Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
La sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione. (Nella specie, relativa al reato di inottemperanza all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente stradale, la S.C. ha ritenuto corretta, in assenza della produzione in giudizio di certificazione medica attestante le ridotte capacità psico-fisiche dell'imputato per l'ingestione di alcool e droghe, la mancata nomina di un perito che accertasse tale stato personale).
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2013, n. 7444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7444 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 17/01/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 126
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 20923/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI UC N. IL 14/10/1964;
avverso la sentenza n. 6500/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 23/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELL'UTRI Marco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. Mannias I., del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 23.5.2011, la Corte d'appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 21.11.2006 con la quale IA IA è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, poiché, alla guida della propria vettura, dopo aver causato un incidente, in Roma il 7.9.2006, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone infortunate, dandosi alla fuga.
Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidato a tre motivi d'impugnazione. 2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta imputabilità e al ricorso dell'elemento soggettivo nella commissione del reato da parte dello IA.
In particolare, la sentenza, pur attribuendo all'imputato uno stato di grave alterazione psico-fisica a causa dell'ingestione di alcolici e di sostanze psicotrope, ha confermato l'accertamento della responsabilità dell'imputato, per aver avuto sufficiente consapevolezza nella causazione del danno alle persone coinvolte nell'incidente e per aver omesso di ottemperare all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a quest'ultime, in evidente contrasto con l'accertata assenza di capacità d'intendere e di volere, nonché di coscienza e volontà del fatto illecito da parte dell'imputato.
2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per mancata assunzione di una prova decisiva, nonché vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di disporre una perizia psichiatrica al fine di accertare il quadro patologico dell'imputato al fine di pervenire a una valutazione di malattia mentale dello stesso.
2.3. - Con il terzo e ultimo motivo, il ricorrente si duole dell'omessa motivazione, da parte della corte distrettuale, in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per insufficienza di prove con riguardo alla relativa imputabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, la situazione di tossicodipendenza cui può essere ascritta un'effettiva attitudine a incidere sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica (v., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 35872/2007, Rv. 237284). Nel caso di specie, l'odierno imputato ha omesso di comprovare il ricorso del quadro psicopatologico indicato, con la conseguente indiscutibile legittimità della motivazione dettata dalla corte territoriale, pienamente idonea, in ragione della coerente linearità dell'argomentazione logica, a sfuggire alle censure critiche sul punto sollevate dal ricorrente.
Quanto al contestato ricorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, vale ancora richiamare i principi sul punto dettati da questa corte, secondo cui l'azione esercitata sulla psiche del soggetto dall'alcool e/o dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo diretto, per la cui esistenza non è richiesta un'analisi lucida della realtà, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (v. ex multis, Cass., Sez. 1, n. 39957/2OO8, Rv. 241555).
Nel conformarsi a tali principi, la corte territoriale ha dettato una motivazione del tutto congrua e coerentemente immune dai vizi alla stessa imputati dal ricorrente.
3.2. - Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo la corte territoriale rilevato, con motivazione congrua e coerente sul piano logico, come la mancata produzione di certificazione medica attestante la sussistenza di una condizione psicopatologica dell'imputato e l'assenza di altri elementi in tal senso valutabili, rendesse superflua l'ammissione di una perizia psichiatrica al fine di verificare la sussistenza dell'imputabilità dello IA, avuto altresì riguardo al lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione del fatto.
È appena il caso di rilevare, peraltro, come secondo l'insegnamento di questa giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi "prova decisiva", ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass., Sez. 2, n. 16354/2006, Rv. 234752; Cass., Sez. 6, n. 14916/2010, Rv. 246667), ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass., Sez. 3, n. 27581/2010, Rv. 248105). Con riguardo al procedimento peritale, peraltro, questa stessa corte di legittimità ha già statuito il principio, consolidatosi nel tempo, in forza del quale la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, giacché la sua disposizione, da parte del giudice, in quanto legata alla manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da adeguata motivazione, è insindacabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) (v. Cass., Sez. 5, n. 12027/1999, Rv. 214873 e successive conformi fino a Cass., Sez. 4, n. 14130/2007, Rv. 236191). 3.3. - Del tutto privo di fondamento deve infine ritenersi il terzo motivo di ricorso (sotto altro profilo affetto da irrimediabile aspecificità), apparendo meramente congetturale la prospettazione del ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro probatorio insufficiente ai fini dell'attestazione dell'imputabilità dello IA, avendo i giudici del merito adeguatamente attestato il ricorso, tanto della capacità di intendere e di volere, quanto del corrispondente elemento soggettivo doloso dell'imputato, in relazione alla commissione dei fatti allo stesso ascritti e pacificamente ritenuti incontestati dalla corte territoriale;
e tanto, in forza di una motivazione del tutto congrua, rispetto alla quale nessuna specifica censura risulta adeguatamente argomentata dal ricorrente.
4. - Al riscontro dell'infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013