Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
L'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto l'effettuazione di una ricognizione di persona e l'acquisizione di una perizia già espletata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2013, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 09/01/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 38
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 35685/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IO n. il 10.3.1976;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Bologna del 29.9.2011;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Prestipino;
Sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. DELEAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Sentito il difensore del ricorrente avv. Alberti Andrea, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione LI IO, per mezzo dei propri difensori, estensori di due distinti atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 29.9.2011, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì) il 28.3.2011, per i reati di rapina, ricettazione e altro, ridusse la pena infettagli ad anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Superate le questioni processuali relativa alla ricognizione formale disposta d'ufficio dal tribunale ex art. 507 c.p.p., e sull'acquisizione, nel dibattimento di primo grado, di una perizia RIS, la Corte di merito rilevava che il LI era stato riconosciuto dal teste IO come uno dei due rapinatori (quello più alto e corpulento), che aveva aggredito e rapinato il collega Orefice. E ricordavano i giudici di appello, che due settimane dopo la rapina era stati rinvenuti e sequestrati, presso l'abitazione del LI, oggetti atti al camuffamento, un'autovettura Audi S4 SW di colore nero, banconote di dollari australiani e USA, munizioni e armi, tra le quali un revolver argentato Smith & SS cal. 44 magnum compatibile con l'arma brandita da uno dei rapinatori, e una pistola Glok dello stesso tipo di quella sottratta all'Orefice, con caratteristiche individualizzanti che facevano propendere per un giudizio di identità, definitivamente confermato dai rilievi del RIS. Sulla base di questi elementi di prova, e del più ampio compendio istruttorie) analizzato alle pagg. 7 e ss., la Corte di merito ribadiva quindi il giudizio di responsabilità del LI in ordine alla sua partecipazione alla rapina.
Deducono i difensori del LI, con motivi in larga parte analoghi:
1. il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'atto di ricognizione formale disposto dal giudice di primo grado ex art. 507 c.p.p., ma senza la necessaria motivazione;
nonché in ordine all'acquisizione della perizia del RIS, che sarebbe stata inserita nel fascicolo del dibattimento dopo la chiusura della discussione finale, e della quale era stata data lettura senza il previo esame del perito, in violazione del disposto dell'art. 511 c.p.p., comma 3;
2. il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta attendibilità dell'esito positivo della ricognizione formale di persona eseguita dal teste IO nei confronti del ricorrente, in realtà inficiata dalle numerose imprecisioni e inesattezze del teste, e dal verosimile condizionamento delle sue indicazioni determinato dalla lettura delle notizie della rapina apparse sulla stampa locale;
la Corte di merito avrebbe ingiustificatamente svalutato, tra l'altro, le giustificazioni fornite dal ricorrente sul possesso di oggetti compromettenti riferibili alla rapina, o le dichiarazioni della convivente del LI sulla provenienza della valuta estera sequestrata nei confronti del ricorrente;
3. Nel ricorso a firma dell'avv. Alberti si censura infine l'erronea applicazione della recidiva, avendo la Corte territoriale ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 99 c.p., comma 4 nonostante l'esistenza di un solo precedente specifico a carico del ricorrente. Tanto sarebbe confermato dalla sentenza di merito indicata in ricorso, e dalle risultanze del certificato penale in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Sulle questioni processuali si osserva:
a. In ordine alla ricognizione formale disposta dal Tribunale ex art.507 c.p.p., che è bensì vero che il potere attribuito al giudice di assumere la nuova prova non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova (ex plurimis, Cass. Sez. 5^, n. 5806 del 16/04/1998 Biacchi); ma è altrettanto vero che non sono in effetti previsti nell'ordinamento processuale specifici rimedi contro l'esercizio "positivo" di tale potere speculari a quelli accordati alle parti nella contraria ipotesi di rigetto di richieste istruttorie (vedi, ad es., l'art. 606 c.p.p., lett. D). Nel caso della ricognizione formale diretta all'identificazione dell'imputato, poi, la sua necessità è pressoché in re ipsa, presupponendo, appunto, "necessariamente", l'incertezza al riguardo delle prove esistenti. Se ne ha del resto conferma nella rilevazione dell'aspetto paradossale della questione dal punto di vista delle deduzioni difensive, dal momento che la valutazione della superfluità dell'esperimento ricognitivo presuppone altrettanto "necessariamente", la certezza dell'identificazione del ricorrente, esclusa con vigore in ricorso. L'ampia "disponibilità" dell'atto ricognitivo da parte del giudice è del resto implicita nella formula dell'art. 213 c.p.p., che prevede, in sostanza, che alla ricognizione formale di persona si proceda quando occorre procedervi, cioè quando il giudice abbia un qualunque dubbio sulla precedente identificazione dell'interessato, che viene espresso già dal provvedimento istruttorie che dispone l'esperimento. La stringatissima motivazione del Tribunale, ricordata dalla Corte di merito è quindi in effetti più che sufficiente;
b. la Corte di merito ha già adeguatamente risposto alle censure difensive sull'acquisizione della perizia del RIS, rilevando che dal verbale di causa del 283.2011 risulta che l'atto fu inserito nel fascicolo processuale prima della chiusura del dibattimento. Come possa darsi il contrario non è peraltro chiaro, se non supponendo prassi decisamente "atipiche". Nè vale il rilievo difensivo secondo cui il dibattimento era stato riaperto solo per l'esperimento della ricognizione formale, perché nella nuova fase istruttoria i poteri del giudice (ma anche i poteri di iniziativa delle parti) in ordine all'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. non potevano affatto ritenersi preclusi dallo specifico motivo della riapertura, in assenza di qualunque divieto normativo al riguardo. b.1. È vero poi che dell'atto fu data lettura senza il previo esame dell'autore, ma sul punto va rilevato che in tema di istruzione dibattimentale, la violazione del terzo comma dell'art. 511 c.p.p. - secondo cui la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito - non comporta l'inutilizzabilità della relativa prova, dando luogo piuttosto ad una nullità di ordine generale non assoluta per violazione del diritto di difesa (poiché non si assicura al difensore la possibilità di rivolgere domande al perito), come tale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 ed alle sanatorie di cui all'art. 183 del codice di rito (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 5^, n. 38413 del 07/02/2003 Alvaro e altri). E la Corte di merito correttamente rileva che nessuna opposizione alla lettura della perizia (nè alcuna richiesta di esame del perito) fu formalizzata dalla difesa prima della definitiva chiusura dell'istruzione dibattimentale, essendo state proposte solo critiche "di merito" sul contenuto dell'elaborato scritto.
2. Superate le questioni processuali, la motivazione della Corte di merito in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente non si presta in alcun modo alle censure di legittimità proposte dalla difesa.
2.1. La congruità logica delle valutazioni della Corte di merito va anzitutto ribadita proprio riguardo all'esito della ricognizione formale. Le contrarie deduzioni difensive sono infatti solo apparentemente dettagliate, ma si rivelano ad un approccio appena un pò più approfondito solo generiche e assertive e comunque mai assistite dai doverosi riferimenti processuali (la difesa non ha nemmeno prodotto il verbale dell'esame del IO, limitandosi a qualche citazione parziale del contenuto delle sue dichiarazioni). La difesa non spiega, ad es., quali particolari somatici del ricorrente sarebbero clamorosamente divergenti dalla descrizione "preventiva" effettuata dal IO, limitandosi del tutto irritualmente a sollecitare a questa Corte un autonomo esame dei fotogrammi allegati al ricorso;
e altrettanto vaghe sono le deduzioni difensive sul presunto errore del teste in merito all'accento del ricorrente. Palesemente erronea è poi la censura del travisamento "cromatico" della prova da parte dei giudici di appello riguardo alla valorizzazione dell'indicazione del particolare degli occhi azzurri da parte del teste, non risultando in alcun passo della sentenza l'affermazione che le foto apparse sulla stampa locale a commento "visivo" della notizia sulla rapina fossero in bianco e nero, limitandosi i giudici di appello a precisare sul punto che le immagini non consentivano la rilevazione del colore degli occhi del rapinatore poi indicato come il LI, precisazione della quale non ci sarebbe stata anzi alcuna necessità nel caso di fotografie in bianco e nero, mentre è perfettamente plausibile che anche fotografie a colori potessero non rivelare particolari "minimi" come il colore degli occhi, in ragione di specifiche angolazioni degli scatti o per interferenze di altri fattori (la Corte di merito ricorda, al riguardo, come ulteriore prova dell'affidabilità della ricognizione, che il rapinatore identificato nel LI aveva inizialmente indossato occhiali da sole, togliendoseli solo in un secondo momento).
2.2. È di tutta evidenza, infine, la complessiva valenza dimostrativa in termini di significativo riscontro dell'esito della ricognizione formale, degli altri elementi di prova sottolineati dai giudici di appello. E così, nessun "travisamento" della prova può affermarsi rispetto alla valutazione della concorrente valenza indiziaria del rinvenimento presso l'abitazione del ricorrente, non solo di oggetti atti al travisamento, ma della pistola sottratta ad una delle guardie giurate presenti durante l'azione criminale, come non si presta a censure la svalutazione dell'affermazione del ricorrente di essersi procurato oggetti riferibili alla rapina su commissione di terzi, senza poi partecipare alla rapina medesima, poiché la vaghezza circa l'indicazione delle circostanze dell'acquisto non può ritenersi posta a carico del ricorrente alla stregua di un'indebita inversione dell'onere della prova, ma come mancata allegazione di elementi concreti a confutazione di un'ipotesi accusatoria positivamente fondata su solide basi istruttorie;
e a censure purchessia non si presta nemmeno la svalutazione dell'interessata dichiarazione della convivente del ricorrente che vorrebbe riferire ad altre ragioni la disponibilità da parte del LI di valuta straniera corrispondente ad una parte del bottino, mentre è alquanto forzata la sottolineatura difensiva della presunta non esatta corrispondenza per "qualità" e quantità, dei valori rinvenuti in possesso del ricorrente alla quota che gli sarebbe spettata in ragione del numero complessivo dei partecipanti, trattandosi di un dato che potrebbe avere numerose spiegazioni tutte assolutamente compatibili con il coinvolgimento del Canali nella rapina.
3. Quanto al motivo sulla recidiva, è irrilevante che altra sentenza di merito in separato procedimento abbia escluso la recidiva reiterata, non potendo la decisione vincolare il giudice della sentenza impugnata. Dal certificato penale "virtualmente" allegato in ricorso con la sua specifica indicazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 606 c.p.p., lett. e), si evince poi che il precedente indicato come "contravvenzionale" dalla difesa, escluso dal provvedimento di unificazione per continuazione adottato in sede esecutiva per gli altri numerosi reati commessi nel tempo dal ricorrente, riguarda in realtà anch'esso delitti (si tratta di una sentenza di patteggiamento per i delitti di rapina e altro). Correttamente quindi la Corte di merito ha ritenuto la recidiva non solo specifica, ma anche reiterata (nel senso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna anche agli effetti concernenti la contestazione della recidiva, vedi., ad es. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 7939 del 04/06/1998 Dotti F.) applicando i corrispondenti aumenti di pena nei limiti previsti dalla legge.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013