Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2016, n. 46342
CASS
Sentenza 26 ottobre 2016

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Massime1

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto - qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato permanente a "contestazione chiusa" - non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva.

Commentario1

  • 1Omesso mantenimento dei figli, non c'è condanna se .. (Cass. 32576/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 settembre 2022

    L'impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile deve essere assoluta, non potendo desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccupazione dell'obbligato: ma il predicato di "assolutezza" non può nemmeno essere calibrato al livello dell'indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un'accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensività del diritto penale. Occorre, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. "debole", in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2016, n. 46342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46342
Data del deposito : 26 ottobre 2016

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