Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e non quello di falso in certificato amministrativo (art. 480 cod. pen.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di coadiutore della USL (ora ASL) falsifichi il documento previsto dall'art. 11 del D.M. 3 giugno 1968 (G.U. del 14/09/1968, n. 234) - il quale dispone che per i singoli bovini o per gruppi di bovini viene rilasciato da parte del veterinario provinciale uno speciale certificato MOD. P comprovante che tali animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi controllato dallo Stato -, in quanto tale documento presenta, accanto ad un contenuto derivativo, concernente dati relativi a verifiche sanitarie già effettuate e disponibili al medico veterinario, una dichiarazione aggiuntiva avente carattere autonomo rispetto alle risultanze presenti nel corredo disponibile agli uffici amministrativi e preordinata ad attestare il controllo della ricorrenza nella situazione concreta dei requisiti richiesti dall'art. 9 del predetto D.M. (relativi a valutazioni e ricognizioni sugli accertamenti e sui controlli veterinari, sul numero e sulla data di esperimento degli stessi ecc.), alla quale conseguono effetti propri, quali l'affrancamento del bene dalle rigidità negoziali previste dal medesimo decreto (art. 12,13,14 e 18) nonché la disponibilità dello stesso al commercio in quanto certificato indenne da patologie.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2005, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2473
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 11302/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO RM, nato in [...] il [...];
RD NI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/06/2004 della Corte d'Appello di Genova;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. È presente l'Avv. Enrico De Vincentiis del Foro di Genova in difesa della Parte Civile che si riporta alla conclusioni del Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese
È presente l'avv. Enzo Musco del Foro di Roma difensore di BO che chiede l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
Il Tribunale di Imperia condannò RM IA, coadiutore presso USL n. 1 Imperiese, per una serie di falsità ideologiche in atto pubblico (ed anche per plurime violazione dell'art. 323 c.p., delitto di poi dichiarato estinto dalla Corte d'Appello per prescrizione) alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e NI GE, ritenuto suo concorrente in alcune ipotesi illecite, alla pena di 8 mesi e giorni 15 di reclusione (oltre al risarcimento dei danni a favore della Parte Civile).
La Corte d'Appello di Genova confermò detta sentenza, salvo - come osservato dianzi - che per la condanna ex art. 323 c.p., avendo rilevato l'estinzione del reato per prescrizione, così rideterminando la pena per il OS in 1 anno e 2 mesi di reclusione e per il DA in 8 mesi di reclusione.
Hanno interposto ricorso entrambi gli imputati richiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza sulla base delle seguenti censure:
IA:
- violazione della legge penale e processuale nella condanna per l'ipotesi di falsità ideologica, quando il falso era caduto su certificazioni in quanto portatrici di fatti valutati ed attestati da terzi e, dunque, documenti integralmente derivati da altri atti;
- violazione della legge penale/processuale poiché la motivazione della Corte d'Appello si contraddice nell'indicare il numero delle prove necessarie per stabilire l'indennità da infezione dell'allevamento, segnalando l'omessa valutazione dell'art. 47 cod. pen., u.c., in tema di errore su norme extra-penali;
- violazione della legge penale/processuale per l'omessa motivazione sulla ricorrenza dell'elemento doloso, con riguardo al possibile vantaggio patrimoniale derivato dalla prassi del IA. - violazione della legge processuale per l'omessa assunzione (o motivazione circa la stessa) di prova decisiva consistente nella assunzione di indagini e valutazione di documentazione prodotta che il giudice di primo grado ebbe ad ammettere;
- violazione della legge processuale per la contraddittoria motivazione su alcuni aspetti della vicenda: tra gli altri la individuazione dell'allevamento, fatto dipendere dalla riferibilità del proprietario e non dalla localizzazione della stalla, nonché sulla ricorrenza del dolo in capo al IA accusato di avvantaggiare il DA, a fronte di un atteggiamento assai pregiudizievole verso il coimputato DA;
- violazione della legge processuale per l'omessa motivazione relativa alla conferma delle statuizioni civili anche in relazione alla pronuncia che pur proscioglie gli imputati dal reato di cui all'art. 323 c.p.. DA:
- avanzando richiesta di estensione ex art. 587 c.p.p. dell'eventuale annullamento disposto a favore del IA, eccepisce la nullità della decisione per mancata motivazione sul punto (già rilevato in appello) della sua estraneità alle contestazioni delle falsità ideologiche per non avere egli partecipato alla commissione dei fatti di cui al capo a); analogamente rileva e censura una generale assenza di motivazione in relazione agli altri capi ascrittigli;
infine per mancata motivazione in relazione alla imputazione ex art. 323 c.p., per il quale è inesistente il vantaggio patrimoniale. Perveniva alla Corte Memoria difensiva redatta del prof. Musco, espressamente focalizzata sulla inesistenza della violazione dell'art. 479 c.p.p. volendosi ravvisare nei documenti incriminato natura di certificato.
I ricorsi sono infondati.
1) Il primo mezzo di gravame avanzato da IA, seppur sorretto (anche) dalla lucida (completa nell'excursus storico) e compendiosa memoria del prof. Musco, tesa alla definizione giuridica di certificato ed alla classificazione del documento incriminato, non può esser accolto.
Per quanto attiene all'astratto profilo giuridico, non si può che convenire con le esatte proposizioni difensive offerte alla lettura del Collegio: l'indirizzo ermeneutico è ormai stabilizzato esattamente nel senso di cui alla memoria di recente depositata. Non è mestieri riportare qui quanto insegnano le massime già segnalate sia nella nota di udienza sia nei pregressi motivi di ricorso sia nelle decisioni di merito. La distinzione tra certificati ed atti pubblici non corre soltanto sulla natura meramente derivativa delle attestazioni dei primi, requisito non presente nell'originalità dei secondo, bensì anche sulla capacità di costituire autonomi effetti giuridici.
Il dissenso verte, invece, sulla concreta lettura del documento amministrativo a cui quell'interpretazione viene applicata. Orbene, non vi è dubbio che il Modello "P" di cui si controverte (il documento addebitato come falso al IA), disciplinato dal D.M. n. 1 e D.M. 03 giugno 1968, disponga certamente di un contenuto non originario bensì derivativo, nella parte in cui segue ad attestazioni che l'ufficio del medico veterinario ha acquisito a riguardo dei bovini della zona e dalle quali dipende. Ed è sicuro che, in questa sua parte esso si presenta come pedissequa certificazione. Ma alla sezione certificativa si affianca altra dichiarazione, di diversa natura e di cui le decisioni dei giudici di merito hanno dato compiuta contezza.
Invero, la formazione del Mod. P - come si rileva dal testo medesimo del documento - richiede non già una mera e formale attestazione della dichiarazione di allevamento bovino indenne da malattia, di cui tratta anche il D.M. cit., art. 10, ma presuppone l'accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti richiesti dal D.M. citato, art.
9. Se pur è vero che detti dati risultano parzialmente consacrati in verifiche sanitarie già effettuate e disponibili al Medico Veterinario (ora ASL), tuttavia il controllo della loro ricorrenza nella concreta situazione per la quale il privato richiede l'attestato è un quid pluris, rispetto alle risultanze presenti nel corredo già disponibile agli uffici amministrativi. Invero, la fattispecie normativa descritta dal citato art.
9 - e, quindi, la nozione di allevamento da dichiarare ufficialmente indenne - è articolata su plurimi profili tra loro autonomi e non congiuntamente ed unitariamente espressi in altro archivio veterinario. L'art. 9 cit., ma anche gli articoli che interferiscono con detta nozione e che delimitano i suoi contorni e le conseguenti prassi obbligatorie, impongono valutazioni e ricognizioni focalizzate sugli accertamenti e sui controlli veterinari, sul loro numero, sulla corretta modalità applicativa, sulla data di esperimento degli stessi e sul lasso di tempo tra essi intercorrente (aspetti, si badi, così poco meccanicisticamente predeterminati da divenire oggetto di elaborata discussione processuale ad opera dei medesimi ricorrenti). Dati - ancora - da correlarsi ad altra serie di variabili afferenti sia al singolo capo di bestiame, sia all'età di quest'ultimo, sia alle specifiche date di evidenziata negatività in relazione alle tre specifiche malattie (TBC, brucellosi, leucosi), sia alla titolarità dell'allevamento, identificato (ed i motivi di ricorso su pretesi errori dei decidenti sottolineano la delicatezza della individuazione in termini di proprietà o localizzazione della mandria), sia, infine, alla sua localizzazione.
Dunque, un'attività complessa di rilevazione e di ricerca di dati, ciascuna contrassegnata da una non indifferente capacità professionale, dalla quale scaturisce non già un semplice "collage" di dati, ma una valutazione amministrativa logicamente autonoma dai documenti da cui deriva.
Anche perché, come giustamente ha osservato la Corte territoriale, risulterebbe priva di ogni utilità una certificazione meramente pedissequa e non portatrice di un apporto nuovo, per la quale il legislatore ha preteso una qualifica professionale per la disamina ed ha collegato ad essa importanti effetti e collegamenti, tra cui anche il rilascio dell'attestato distinto dal limitrofo mod. "E". Non sfugge che l'attenzione con cui il legislatore sanitario ha accompagnato le prescrizioni si giustifica agevolmente con la tutela primaria della salute, della genuinità commerciale, del patrimonio zootecnico.
E questa autonomia si apprezza anche in relazione all'effetto che da essa promana: non tanto la valorizzazione economica del capo di bestiame, come suggestivamente opina la memoria difensiva, sottolineando il contenuto economico e non giuridico della conseguenza connessa dalla norma, bensì - come esattamente ricordato dalle sentenze di merito - l'affrancamento del bene dalle rigidità negoziali disposte dal DM. cit., artt. 18, 12, 13, 14, ecc. e, non ultimo, la legittimazione alla dichiarazione di cui al D.M. cit., art. 10. Ovviamente, quale successivo ed immediato riflesso, vi è anche il logico apprezzamento del capo di bestiame - disponibile al commercio e certificato indenne da patologie - per cui vi sia stato il rilascio del Mod. P.
Di qui la natura di atto pubblico al documento in discorso, in allineamento con gli indirizzi della S.C..
A conclusione dell'argomento la Corte precisa di non convenire con le argomentazioni difensive:
- sul collegamento fornito dai difensori alle norme: il D.M. cit., art. 10 è in stretta relazione con l'art. 9 cit. che lo precede e da cui trae supporto. Senza la ricorrenza della fattispecie descritta dal secondo non è ipotizzabile il meccanismo che porta al rilascio del Mod. E, più volte richiamato dai difensori. La nozione di "allevamento dichiarato ufficialmente indenne dalle malattie" non deriva soltanto dalla legge, ma dal riscontro delle premesse amministrativamente accertate alle quali l'art. 10 cit. riconduce la possibilità di rilasciare l'attestazione;
- sulla esclusione di profili di falso in ambito valutativo (ed in tal senso è la giurisprudenza della Cassazione): la valutazione attiene ad una discrezionalità strettamente vincolata da norme e parametri legali, i cui risultati sono soggetti ad apprezzamento tecnico o presuppongo competenza tecnica per la loro valutazione. L'infedeltà consiste nel falsamente dichiarare rispettati i referenti normativi (cfr. tra le altre Cass. Sez. 5^, 06/10/2003, Della Rocca, Ced. Cass., 227659);
- sull'argomento che traspare nei motivi di ricorso (non sempre del tutto chiari, come ha osservato all'odierna udienza il P.G.) per cui la natura pubblicistica del Mod. P sarebbe esclusa dalla carenza di normativa di rango legislativo: a tacere della dubbiosità di siffatta premessa, giova ricordare il regolamento da cui discende è chiaramente una disposizione che regola l'intera materia della cd. "eradicazione" delle malattie bovine, avente portata normativa diffusa e direttamente discendente da richiami a testi legislativi di cui è momento esecutivo.
2) Il secondo motivo evidenzia profili di contraddittorietà nella motivazione, avendo indicato come obbligatorie per la dichiarazione di indennità da tubercolosi tre visite, anziché due. Ma l'osservazione si scolora a seguito del testuale rinvio alla prima decisione che, articolatamente e lungamente precisa la peculiare situazione relativa alla posizione relativa all'allevamento del MAGLIO ed in cui sono partitamene indicate le prove oggetto di discussione.
La conclusione assunta, poi, in tema di elemento soggettivo e di conoscenza sia della infedeltà di pregresse analisi, sia della correttezza delle prassi assunte, appaiono momenti di fatto, volta che la decisione dei giudici di merito - come nel caso in discorso - sia corredata da adeguata motivazione. Difficile, peraltro, prospettare la rilevanza di errore ex art. 47 c.p., quando il precetto extra-penale risulta del tutto integrativo della norma incriminatrice e quando a presidio della corretta applicazione, è investita persona professionalmente competente nel settore. Si soggiunge, comunque, che l'impugnata sentenza oltre ad accompagnare la valutazione di ogni specifico episodio con il richiamo alla risultanza processuale congruente, espressamente rinvia alla decisione del Tribunale per i referenti probatori al riguardo, compiutamente integrando così il supporto al convincimento giudiziale. Pertanto, ogni ulteriore accertamento sul punto risulta inammissibile in sede di legittimità (come anche eccepito dal P.G.) perché o pretende una nuova valutazione delle prove assunte o impone nuova disamina delle emergenze di fatto.
Nè ridonda a discarico del IA la riferibilità dell'accertamento che fu effettuato da tal Dr. IO: infatti, la falsità dell'attestato di indennità si radica dalla carenza dei presupposti, tra i quali anche, ma non soltanto, la certificazione del IO. Sul punto - ad attestazione dell'adempimento dell'onere motivo - è d'uopo richiamare le precise ed analitiche osservazioni di pag. 33 e 34 del Tribunale, decisione integrativa della sentenza impugnata. Non risponde al vero che al riguardo i giudici di merito abbiano omesso una adeguata motivazione.
3) Il terzo mezzo di gravame richiama l'attenzione sulla debolezza motiva della decisione impugnata in relazione alla mancanza evidenza di tornaconto personale in capo al IA nella falsificazione ascrittagli.
Ma anche questa censura è infondata: la Corte d'Appello dedica alcuni passi alla dimostrazione della piena consapevolezza del falso (ed ancor di più la decisione di primo grado che trattava, in allora, anche del dolo specifico sotteso dall'art. 323 cod. pen., di poi dichiarato estinto per prescrizione).
Pure in questo caso non pare possibile, nel giudizio di legittimità, ripercorrere siffatti convincimenti sorretti da motivazione adeguata. Tenendo anche conto che, una volta richiamata l'indicazione di elementi sintomatici della consapevolezza del falso (ed essi sono stati evidenziati dalla Corte Territoriale), il l'identificazione del "cui prodest?" non è requisito sotteso dal dolo generico richiesto dall'art. 479 c.p.. Si ripete: scendere a verificare la fondatezza del merito delle conclusioni assunte, non è operazione consentita in questa fase del processo.
4) Infondato il quarto mezzo di gravame, assolutamente generico: non può dedursi vizio della decisione, non essendovi in atti dimostrazione della decisività della produzione tale da risolvere essenziali aspetti delle questioni dedotte (nel ricorso non sono nemmeno indicati gli atti per i quali il giudice omise la valutazione, ne' la loro rilevanza per il tema della decisione). 5) A riguardo del quinto motivo, non pare contraddittoria la motivazione della decisione impugnata quando richiama la unicità di proprietario per l'allevamento: la motivazione premette che nel caso in esame vi era stata una commistione di bovini di diversi proprietari e che detta commistione era riscontrata nelle schede e nelle prassi di pascolo, come leggesi chiaramente nella sentenza del tribunale (pag. 25 e ss.) chiaramente integrativa al riguardo, e come correttamente viene desunta la premessa di inquinamento della certificazione rilasciata dal IA. Il Tribunale ebbe a motivare dettagliatamente come fosse necessario il riferimento ad un allevamento complessivamente considerato.
Nè risulta incongrua, nel suo sviluppo argomentativo, quella afferente alla sussistenza dell'elemento del dolo al proposito: non risponde al vero che manca la prova sulla commistione dei bovini e su di essa la decisine ha argomentato richiamando non soltanto prove documentali, ma anche testimoniali.
Nè discosto dalla ragionevolezza è il passo che qualifica la necessità di una seconda prova l'allevamento in ragione del proprietario, anziché della località (opinione che risulterebbe, per il vero, nel caso di specie, condivisa anche dal IA: cfr. anche sentenza del tribunale pag. 29) attesa la commistione dei singoli animali, a cui si è accennato. Tanto esclude la presenza del vizio motivo adombrato (anche per le ulteriori considerazioni) dal ricorrente.
Per tutte le residue censure il IA richiama profili di merito e soltanto apparentemente avanza ipotesi di contraddizione, pretendendo, al contrario, un giudizio di dissenso sulla valutazione delle prove acquisite al processo, il che non è proponibile in sede di legittimità: al contempo, la motivazione o direttamente o per richiamo alla decisione dei primi giudici è presente nell'atto. 6) Infondato è, infine, il motivo che lamenta l'assenza di una specifica motivazione relativamente alla statuizione civile. La sentenza impugnata conferma "nel resto" quella di primo grado che sovente, come già si è detto, richiama nella sua parte motiva. Residua, comunque, una responsabilità civile per ciò che attiene alla responsabilità penale per il delitto di falso ideologico e permane, nonostante la causa estintiva, quella per la violazione dell'art. 323 c.p. per la quale mai è stata prospettata infondatezza in fatto. Non si profila la necessità di ulteriore specifico onere motivo da parte del giudice di secondo grado al proposito. La statuizione è chiara non avendo l'appello immutato sul punto il quadro giuridico della responsabilità.
7) I motivi avanzati da DA sono tutti infondati. L'effetto estensivo richiesto non opera, essendo stata rigettata l'impugnazione in punto di diritto sulla natura dei certificati e non prospettandosi altra ipotesi oggettivamente giovevole alla posizione del coimputato.
La sentenza, inoltre, trattando delle varie vicende di falso, prende in considerazione la posizione dell'imputato in relazione al capo a) (rectius b), segnalando la consapevolezza della falsità e, soprattutto, risponde alla doglianza che ora egli ripropone in sede di legittimità; il motivo relativo ai restanti capi è del tutto generico e non suscettibile, pertanto, di esame.
Il rigetto del ricorso determina la condanna al pagamento delle spese del provvedimento nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, come da nota allegata in atti, oltre alla conferma della condanna al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese del procedimento ed alla rifusione elle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 1.500,00 comprensivi di onorari. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006