Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
È illegittima la sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria, dichiara la prescrizione, affermando la responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini civili, sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. (Fattispecie in cui la corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria, ribaltando il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie sulla base di sillogismo fondato sulla transitività della prova relativa ad altro reato, siccome commesso nell'ambito di un contesto omogeneo ed in concorso con le medesime persone).
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- 1. Rivive il principio di accessorietà dell’azione civile nel processo penale?Carlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Carlo Citterio 1. All'udienza del 28 gennaio 2021 le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, chiamate a rispondere al quesito “se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale” hanno risposto affermando il principio di diritto che “il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che …
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di Carlo Citterio 1. All'udienza del 28 gennaio 2021 le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, chiamate a rispondere al quesito “se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale” hanno risposto affermando il principio di diritto che “il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che …
Leggi di più… - 3. Annullamento con rinvio: se reato prescritto, giudice civile (Cass. 22065/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2023
L'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale. In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo …
Leggi di più… - 4. A quale giudice va disposto l’annullamento con rinvio nel caso di annullamento ai fini civiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2021
(Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 622) Il fatto La Corte di Appello di Bologna, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato l'imputato civilmente responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore all'interno di un cantiere e lo aveva condannato al risarcimento dei danni dallo stesso patiti da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile. In particolare, se il Tribunale aveva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. …
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di Carlo Citterio 1. All'udienza del 28 gennaio 2021 le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, chiamate a rispondere al quesito “se, in caso di annullamento ai soli effetti civili della sentenza di condanna, pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o a quello penale” hanno risposto affermando il principio di diritto che “il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 37592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37592 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1076
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 21/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 13/07/2010 dalla Corte di Appello di Napoli;
letto il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo V., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di giudizio ordinario cumulativo il Tribunale di Napoli con sentenza del 7.4.2004 ha riconosciuto VI MO colpevole dei reati, commessi nella sua qualità di funzionario tecnico in servizio presso l'ufficio tecnico della circoscrizione del comune di Napoli Avvocata - Montecalvario addetto alla gestione di pratiche relative alla erogazione di contribuiti per interventi edilizi di risanamento degli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a Napoli e in Campania nel novembre 1980 e nel febbraio 1981, di cui ai capi D), Q, H) ed M) della rubrica. Reati integrati rispettivamente dal concorso in: tentata corruzione propria continuata (così qualificata l'originaria accusa ex art. 317 c.p.) per lavori di risanamento e ristrutturazione del condominio di Napoli denominato palazzo NI (capo D, fatti del settembre 1999); corruzione propria per lavori di consolidamento e ristrutturazione degli immobili del condominio detto Tempio della TA (capo G, fatti avvenuti tra aprile 1998 e dicembre 1999); falsità ideologica in atto pubblico aggravata (ex art. 61 c.p., n. 2) per aver falsamente attestato nell'ambito della pratica per i lavori del condominio Tempio della TA la pendenza di ordinanza sindacale di sgombero dell'immobile, in realtà revocata, al fine di attribuire agli interventi di risanamento carattere di priorità L. n. 32 del 1992, ex art. 3, (capo H, fatti dell'aprile 1998); associazione per delinquere, promossa dagli imputati IE NA e CI NI finalizzata alla commissione di una pluralità di fatti di corruzione e di falsità in atti pubblici connessi alla erogazione dei contribuiti previsti dalla L. 14 maggio 1981, n. 219 recante interventi per le popolazioni campane colpite dagli eventi sismici e per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli stessi eventi (capo M, fatti avvenuti dal 1997 al 2000). Con la stessa sentenza il Tribunale ha assolto il MO per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo E) concernente il concorso in corruzione propria per lavori di recupero di un immobile sito in Via Pedamentina.
Per l'effetto il Tribunale, unificati i reati di cui ai capi D)-G)-H)- M) ex art. 81 c.p., comma 2, ha condannato il MO alla pena di quattro anni di reclusione e al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) in favore della parte civile Comune di Napoli.
2. Giudicando sugli appelli del pubblico ministero, del MO e dei coimputati, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 13.7.2010 indicata in epigrafe ha riformato la sentenza di primo grado e - condividendo per la maggior parte delle imputazioni gli esiti valutativi raggiunti dal Tribunale - ha dichiarato, previo giudizio di prevalenza sulle aggravanti delle già riconosciute attenuanti generiche, estinti per intervenuta prescrizione i reati ascritti al MO, ivi incluso il reato di cui al capo E) della rubrica (da cui era stato assolto con decisione impugnata dal p.m.), fatta eccezione per il reato di falsità in atto pubblico delineato dal capo H) della rubrica.
Per l'effetto la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta al MO per questo solo ultimo reato in un anno e quattro mesi di reclusione.
I giudici di appello hanno applicato il previgente regime della prescrizione, anteriore alla riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, rilevando come il termine prescrizionale per i reati in questione fosse pari, una volta applicate le attenuanti innominate con giudizio di prevalenza, a sette anni e sei mesi. Termine ampiamente decorso, pur tenendo conto dei periodi di sospensione fatti registrare dai due giudizi di merito. La declaratoria ha investito per il MO (come per altri coimputati) anche il reato di cui al capo E), dal quale era stato assolto in primo grado, ma che era attinto dall'appello del p.m., ritenuto fondato dai giudici del gravame. Ciò perché la Corte partenopea non ha ravvisato nel caso di specie una totale mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, sì da dare ingresso all'applicazione di una più favorevole (rispetto alla prescrizione) formula liberatoria tra quelle previste dall'art. 129 c.p.p., comma 2. La sentenza di appello ha escluso dalla prescrizione il reato di falsità ideologica di cui al capo H) della rubrica, non potendosi considerare decorso -pur con le concesse attenuanti generiche prevalenti (reato con pena edittale massima di sei anni di reclusione)- il corrispondente termine prescrizionale prorogato pari (ai sensi dell'applicabile previgente art. 157 c.p.) a quindici anni. In tema di statuizioni civili risarcitorie in favore della costituita parte civile (Comune di Napoli) la Corte di Appello ha rilevato, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che la prescrizione dei reati è avvenuta (con il ridetto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche) anteriormente alla sentenza di primo grado del 7.4.2004, sì da non produrre la caducazione delle statuizioni civili connesse ai reati dichiarati prescritti, perché - a norma dell'art.578 c.p.p.- il giudice di appello, dichiarando estinto per prescrizione un reato per cui è intervenuta condanna in primo grado, è tenuto a decidere sull'impugnazione per le conseguenti statuizioni civili solo se la prescrizione sia maturata dopo la sentenza di primo grado.
Sul piano del merito delle regiudicande la Corte di Appello ha confermato l'impostazione dei giudici di primo grado secondo i quali lo scenario processuale è scandito dalla commissione dei contestati reati di corruzione (o concussione) e di falsità in atti pubblici da parte di funzionari del Comune di Napoli addetti alla gestione delle pratiche di erogazione dei contributi per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 1980/81. Nel quadro di un disegno criminoso volto a conseguire fruttuosi vantaggi economici dalle "pratiche" per la ricostruzione edilizia deve ritenersi costituita una organizzazione a delinquere (vero e proprio "comitato di affari") dedita alla commissione di molteplici reati contro la pubblica amministrazione, di cui hanno fatto parte alcuni funzionari comunali, tra cui VI MO, preposti alla gestione e all'erogazione dei contributi, alcuni tecnici progettisti degli interventi di recupero nonché gli amministratori di imprese esecutrici dei lavori beneficiati dai contributi e incaricati di corrispondere le "tangenti" ai pubblici ufficiali (l'articolato sistema criminoso di cui è matrice ed espressione la configurata associazione per delinquere è riassunto nelle sue fasi diacroniche alle pagine 24-26 della sentenza di appello).
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di VI MO, denunciando pluralità di vizi per violazione di legge (processuale e sostanziale) e per difetto e illogicità e contraddittorietà della motivazione che investono tutti i capi e le statuizioni della sentenza.
In via di preliminare sintesi il ricorso elabora una critica per dir così generale alla sentenza di appello, osservando che per i reati che ha dichiarato estinti per prescrizione la Corte territoriale si è astenuta, come invece avrebbe dovuto, dal vagliare la possibile applicazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 2. A ciò aggiungendo che la presenza delle statuizioni civili avrebbe richiesto comunque una valutazione piena delle risultanze processuali ai fini di eventuale piena assoluzione di merito (il ricorso richiama la decisione Cass. S.U., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti). Ragioni di chiarezza espositiva impongono, per mettere ordine nella confusa disposizione sequenziale degli argomenti critici enunciati nel corposo atto impugnatorio (44 pagine), di ripercorrere - per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 - i motivi di censura in riferimento alle singole imputazioni ascritte al ricorrente e di far seguire a ciascuna di esse le valutazioni di questo giudice di legittimità. Non senza anticipare, fin d'ora, che le ragioni di doglianza si mostrano (ad onta della corposità del ricorso) generiche (sul presupposto che la Corte territoriale non avrebbe convenientemente vagliato i motivi di appello questi ultimi sono quasi per intero trasposti nell'odierno ricorso, talora senza essere supportati da concreto apparato critico dei censurati passaggi della motivazione della sentenza di appello), indeducibili in sede di legittimità (laddove scivolano nella pretesa rivalutazione meramente fattuale ed estranea all'odierno giudizio) o infondate. L'unica eccezione è costituita, limitatamente alle statuizioni civili, dalla dichiarata estinzione per prescrizione del reato di corruzione di cui al capo E) della rubrica.
3.1. In riferimento ai fatti di cui al capo D) della rubrica (tentata corruzione relativa ai lavori per il condominio palazzo NI) è dedotta l'inosservanza dell'art. 11 c.p.p., stabilito a pena di nullità, non avendo la Corte di Appello ritenuto l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, benché nella vicenda oggetto di imputazione comparisse come persona offesa o comunque come danneggiato dal reato un magistrato ordinario (dott. Antonio La Venuta), all'epoca dei fatti in servizio nel distretto di Napoli, essendo costui uno dei condomini dell'edificio e avendo presentato denuncia per i fatti concernenti i contributi post-terremoto. - La censura è infondata.
Congruamente la Corte di Appello ha osservato che il magistrato non ha assunto mai la formale veste di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato (il magistrato avendo soltanto segnalato all'A.G. le verosimili "intimidazioni" ricevute dal progettista ing. ER Antonio affinché l'esecuzione dei lavori fosse affidata all'impresa LEIME del coimputato Clemente MI). In tema di competenza funzionale per i procedimenti riguardanti magistrati l'operatività dell'art. 11 c.p.p., è subordinata alla condizione che il magistrato assuma nel procedimento penale in concreto e formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il che non è avvenuto nel caso in esame (cfr.: Cass. Sez. 6^, 22.4.2008 n. 35218, Trolio, rv. 241373; Cass. Sez. 6^, 2.4.2012 n. 13182, Vitalone, rv. 252592).
3.2. Ancora con riferimento ai fati di cui al menzionato capo D) i giudici di appello sono incorsi in erronea applicazione degli artt.192 e 503 c.p.p. e in insufficienza e illogicità della motivazione.
In presenza della causa estintiva prescrizionale la Corte avrebbe dovuto formulare un giudizio assolutorio del MO, ove avesse realmente considerato i motivi di appello contro la prima decisione. Motivi evidenzianti sia la inattendibilità testimoniale dell'ing. ER, sia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese nelle indagini preliminari dal coimputato NC AR (tecnico del servizio tecnico circoscrizionale), ma poi ritrattate o non confermate in dibattimento.
- Il motivo di ricorso è privo di specificità e palesemente infondato.
Lo stesso è integrato dalla mera traslitterazione dei motivi di appello concernenti il reato di cui al capo D) (pagine 9-25 del ricorso), con cui, in buona sostanza, si prospetta in questa sede una non consentita rivisitazione fattuale delle risultanze del processo selezionate dal ricorrente, senza approfondire le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha valutato insuperabile in termini di "evidenza" (per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2) il compendio indiziario acquisito nei confronti del MO per il concorso nel tentativo di corruzione (così derubricata l'originaria accusa di concussione) riguardante la pratica dei contributi da erogare per il condominio di via NI.
Dalla congiunta lettura delle due sentenze di merito (conformi su tale reato) non emergono, ne' sono segnalate nel ricorso (salva l'improponibile riedizione dell'atto di appello), evenienze che avvalorino l'inattendibilità testimoniale del ER (che ha riferito fatti a sua diretta conoscenza, scaturiti dai suoi contatti sia con i tecnici MO e AR, sia con l'imprenditore MI). Del pari non sembra di per sè censurabile la positiva valutazione probatoria, ribadita dalla sentenza impugnata, delle iniziali dichiarazioni, sebbene non confermate in dibattimento, rese dal coimputato NC AR. Dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie (chiamata in correità del MO) che i giudici di appello hanno ritenuto utilizzabili, al di là del loro uso ai fini delle contestazioni (ex art. 500 c.p.p.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 503, 513 e 526 c.p.p., essendo state ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento. La problematica della utilizzabilità di tali dichiarazioni è, tuttavia, superata e assorbita dal rilievo, rimarcato dalla stessa Corte di Appello, per cui la corresponsabilità del MO è accreditata da ulteriori convergenti fonti di prova testimoniali e documentali.
3.3. In relazione alle vicende corruttive individuate dal capo E) della rubrica, afferenti ai contributi per l'immobile di via Pedamentina, reato da cui MO è stato prosciolto in primo grado, è dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 e art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione. I giudici di appello hanno ritenuto fondata il gravame del p.m. (dichiarando poi il reato estinto per prescrizione) in virtù di un inaccettabile canone probatorio, sostenendo potersi evincere la colpevolezza di MO dal suo concorso nel reato sub D), le due condotte essendo espressione di unitaria determinazione criminosa coltivata e attuata unitamente al coimputato AR, che con le sue dichiarazioni, di cui va ribadita l'inutilizzabilità, chiamerebbe in causa il MO anche per questa vicenda.
La Corte di Appello - dinanzi al quadro della mancanza di prove rilevata dal Tribunale (unica evenienza sarebbe la presunta intermediazione del MO, che avrebbe accompagnato il coimputato PE Guido, a.u. della società promissaria acquirente dello stabile di via Pedamentina, presso il AR, ricevendo da costui un compenso di due milioni di lire)- avrebbe dovuto confermare la decisione assolutoria di primo grado. Esito imposto dalla corretta applicazione dei principi fissati dalla sentenza delle S.U. 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, che ha stabilito come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, prevalga sulla dichiarazione della causa estintiva prescrizionale anche in caso di dubbio sulla responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Nel caso di specie il Tribunale aveva assolto il MO per non aver commesso il fatto a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 1, cioè per mancanza di utili dati probatori e non già per loro insufficienza o contraddittorietà (art. 530 c.p.p., comma 2). - Il motivo di ricorso è fondato e apprezzabile, stante la già dichiarata prescrizione del reato sub E), ai soli effetti civili in ragione della deliberata condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (il Comune di Napoli si è costituito nei confronti del MO anche per il reato in questione).
Non ricorrono in sede penale a beneficio del MO i presupposti di cui all'art. 129 c.p., comma 2. In presenza di una causa estintiva del rato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi della predetta norma nei soli casi in cui le evenienze idonee ad escludere la sussistenza del fatto, la sua commissione ad opera dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Tant'è che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha evidenziato come la valutazione che il giudice deve al riguardo effettuare appartenga più al concetto di constatazione, ossia di immediata percezione (ictu oculi), piuttosto che a quello di apprezzamento in senso proprio (inteso come elaborazione di un giudizio su specifici dati). Con la conseguenza di una radicale incompatibilità di siffatta verifica con qualsiasi esigenza di accertamento o di analisi referenziale (Cass. Sez. 2^, 19.2.2008 n. 9174, Palladini, rv. 239552; Cass. S.U., 28.5.2009 n. 35490, Tettamanti, rv. 244274). In corretta applicazione di tali principi la Corte di Appello ha dichiarato estinti per prescrizione il reato di cui al capo E) della rubrica, gli altri omologhi reati di corruzione e il reato associativo ascritti allo stesso MO e ai coimputati. Conclusione cui i giudici di secondo grado sono pervenuti dopo l'analisi degli elementi di prova delineatisi nei confronti del MO e dei coimputati. Sì da escludere una evidenza concreta dell'inesistenza dei reati o della loro mancata commissione da parte di uno o più imputati idonea a giustificare una piena decisione liberatoria. D'altro canto la complessiva motivazione della sentenza di appello non consente di "constatare" la estraneità "evidente" dell'imputato MO ai reati contestatigli e dichiarati estinti per prescrizione in guisa da rendere applicabile il disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 2. E ciò vale anche per il reato di cui al capo E), dal quale il ricorrente era stato assolto in primo grado e per il quale la Corte ha ritenuto non infondato l'appello del p.m. Ne consegue che l'intervenuta causa estintiva del reato (prescrizione) impedisce di prendere in esame in questa sede gli addotti vizi di motivazione della sentenza sul concorso criminoso del MO nelle vicende relative ai contribuiti per lo stabile di via Pedamentina oggetto dell'imputazione sub E), dal momento che il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato dichiarare immediatamente la ridetta causa estintiva ex art. 129 c.p.p., comma 1. Nondimeno, ricordato che il MO è stato assolto in primo grado dal reato sub E) con formula ampiamente liberatoria in fatto (art.530 c.p.p., comma 1), non può ignorarsi che nel quadro valutativo si inserisce la problematica relativa agli interessi civili. La Corte territoriale in applicazione dell'art. 578 c.p.p. ha congruamente rilevato che la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione implica che, in presenza di una condanna anche generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile (nella specie il Comune di Napoli), il giudice di appello decide sull'impugnazione ai soli fini delle disposizioni e dei capi della sentenza di primo grado che riguardino gli effetti civili. In questo caso, tuttavia, il giudice di appello non è vincolato o limitato nel suo accertamento, come accade quando sia in presenza di una causa estintiva del reato (art. 129 c.p.p., comma 2), essendo chiamato a valutare, senza alcuna condizione, il compendio probatorio in relazione alle statuizioni civili.
Sotto questo circoscritto aspetto sono allora fondate le censure del ricorrente, in particolare se correlate alla anteriore piena assoluzione del MO dal reato sub E) deliberata in primo grado. A fronte di tale proscioglimento la Corte territoriale, a seguito dell'appello del p.m., ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, dando luogo in tal modo ad una riforma, sebbene parziale, peggiorativa della prima decisione, senza sostenerla con un impegno e un assetto argomentativi e probatori in grado di giustificare il capovolgimento della decisione di primo grado. In vero la Corte territoriale, non confrontandosi con le deduzioni del Tribunale, che - stimando non attendibile l'iniziale assunto accusatorio del coimputato AR (ritrattato in dibattimento) che gli avrebbe versato due milioni di lire per il suo intervento ausiliario interpositivo- concludeva per la mancata acquisizione dibattimentale di elementi a suo carico, ha valorizzato un semplice sillogismo, imperniato su una singolare transitività della prova concorsuale, desunta dalla sicura partecipazione del MO alla vicenda corruttiva di cui al capo D) (palazzo NI) siccome gestita unitamente al AR e al MI (sentenza di appello, p. 39: "MO si è mostrato particolarmente interessato alla vicenda del palazzo di via Pedamentina, avendo agito in concorso con AR per l'attività corruttiva di cui al capo D;
non è pensabile che la complicità con il AR da parte del MO si sia fermata nell'ambito recintato dal predetto capo di imputazione senza oltrepassare la soglia del successivo reato di cui al capo E"). Si tratta all'evidenza di sillogismo ipotetico affermativo e autoreferenziale non sorretto da reale efficacia dimostrativa, cioè di un paralogismo nutrito da un dato assertivo inesplorato. In altri termini di una non idonea motivazione di ritenuta responsabilità dell'imputato ai fini delle confermate statuizioni civili.
In rapporto agli interessi civili relativi ai fatti di cui al capo E) della rubrica deve, per tanto, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio degli atti (art. 622 c.p.p.) al giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass. Sez. 5^, 23.2.2012 n. 15015, P.G. in proc. Genovese, rv. 252487; Cass. Sez. 5^, 16.11.2011 n. 594/12, Perrone, rv. 252665).
3.4. In relazione alle vicende corruttive individuate dal capo G) e della rubrica, afferenti ai contributi per il complesso condominale denominato Tempio della TA, il ricorrente adduce l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla carente disamina dei motivi di gravame e, segnatamente, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per l'esame di alcuni testimoni che avrebbe permesso di escludere il concorso criminoso dell'imputato, in quanto non coinvolto come curatore della pratica dei contributi, ruolo assunto solo una settimana dopo la riunione della commissione L. n. 219 del 1981, ex art. 14, che aveva deliberato sull'erogazione dei contribuiti.
- Le doglianze sono indeducibili e in ogni caso non fondate. L'assunto difensivo del MO è stato opportunamente vagliato dalla sentenza di appello nei limiti dettati dalla sopravvenuta prescrizione del contestato reato e si traduce in una non consentita rivisitazione in fatto delle risultanze processuali, che ex adverso avvalorano il coinvolgimento del prevenuto nel disegno corruttivo. Come chiariscono le due conformi decisioni di merito, la vicenda oggetto di contestazione scaturisce dalla segnalazione (denuncia) dell'assessore all'edilizia del Comune di Napoli Antonio Amato e dei suoi collaboratori Martorano e Fragna e trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni (ex art. 210 c.p.p.) dell'architetto Angelo Spadaro chiamante in reità l'imputato IE NA, richiedente -in sua qualità di funzionario del S.T.C.- una tangente e attraverso costui i funzionari che si occupano dell'istruttoria della pratica, cioè l'imputato UA ME e l'odierno ricorrente MO. Dichiarazioni cui si giustappongono quelle, in pari misura attendibili, del funzionario Roberto Di Lorenzo (addetto all'ufficio circoscrizionale Stella).
Per altro, a tacere delle annotazioni contabili reperite in possesso del NA che tracciano progetti di ripartizione della tangente recanti anche il nominativo di MO (apparente destinatario di 100 milioni di L.: atto processuale individuato come documento 105), questi è istruttore della pratica nel periodo successivo all'approvazione della S.T.C, e ne cura gli sviluppi secondo il disegno tangentizio perseguito da NA e ME (e dal MI quale titolare dell'impresa LEIME fatta apparire affidataria dei lavori in base ad una fittizia gara di appalto) fino alla riunione del 15.9.1998, in cui la commissione approva la pratica anche sul presupposto di una inesistente falsa ragione di priorità nell'erogazione del contributo, ascritta alla pendenza di una ordinanza di sgombero del complesso immobiliare da tempo revocata. In altre parole MO è stato ed è rimasto tra gli istruttori della "pratica" per un consistente periodo di tempo. Di tal che ha buon motivo la Corte di Appello nel disattendere, per l'inutilità dei dati in tal modo acquisibili, la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'esame dell'avv. Raffaele Abete e del geom. Carlo Monticelli, quali componenti della commissione che aveva deliberato in senso favorevole ai contributi nell'aprile 1998. 3.5. Con riguardo alla falsità ideologica documentale di cui al capo H), connessa agli eventi corruttivi sub G) e inerente alla falsa attestazione dei motivi giustificanti la prioritaria erogazione dei contributi per il condominio Tempio della TA, si deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione. Nè il Tribunale ne' la Corte di Appello hanno individuato alcun atto amministrativo riconducibile all'opera redazionale del MO o suffragante il suo intervento nella preparazione dell'atto pubblico incriminato, sì che non è dato comprendere su quali basi sia stata incardinata la declaratoria di responsabilità del ricorrente per tale reato, da individuarsi nella falsità della nota 8.4.1998 n. 398 a firma degli imputati NA e ME.
- Il motivo di censura è infondato.
La responsabilità del MO è stata confermata in coerente sintonia con le emergenze asseveranti il suo concorso nella vicenda corruttiva sub G), di cui la falsità ideologica sulla fittizia pendenza dell'ordine di sgombero del complesso condominiale della TA è soltanto una espressione collaterale, che si inscrive finalisticamente (il reato è stato qualificato dall'accusa come aggravato da connessione teleologica con la corruzione ex art. 61 c.p., n. 2) nel più generale disegno corruttivo riguardante la
"pratica" del complesso immobiliare. Pratica in cui il coinvolgimento criminoso di MO è conclamato dalla sua documentale inclusione tra i beneficiari delle tangenti richieste dal più autorevole coimputato NA e dalla sua presenza ex actis alla riunione di commissione (approvazione degli erogandi contribuiti) del 15.9.1998, il cui verbale attesta la presenza del MO quale "istruttore" della relativa pratica.
3.6. In riferimento allo stesso reato di falso documentale sub H) con il ricorso si sostiene che anche in questo caso la Corte partenopea avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione, il relativo termine massimo dovendo essere calcolato in misura di sette anni e sei mesi alla luce dell'art. 157 c.p. come novellato nel 2005 con la legge CI (legge n. 251/2005). Norma applicabile perché al momento dell'entrata in vigore della riforma (8.12.2005) il processo non versava ancora in fase di appello.
In subordine si deduce l'illegittimità costituzionale della disposizione transitoria della citata L. n. 251 del 2005 (art. 10, comma 3) per contrasto con l'art. 117 Cost.. Questione non priva di fondamento, atteso che la stessa S.C. ha ritenuto di investire della tematica il giudice delle leggi.
- I rilievi sono infondati.
Esattamente la Corte di Appello ha applicato al reato di falso in esame la previgente disciplina dettata dall'art. 157 c.p. (termine massimo di quindici anni, il reato ex artt. 476 e 479 c.p., essendo punito con pena edittale di sei anni di reclusione insuscettibile di diminuzione in misura inferiore ai cinque anni anche previa concessione di circostanze attenuanti con bilanciamento di prevalenza su eventuali aggravanti), il giudizio di primo grado essendo stato definito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge CI, giusta il disposto dell'art. 10, comma 3 della stessa legge, come interpretato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 393/2006. Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria della riforma della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado di appello del procedimento (Cass. S.U. 24.11.2011 n. 15933, P.G. in proc. Rancan, rv. 252012).
La questione di costituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, sollevata da questa stessa Corte (sezione 2, ordinanza dell'll.6.2010) è stata già dichiarata infondata, in riferimento all'art. 117 Cost., con sentenza n. 236/2011 della Corte Costituzionale. Ne discende che, come affermato dalla Corte di Appello, il termine massimo di prescrizione del reato di falso sub H) è pari, in applicazione della preesistente normativa, a quindici anni. Termine decorrente dall'aprile 1998 (8.4.1998) e che alla data odierna non è ancora spirato, dovendosi tenere conto - limitando la verifica ai soli giudizi di appello e di legittimità- di periodi di sospensione dello stesso termine per un tempo complessivo almeno non inferiore a cinque mesi (differimenti di udienze per adesione dei difensori ad astensioni proclamate dagli organismi di categoria).
3.7. In riferimento al reato di associazione per delinquere (capo M) si lamenta difetto e contraddittorietà della motivazione sul rilievo che la Corte di Appello, riprendendo per intero le considerazioni svolte dal Tribunale, avrebbe desunto l'esistenza del sodalizio criminoso e la sua effettualità operativa sulla base della consumazione dei presunti reati-fine dell'associazione. - Il motivo di censura è generico (per vaghezza degli argomenti critici delineati) e manifestamente infondato.
Il reato ex art. 416 c.p., dichiarato prescritto dalla Corte di Appello è, diversamente da quanto sembra sostenersi nel ricorso, il nucleo fondante delle articolate analisi degli accertati reati di corruzione e di falso sviluppate dalle conformi decisioni di primo e di secondo grado, che con ampiezza di richiami alle emergenze istruttorie hanno offerto compiuta dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un diffuso accordo criminoso posto in essere da più funzionari del Comune di Napoli chiamati ad occuparsi delle procedure per l'erogazione dei fondi stanziati per il recupero delle aree danneggiate dal terremoto e coinvolgenti un gran numero di persone (progettisti di lavori edilizi, amministratori di condominio, imprenditori edili e altri soggetti) interessate ai contributi e ben disposte ad accordarsi con i pubblici ufficiali corrotti (ove non concussori) e a corrispondere loro cospicue tangenti. Legittimamente il descritto sistema criminoso (che, come visto, la Corte territoriale riconduce ad una aggregazione definita un "comitato di affari") trova utile fonte rappresentativa nell' accertata commissione dei vari reati portati in luce dalle indagini e dall'istruttoria dibattimentale (cfr.: Cass. S.U., 28.3.2001 n. 10, Cinalli, rv. 218376; Cass. Sez. 2^, 19.12.2012 n. 2740/13, P.G. in proc. Di Sarli, rv. 254233).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al reato di cui al capo E) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013