Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2010, n. 38991
CASS
Sentenza 10 giugno 2010

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In tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto).

Si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. (La Corte ha anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito).

L'imputazione è da ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. (Fattispecie nella quale gli imputati lamentavano che, nel capo d'imputazione, relativo al reato di cui all'art. 589 cod. pen., il periodo di esposizione ad amianto del lavoratore - persona offesa fosse limitato fino al 1973, laddove in sentenza esso era stato esteso fino al 1980).

Gli enti di fatto, privi di personalità giuridica, sono legittimati alla costituzione di parte civile, ove agiscano "iure proprio" in qualità di soggetti danneggiati dal reato. (La Corte ha inoltre precisato che sono legittimati alla costituzione di parte civile anche gli enti di fatto non ancora operativi al momento del verificarsi dei fatti di cui all'imputazione).

Il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali. (Fattispecie in tema di esposizioni ad amianto).

La responsabilità per gli eventi dannosi legati all'inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia (nella specie: asbestosi), va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza.

Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. (La Corte ha precisato che una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice, attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della mera sua utilizzazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2010, n. 38991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38991
Data del deposito : 10 giugno 2010

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