Articolo 508 del Codice di procedura penale
Articolo 498Articolo 459
Versione
24 ottobre 1989
Art. 508. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento 1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non e' possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se e' necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed e' esaminato a norma dell'articolo 501.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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