Versione
24 ottobre 1989
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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Art. 52. Astensione 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facolta' di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. (90) ((90a)) 3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.(90) ((90a)) 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, puo' essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11. (90) ((90a)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. (90) ((90a)) 3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.(90) ((90a)) 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, puo' essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11. (90) ((90a)) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Art. 52 Astensionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 191.48776
Cassazione civile , sez. un. , 26/03/2021 , n. 8563 Il magistrato del P.M. ha l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare giacché l' art. 52 c.p.p. , che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell' art. 323 c.p. , ove la ricorrenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto è posta a base del dovere generale di astensione, […]
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Giurisprudenza • 172
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2012, n. 21853Provvedimento: […] l'ordinamento prevede soltanto la facoltà e non l'obbligo di astenersi e invoca il disposto dell'art. 52 c.p.p ., […] di fare formale istanza di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. pen . tutte le volte che nel processo in cui interviene si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, […] sono sufficienti a leggere la disposizione di cui all'art.52 c.p.p ., […] In particolare con la sentenza 11431/10 la Corte aveva ritenuto: "che la complessiva disciplina del dovere di astensione e la lettura coordinata degli artt. 52 e 53 c.p.p . e dell'art. 73 c.p.c. impongano di ritenere l'esistenza […]Leggi di più...
- inderogabilità·
- sospensione facoltativa "nel corso delle indagini preliminari"·
- magistrato del p.m·
- "ratio"·
- conseguenze·
- fondamento·
- fattispecie·
- durata della sospensione fino alla decisione del g.i.p. sull'esercizio dell'azione penale·
- obbligo di astensione per interesse personale o familiare·
- differibilità dell'iniziativa disciplinare fino all'esito certo delle indagini preliminari·
- sussistenza·
- disciplina della magistratura·
- ordinamento giudiziario·
- procedimento disciplinare