Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto - qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato permanente a "contestazione chiusa" - non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2016, n. 46342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46342 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
46 34 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 242512016 Domenico Gallo Luciano Imperiali UP 26/10/2016 Giuseppe Sgadari R.G.N. 23459/2015 Vincenzo Tutinelli Cosimo D'Arrigo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2015 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Domenico Izzo, per la parte civile A.L.E.R., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2015, ha interamente confermato la condanna inflitta dal locale Tribunale in data 23 aprile 2014 a NA RO per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. Avverso tale decisione la RO ricorre per cassazione deducendo: -la violazione degli artt. 520 e 522 cod. proc. pen., consistita nel modificare l'originaria imputazione estendendo la permanenza del reato fino al 22 aprile 2013 - senza procedere alla notifica del relativo verbale d'udienza all'imputata contumace;
l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 54 e 633 cod. pen.; l'erronea applicazione degli artt. 50 e 59, comma quarto, cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La doglianza illustrata con il primo motivo di ricorso è stata già sottoposta all'attenzione della corte di merito, la quale ha ritenuto che la nullità fosse sanata. Ciò in quanto all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2013, nel corso della quale venne modificata l'originaria imputazione, il difensore dell'imputata chiese un rinvio per l'esame della propria assistita;
costei partecipò alla successiva udienza e si difese nel merito anche in relazione alle circostanze sulle quali si fondava l'estensione del periodo di permanenza del reato. Tale argomentazione viene censurata con il ricorso in esame, osservando che la nullità sarebbe assoluta e rilevabile in ogni stato è grado, sicché né la presenza del difensore all'udienza in cui venne modificata l'imputazione, né la partecipazione dell'imputata alla successiva udienza hanno avuto effetto sanante. In conclusione, il quesito di diritto sottoposto all'attenzione di questa Corte è se la nullità derivante dalla violazione degli artt. 520 e 522 cod. proc. pen. (consistita nell'omessa notificazione all'imputata del verbale dell'udienza nel corso della quale venne modificata l'imputazione originaria, ampliando il periodo di permanenza del reato) possa ritenersi sanata qualora il difensore di fiducia dell'imputata e la stessa personalmente partecipino alla successiva attività dibattimentale e si difendano nel merito anche sulle circostanze che hanno portato alla modifica dell'imputazione. La Corte di cassazione ha esaminato in ripetute occasioni la questione analoga in cui la modifica dell'imputazione è consistita nella correzione della data del commesso reato, affermando il seguente principio di diritto: la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data 2 del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014 - dep. 28/01/2015, Califano, Rv. 262844; Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013 - Mannino, Rv. 254658). In altri termini, la precisazione della data di commissione del reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014 - Ranieri, Rv. 261229). Vi è, invece, un unico precedente sul caso più specifico della modifica del termine finale del reato permanente a "contestazione chiusa" (ossia, con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa). In una sentenza ormai non recente, questa Corte ha affermato che, in simili ipotesi, costituisce nuova contestazione, a norma dell'art. 520 cod. proc. pen., la modifica del capo di imputazione attraverso il riferimento all'ulteriore durata della permanenza del delitto contestato, con la conseguenza che, nell'ipotesi di imputato contumace o assente, è necessario provvedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale contenente la nuova contestazione (Sez. 6, n. 5576 del 26/01/2011 - Cacozza, Rv. 249468). L'apparente antinomia fra i principi di diritto sopra illustrati può essere facilmente risolta osservando, da un lato, che non vi è ragione per revocare in dubbio che la modifica del termine finale di una "contestazione chiusa" costituisca modifica del capo di imputazione con conseguente obbligo di procedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente;
ma, al contempo, in una prospettiva che non perda di vista le effettive garanzie difensive tutelate dall'art. 520 cod. proc. pen., la nullità conseguente la violazione di tale obbligo può dirsi franata ed è improduttiva di effetti se la modifica in udienza del capo di imputazione, non comporta un'alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito (Sez. 5, n. 6977 del 22/11/2001 - dep. 21/02/2002, Calzà F, Rv. 221385). Infatti, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato. Ed invero, il principio della correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutela del diritto di difesa. La verifica di osservanza di detto principio non può, quindi esaurirsi, in un mero confronto letterale tra interpretazione e 3 sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non sussiste violazione né dell'art. 521 né dell'art. 522 cod. proc. pen., quando la sentenza si riferisce a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione (Sez. 1, n. 5355 del 15/04/1993 - Ceraso, Rv. 194219). È dunque possibile formulare il seguente principio di diritto: - la modifica in udienza del capo di imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato permanente a "contestazione chiusa", non accompagnata dalla notificazione del verbale all'imputato assente o contumace determina una nullità assoluta d'ordine generale solo qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, impedisce il pieno ed effettivo esercizio dei diritti difensivi;
ed invece, se la modifica del capo di imputazione non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito e quindi non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto addebitatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente la modifica medesima dà luogo ad una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva. Nella specie, all'udienza dell'11 dicembre 2013, allorquando venne modificata l'originaria imputazione, ha partecipato il difensore dell'imputata e quest'ultima è stata personalmente presente all'udienza successiva, venendo interrogata sulle circostanze di fatto relative all'estensione del periodo di permanenza del reato. Quindi, in applicazione del principio di diritto sopra enucleato, deve concludersi che la dedotta violazione dell'art. 520 cod. proc. pen. abbia dato luogo, in concreto, ad una nullità relativa non tempestivamente eccepita dalla parte interessata. Del resto, la stessa ricorrente, pur soffermandosi a lungo sulla questione, omette di specificare quale sarebbe stato il pregiudizio difensivo concretamente derivante dalla modifica dell'imputazione, rispetto alla quale la RO è stata pure interrogata in dibattimento.
3. Il secondo motivo di ricorso la RO ripropone la questione dell'efficacia scriminante dello stato di necessità. Questa Corte, tuttavia, ha recentemente puntualizzato che l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal 4 predetto pericolo una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015 Antonuccio e altro, Rv. 264560). Nel caso in esame, la ricorrente illustra una situazione di difficoltà economica permanente del proprio nucleo familiare, sul cui apprezzamento censura le conclusioni di merito cui è pervenuta la Corte d'appello. Ma, a ben vedere, a prescindere dall'ammissibilità di simili contestazioni in punto di fatto nel corso del giudizio di legittimità, la RO non prospetta neppure in astratto una situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona. La doglianza, dunque, è infondata.
4. Il terzo motivo di ricorso concerne la scriminante del consenso dell'avente diritto (art. 50 cod. pen.) che, secondo quanto sostenuto dall'imputata, nella specie ricorrerebbe quantomeno in forma putativa. L'eccezione difensiva si fonda sulla produzione di alcuni bollettini di pagamento inviati dall'ente proprietario dell'immobile illecitamente occupato. Invero, come correttamente osservato dalla corte di merito, la spedizione di tali bollettini da parte dell'A.L.E.R. non può essere intesa come manifestazione del consenso dell'ente alla permanenza dell'immobile, essendo gli stessi ragionevolmente destinati al pagamento delle indennità di (illegittima) occupazione, piuttosto che a titolo di acconto sull'affitto dell'immobile (in realtà mai formalizzato o regolarizzato). -quantomeno dalla lettura del ricorso che detti Del resto, non risulta bollettini siano stati mai pagati dal interessata la quale, dunque, non aveva alcun argomento per convincersi, neppure in via meramente putativa, della circostanza che l'A.L.E.R. avesse acconsentito alla prosecuzione della situazione di fatto illegittima venutasi a creare per effetto della illecita occupazione dell'immobile. Anche tale doglianza, in conclusione, è infondata.
5. L'ultimo motivo di ricorso concerne le statuizione civili, censurate sotto molteplici profili. La RO contesta il mancato computo delle somme già versate a titolo di acconto, l'omesso esercizio dell'azione civile per l'ulteriore periodo di permanenza del reato risultante dalla modificazione dell'imputazione e l'inosservanza delle tariffe stabilite con decreto ministeriale per il calcolo delle spese legali della costituita parte civile. La prima delle doglianze è inammissibile giacché il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura 5 insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 - dep. 19/02/1991, Capelli, Rv. 186722; più di recente: Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 - D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014 - P.C. e G, Rv. 261536; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014 - Patricola e altro, Rv. 261054). La seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto l'azione civile viene esercitata per il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto illecito, talché l'eventuale modificazione dell'imputazione nel corso del dibattimento che comporti la contestazione di una nuova circostanza aggravante, di un più lungo periodo di permanenza del reato o comunque di una diversa e più dannosa modalità di commissione dell'azione delittuosa non richiede affatto che la domanda risarcitoria iniziale venga modificata, ampliata, estesa o comunque "adattata" alla nuova imputazione. Infine, la pretesa violazione dei criteri di parametrazione previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese processuali della parte civile non sussiste neppure nella prospettiva della ricorrente, la quale, a ben vedere, si duole soltanto della omessa applicazione in suo favore del potere discrezionale del giudice di adattare gli importi ivi previsti alla complessità specifica della controversia. Trattandosi, come si è appena detto, di poteri discrezionali, il loro esercizio rientra nell'ambito della giurisdizione di merito e non è sindacabile in questa sede. Giova soltanto aggiungere che la complessità della lite non dipende soltanto dalla gravità del titolo di reato ma anche dal numero delle questioni dedotte dalla controparte, nella specie certamente numerose ed impegnative.
6. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese del grado in favore della costituta parte civile A.L.E.R., che liquida in euro 1.850,00, oltre spese forfettarie nella misura del 12,5%, c.p.a. e i.v.a. Così deciso il 26/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Gallo Cosimo D'Arrigo allo DEPOSITATO IN CANCELLERIA, SECONDA SEZIONE PENALE NOV. 2016 IL Il Cancelliere A Il Funzionario Giudizi o P E P A Angelo Mania SANGEM Z I 1200* N E