Sentenza 13 ottobre 2014
Massime • 1
Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di riformare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2014, n. 48736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48736 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 13/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2982
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 10248/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO MA N. IL 03/10/1955;
avverso la sentenza n. 12/2013 TRIB. SEZ. DIST. di PESCIA, del 26/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per rigettarsi l'istanza e rigetto ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Pescia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato AT RI per i reati di lesioni personali e danneggiamento in danno del coniuge NI MA.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando:
a) una violazione della legge processuale per il contrasto tra l'intestazione della sentenza (Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Pescia) e il corpo della stessa (Giudice del Tribunale di Pistoia) e per la sottoscrizione data da un mero segno grafico;
b) una violazione di legge per l'esistenza di una motivazione per relationem;
C) una violazione di legge per la mancata condanna della parte offesa, costituita parte civile, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e in seguito al proscioglimento per gran parte dei capi d'imputazione di cui all'originaria contestazione;
d) una motivazione contraddittoria circa la sussistenza della colpa del querelante tale da legittimare la chiesta condanna alla rifusione delle spese processuali;
e) una violazione della legge per l'affermazione della penale responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa, costituita parte civile;
f) l'intervenuta prescrizione del delitto di lesioni personali di cui al capo B) dell'imputazione.
3. Risulta, infine, pervenuta missiva del difensore dell'imputata che chiede il differimento della decisione in attesa dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della legge di depenalizzazione 67/14. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. Quanto ai motivi in rito, essi non possono che definirsi pretestuosi.
In primo luogo, del tutto corretta è l'intestazione dell'impugnata sentenza, emessa presso la sede distaccata del Tribunale e redatta da un Giudice di tale Tribunale, appositamente delegato a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali anche presso una sede distaccata del Tribunale di appartenenza.
Inoltre, la sottoscrizione di un'ordinanza o di una sentenza non implica che la firma del provvedimento debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del Giudice (o dei Giudici) da cui la decisione promani, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica (v. a partire da Cass. Sez. 6^ 15 aprile 1998 n. 1355 fino di recente a Sez. 5^ 20 aprile 2012 n. 36712).
3. Quanto al secondo motivo, questa Corte, nel delineare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello, ha avuto modo di precisare che l'integrazione della motivazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado sia possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il Giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, abbia fatto proprie le considerazioni svolte dal primo Giudice;
che più specificamente, l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante;
che se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo Giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il Giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati;
che quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il Giudice del gravame si limiti a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione, (v. Cass. Sez. 6^ 12 giugno 2008 n. 35346). Nella specie la motivazione del Giudice dell'appello non è affatto "per relationem" in quanto completa e logicamente motivata. In ogni caso, si sarebbe verificata l'ipotesi di legittima motivazione per relationem a cagione dei motivi generici dell'impugnazione e della completezza degli accertamenti in fatto e delle considerazioni in diritto della sentenza di primo grado.
4. Quanto al terzo e quarto motivo che possono essere trattati congiuntamente avendo attinenza alla disciplina delle spese processuali si osserva come il regime adottato dal codice di procedura penale, in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, sia fondato, attesa la pertinenza della statuizione in esame ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, sul criterio della soccombenza, operando l'art. 541 c.p.p., comma 1 in analogia con quanto disposto all'art. 91 c.p.c. e in analogia, altresì, all'art. 92 c.p.c., comma 2 la possibilità di disporre la compensazione
(parziale o totale) delle spese, quando ricorrano giusti motivi, prevista dall'ultima parte del citato art. 541 c.p.p., comma 1 (v. Cass. Sez. 5^ 13 marzo 2007 n. 17416). È con ciò pienamente applicabile nella materia il principio espresso dalle Sezioni civili di questa Corte, secondo cui il Giudice di appello nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione può modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali anche in difetto di specifico gravame, ma non è tenuto ad emanare tale pronuncia, e ben può confermare la ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
Nel medesimo senso si sono peraltro espresse le Sezioni Unite penali (v. Sentenza 30 aprile 1997 n. 6402) che, in situazione nella quale il ricorrente lamentava la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, pur in presenza di una parziale riforma della sentenza, avevano infatti affermato che il motivo era "privo di fondamento", giacché la sentenza impugnata aveva comunque fatto discendere dal permanere della condanna per uno dei reati contestati la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale della parte civile. E testualmente hanno affermato: "È ben vero che nella sostanza la posizione di quest'ultima risulta ridimensionata, rispetto alle statuizioni adottate in primo grado, tuttavia non sussiste la dedotta violazione dell'art. 541 c.p.p., comma 1, posto che il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile (v. Cass. Sez. 3^ 20 novembre 1993 n. 10581), salvo che il Giudice ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge non censurabile in sede di legittimità (v. Cass. Sez. 3^ 31 agosto 1994 n. 9344), a meno che la decisione sia basata su ragioni palesemente illogiche". Pienamente legittima, inoltre, è la condanna dell'appellante, odierna ricorrente, anche al pagamento delle spese processuali in considerazione del rigetto dell'appello.
Invero, solo nell'ipotesi in cui il Giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, giacché tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (v. Cass. Sez. 5^ 21 ottobre 2008 n. 46453).
5. Il penultimo motivo si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perché non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito, che ha ribadito l'affidabilità e l'attendibilità delle suddette dichiarazioni corroborandole, quanto alle lesioni con la certificazione medica e quanto al danneggiamento con le testimonianze RI e ST e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema.
Il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. la citata, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461).
6. Il reato di lesioni personali, di cui al capo b) dell'imputazione, commesso il 10 marzo 2006, non risulta neppure prescritto in quanto, oltre il termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 c.p., (anni sette e mesi sei con scadenza al 10 settembre 2013), devono aggiungersi anni uno, mesi due e giorni quattordici di sospensione (udienze 5-10-09/19-3-10; 3-2-12/21-9-12 e 21-9-12/18-1-13 per rinvii ad istanza di parte ovvero per adesione all'astensione dalle udienze ad opera del difensore) con termine definitivo prescrizionale al 24 novembre 2014.
7. Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014