Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 luglio 2009 |
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Codice della strada - Art. 224-bis. Obblighi del condannato. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI Art. 224-bis. Obblighi del condannato (1) 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore …
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Sommario: 1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici – 2. L'alternatività della contestazione penalistica in sede di richiesta ex. art 416 c.p.p. – 3. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio in comparazione (ed in vincolo di subordinazione funzionale) con l'avviso chiusura indagini ex. art 415-bis c.p.p. – 4. La discovery di secondo accesso – 5. Conclusioni 1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici Nell'architettura generale del titolo IX, libro V del codice di rito, la richiesta di rinvio a giudizio costituisce in facto la modalità ordinaria di esercizio dell'azione penale per i reati di …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale ".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell' art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati). - 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale .
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.». - Art. 2. (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo
e di lesioni colpose gravi e gravissime) 1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni". 2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell' art. 589 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici.».
Si riporta il testo dell' art. 590 del codice penale cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.». - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))