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24 ottobre 1989
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19 dicembre 2001
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1 gennaio 2023
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Art. 149. (( (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). )) (( 1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.
2. Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.
5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma. ))
2. Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.
5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma. ))
Commentari • 150
- 1. Cassazione penale n. 494/1996https://www.brocardi.it/ · 168.0804
[…] l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia è soddisfatto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono; in tale situazione non è pertanto richiesta la conferma telegrafica dell'avviso telefonico, di cui all'art. 149 c.p.p., né costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza l'avviso telegrafico. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto l'irrilevanza della ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia, non rintracciato telefonicamente e pertanto sostituito per l'incombente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 97, comma 4, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2024, n. 27409Provvedimento: […] Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 127, 178 comma 1 lett. c), 179 e 324 comma 6 cod. proc. pen. stante la nullità della notifica dell'avviso di fissazione di udienza camerale che non poteva ritenersi perfezionata, fuoriuscendosi dalla previsione di cui all'art. 149 cod. proc. pen., a mezzo del telefono rilevando la conseguente lesione del diritto di difesa, tenuto altresì conto che con l'istanza di riesame si era formulata riserva di successiva articolazione dei motivi di doglianza. 3. […]Leggi di più...
- art. 149 cod. proc. pen.·
- notifica avviso udienza camerale·
- art. 179 cod. proc. pen.·
- sequestro probatorio·
- nullità notifica·
- riesame·
- diritto di difesa·
- art. 161 cod. proc. pen.