Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicchè il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge. (Fattispecie nella quale il giudice di merito si limitava a rilevare l'assenza, nel fascicolo del dibattimento, dei verbali dell'incidente probatorio contenenti le dichiarazioni della persona offesa, senza esercitare i poteri conferitigli dall'art. 507 cod. proc. pen., in particolare omettendo di sollecitare il PM d'udienza al deposito di copia degli atti ovvero di disporre la citazione della parte offesa per la sua assunzione in dibattimento).
Commentari • 3
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Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 21/03/2025) 11/07/2025, n. 25626 Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente Dott. CIRILLO Pierangelo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto …
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Con la sentenza in argomento interviene in modo netto sul perimetro probatorio dei procedimenti penali relativi all'indebita percezione del Reddito di cittadinanza, chiarendo quando l'assoluzione per insufficienza di prova non è consentita senza previa integrazione istruttoria. Il caso Il Tribunale di Catania aveva assolto l'imputata con formula dubitativa dall'accusa di aver omesso, nelle DSU ISEE, la dichiarazione dei propri redditi e di quelli del padre – cui era fiscalmente a carico – ritenendo non dimostrata l'incidenza di tali omissioni sull'an e sul quantum del beneficio. In particolare, il giudice di merito aveva rilevato la mancanza di dati certi sui redditi del padre e …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio (Cassazione penale , sez. IV , 09/12/2020 , n. 7285). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 10488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10488 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
1048 8/ 1 6 of REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da Sent. n.456 Luca Ramacci - Presidente - P.U. 17/2/2016 Oronzo De Masi Relatore - R.G. n. 6601/2015 Mauro Mocci Giovanni Liberati Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di IC PA, nato in [...] il [...] SAULEA IONUT, nato a [...] il [...] ZE AR DU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 17/12/2014 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Filippi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 17/12/2014, ha assolto IC PA perché il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt. 110, comma 3 n. 5, c.p. e 4 n. 1 L. n. 75 del 1958. Gli imputati erano accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione di CA IH DR in concorso con altro connazionale, perchè dopo aver acquistato la donna da tale Lucian, al prezzo di 500 euro, la inducevano a prostituirsi per ripagarli della somma versata ed a tal fine la sorvegliavano alternativamente, la conducevano per strada per prostituirsi, ne controllavano continuativamente l'attività attraverso giri di perlustrazione sul posto e incassavano i proventi del meretricio, in tal modo privando la parte offesa della propria libertà personale. Avverso la pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. c) e d), c.p.p., in relazione agli artt. 526 e 392 e ss.gg. c.p.p., violazione di legge processuale, in quanto il Tribunale non ha considerato che, in data 20/9/2012, davanti al G.I.P. era stato celebrato l'incidente probatorio nel quale era stata sentita a SIT della persona offesa, e che tali dichiarazioni dovevano essere inserite, ai sensi dell'art. 431 lett. e), c.p.p., nel fascicolo del dibattimento, a cura della cancelleria, per la loro utilizzabilità, ai sensi dell'art. 526 c.p.p., in giudizio. Deduce altresì che, ai sensi dell'art. 527 c.p.p., ove il Tribunale avesse ritenuto carente la prova acquisita, come sembrerebbe affermare l'impugnata pronuncia, lo stesso avrebbe avuto l'onere di esercitare i propri poteri ufficiosi per colmare le eventuali lacune probatorie, segnatamente, sollecitando il P.M. alla produzione di copia degli atti dell'incidente probatorio, ovvero ordinando la citazione della persona offesa per la sua assunzione in dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, affrontando la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., ed hanno precisato che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2 (V. Sez. U. sentenza n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907). E tale potere deve essere esercitato anche con riferimento a prove che il Pubblico Ministero avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, soccorrendo così all'obbligatorietà e alla legalità 2 dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente (Sez. 6 n. 43786 del 12/11/2012; Sez. 5 n. 6347 dell' 8/2/2008). Si tratta di è un vero e proprio obbligo per il giudice di acquisire anche d'ufficio, esercitando i poteri conferitigli dall'art. 507 c. p. p., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, e si deve escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato, cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica, l'assenza della quale, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza (Sez. 2 n. 51740 del 23/12/2013, Rv. 258115, Sez. 1 n. 29490 del 10/7/2013; Sez. 6 n. 25157 del 2/7/2010; Sez. 3 n. 44955 del 4712/2007; Sez. 5 n. 38674 del 21/10/2005; Sez. 5 n. 23436 dell' 8/6/2001; Sez. 3 n. 5747 del 17/6/1997). Nella fattispecie, il giudice di merito non ha esercitato i poteri conferitigli dall'art. 507 c. p. p. a fronte dell'inerzia delle parti, della quale si è limitato a prendere atto senza fornire alcuna giustificazione, incorrendo così platealmente nei vizi denunciati in ricorso. Tribunale di Bergamo si è infatti imitato a rilevare l' assenza di verbale d'incidente probatorio contenente le dichiarazioni della parte offesa e la mancata citazione delle imputate di reato connesso, mentre sarebbe stato sufficiente sollecitare il P.M. d'udienza, che avrebbe potuto provvedere al deposito di copia degli atti dell'incidente probatorio svoltosi innanzi al G.I.P. in data 20/9/2012, non inseriti nel fascicolo del dibattimento, ovvero alla citazione della parte offesa per la sua assunzione in dibattimento. Ciò comporta l'evidente nullità della sentenza ed il conseguente suo annullamento, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente oranzk Masi in Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 MAR 2015 IL CANCELATIME Luana Mariani 3