Sentenza 25 maggio 2011
Massime • 1
Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla mancata concessione di una provvisionale,trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata.
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Condanna per lesioni colpose per chi lascia il proprio cane libero di circolare all'interno della “area cani” nonostante un estraneo avesse manifestato l'intento di avvicinarsi e accarezzarlo per la violazione di regole di generica prudenza, considerando che, in presenza di un altro animale nell'area di sgambamento nonché del relativo accompagnatore, la proprietaria del pitbull avrebbe dovuto fronteggiare la situazione con maggiore cura e cautela attuando una vigilanza stretta e una presenza dominante sul cane. Corte di cassazione sez. IV penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 10 marzo 2025), n. 9620 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza …
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La massima In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato - Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2021 , n. 38623). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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La massima L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private …
Leggi di più… - 5. Colpa medica: condannato chirurgo per perforazione del bulbo oculareAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2023
Errore chirurgico In questo articolo si affronta il caso di un medico di pronto soccorso condannato in via definitiva per il reato di lesioni personali colpose (perforazione del bulbo oculare) cagionate nei confronti di una piccola paziente, a seguito di intervento di suturazione di una ferita al mento. Indice: 1. Il caso 2.I fatti 3. Il processo 4. I riferimenti 5. La linea difensiva dei medici 6. Le ragioni della condanna 7. La massima 8. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso Un oculista veniva accusato di aver perforato, con negligenza, nel corso di un intervento di suturazione di una ferita al mento, l'occhio di una piccola paziente e per questa condotta veniva rinviato a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2011, n. 32899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32899 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1367
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 29642/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI EL NA N. IL 27/08/1961 C/;
2) OG ON IO N. IL 06/06/1959 C/;
3) FALLIMENTO NAILS TECH SRL;
avverso la sentenza n. 537/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Petriello Adilla del Foro di Milano. IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 15 aprile 2008 dal locale Tribunale, appellata da LI DE e OG ON GI, che li aveva dichiarati responsabili del delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, commesso l'8 aprile 2004, in relazione al fallimento della "Nails Tech S.r.l.". Propongono ricorso per cassazione gli imputati, nonché la parte civile "fallimento Nails Tech S.r.l.".
Gli imputati, con il primo motivo del loro ricorso, deducono violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per aver aggravato il dissesto della società essendosi astenuti dal chiederne il fallimento;
la Corte territoriale avrebbe male interpretato la nozione di dissesto, che sarebbe stata confusa con il passivo fallimentare.
Poiché dissesto sarebbe il disordine difficilmente sanabile nell'attività della società, ritengono i ricorrenti che una tale situazione non si sarebbe verificata in concreto, in quanto sarebbe stato riconosciuto che la gestione della società era stata del tutto corretta e regolare, anche nella tenuta della scritture contabili;
nè si sarebbe potuta considerare causa di aggravamento del dissesto la continua immissione di fondi personali da parte dei soci per consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Infatti, a fronte di un'iniziale perdita rilevante, gli imputati avrebbero continuato ad immettere fondi per la fiducia che nutrivano nel progetto imprenditoriale, fallito perché rivelatosi non attuabile nelle concrete condizioni di mercato.
Con il secondo motivo deducono difetto di motivazione sulle modalità con cui si sarebbe verificato il disordine nella società ed il conseguente dissesto. Non avrebbe risposto la Corte territoriale ai rilievi concernenti le garanzie prestate dai ricorrenti ed il loro indebitamento per consentire la prosecuzione della vita della società.
Il ricorso della parte civile deduce difetto di motivazione sulla richiesta, contenuta nell'appello proposto dal fallimento, che la Corte territoriale procedesse alla concreta liquidazione del danno. Come il primo giudice, anche la Corte non avrebbe adeguatamente motivato la sostenuta impossibilità di pervenire in quella sede alla liquidazione del danno che, secondo la p.c. sarebbe individuabile nella differenza fra l'indebitamento nel momento in cui sarebbe stata doverosa la richiesta di fallimento e quello accumulatosi in seguito ed in dipendenza dell'indebita prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Con un secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione di una provvisionale.
Il ricorso degli imputati è infondato.
Osserva il Collegio che per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori.
Correttamente i giudici del merito hanno evidenziato come fin dall'inizio si fossero manifestati i limiti di redditività dell'attività imprenditoriale dei due imputati, con l'accumulo di perdite che avevano eroso l'intero capitale sociale già nel primo anno, ed hanno rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come lo squilibrio fosse progressivamente aumentato proprio a causa della caparbia, pervicace, ma altrettanto imprudente prosecuzione dell'attività, in mancanza di un'attenta valutazione delle reali prospettive dell'impresa e di interventi di ricapitalizzazione, irrilevanti essendo state le immissioni di fondi personali dei soci, che, in quanto avvenute sotto forma di finanziamento e non di aumento di capitale, avevano ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società, divenuta per tale motivo irrecuperabile. Inammissibile è poi il ricorso della parte civile.
La decisione sull'impossibilità di addivenire alla liquidazione del danno nell'ambito del processo penale dipende da valutazione ampiamente discrezionale dei giudici del merito e lo stesso ricorrente, nell'ipotizzare l'alternativa fra una liquidazione del danno con riferimento al differenziale fra gli importi del deficit in due diverse date, e quella di addivenire comunque ad una liquidazione equitativa, rende ragione della correttezza, in relazione alle emergenze processuali, della decisione dei giudici del merito di riservare al giudice civile la precisa quantificazione del danno da risarcire;
quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione di una provvisionale occorre rilevare che le decisioni in tema di provvisionale, non necessariamente motivate, per la loro natura discrezionale e meramente delibativa, non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità (per tutte, Sez. 5, sent. n. 40410 del 18/3/2004, Rv. 230105, rie: Farina ed altri). Il rigetto del ricorso comporta la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mentre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso della parte civile consegue, oltre alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso degli imputati e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2011