Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 50746
CASS
Sentenza 14 ottobre 2014

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In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito affermativa della responsabilità di imputato il quale aveva posto in essere reiterate condotte aggressive ed ingiuriose nei confronti della ex convivente fino ad introdursi furtivamente in casa della stessa, dopo averla aggredita in discoteca ed averla indotta a trovare riparo presso amici, e a dare fuoco ad una parte dell'abitazione e degli oggetti ivi contenuti).

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso della parte civile avverso la decurtazione, operata in appello, della provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado).

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  • 1Stalking: le dichiarazioni della vittima richiedono riscontri per fondare la responsabilità penale"
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  • 2Pedinamento, insulti, messaggi e telefonate bastano per condanna per stalking (Cass. 40504/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025

    Le dichiarazioni della vittima del reato, sicuramente decisive nel contesto di una vicenda persecutoria, nel prisma interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sono autosufficienti alla prova del reato. Il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente …

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  • 3Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486
    https://www.iusinitinere.it/

    L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …

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  • 4Obblighi di custodia anche nell'area cani (Cass. 9620/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2025

    Condanna per lesioni colpose per chi lascia il proprio cane libero di circolare all'interno della “area cani” nonostante un estraneo avesse manifestato l'intento di avvicinarsi e accarezzarlo per la violazione di regole di generica prudenza, considerando che, in presenza di un altro animale nell'area di sgambamento nonché del relativo accompagnatore, la proprietaria del pitbull avrebbe dovuto fronteggiare la situazione con maggiore cura e cautela attuando una vigilanza stretta e una presenza dominante sul cane. Corte di cassazione sez. IV penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 10 marzo 2025), n. 9620 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza …

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  • 5Art. 540 - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili (art. 540) È legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma quantificata a titolo di provvisionale entro un termine anteriore alla data del passaggio in giudicato della sentenza, argomentando dall'immediata esecutività della provvisionale prevista dal capoverso dell'art. 540, in relazione al disposto dell'art. 165 Cod. pen. (Sez. 5, 4014/2016). In senso contrario: il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 50746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50746
Data del deposito : 14 ottobre 2014

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