Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2002, n. 38230
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Sentenza 22 ottobre 2002

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In tema di reati fallimentari, poiché anche la società che si sia fusa in altra è assoggettabile a fallimento, secondo quanto dispone l'art. 10 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (cd. legge fallimentare), entro un anno dal momento della sua estinzione - che coincide non con la data della relativa deliberazione, ma con quella di cessazione delle attività di liquidazione -, la qualità di soggetto attivo della bancarotta fraudolenta, a norma dell'art. 223 della stessa legge, non può essere esclusa in capo a quei soggetti qualificati della società incorporata che abbiano commesso il fatto entro un anno dalla cessazione delle relative attività di gestione patrimoniale e di conseguente liquidazione. (V. Cass. civ., sez. I, 19 giugno 1996 n. 5679, mass. 498195).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2002, n. 38230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38230
    Data del deposito : 22 ottobre 2002

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