Sentenza 8 luglio 2011
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, il giudice penale, investito del giudizio relativo al reato di cui all'art. 216 l. fall., non può sindacare la qualità di socio di fatto ritenuta decisiva dal giudice fallimentare ai fini della declaratoria di fallimento dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Prelievi dai conti sociali per fini personali: è bancarotta fraudolenta per distrazione, non semplice (Cass. Pen. n. 5364/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2011, n. 47017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47017 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/07/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1878
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 16645/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 18.3.2010 da:
Avv. Riedi Riccardo, difensore di DI AT OM, nata ad [...] il [...];
e di IC ZA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 novembre 2009;
Letta la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Caruso Renato, sostituto processuale dell'avv. Riedi Riccardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del 21 febbraio 2006, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato Di EO OM e CI ZA colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 e art. 219 (perché in concorso tra loro quali imprenditori dichiarati falliti in proprio e soci di una società di fatto creata per la gestione di attività di ristorazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma dell'11.02.99 distraevano i beni della fallita, rappresentati in particolare e tra l'altro da due aziende, una sita, in P.le Medaglie d'Oro che veniva ceduta alla soc. Serenissima 97 ed un'altra sita in via Frigeri che veniva ceduta alla soc. Serenissima 2000 società di cui sono soci la figlia CI OB ed altro congiunto BO LO, lasciando residuare un passivo - nei confronti di fornitori, di Istituti di credito, di enti impositori, di lavoratori dipendenti - pari a L. 2.118.496,789 privo di giustificazione, inoltre in frode dei creditori omettevano di tenere ed occultavano scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei patrimonio e del movimento degli affari Con l'aggravante di avere commesso più farti di quelli di cui alla L. Fall., art. 216), con esclusione dell'azienda di via Frigeri, e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata - li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione dell'art. 230 bis c.c., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), mancanza e)o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla ritenuta sussistenza della società di fatto ed al conseguente accertamento di responsabilità penale a carico del CI. Si duole, in particolare, che i giudici di merito abbiano ritenuto la sua qualifica di imprenditore commerciale sulla base della ritenuta sussistenza del vincolo sociale con la moglie Di EO OM nella gestione dell'unità commerciale di Piazzale delle Medaglie d'Oro. Le circostanze utilizzate in sentenza, peraltro riportate pedissequamente dalla sentenza del giudice fallimentare, erano fondate su totale travisamento delle risultanze probatorie. Invece, non avrebbe potuto configurarsi tra le parti alcuna società di fatto.
Il secondo motivo deduce identici vizi di legittimità in relazione all'affermata concorrente responsabilità del CI nel reato di bancarotta. Lamenta, in particolare, che la corresponsabilità anzidetta sia stata desunta dalla mera qualità di socio di fatto, in mancanza di idonei elementi sintomatici, posto che quelli in atti erano riferibili solo alla Di EO, unica titolare dell'impresa individuale.
Il terzo motivo lamenta difetto di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo del reato, tanto più che ingiustificatamente era stata fatta coincidere l'epoca di manifestazione del dissesto e quella della cessione dell'azienda e che, altrettanto ingiustamente, era stato trascurato il dato fattuale che, a quel tempo, i coniugi disponessero di idoneo patrimonio, tale da costituire ampia ed idonea garanzia per il ceto creditorio. Il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione in ordine all'affermata esistenza della bancarotta documentale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Lamenta che, nel caso di specie, non siano stati ravvisati gli estremi della bancarotta semplice, peraltro ampiamente prescritto non essendo ravvisabile, in particolare, il dolo proprio della più grave fattispecie delittuosa. Il quinto motivo deduce identici vizi di legittimità in ordine alla ritenuta inapplicabilità della circostanza attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, u.c., considerata la minima entità del pregiudizio subito dai creditori, tenuto conto che l'attivo realizzato con la cessione aveva potuto soddisfare quasi integralmente i creditori sociali e personali dei soci.
Il sesto motivo lamenta la mancata concessione dei benefici di legge, tenuto conto che i precedenti penale degli imputati, peraltro di trascurabile rilevanza, erano risalenti ad oltre dieci anni. 2. - La prima ragione di doglianza, relativa alla contestata fallibilità dell'imputato, è priva di fondamento, alla luce dell'insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, secondo cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dalla L. Fall., art. 1 per la fallibilità dell'imprenditore (cfr. Cass. Sez. Un. 28.2.2008, n. 19601, rv. 239398). Di guisa che, nel caso di specie, non può essere più posta in discussione la qualità di socio di fatto, ritenuta decisiva dal giudice fallimentare ai fini della declaratoria di fallimento.
L'anzidetto orientamento interpretativo va ribadito in questa sede, non ravvisandosi ragione alcuna per discostarsene. La seconda censura si colloca ai limiti dell'inammissibilità, non rispondendo al vero che la corresponsabilità del CI sia stata apoditticamente affermata sulla base soltanto della sua qualità di socio di fatto, risultando, di contro, che il profilo di colpevolezza è stato, fondamentalmente, appuntato sulla sua, diretta, partecipazione al progetto di progressivo svuotamento della ditta individuale facente capo alla moglie, fittiziamente ceduta alla società di cui egli stesso era rappresentante. A tale apparente trasferimento non ha fatto, ovviamente, riscontro alcuna modifica della situazione sostanziale, posto che entrambi i coniugi hanno continuato a gestire l'esercizio commerciale oggetto della simulata cessione.
La terza censura, relativa al profilo psicologico, è priva di fondamento, in quanto la motivazione sul punto non presenta manchevolezze di sorta avendo indicato, compiutamente, gli elementi fattuali, relativi alla particolarità della vicenda in esame, alla coincidenza temporale del fittizio atto di cessione con lo stato di decozione dell'azienda ceduta ed alla ritenuta incapienza del patrimonio personale, ragionevolmente ritenuti idonei a dimostrare l'esistenza di dolo distrattivo.
Infondata è anche la quarta censura, in quanto è, del pari, ineccepibile la motivazione in esame nella parte in cui ha ritenuto, sulla base della relazione e delle dichiarazioni fallimentari del curatore, sicuramente esistenti gli elementi costitutivi del reato di bancarotta documentale.
Identico giudizio va espresso con riguardo alla censura in ordine all'elemento soggettivo del reato anzidetto, in quanto è ineccepibile il rilievo argomentativo del giudice a quo che ha indicato elementi fattuali ritenuti idonei a sostenere l'esistenza del tipico dolo della bancarotta fraudolenta documentale, escludendo, per implicito, la sussistenza della meno grave ipotesi della bancarotta semplice.
La quinta censura, riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, u.c., ripropone pedissequamente questione già prospettata in sede di gravame, in ordine alla quale non manca adeguata risposta motivazionale del giudice a quo, che ha negato il beneficio anzidetto in ragione dell'entità del danno, non soddisfatto dal residuo attivo. Per tale ragione, la censura si pone decisamente in area di inammissibilità.
Area nella quale si colloca anche l'ultima censura, in quanto afferente a questione prettamente di merito, quale è quella riguardante il regime sanzionatorio, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da congrua e corretta motivazione. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha, esaustivamente, spiegato le ragioni per le quali, alla stregua dei precedenti penali degli imputati e, dunque, della loro negativa personalità, non fosse dato accedere alla richiesta di un più benevolo trattamento sanzionatorio.
3. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011