Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza con cui il giudice di appello, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione in primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 35989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35989 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
35 9 89/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ANTONIO AGRO' Presidente N. Dott. 971 - Consigliere - VINCENZO ROTUNDO Dott. REGISTRO GENERALE N. 7653/2015- Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NR N. IL 31/03/1958 avverso la sentenza n. 661/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 15/03/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso- Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ! du RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 marzo 2013 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunziata il 15 novembre 2007 dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di ZZ RI e NI EN, appellata dal P.M. e dal ZZ, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine al reato di abuso d'ufficio loro ascritto nelle rispettive qualità di direttore generale dell'A.S.L. di L'Aquila e di legale rappresentante della clinica "Villa Letizia", perché estinto per intervenuta prescrizione.
1.1. Si addebita agli imputati di avere violato la legge regionale n. 37/1999, relativa al contenimento della spesa ospedaliera nell'ambito del piano sanitario regionale, procurando intenzionalmente al NI un vantaggio patrimoniale pari ad euro 9.953.997,66, per effetto del riconoscimento alla predetta casa di attraverso negoziazioni stipulate tra il ZZ ed il NI negli anni cura - 2001-2003 e vistate da LU LL quale direttore amministrativo dell'A.S.L. di un tetto di spesa per prestazioni sanitarie superiore a quello risultante dalla corretta applicazione della normativa su indicata, da porre a carico del Servizio sanitario nazionale e dunque rimborsabili dall'A.S.L. di L'Aquila. All'esito del giudizio di primo grado il NI veniva assolto per non avere commesso il fatto a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., mentre il ZZ veniva dichiarato colpevole e condannato alla pena di anno uno di reclusione.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NI EN, richiamando preliminarmente la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 35490 del 28 maggio 2009, ric. Tettamanti, a sostegno della valutazione di ammissibilità in concreto dell'impugnazione avverso una pronuncia comunque dichiarativa di una causa di estinzione del reato in favore del ricorrente. Si è evidenziato, in tal senso, che se la Corte d'appello non fosse incorsa nei manifesti errori di valutazione della prova di seguito illustrati nei motivi d'impugnazione, l'approfondimento delle emergenze processuali avrebbe imposto una decisione confermativa della iniziale pronuncia assolutoria, in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.p.. Il che vale, secondo la su citata pronuncia delle Sezioni Unite, anche qualora, "pur in assenza della parte civile, ad un'assoluzione pronunciata in Ла primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., impugnata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato". Nel merito, inoltre, sono stati dedotti tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per travisamento della prova, laddove la Corte d'appello ha rivalutato in senso diametralmente opposto le stesse fonti di prova dichiarativa considerate dal primo Giudice, ricavandone erroneamente la sussistenza di un'intesa criminale tra il ZZ ed il NI. Da tali testimonianze, infatti, non sono emerse richieste particolari o pressioni del NI nei confronti dell'A.S.L., ma normali solleciti di un imprenditore che vantava dei crediti il cui riconoscimento era legato all'interpretazione di una normativa regionale.
2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 129, 530 e 533 c.p.p., per avere la Corte d'appello operato una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, violando l'obbligo del vincolo motivazionale "rafforzato" che incombe sul giudice di secondo grado che per la prima volta dichiari la colpevolezza dell'imputato, ribaltando l'esito del giudizio di primo grado.
2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 117, comma 1, Cost., e 6 CEDU, per avere la Corte d'appello omesso di sentire direttamente i testimoni al fine di valutarne l'affidabilità, procedendo ad una mera rilettura in chiave accusatoria delle medesime dichiarazioni rese in primo grado, così facendo prevalere la causa di estinzione del reato, anzichè assolvere l'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. Preliminarmente, deve ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., ove si consideri, al di là di quanto già evidenziato in narrativa (v., supra, il par. 2), il dato dirimente rappresentato dal fatto che, all'esito del giudizio di primo grado, la posizione giuridica del ricorrente sul piano extra-penale era inattaccabile, ли 2 mentre non lo è più a seguito della sentenza di appello, che ne ha affermato la responsabilità ribaltando l'iniziale pronuncia assolutoria. L'interesse del ricorrente, infatti, è ravvisabile non solo quando egli miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche quando tenda ad evitare, come nel caso in esame, il prodursi di conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (Sez. 5, n. 37677 del 10/07/2012, dep. 28/09/2012, Rv. 254557). In tal senso, invero, deve ribadirsi quanto già affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 6989 del 30/03/1995, dep. 17/06/1995, Rv. 201953; Sez. 6, n. 624 del 14/02/1997, dep. 25/06/1997, Rv. 208003), secondo cui l'interesse ad impugnare che deve tendere ad un risultato pratico in rapporto alle situazioni - ed alle facoltà tutelate dal nostro ordinamento assume un contenuto di - concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell' ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di esso possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extra- penale per lui pregiudizievole.
3. Nel merito deve anzitutto rilevarsi, con riferimento ai su indicati profili di doglianza (v., in narrativa, i parr. 2.1. 2.3.), come costituisca ormai ius receptum, alla luce di una linea interpretativa pacificamente espressa da questa Suprema Corte, il principio secondo cui nel giudizio di appello, in mancanza di ли 3 elementi sopravvenuti, occorre, per la riforma di una sentenza assolutoria, che l'impianto motivazionale, nel prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio al riguardo, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo posto alla base di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Se già in precedenza, infatti, era stata più volte espressa la necessità, nella sentenza d'appello modificativa in peius, di confrontarsi con le argomentazioni svolte nella decisione di primo grado per giustificare una pronuncia riformatrice di condanna, al fine di offrire una sentenza rispondente al canone della completezza ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., a seguito della modifica della disposizione normativa di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p., contenuta nella L. 20 febbraio 2006, n. 46, è ravvisabile un vizio di legittimità della pronuncia ove la stessa non dia conto del superamento del ragionevole dubbio, con una rigorosa dimostrazione della insostenibilità delle spiegazioni offerte dal primo giudice, cui si perviene solo attraverso la costruzione di una struttura logico-argomentativa che sopravanzi quella espressa nel giudizio di primo grado, evidenziandone l'assoluta inconciliabilità logica con i dati acquisiti (da ultimo, v. Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 17/02/2015, Rv. 262524; Sez. 5, n. 21008 del 06/05/2014, dep. 23/05/2014, Rv. 260582; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, dep. 08/11/2013, Rv. 256869; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254113; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 253909). Al riguardo, invero, si è più volte affermato, in questa Sede (Sez. 6, n. 40159 del 3 novembre 2011, dep. 7 novembre 2011, Rv. 251066), che per la riforma caducatrice di un'assoluzione non appare sufficiente "una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio"..... intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna..... .presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza".
4. Orbene, esaminando la motivazione della pronuncia oggi impugnata alla luce di tale ineludibile quadro di principii, deve escludersi che sia stata operata siffatta penetrante analisi, poiché in essa il giudizio di responsabilità è basato ли 4 sull'apodittica affermazione dell'esistenza di un'intesa fra il ZZ ed il NI, che avrebbe fatto seguito ad una serie di incontri nei quali il secondo, minacciando un contenzioso, avrebbe sollecitato una rinegoziazione dell'ammontare degli importi di spesa che valesse anche per il passato, attraverso una interpretazione a lui favorevole della normativa regionale sopra richiamata: affermazione, questa, ricavata dagli stessi elementi di prova (le dichiarazioni rese dai testi IL AD e LL LU, rispettivamente collaboratore e direttore amministrativo della predetta A.S.L.) già acquisiti nel giudizio di primo grado, ed ivi diversamente valutati, omettendosi tuttavia di effettuare una specifica disamina incentrata sull'esposizione di circostanze di fatto e considerazioni logiche volte a disarticolare, con argomenti dirimenti, le ragioni linearmente poste a sostegno dei passaggi argomentativi al riguardo delineati nella pronuncia riformata. Non è chiaro, in particolare, come possa oggettivamente superarsi il limite dell'insufficienza probatoria già accertata all'esito del diverso percorso decisorio seguito dal primo Giudice in merito alla configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, ritenendo logicamente dimostrata, alla luce delle evidenziate emergenze istruttorie, l'esistenza di un accordo collusivo tra il privato ed il pubblico ufficiale all'esito di una serie di incontri aventi ad oggetto la discussione di contrapposte soluzioni interpretative delle problematiche questioni sollevate dalla applicazione della normativa regionale in materia. La decisione di primo grado, invero, aveva tracciato, sia pure con sintetiche proposizioni, una serie di profili critici sui quali - alla stregua del contenuto del correlativo tema d'accusa - avrebbe dovuto modularsi l'onere probatorio circa la sussistenza della contestata fattispecie di abuso d'ufficio, al contempo escludendone in punto di fatto gli estremi sulla base del fondamentale rilievo che l'assidua presenza del NI presso gli uffici dell'A.S.L., volta a perorare una modifica delle condizioni stabilite con il precedente direttore dell'azienda, pur costituendo un indizio di colpevolezza a suo carico, non appariva sufficiente per un'affermazione di responsabilità a suo carico "in difetto di più precisi e specifici elementi in ordine al tenore ed alla intensità della richiesta e, comunque, di elementi di giudizio sull'esistenza di un accordo con il ZZ". Ora, se non vi è dubbio che il ricorrente può aver conseguito un vantaggio non legittimo attraverso l'adesione della parte pubblica ad una determinata opzione interpretativa, anziché ad un'altra a lui sfavorevole, neppure vi è dubbio che una idonea disamina dell'elemento soggettivo del reato, coniugata a contegni specifici e non soltanto presunti, divenga irrinunciabile per affermarsi la ли conseguita prova della sussistenza e/o della commissione del reato di abuso d'ufficio (Sez. 6, n. 40499 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245010). In relazione ai su indicati profili, dunque, la motivazione della sentenza di appello si mostra lacunosa ed incompleta, laddove omette di esplicitare in punto di fatto le note modali e le concrete caratteristiche che l'ipotizzato accordo criminoso dovrebbe specificamente assumere, alla luce dei criteri direttivi tracciati nell'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014, dep. 16/09/2014, Rv. 260031; Sez. 6, n. 40499 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, cit.), secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, dovendosi invece considerare i profili inerenti al contesto fattuale, ai rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero ad altri dati di contorno, idonei a dimostrare che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo.
5. S'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Così deciso in Roma, lì, 1° luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente di Anconid Aanof Gaetano De Amicis Anne DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 6