Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2017, n. 16715
CASS
Sentenza 14 novembre 2017

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In tema di prova del nesso causale, non può invocarsi la giurisprudenza della Corte di cassazione per attestare l'esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica in ordine alla legge scientifica di copertura relativa al collegamento tra la condotta e l'evento. (Nella fattispecie - relativa alla questione della sussistenza di una legge statistica di copertura in ordine all'effetto acceleratore sul mesotelioma dell'esposizione ad amianto nella fase successiva a quella dell'insorgenza della malattia - la S.C. ha precisato che non si può ricercare nelle pronunce della Corte di legittimità la validazione di una teoria scientifica, in quanto il precedente giurisprudenziale non costituisce il "nomos" del sapere scientifico).

In tema di accertamento del rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, per affermare la responsabilità dell'imputato fondata sull'effetto acceleratore sul mesotelioma della esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell'insorgenza della malattia, il giudice, avendo la relativa legge scientifica di copertura natura probabilistica, deve verificare se l'abbreviazione della latenza della malattia si sia verificata effettivamente nei singoli casi al suo esame, essendo a tal fine necessarie informazioni cronologiche che consentano di affermare che il processo patogenetico si è sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto nei casi in cui all'iniziazione non segua un'ulteriore esposizione e dovendo altresì essere noti e presenti nella concreta vicenda processuale i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza dell'effetto acceleratore, in base al criterio della esclusione delle cause alternative, ritenuto inidoneo dalla S.C.).

In tema di patologie asbesto correlate, l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto può essere dimostrata anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova.

In tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, qualora la rilevanza causale della condotta omissiva sull'evento patologico sia caratterizzata da una mera probabilità statistica, la ricostruzione del nesso eziologico impone la sicura esclusione di fattori causali alternativi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata escludendo la possibilità di affermare con certezza, sulla base degli elementi acquisiti, la dipendenza eziologica del tumore polmonare dall'esposizione ad amianto di un lavoratore tabagista).

Il reato di cui all'art. 437, primo comma, cod. pen., ove la condotta consista nell'omissione (e non nella rimozione) di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente, e la permanenza cessa quando il dispositivo omesso sia collocato o non sia più utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, quando la posizione di garanzia venga dismessa. (Nella fattispecie, relativa all'omessa adozione di cautele contro l'esposizione dei lavoratori ad amianto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, ritenendo che il relativo termine decorresse, per ciascun imputato, dalla data di cessazione della carica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2017, n. 16715
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16715
Data del deposito : 14 novembre 2017

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