Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'"extraneus" consiste nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto della società.
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- 1. Compravendita simulata e prezzo pagato dal venditore: è bancarotta distrattiva anche con triangolazioni sui conti dei figli (Cass. Pen. n. 38731/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima È bancarotta fraudolenta distrattiva la compravendita simulata di beni immobili quando il prezzo è pagato con denaro fornito dallo stesso venditore, mediante triangolazioni sui conti dei familiari, perché il corrispettivo è solo apparente e il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n. 38731 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale …
Leggi di più… - 2. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
Leggi di più… - 3. L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalitàAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. Caratteristiche della fattispecie e classificazioni giurisprudenziali – 3. L'ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 c.p. – 4. La dubbia costituzionalità della fattispecie delittuosa per difetto di sufficiente determinatezza – 5. Considerazioni finali 1. Introduzione All'indomani del periodo stragista concretizzatosi nella più grave manifestazione nell'anno 1992, il titolo della legge in commento, laddove faceva riferimento alla «criminalità mafiosa», lascia intendere le scelte di politica criminale dell'epoca, ove il contrasto rigoroso al fenomeno mafioso, imponeva di bersagliarne in maniera risoluta il risultato finale, consistente oggi come allora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2009, n. 9299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9299 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PIZZUTI PP - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 74
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 35193/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO LO LE nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 20-6-07 dalla Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 26-1-05 il Gip presso il Tribunale di Vigevano, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava PO LO LE responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere - quale concorrente esterna, in concorso con gli amministratori della Casa di cura Beato AT spa, fallita il 17-6-97 e con il padre PO LO PP deceduto, amministratore di fatto della predetta - utilizzato gratuitamente un immobile per il quale la società aveva corrisposto canoni pari a L. 22.000.000 ed una cauzione di L. 170.000.000, così causando un danno di rilevante gravità per i creditori: con le attenuanti generiche prevalenti e la diminuente del rito, la condannava a pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Milano, con pronuncia 20-6-07, escludeva l'aggravante contestata e confermava nel resto la gravata decisione. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata ha proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti.
1 - Vizio di motivazione in punto responsabilità.
All'uopo è stato dedotto che: nessun contributo era stato fornito dalla prevenuta alla conclusione del contratto, che la medesima non aveva mai ricoperto cariche sociali e che essa ignorava che l'ente versasse in situazione fallimentare.
Le prime due considerazioni sono inconferenti.
Invero l'addebito contestato e ritenuto riguarda l'avvenuto ed indiscusso godimento, da parte della ricorrente, dell'immobile de quo a spese - e quindi ai danni - della società.
D'altro canto è stato correttamente posto in luce dai giudici di merito come sussistesse il dato soggettivo, ben sapendo l'imputata che il canone era a carico della Casa di cura: ciò in quanto il contratto, già sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, era stato da lei controfirmato.
Del pari la mancata partecipazione alla gestione societaria costituisce circostanza priva di incidenza posto che il fatto distrattivo è stato ascritto alla PO LO LE quale concorrente esterna.
Infine ed in relazione all'ultimo rilievo si osserva che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e precipuamente con riguardo alla partecipazione del soggetto non qualificato nel reato proprio dell'amministratore, il dolo normativamente postulato consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe creditoria, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società: invero ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi della L. Fall., art. 216, in caso di fallimento, a prescindere dalla avvenuta rappresentazione di quest'ultimo, che non costituisce l'evento del reato il quale è, invece, rappresentato dalla lesione dell'interesse patrimoniale dei creditori, (si veda: Cass. 1-7-02 n. 29896 Rv. 222388; Cass. 30-1-06 n. 7555 Rv. 233413).
2 - Vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della L. Fall., art. 219, comma 3, art. 62 c.p., n. 4, art. 114 c.p.. Il motivo si risolve in generiche ed apodittiche affermazioni di fatto.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009