Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
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- 1. Art. 539 - Condanna generica ai danni e provvisionalehttps://www.filodiritto.com/
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. 2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. 2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 3. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
Leggi di più… - 4. Minaccia: va valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto (Cassazione penale n. 21684/19)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' art. 612 c.p. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Cassazione penale , sez. II , 12/02/2019 , n. 21684). Fonte: …
Leggi di più… - 5. Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2014, n. 49016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49016 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 06/11/2014
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2517
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 32139/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AT ET, nato a [...] il [...] e di CO TO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in data 28 aprile 2014, di conferma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 5 marzo 2013;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile A.L.E.R. spa, l'avv. Domenico Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 28 aprile 2014, confermava la condanna pronunciata il 5 marzo 2013 dal Tribunale di Milano nei confronti di AT ET e CO TO, rispettivamente alla pena di mesi quattro e di mesi tre di reclusione, in quanto dichiarati colpevoli in concorso del reato di occupazione di alloggio di proprietà dell'A.L.E.R. di Milano (artt. 110, 633 e 639 bis c.p.).
Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, con unico atto, deducendo i seguenti motivi:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 54 c.p.. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ricostruito in modo difforme dalle risultanze processuali la situazione che portò gli imputati ad occupare il primo alloggio, quello poi lasciato a causa della presenza di scarafaggi: tale originaria occupazione non fu giustificata solo dallo stato di gravidanza dell'imputata, ma anche dal fatto che essa era stata "sbattuta fuori" dal padre che non aveva accettato che la figlia aspettasse un bambino. Ad avviso del ricorrente il diritto di proprietà deve soccombere di fronte alla necessità di salvaguardare la salute e di garantire un'abitazione ai minori, anche in considerazione dei tempi irragionevoli nei meccanismi di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. Neppure si sarebbe tenuto conto del tentativo del AT di trovare una soluzione alternativa cercando, nel breve lasso di tempo in cui reperì un lavoro, di acquistare un appartamento, soluzione non andata a buon fine perché l'impresa in cui lavorava fallì. 2) mancanza di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis c.p., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
3) violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 21 Cost., comma 3 e art. 133 c.p., nonché assenza di motivazione, in quanto mancherebbe totalmente la motivazione sulla richiesta di riduzione della pena.
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 165 e 168 c.p., nonché assenza di motivazione. Il ricorrente censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena al AT e, con riferimento alla CO, l'aver condizionato il beneficio medesimo alla restituzione dell'immobile; osserva che l'imputata è incensurata e che il AT ha una sola condanna per un precedente risalente al 1999.
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p., nonché assenza di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato il rigetto del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
6) violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2967 c.p., art. 185 c.p., artt. 18 e 538 c.p.p. e art. 539 c.p.p., comma 2, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione,
in quanto la provvisionale di Euro 3.500,00 sarebbe stata disposta in violazione del principio dell'onere della prova sull'entità del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso con il quale si censura la omessa applicazione dell'art. 54 c.p. è manifestamente infondato per la parte in cui contesta la mancanza e la logicità di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste e non è manifestamente illogico;
non consentito per la parte in cui, sotto l'apparente deduzione di inosservanza o erronea applicazione di norma di legge, pretende di valutare, o rivalutare, le risultanze probatorie al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Occorre ribadire il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, osservando, in particolare, che, durante il tempo in cui si è protratta l'occupazione abusiva "i guadagni dei due imputati avrebbero loro permesso di reperire un'abitazione regolare, ma questa scelta non era stata da loro effettuata, perché avevano optato per reperire un'abitazione in proprietà, con conseguenze alla fine negative. La scelta effettuata dagli imputati ha danneggiato altre famiglie che avevano i requisiti per abitare l'alloggio da loro occupato, famiglie che avevano rispettato le regole e le graduatorie per ottenere l'accoglimento della loro richiesta". Anche il motivo di ricorso concernente la sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, poiché la mancata concessione al AT è motivata con riferimento ai precedenti penali a carico dello stesso, mentre la subordinazione del beneficio concesso alla CO al rilascio dell'immobile è giustificata in ragione dell'intensità del dolo e del comportamento illecito protratto.
Inammissibile è anche il motivo di ricorso concernente la provvisionale, poiché il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 - 19/02/1991, Capelli, Rv. 186722). Sono, invece, fondati i motivi di ricorso concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 175 c.p., poiché su questi punti vi erano specifici motivi di appello e ad essi non è stata data alcuna risposta. La omessa motivazione comporta ex art. 125 c.p.p. l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il giudizio, ferma restando la irrevocabilità del giudizio sulla responsabilità. Sulla liquidazione delle spese di parte civile provvederà il giudice di rinvio anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sui predetti punti. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2. Spese di parte civile al dispositivo.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014