Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori.
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1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra il reato l'alienazione di beni immobili della società fallita realizzata mediante operazioni simulate e interposizione di società intermedie, quando il valore dei beni (anche pari al prezzo di vendita) risulti eccedente il debito ipotecario e l'operazione sia idonea a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori diversi da quello assistito da ipoteca. La bancarotta per distrazione è reato di pericolo, sicché non è necessaria la prova di un effettivo pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a fini estranei all'impresa e la potenziale lesione delle ragioni creditorie. …
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Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2014, n. 35093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35093 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 04/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1793
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 34566/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
SI GI N. IL 16/07/1954;
inoltre:
SI ST N. IL 05/09/1979;
avverso la sentenza n. 625/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 06/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di SI GI e rigetto del ricorso di SI GO. Udito il difensore Avv. GUGLIOTTA in sost. Avv. MURGIA. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione - il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste e - RO GO avverso la sentenza della citata Corte d'appello, in data 6 dicembre 2012, con la quale, da un lato, è stato ribadito il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di RO GO, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria ex art. 223, comma 1, L.Fall., e, per altro verso, è stata invece pronunciata, in riforma della sentenza di primo grado, assoluzione nei confronti di RO GI, imputato dello stesso reato, in concorso col figlio GO.
Il Procuratore generale ha impugnato il capo della assoluzione mentre RO GO, quello concernente la conferma della propria responsabilità.
L'imputazione originaria era costituita da due capi (a e b) nei quali erano descritti fatti di distrazione e/o dissipazione di beni posti in essere- in danno della massa dei creditori della Friulcos S.p.A., dichiarata fallita il 9 febbraio 2004 - rispettivamente in data 5 giugno 2003 (il fatto descritto sub a)) e, comunque dal giugno 2003 fino alla data del fallimento (gli altri fatti), ad opera, tra l'altro, di RO GO quale legale rappresentante (vicepresidente operativo) è m della società stessa e di RO GI, quale amministratore di fatto.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tutti i fatti distrattivi costituissero un unico delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1 L.Fall., ed aveva affermato la responsabilità di entrambi gli odierni ricorrenti. Il giudice dell'appello aveva invece ritenuto di mandare assolto RO GI, per non aver commesso il fatto.
La condotta distrattiva originariamente contestata sub a) era consistita nella intervenuta alienazione, materialmente effettuata con la stipula del relativo contratto dinanzi al notaio, ad opera dell'amministratore legale RO GO, di due immobili costituenti il patrimonio immobiliare della fallenda: tale alienazione, formalizzata il 5 giugno 2003 in favore di OL RI, era avvenuta, secondo l'ipotesi accreditata dai giudici del merito, in assenza di effettiva contropartita per la società cedente Friulcos, atteso che il prezzo pattuito, pari a poco più di 381 mila Euro, oltre Iva, non era stato mai versato ma ritenuto compensato con una partita debitoria appositamente creata a favore del OL: e ciò era avvenuto con la programmazione, contestuale agli atti preparatori della già descritta cessione di immobili, e con la stipula, altrettanto contestuale, del 5 giugno 2003, di un contratto con il quale il OL aveva ceduto le proprie quote di partecipazione ( al 95 %) nella Friulcos, alla società (Healthy srl) di cui RO GO era stato, parimenti, amministratore. In conclusione, si era pervenuti ad una situazione nella quale OL vantava un credito nei confronti di società Healthy amministrata da RO GO, pari al prezzo delle azioni a quella cedute (di Euro 476.000) e, contemporaneamente, lo stesso OL era divenuto anche debitore del prezzo (sopra indicato) da corrispondere in relazione all'acquisto degli immobili cedutigli dalla società Friulcos, divenuta amministrata dallo stesso RO GO: le due partite erano state, così, compensate - a parte un conguaglio materialmente effettuato da RO GI, con assegno risultato poi scoperto - e sostanzialmente la cessione degli immobili di Friulcos a OL era risultata una operazione volta a realizzare il pagamento, a OL, delle azioni cedute alla società amministrata da RO GO.
Tanto aveva dato luogo al fatto, di natura distrattiva, della cessione degli immobili della fallenda in assenza di contropartita per la stessa cedente.
Anche OL aveva finito per ammettere la reale natura dell'operazione, consentendo poi al curatore di vendere i due immobili in questione, attraverso il rilascio di due procure. La ulteriore condotta distrattiva aveva riguardato somme, per un complessivo valore di 16000 Euro, ingiustificatamente prelevate dalla cassa della società.
La Corte d'appello aveva ritenuto provati i fatti a carico di RO GO pur rilevando che la condotta contestata al RO GI non appariva di rilevanza penale perché non risultava provato, a suo carico, il ruolo di amministratore di fatto e tantomeno quello dell'ideatore dell'intera operazione sopradescritta. Deduce il Procuratore generale il vizio della motivazione in ordine alla assoluzione di RO GI.
Tale imputato era risultato implicato assieme al figlio GO, nell'acquisto delle azioni della Friulcos, cedute da OL, e tali da fargli acquistare il possesso di una società già decotta che, contemporaneamente, era stata svuotata anche di tutto il suo patrimonio immobiliare mentre, di lì a poco, era stata spogliata anche della cassa.
Si era trattato di un'operazione che aveva, in primo luogo, beneficato il OL il quale si era liberato di una società ormai improduttiva ma, contemporaneamente, ne aveva messo al sicuro il patrimonio immobiliare. Per converso, i due RO avevano reso possibile tale operazione, finendo di spogliare le casse della società Friulcos.
Aggiunge il Procuratore generale che la piena implicazione di RO GI nell'intera operazione distrattiva avrebbe dovuto essere desunta dal fatto che egli si era reso personalmente autore dell'illustrazione, nella assemblea del 4 giugno 2003, di mirabolanti piani di rilancio di una società, in realtà ormai prossima al fallimento e completamente inattiva, così dimostrando di essere parte del disegno truffaldino nei confronti dei creditori della Friulcos, disegno avviato ben prima dei rogiti notarili e cioè nel maggio 2003, con la predisposizione dei contratti preliminari. D'altra parte, l'impugnante segnala la manifesta illogicità di una decisione che vede il RO favorire inconsapevolmente il figlio, invece del tutto responsabile di un piano di distrattivo già da tempo avviato.
La Corte aveva anche ignorato che il resistente aveva emesso un assegno a parziale copertura dell'acquisto delle azioni del OL ed aveva anche beneficiato di somme prelevate ingiustificatamente dalle casse della società.
In ultima analisi, era in violazione di legge la decisione di ritenere non provato il ruolo di amministratore di fatto in capo a RO GI, per la cui affermazione di responsabilità sarebbe bastata, comunque, la illustrazione del ruolo di extraneus, concorrente con l'amministratore.
Deduce difensore di RO GO:
1) l'inosservanza degli artt. 42 e 43 c.p. e il vizio della motivazione.
Sotto il secondo profilo, in particolare, il difensore lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine agli argomenti difensivi illustrati anche nei motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2012, a sostegno della tesi dell'essere stato, il ricorrente, un mero prestanome di OL RI, del tutto inconsapevole della natura distrattiva dell'operazione dallo stesso ideata.
Infatti si era segnalato che il ricorrente aveva svolto le funzioni di amministratore della fallenda per un solo mese, da giugno a luglio 2003, quando si era reso autore dell'unico atto posto in essere nella detta qualità e cioè l'alienazione dei due immobili a OL: si era però trattato di un atto dovuto e cioè meramente esecutivo della deliberazione, in tal senso assunta un mese prima, dal consiglio d'amministrazione della Friulcos, quando esso ricorrente non aveva ancora assunto la carica di rappresentante di tale società mentre dominus di essa era proprio OL, l'unico avvantaggiato dall'intera operazione. E ciò era tanto vero che RO GO, acquistando le azioni possedute da OL, era venuto in possesso di azioni ormai prive di valore a seguito della cessione degli immobili.
Proprio questa constatazione avrebbe dovuto far ritenere l'imputato come una mera "testa di legno", che operava accanto e a favore di OL, senza tuttavia essere al corrente dei dettagli dell'operazione ideata da costui.
La Corte d'appello si era liberata della obiezione difensiva, con un passaggio motivazionale meramente assertivo e dunque apodittico nonché in violazione dell'art. 125 c.p.p.. Ma, oltre al vizio della motivazione sotto il profilo indicato, sotto altro profilo, analogo vizio discendeva anche dal rilievo che il giudice dell'appello si era comunque sottratto al dovere, su di esso gravante, di indicare la prova del detto elemento soggettivo. A parere del difensore, tale elemento si integra con la prova della consapevolezza, in capo all'imputato, dello stato di decozione della società: una consapevolezza che non può farsi apoditticamente discendere dalla assunzione della carica rappresentativa e tantomeno da una generica presunzione di inverosimiglianza della tesi difensiva. Sostiene il difensore che tale elemento soggettivo deve coprire anche la dichiarazione di fallimento che è evento del reato di bancarotta: tale dichiarazione, o meglio lo stato di insolvenza, deve essere preveduto e voluto dall'imprenditore che distrae, come effetto della propria condotta, quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Su tale punto la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione, tanto più improbabile in quanto, nel caso di specie, l'imputato aveva operato per brevissimo tempo;
2) l'inosservanza dell'art. 40 c.p. e il vizio della motivazione. Avrebbe dovuto essere motivata dalla Corte anche la incidenza della condotta addebitata all'imputato, sul dissesto della società. Sostiene il difensore che tale onere motivazionale discendeva direttamente dalla nuova formulazione dell'art. 223 L.Fall., dipendente dal D.Lgs. n. 61 del 2002: tale novella aveva trasformato il reato, da delitto di mera condotta, in delitto con evento di danno che va individuato nel dissesto della società e che deve porsi in rapporto eziologico con la condotta penalmente rilevante. Una simile lettura della norma indicata deve coinvolgere, ad avviso del impugnante, non solo dell'art. 223, comma 2, ma anche il primo comma della stessa norma che deve essere letto come strutturato in modo tale da avere creato un rapporto necessario tra mala gestio e responsabilità di natura fallimentare.
Il fallimento, in altri termini, va ora considerato come elemento costitutivo e più in particolare, come evento del reato, non più come condizione obiettiva di punibilità. Ragionare diversamente porterebbe a ritenere che le condotte di mala gestio sarebbero prive di punibilità se poste in essere da amministratore di società non fallita e, per converso, le condotte lecite degli amministratori di una società in bonis, diventino illecite se ad esse consegua, senza alcun rapporto di causalità, il fallimento . Aggiunge il difensore che il principio fin qui illustrato è stato enunciato, da ultimo, anche dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla sentenza n. 47502 del 2012. Questa aveva invero affermato che non può più darsi una presunzione juris et de jure del rapporto causale fra condotta dolosa dell'imprenditore e fallimento ma o quest'ultimo elemento va considerato oggettivamente, ed allora è condizione obiettiva di punibilità, o entra nella struttura causale del reato, ed allora deve essere oggetto di indagine in concreto, pena la violazione dei principi costituzionali in tema di imputazione personale della responsabilità penale (art. 27 Cost.). Tanto premesso, il ricorrente rileva che sul punto non vi è alcuna motivazione ma, al contrario, si rinviene in sentenza la affermazione precisa della risalenza dello stato di decozione ad epoca antecedente alla condotta distrattiva : affermazione incompatibile con la necessità di porre il fallimento in rapporto causale con la condotta addebitata al ricorrente.
Il ricorso del Procuratore Generale è infondato, al pari di quello del difensore di RO GO.
Il primo ricorso lamenta le conclusioni alle quali è giunto il giudice dell'appello, ribaltando in radice la ricostruzione colpevolistica del primo giudice.
Sennonché il PG, pur affidandosi alla denuncia del vizio della motivazione, lamenta il mancato accoglimento della propria tesi accusatoria sostanzialmente finendo per sostenere di non condividere quella accreditata dal giudice territoriale, ma senza riuscire ad allegare e tanto meno a dimostrarne la manifesta illogicità o la carenza su un punto decisivo.
Invero, la Corte d'appello ha motivato la presa di distanza dalla tesi accusatoria ritenendo di dovere privilegiare il dato del dubbio ("..non si può escludere..") in ordine al concorso consapevole del padre nella condotta truffaldina posta in essere dal figlio, muovendo dal presupposto che il materiale probatorio raccolto aveva riguardato solo la implicazione del resistente nella fase successiva a quella della acquisizione delle quote della fallenda e quindi successiva anche alla avvenuta cessione del patrimonio immobiliare, risultata gestita e concretizzata soltanto da OL e da RO GO. Non ne era pertanto scaturito un quadro tranquillante in ordine alla dimostrazione che RO GI avesse anche condiviso la gestazione dell'atto di compravendita che era servito a compensare il mancato effettivo pagamento degli immobili alienati a OL e quindi che fosse partecipe a pieno titolo, quantomeno dal punto di vista soggettivo, della operazione ideata dal OL con il concorso del proprio figlio GO.
D'altra parte il ricorrente PG si appella a circostanze di fatto (l'avere, RO GI, emesso l'assegno a parziale pagamento delle quote;
l'avere illustrato il finto piano di rilancio della società fallenda) che hanno già formato oggetto di lettura critica da parte della Corte e che non rappresentano un compendio probatorio univoco e interpretabile esclusivamente nei termini proposti dal ricorrente.
La motivazione esibita dalla Corte, invero, non è incompatibile neppure con la tesi dell'avere, il RO G. , manifestato il proprio ruolo di amministratore di fatto a partire da epoca successiva a quella della distrazione con la nota illustrazione del piano di rilancio e non è incompatibile col rilievo che egli beneficio di una piccola somma (5000 Euro) proveniente, ingiustificatamente, dalle casse sociali, atteso che tale evento, stante anche la modesta entità della cifra, non prova, in sè, il consapevole concorso del resistente , quale extraneus, nella condotta distrattiva posta in essere, anche su tale oggetto, dal figlio. Deve concludersi osservando che il ricorso espone anche censure in fatto e quindi va respinto, essendo prossimo a lambire il confine della inammissibilità.
Il ricorso di RO, come anticipato, è pure da respingere. La prima parte del primo motivo di ricorso è invero inammissibile perché meramente ripetitiva di analoga censura già sottoposta al giudice dell'appello e da questi affrontata con motivazione congrua e completa che il difensore si limita ad aggredire con critiche generiche.
Laddove esso denuncia il vizio della motivazione in ordine agli argomenti difensivi che si assumono rappresentati in una memoria aggiuntiva, si prospetta una censura non rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 581 c.p.p.: norma che pretende la illustrazione specifica e dettagliata delle censure in fatto e in diritto a sostegno del gravame, con la conseguenza che quando siffatta illustrazione viene realizzata solo mediante il rinvio per relationem ai motivi di appello, si cade in pieno nella situazione sanzionata dall'art. 591 c.p.p.. Infatti, tale generico rinvio non consente a questa Corte di legittimità di percepire, anche con la immediatezza che serve a soddisfare il preventivo vaglio di ammissibilità, il requisito della rilevanza delle questioni, alla luce della motivazione comunque fornita dalla sentenza impugnata, essendo noto che anche quando il giudice dell'appello non risponde ad un motivo di impugnazione , la giurisprudenza di legittimità ammette la eventualità di una motivazione comunque non censurabile, se il tema non affrontato è contrastato e superato dagli argomenti di segno contrario comunque illustrati dal giudice ovvero se quel tema è comunque incapace di incidere sulla trama argomentativa dello stesso giudice sotto il profilo della sua tenuta logica e della sua completezza. Ad ogni buon conto, vale qui la pena di ricordare che, nella motivazione della sentenza impugnata è ben presente il tema difensivo del non avere, RO GO, condiviso con OL il disegno truffaldino con le modalità sopra descritte. E la Corte ha motivato in ordine alle ragioni della sua totale inattendibilità, pur tenendo conto della brevità della durata del ruolo di amministratore legale ma sottolineando, per converso, come anche le poche operazioni compiute dal ricorrente (quella cioè della cessione degli immobili, al pari degli altri prelievi, pure di natura distrattiva, comunque realizzati e contestati nell'originario capo b)) sono state realizzate proprio avvalendosi della carica formale che lo legittimava alla assunzione della determinazione per conto della società, sicché è apparsa del tutto eccentrica la tesi secondo cui GO si sarebbe limitato ad interpretare il proprio ruolo come "testa di legno".
Un ruolo - quest'ultimo - che in tanto si configura in quanto l'amministratore formale rimanga inattivo e sia affiancato da altri che lo sostituiscano, di fatto, nella attività gestoria, tanto da esporsi al rischio- il primo- di essere chiamato a rispondere di fatti di bancarotta non già per comportamenti commissivi, ma per atteggiamenti omissivi e cioè in ragione della violazione di obblighi impeditivi che su di esso incombono in relazione alla carica formale rivestita.
Non può ricorrere, viceversa, la figura della testa di legno quando, come nel caso di specie, lo stesso amministratore formale ponga comunque in essere attività negoziale e/o di gestione delle risorse della società, a nulla rilevando che a tanto si determini nel prevalente interesse di terzi.
Con la seconda parte del primo motivo e con il secondo motivo, il difensore denuncia poi la mancata motivazione (anche nella prospettiva della violazione di legge) in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta, inteso come previsione e accettazione del fallimento in relazione alla condotta addebitata, e in ordine, altresì, al rapporto di causalità che dovrebbe intercorrere tra la condotta distrattiva e il fallimento. Giova qui evidenziare che tutto il tema sollevato nel secondo motivo di ricorso vale a denunciare un vizio che non è stato rappresentato nei motivi di appello ed è per questo da ritenere precluso stante il disposto dell'art. 609 c.p.p., comma 2 che impone alla Cassazione di rispondere alle questioni non proposte nei motivi di appello solo se ed in quanto sarebbe stato impossibile farlo.
D'altra parte è da escludere che sia ravvisabile un vizio di motivazione ogni volta in cui , nella sentenza impugnata, non vengano ripercorsi tutti e per intero i passaggi logici riguardanti ogni possibile aspetto strutturale del reato o del suo trattamento, essendo sin troppo facile osservare che la impugnazione , nel sistema vigente, è regolata dal principio devolutivo, sicché il giudice dell'appello è chiamato a motivare solo sulle questioni ad esso specificatamente e ammissibilmente dedotte.
Può comunque osservarsi che la questione sollevata è del tutto infondata dal momento che non è per nulla condivisibile, alla stregua della giurisprudenza pressoché univoca della Cassazione, la tesi della necessaria delineazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1, come reato di danno, e quindi supponente un nesso di causalità rispetto a questo, formalizzato col fallimento - al pari della fattispecie delineata dal comma 2 della stessa norma.
Giova, a questo punto evidenziare, che per quanto il motivo qui in esame si appoggi alla analoga tesi sostenuta nella sentenza Corvetta del 2012, quest'ultima appare isolata nel panorama giurisprudenziale, non essendo stata seguita da alcuna decisione successiva ed addirittura nemmeno da altra coeva.
La tesi della necessaria trasformazione del reato di cui al comma 1 in delitto di danno, in assonanza con quello delineato nel comma 2, ad opera del legislatore del 2002, viene invero rappresentata- anche dal ricorrente- alla luce del fatto che non si giustificherebbe una diversa costruzione delle due fattispecie di bancarotta. Ed invece, come la giurisprudenza di questa Corte da oltre un cinquantennio sostiene, con l'avallo delle Sezioni unite (sentenza del 25 gennaio 1958, rv 98004) e come ha ribadito la dottrina anche dopo la sentenza Corvetta, non è previsto, nel reato di bancarotta fraudolenta sia propria (ex art. 216 legge fallimentare) che impropria (ex art. 223, comma 1 L.Fall., che si richiama precisamente ai fatti preveduti nell'art. 216), il requisito del nesso di causalità tra condotta distrattiva e fallimento.
Non è previsto, cioè, dalla lettera della legge, che punisce "l'imprenditore che ha distratto" e non già "l'imprenditore che ha cagionato il fallimento" e non è previsto nemmeno dalla ratio delle norme che intendono punire la condotta distrattiva in ragione non già della sua effettiva dannosità, ma della sua pericolosità per la tutela del bene giuridico protetto, anche prima dell'intervento del giudice che emette la sentenza di fallimento. Si punisce, cioè, il pregiudizio agli interessi della massa dei creditori non già per effetto dell'insolvenza, bensì per effetto dell'ingiustificato depauperamento del patrimonio della società che deve servire a garantire i loro crediti.
Va anche posto in evidenza che il contrario assunto della difesa, nel l'afferma re il necessario rapporto di causalità, deve prospettarlo come relazione tra la condotta distrattiva e il dissesto, che è il solo evento naturalistico in ipotesi rappresentabile e accettabile dall'imprenditore, a differenza della sentenza dichiarativa di fallimento, che è circostanza dipendente da una determinazione e valutazione di soggetto diverso, quale il Tribunale. A tale rappresentazione va opposto, però, che la norma fallimentare di cui ci si occupa ( e cioè l'art. 216 L.Fall., e l'art. 223, comma 1 che a quella si richiama) valorizza testualmente la sola "dichiarazione di fallimento" ossia la emissione del corrispondente provvedimento giurisdizionale e non anche l'evento naturalistico del dissesto che non è neppure menzionato nelle fattispecie citate. Ne consegue che la dichiarazione di fallimento non può essere considerata, con riferimento alle fattispecie sopra ricordate, evento del reato di bancarotta posto che questo è integrato dalla condotta depauperativa la quale costituisce un comportamento che la stessa dottrina definisce sempre "a rischio" per l'imprenditore, tanto che questi può essere sottoposto, in relazione alla detta condotta, all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 238, comma 2 L.Fall., anche prima della dichiarazione di fallimento, sempre che ricorrano le condizioni in essa previste.
Tra l'altro è anche utile ricordare che , dal punto di vista strutturale, è oggettivo che la dichiarazione di fallimento non possa essere posta in relazione di causalità, all'interno delle diverse ma omologhe figure di bancarotta post-fallimentare e di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che nel primo caso il fallimento non è certamente l'evento ma il presupposto della condotta e, nel secondo caso, appare naturalisticamente assai difficile se non impossibile concepire il fallimento stesso come evento della sola irregolare tenuta delle scritture. Ma anche l'argomento della sovrapponibilità fra l'ipotesi del comma 1 e quella dell'art. 223, comma 2, L.Fall., non trova spazio nella analisi della norma.
Ed infatti il menzionato comma 2, n. 1) - nel quale il legislatore del 2002, intervenendo su un corpo normativo risalente a oltre mezzo secolo prima, ha introdotto espressamente il requisito della causazione del dissesto - presenta una sua spiccata individualità rispetto alle fattispecie e dell'art. 216, comma 1, L.Fall.. Queste ultime sono infatti caratterizzate da comportamenti che andavano ad incidere direttamente, diminuendolo, sul valore del patrimonio destinato a garanzia dei creditori mentre le condotte descritte dell'art. 223, comma 2, n. 1) non presentavano tale connotato, tanto da rendere necessaria, per essere rese rilevanti a titolo di bancarotta, l'individuazione appunto del detto nesso di causalità, invero già previsto nel n. 2, comma 2 con riferimento all'altrettanto generica menzione delle "operazioni dolose" e al fallimento della società.
Cioè è accaduto che il legislatore del 2002 è intervenuto sulla sola fattispecie del comma 2, n.
1. e ha trasformato quello che originariamente era ritenuto, anche dalla dottrina, un reato di pericolo presunto, sospetto di incostituzionalità per manifesta irragionevolezza della sua previsione, in un reato di danno, per la necessità del detto rapporto di causalità tra il reato societario ed il dissesto.
Perciò è da escludere, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che la previsione del nesso di causalità nel menzionato comma 2 debba intendersi implicitamente ricognitiva di analoga previsione sottesa anche alla fattispecie del comma 1, tanto più ove si osservi che il legislatore del 2002 ben avrebbe potuto coinvolgere, nel proprio intervento innovatore, anche il comma 1, e, non avendolo fatto, ha espresso una volontà positiva che non può essere ignorata.
Esso, lungi dal formulare una disposizione ricognitiva di un requisito implicitamente già previsto, ha in realtà formulato una disposizione del tutto nuova, limitata alle ipotesi del dell'art. 223, comma 2, n. 1, tanto da comportare, secondo la sentenza delle SSUU Giordano del 2008, la attestazione della abolitici criminis dei fatti reato commessi antecedentemente, che non avessero contenuto anche la contestazione e l'accertamento del detto nesso di causalità.
Quanto fin qui osservato vale a rendere evidente anche la infondatezza dell'ulteriore rilievo difensivo che denuncia la assenza del requisito dell'elemento psicologico del reato, da ritenersi, secondo l'impugnante, esteso fino a comprendere la previsione ed accettazione del fallimento, inteso questo come evento del reato di bancarotta: requisito soggettivo la cui mancanza risulta già rappresentata nei motivo di appello come pretesa non consapevolezza del ricorrente, di subentrare in una situazione societaria già compromessa. Si è già argomentato come la condotta peculiare e connotativa del reato di bancarotta patrimoniale sia rappresentata da quella, descritta dalla norma, capace di porre in pericolo gli interessi dei creditori, mentre la dichiarazione di fallimento, pur menzionata dalla stessa norma con la locuzione sopra ricordata, entra nella struttura del reato non come evento naturalistico della attività depauperativa, non cioè come "risultato" di essa secondo lo schema dell'art. 43 c.p., posto che il reato in commento è delineato come di pura condotta , connotato, piuttosto, da evento di pericolo che è quello meramente "giuridico", integrato dal portato della condotta medesima ossia, come ben sottolineato dalla dottrina, l'esito che la norma vuole prevenire. La dichiarazione di fallimento entra nella struttura del reato , in conclusione, come suo elemento costitutivo ma non come evento .
Meglio di così si è espressa la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 145 e 146 del 1982, ove si è osservato che la dichiarazione di fallimento è stata richiamata dal legislatore "per la esistenza del reato" e neppure , dunque, come condizione obiettiva di punibilità dal momento che , è con l'intervento di essa che la messa in pericolo del bene protetto si presenta come effettiva e reale. Non prima , ciò che dovrebbe verificarsi se la dichiarazione di fallimento si presentasse soltanto come elemento esterno alla fattispecie, capace di condizionarne la punibilità. Alla luce di tale ricostruzione del reato in esame, è da escludere dunque, assieme alla configurabilità del fallimento come evento del reato di bancarotta, anche la estensione dell'elemento psicologico fino a "coprire" la stessa dichiarazione di fallimento, nel senso della sua previsione e, quantomeno, accettazione come conseguenza della condotta distrattiva da parte dell'agente.
Nè tale ricostruzione può fondatamente ritenersi a rischio di denuncia di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'art. 27 Cost. e cioè del principio della necessaria "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica, come scolpito dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza n. 364 del 2008. Infatti, a parte il rilievo che tale rimproverabilità è richiesta in riferimento non a tutti gli elementi che entrano a comporre la fattispecie ma al fatto ritenuto capace di ledere il bene giuridico protetto, va anche notato che il principio in questione appare rispettato proprio dalla ricostruzione della fattispecie qui patrocinata, posto che oggetto dell'addebito è l'atto lesivo del patrimonio posto a garanzia dei creditori , ritenuto tale per il suo carattere ingiustificato (nell'ottica della finalità assegnata al patrimonio societario) e destinato ad essere l'oggetto sul quale si parametra la consapevolezza e volontà dell'agente e la sua rimproverabilità. E dunque, non semplicemente di un atto "lecito" o "legittimo" si tratta ( poi posto a carico dell'imprenditore per effetto di un evento futuro ed incerto ad esso non necessariamente imputabile come il fallimento) ma di un comportamento a rischio, che l'imprenditore pone in essere già con la consapevolezza della opportunità della sua tempestiva "riparazione" non fosse altro che per la eventualità di doverne rispondere anche solo a titolo di appropriazione indebita o di illecito civile.
Per concludere la disamina della fattispecie qui presa in considerazione, va infine posto in evidenza che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 e art. 223, comma 1 L.Fall, è stato efficacemente definito, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, come consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5^, Sentenza n. 12897 del 06/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999 ) Rv. 214863; Sez. 5^, Sentenza n. 29896 del 01/07/2002 Ud. (dep. 20/08/2002 ) Rv. 222388; Sez. 5^, Sentenza n. 7555 del 30/01/2006 Ud. (dep. 02/03/2006 ) Rv. 233413;
Sez. 5^, Sentenza n. 1325 del 13/12/1985 Ud. (dep. 05/02/1986 ) Rv. 171871).
In altri termini, la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"- non essendo sufficiente la sola consapevolezza e volontà del fatto distrattivo - costituisce l'importante riconoscimento, operato dalla detta giurisprudenza , che il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio. Con la conseguenza che una simile prospettiva deve avere rilievo anche dal punto di vista dell'atteggiamento psicologo dell'agente.
Specularmente, al di fuori di tali particolari e residuali ipotesi, l'atto distrattivo che abbia natura frodatoria o che comunque realizzi diminuzioni apprezzabili del patrimonio, ben può farsi rientrare nel paradigma del precetto di bancarotta, senza necessità di ulteriori contestualizzazioni o indagini soggettive- pur auspicate da autorevoli dottrine- poiché deve prevalere il rilievo che il fatto distrattivo implica di per sè l'accettazione della conseguenza tipica della condotta, consistente nella sottrazione dei beni alla garanzia della massa dei creditori cui erano destinati, anche se realizzata in epoca non prossima al fallimento.
In conclusione, tornando alla vicenda concreta, va anche evidenziato che non può dubitarsi che la Corte territoriale abbia sostenuto esservi esattamente la prova della consapevolezza e volontà, da parte dell'imputato, non solo degli atti distrattivi ma addirittura, proprio dello stato fallimentare oramai raggiunto della Friulcos, acquisita dallo stesso prevenuto nel momento in cui realizzava anche lo spoglio delle disponibilità finanziarie, le quali costituivano, in altri termini, la sola possibilità di effettivo rilancio dopo una prolungata inattività. L'atto di spoglio, in altri termini, nel caso in esame ha avuto esattamente il significato di rendere definitivo e irrevocabile uno stato di decozione già manifestatosi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente RO GO al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014