Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso nè apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.. Tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti e facendosi, d'altra parte, riferimento sia nell'art. 191 che nell'art. 526 cod. proc. pen. al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un'attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2005, n. 38306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38306 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento