso amici, e a dare fuoco ad una parte dell'abitazione e degli oggetti ivi contenuti).
Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso della parte civile avverso la decurtazione, operata in appello, della provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado).
Commentari • 22
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 50746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50746 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1542
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 35967/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.C. N. IL (SS) ;
O.A.A. N. IL (SS) ;
nei confronti di:
G.G. N. IL (SS) ;
inoltre:
G.G. N. IL (SS) ;
avverso la sentenza n. 7336/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Trombini Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 13 novembre 2012 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Modena del 29 novembre 2011, ha derubricato il reato di cui al capo sub 1) (ex art. 423 c.p. e art. 425 c.p., n. 2) nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 424 c.p. e art. 425 c.p., n. 2, rideterminando la pena inflitta a G.G. in anni due di reclusione. Ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ridotto la somma liquidata a titolo di provvisionale ad Euro 13.000,00, condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2. All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, il G.i.p. presso il Tribunale di Modena aveva condannato l'imputato alla pena finale di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (A.O. e M.C. ) e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 25.000,00, in favore della prima, dichiarandolo colpevole dei reati di incendio nell'appartamento abitato dalla ex convivente A.O. .A. (capo sub 1), di violazione aggravata del suo domicilio (capo sub 2), di resistenza nei confronti dei Carabinieri di (SS) , intervenuti nelle fasi dell'arresto per il reato sub 1) (capo sub 3), e di una serie di atti persecutori in danno della predetta (capo sub 4), ritenuti avvinti dalla continuazione e commessi in un arco temporale ricompreso fra l'(SS) .
3. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore del G. , deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Erronea applicazione della legge processuale (art. 192 c.p.p.) e vizi motivazionali in relazione ai reati di cui ai capi sub 1) e 2), per avere la Corte d'appello ribadito le medesime argomentazioni già svolte dal Giudice di primo grado, non valutando correttamente gli elementi di prova ed omettendo la valutazione di specifiche censure difensive sia rispetto all'impostazione di fondo, sia rispetto a determinati profili argomentativi sviluppati nella prima decisione, con particolare riferimento: a) alla incompatibilità dell'orario di accensione del fuoco con quello di rientro a casa del ricorrente;
b) all'assenza di tracce organiche sugli indumenti e sulle scarpe compatibili con l'azione di arrampicata sul pluviale e sulla grondaia, per quel che attiene alla presenza di fango, terriccio e ruggine;
c) alla valutazione degli esiti degli accertamenti peritali effettuati sugli stessi indumenti.
Sono stati, inoltre, completamente disattesi i dati emergenti dai tabulati telefonici e dalle dichiarazioni della madre del G. e della sua attuale convivente, relativamente all'orario del suo rientro a casa, formulando ipotesi alternative e di natura congetturale riguardo all'effettiva dinamica della pretesa azione delittuosa.
Sia la perizia che la relazione del consulente tecnico della difesa avevano posto in rilievo l'assenza di tracce del pluviale sugli indumenti e sulle scarpe dell'imputato: un dato, questo, in contrasto con l'ipotesi accusatoria avallata in primo grado e confermata dalla Corte d'appello (secondo cui il pluviale e la grondaia, di recente limatura e verniciatura, non avrebbero potuto rilasciare fisicamente alcuna particella), sebbene il perito nel corso del suo esame dibattimentale avesse modificato la propria precedente valutazione, riconoscendo l'attitudine del pluviale a rilasciare particelle idonee a macchiare e a contaminare gli indumenti.
Ulteriori carenze motivazionali involgono la questione relativa all'assenza di impronte di scarpe sul muro adiacente il pluviale che si ritiene essere stato utilizzato per raggiungere l'abitazione della persona offesa, ovvero la valutazione degli accertamenti inerenti alla composizione del cotone della giacca dell'imputato e la sua compatibilità con l'omologo materiale rinvenuto sul locus commissi delicti.
Insufficiente, poi, doveva ritenersi l'attitudine dimostrativa del dato rappresentato dalla pretesa similitudine tra una sola fibra repertata sul pluviale ed una fibra del cotone della giacca del G. , trattandosi di un elemento incerto sia nel significato - l'essere appunto una fibra di cotone - sia nella sua capacità probatoria di provenienza proprio dalla giacca dell'imputato. Lo stesso perito, peraltro, aveva espresso al riguardo un giudizio non di identità, ma di mera similitudine, fondato su basi scientifiche assai deboli, secondo quanto rilevato dalla consulenza tecnica della difesa, mentre pare del tutto illogica la ricostruzione storico- fattuale secondo cui l'arrampicata sul pluviale non avrebbe lasciato alcuna traccia sugli abiti e sulle scarpe, lasciando, tra i diversi frammenti di tessuto repertati sul pluviale, solo uno simile al componente della giacca del G. , e non tutti, come sarebbe logico se egli realmente si fosse arrampicato a contatto con quell'elemento tubolare.
Analoghe considerazioni critiche sono state svolte, senza adeguata risposta da parte della Corte di merito, con riferimento alle macchie di fango ritrovate sulla giacca e sui pantaloni dell'imputato, e, soprattutto, riguardo agli esiti dell'esame tecnico del combustibile, dai quali avrebbero potuto ricavarsi meri elementi di sospetto, non certo l'identità tra l'accelerante ritrovato nei combusti in casa della persona offesa, i vapori di combustibile ritrovati nei jeans del G. ed il carburante ritrovato in una tanica all'interno della sua abitazione. Non era possibile, dunque, affermare con certezza l'identità dei vari carburanti ritrovati nei tre diversi reperti (combusto, jeans e tanica), ne' poteva escludersi che il combustibile presente sui jeans fosse lì già da diverso tempo rispetto alla data del 14 novembre 2010.
3.2. Erronea applicazione della legge sostanziale e processuale (con riferimento all'art. 81 cpv. c.p. e art. 612-bis c.p., commi 1 e 2 e art. 192 c.p.p.) e vizi motivazionali, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità del ricorrente in relazione al delitto di atti persecutori, in assenza dei requisiti costitutivi necessari. Non sono state affrontate dalla Corte distrettuale, in particolare, le censure difensive articolate in merito all'erronea attribuzione di paternità dei messaggi ricevuti dalla persona offesa sulla propria utenza mobile, il cui contenuto, oltre a non essere ingiurioso, non poteva ricondursi alla persona dell'imputato. Analoghe considerazioni critiche, inoltre, erano state svolte per quel che attiene agli atti vessatori realizzati mediante affissione di fotografie e recapito di volantini con scritte ingiuriose e a contenuto sessuale, ma non hanno ricevuto alcuna trattazione, ignorando le dichiarazioni rese dalla nuova compagna dell'imputato, L.J.R. , ed omettendo di pronunziarsi sugli elementi addotti a sostegno della eccepita credibilità della persona offesa.
Nè, infine, può ritenersi realizzata la fattispecie incriminatrice in contestazione, poiché i fatti non hanno causato alcuno degli eventi tipici del delitto e non erano in grado, anche solo potenzialmente, di produrli, tanto che la persona offesa, in costanza di essi, ha continuato a svolgere la sua normale vita di lavoro e di relazioni, senza aver mai affermato di aver patito un grave stato di ansia e di paura, o di fondato timore per la propria incolumità. Occorre, infatti, una prolungata e sensibile alterazione delle proprie consuetudini di vita, che non può essere integrata da un evento episodico, rappresentato dal fatto che la O. abbia deciso di dormire fuori casa, da alcuni amici, nella notte tra il (SS) , dopo l'uscita da una discoteca ove ella sarebbe stata lungamente infastidita dall'imputato. Anche sotto tale ultimo profilo, del resto, le risultanze probatorie descrivono un quadro diverso da quello riferito dalla persona offesa, facendo emergere una serie di punti critici sulla veridicità di quanto dalla stessa affermato, che sono stati sottovalutati dalla Corte d'appello.
3.3. Erronea applicazione dell'art. 539 c.p.p., comma 2, per difetto di motivazione sul metodo ed i criteri utilizzati per la quantificazione della provvisionale concessa dalla Corte distrettuale.
4. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Bologna, inoltre, ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle parti civili, O.A. e M.C. , deducendo la violazione dell'art. 185 c.p. e artt. 125, 192 e 539 c.p.p., nonché vizi motivazionali in ordine alla drastica riduzione della entità della provvisionale - da 25.000,00 a 13.000,00 Euro - senza che le ragioni di tale decisione siano state adeguatamente giustificate, specie con riguardo al profilo di danno inerente all'avvenuto accertamento delle gravissime lesioni al setto nasale ed al ginocchio subite a suo tempo dalla O. e riconducibili alla condotta del G. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati per le ragioni di seguito esposte.
6. Per quel che attiene alle censure prospettate nei primi due motivi di ricorso del G. , entrambi al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientati verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tale incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
7. Sulla base dell'ampio materiale probatorio in atti, e in particolare alla luce delle risultanze offerte dagli accertamenti tecnici e dalle dichiarazioni testimoniali rese da O.A. e B.A. , i Giudici di merito hanno analiticamente ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando segnatamente: a) che sui pantaloni dell'imputato erano state rinvenute tracce di liquido infiammabile, e in particolare di benzina;
b) che le particelle nere di consistenza gommosa prelevate sul luogo del fatto erano costituite dallo stesso materiale della suola delle scarpe di colore nero sequestrate nell'appartamento dell'imputato; c) che le fibre tessili rinvenute sulla superficie esterna del pluviale del terrazzo dell'abitazione della O. erano molto simili a quelle prelevate dalla giacca sequestrata nell'appartamento del G. ; d) che la evidente iperemia degli avambracci, percepita visivamente dai militari, costituiva un dato sintomatico dell'azione di arrampicamento sul pluviale, alla cui base, sulla strada, veniva rinvenuta una rete di recinzione abbassata a causa del peso di chi vi era salito per poi arrampicarsi fino a raggiungere la porta-finestra della cucina dell'abitazione, che risultava aperta e presentava segni di effrazione per sfondamento;
e) che anche la tubazione del pluviale presentava a sua volta segni e graffi tipici di strisciate;
f) che l'imputato, una volta condotto in Caserma, rifiutò di sottoporsi a visita medica ed ai rilievi segnaletici, reagendo nei confronti dei militari - che avevano appena constatato la presenza di ampie zone iperemiche negli avambracci - in modo violento ed ingiurioso;
g) che all'atto della perquisizione furono rinvenuti nella disponibilità del G. un accendino e del combustibile;
h) che l'orario di innesco dell'incendio - temporalmente collocato tra le ore 5.30 e le ore 7.00 del (SS) - era assolutamente compatibile con il comportamento tenuto dal G. quella notte (avendo egli tentato di contattare alle ore 5.27, con il proprio cellulare, la ex fidanzata, e chiamando in ben nove occasioni, fra le ore 5.00 e le ore 7.45, anche la sua compagna, L.J.R. , senza tuttavia ricevere risposta, poiché la stessa dormiva); i) che la modalità della "scalata" sul pluviale rientrava tra le pregresse abitudini del G. , poiché egli, secondo quanto riferito dalla persona offesa, già in passato aveva utilizzato tale modalità di accesso, impiegando quale punto d'appoggio proprio la rete di recinzione del fabbricato;
1) che l'imputato, il quale aveva convissuto con la O. sino alla rottura della loro relazione, risalente al (SS) , da tempo la perseguitava non solo con telefonate ed sms dal contenuto minatorio, ma anche con affermazioni diffamatorie ed ingiuriose, accompagnate peraltro dal danneggiamento di alcuni suoi beni;
m) che già negli ultimi mesi della loro relazione il G. aveva tenuto comportamenti aggressivi nei suoi confronti, percuotendola - con frattura al setto nasale - e procurandole delle lesioni ad un ginocchio (fatti che ella non aveva ritenuto opportuno denunziare, pur conservandone traccia documentale con i relativi referti medici in data (SS) ).
La Corte d'appello ha quindi illustrato il rilievo assegnato agli ulteriori tasselli del quadro probatorio, ponendo in risalto il fatto che, nella notte tra il (SS) , intorno alle ore
3.00, l'imputato aveva incontrato in una discoteca la O. ed aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo, strattonandola dopo che gli era stato opposto un rifiuto, e addirittura minacciando di "rovinarla". La minaccia, peraltro, fu ritenuta talmente seria dalla giovane, che decise di trascorrere la notte presso un amico al quale chiese ospitalità (determinandosi a denunciare quanto accaduto non immediatamente, ma solo quando, telefonicamente avvisata dai vicini, fece rientro presso la sua abitazione, ove i Carabinieri erano già intervenuti a seguito della segnalazione dell'incendio).
Sulla base di una puntuale rappresentazione dei correlativi risultati probatori la Corte distrettuale ha poi osservato come in merito al comportamento aggressivo ed offensivo tenuto dal G. in quella circostanza abbia riferito anche la teste B.A. ,
confermando quanto dichiarato dalla persona offesa e precisando di esser stata lei stessa
- allorquando intervenne in soccorso della O. - strattonata dall'imputato, palesemente alterato per l'assunzione di alcoolici. Su tale specifico profilo, ossia riguardo allo stato di alterazione e nervosismo dell'imputato nelle ore precedenti l'incendio, i Giudici di merito hanno fondato la loro valutazione anche sui convergenti dati probatori offerti dalle dichiarazioni rese da un amico del G. - I.G. - e dalla compagna dell'imputato -
L.J.R. - la quale aveva litigato con lui perché aveva bevuto eccessivamente e, ciò nonostante, voleva comunque recarsi in discoteca.
Richiamati i criteri di valutazione posti alla base del giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e individuato il movente delle azioni delittuose sulla base del complessivo comportamento tenuto dall'imputato - che perseguitava la O. sin dalla fine della relazione sentimentale, avvenuta nel precedente mese di giugno, alternando nei suoi confronti azioni di discredito ad altre con cui tentava, invano, di convincerla a tornare con lui, reagendo al rifiuto con atteggiamenti minacciosi e violenti - la Corte territoriale ha puntualmente disatteso i rilievi difensivi in ordine alla provenienza delle tracce da imbrattamento da sporco "generico" (ossia, polvere e terriccio), ritenendole del tutto compatibili con la dinamica del fatto, ed ha specificamente confutato, con argomentazioni esaustive ed immuni da vizi logici, le obiezioni mosse circa la asserita incompatibilità dell'orario di innesco dell'incendio con gli ipotizzati tempi di spostamento notturno da parte dell'imputato e di successivo rientro nella sua abitazione.
Infine, i Giudici di merito hanno adeguatamente replicato agli ulteriori rilievi critici mossi dalla difesa, assegnando una valenza processualmente neutra al fatto, affermato in perizia, che le macchie rinvenute sui pantaloni dell'imputato non fossero costituite dalla verniciatura del pluviale utilizzato per accedere all'abitazione dell'O. , essendo lo stesso caratterizzato da una lamiera liscia e di recente verniciatura, come tale con scarsa attitudine al rilascio di particelle.
8. Dal complesso delle emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente desunto la responsabilità dell'imputato, escludendo, con lineare e congrua motivazione, ogni possibilità di dubbio sul fatto che egli, per appiccare il fuoco, si sia introdotto nell'appartamento della O. contro la sua volontà, ivi trattenendosi per tutto il tempo necessario a realizzare l'azione delittuosa.
Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al motivato apprezzamento dei numerosi elementi di prova ritenuti dimostrativi della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 612-bis c.p., avendo i Giudici di merito sottolineato come la reiterazione dei comportamenti aggressivi, minatori ed ingiuriosi posti in essere nei confronti della persona offesa in seguito alla fine della relazione sentimentale abbia determinato in lei uno stato di ansia e timore per la sua incolumità, dovuto in particolare: a) all'evidente turbamento provocato dalla messa a soqquadro dell'abitazione e dall'impiego del fuoco per danneggiarne una parte e molti degli oggetti ivi contenuti;
b) alla modifica delle proprie abitudini di vita, essendo stata la O. costretta a rifugiarsi per paura in un'altra abitazione, dopo essere stata molestata durante il tempo della sua permanenza in discoteca;
c) al perdurante stato di agitazione precedentemente causato dalle plurime condotte persecutorie commesse in suo danno dall'imputato (che già negli ultimi mesi della loro relazione non aveva esitato a percuoterla, fratturandole il setto nasale e procurandole delle lesioni ad un ginocchio, sì come attestate nel referto medico allegato alle denunce).
In relazione a tale ultimo profilo, inoltre, i Giudici di merito hanno evidenziato come le pregresse denunce presentate dalla persona offesa il 25 agosto ed il 30 agosto 2010 abbiano fornito un quadro inequivoco di comportamenti connotati da vessazioni, soprusi e minacce da parte dell'imputato.
Al riguardo, pertanto, deve rilevarsi come l'impugnata sentenza abbia fatto buon governo dei principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all'insegnamento dettato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, dep. 14/05/2014, Rv. 259458), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata, come avvenuto nel caso in esame, ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. In particolare, il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612- bis c.p. si ritiene integrato anche attraverso due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione di atti richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 257560; Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010, dep. 17/02/2010, Rv. 245881). Nel caso in esame, per vero, deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano correttamente applicato tali principii, ricostruendo l'intera sequenza dei comportamenti dell'imputato e dando puntualmente conto sia della realizzazione di un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, sia della produzione di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per la propria incolumità personale (Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, dep. 05/06/2014, Rv. 260083).
9. Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, dunque, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
10. Parimenti destituiti di fondamento, infine, devono ritenersi il terzo motivo prospettato a sostegno del ricorso del G. (v., supra, il par. 3.3.) e l'unico motivo di doglianza oggetto del ricorso proposto dalle parti civili (v., supra, il par. 4), poiché omettono entrambi di considerare la regula iuris al riguardo enunciata da questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, dep. 27/09/2010, Rv. 248348; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, dep. 07/02/2007, Rv. 236068; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, dep. 15/10/2004, Rv. 230105), secondo cui la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto.
Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
11. Al rigetto dei ricorsi, conclusivamente, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014