Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2005, n. 207
CASS
Sentenza 13 dicembre 2005

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Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e non quello di falso in certificato amministrativo (art. 480 cod. pen.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di coadiutore della USL (ora ASL) falsifichi il documento previsto dall'art. 11 del D.M. 3 giugno 1968 (G.U. del 14/09/1968, n. 234) - il quale dispone che per i singoli bovini o per gruppi di bovini viene rilasciato da parte del veterinario provinciale uno speciale certificato MOD. P comprovante che tali animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi controllato dallo Stato -, in quanto tale documento presenta, accanto ad un contenuto derivativo, concernente dati relativi a verifiche sanitarie già effettuate e disponibili al medico veterinario, una dichiarazione aggiuntiva avente carattere autonomo rispetto alle risultanze presenti nel corredo disponibile agli uffici amministrativi e preordinata ad attestare il controllo della ricorrenza nella situazione concreta dei requisiti richiesti dall'art. 9 del predetto D.M. (relativi a valutazioni e ricognizioni sugli accertamenti e sui controlli veterinari, sul numero e sulla data di esperimento degli stessi ecc.), alla quale conseguono effetti propri, quali l'affrancamento del bene dalle rigidità negoziali previste dal medesimo decreto (art. 12,13,14 e 18) nonché la disponibilità dello stesso al commercio in quanto certificato indenne da patologie.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2005, n. 207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 207
Data del deposito : 13 dicembre 2005

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