Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2016, n. 44103
CASS
Sentenza 27 giugno 2016

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Non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 L. fall., che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta.

In tema di reati fallimentari, l'operazione economica che trasformi beni patrimoniali della società dichiarata fallita, può integrare la condotta di bancarotta fraudolenta qualora non avvenga nel rispetto dei valori di mercato, ovvero sia funzionale a rendere più difficoltosa la futura liquidazione del patrimonio aziendale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la natura dissipatoria alla stipula di un contratto di acquisto di un terreno edificabile da parte del rappresentante di una società dichiarata fallita, rilevando come l'operazione, compatibile con l'oggetto sociale, si fosse risolta nella mera immobilizzazione di risorse liquide in un bene acquistato ad un prezzo congruo).

Commentario1

  • 1Niente bancarotta se la fallita paga i creditori di una società da lei garantitaAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2016, n. 44103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44103
Data del deposito : 27 giugno 2016

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