Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 20.
(Convocazione dell'assemblea delle associazioni).
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale.
(Convocazione dell'assemblea delle associazioni).
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale.
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- 1. Sporti - Pagina 7https://www.brocardi.it/ · 265.05942
[…] (ad es. in una associazione sportiva in cui la responsabilità...» Consulenza legale Q20112738 (Articolo 913 Codice Civile - Scolo delle acque) «Poiché, ai sensi dell' art. 908 del c.c. e dell' art. 913 del c.c. , salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può...» Quesito Q20112671 (Articolo 20 Codice Civile - Convocazione dell'assemblea delle associazioni) «Il Giudice del Tribunale, su richiesta di alcuni consiglieri appartenenti ad una società sportiva dilettantistica, ordina, ex art. 20 c.c., la convocazione...»
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- 1. Trib. Roma, sentenza 04/07/2022, n. 10654Provvedimento: […] - con decreto emesso su ricorso ex artt. 20 e 2637 c.c. (rg. n. 7756/2016) il […] 10 Ebbene, il motivo di doglianza afferisce alla questione della legittimazione dei convenuti CP_3 , CP_4 , CP_12 CP_5 e CP_6 , in proprio e quali delegati del 10% dell'ultimo elenco disponibile degli iscritti, ad adire in sede di volontaria giurisdizione l'intestato Tribunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 20 c.c., al fine di “ordinare, designando la persona che deve presiederla (ex art. 20 e 2367 c.c.), la convocazione dell'assemblea nazionale della associazione non riconosciuta Parte_3 , con il seguente o.d.g.: a) nomina del presidente pro tempore della riunione e del segretario verbalizzante;Leggi di più...
- impugnazione delibera assembleare·
- intervento adesivo dipendente·
- art. 20 c.c.·
- art. 23 c.c.·
- inammissibilità intervento·
- spese processuali·
- difetto di legittimazione·
- invalidità delibera·
- associazioni non riconosciute·
- legittimazione ad agire