Sentenza 21 settembre 2015
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al pubblico ministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso riferito alla necessità che la contestazione suppletiva di reato debba fondarsi su elementi emersi per la prima volta in dibattimento).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2015, n. 8631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8631 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2015 |
Testo completo
8 63 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2788 - Presidente - N. PAOLO ANTONIO BRUNODott. - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE N. 3339/2015 - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. PAOLO AN DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN N. IL 09/08/1965 avverso la sentenza n. 792/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 08/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. this DEhaye che ha concluso per l'auw ев шелк ниже етн о well rectfor frescove р Udito, per la parte civile, l'Avv. Ale di Bora, che ha concen fu l'indivisiblo de cons Udibildifensore Avv. Paolo Spantin', it quale he concluss рег Нессод небо, не кого 2202 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giorno 08/10/2013 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto GI CA responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., per essersi introdotto abusivamente, dopo aver rassegnato le sue dimissioni dalla PC Service s.r.I., nel sistema informatico della società, al fine di copiare in un hard disk tutte le cartelle del server dell'azienda, dalla postazione in uso prevalente ad altro dipendente.
2. Nell'interesse dell'imputato sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto dall'avv. Francesco Blasi è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge e si denuncia la nullità delle ordinanze dibattimentali del 12/02/2009, del 17/04/2009 e del 07/05/2009, relative alla contestazione suppletiva, nei confronti dello CA, del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. Si sostiene che, alla stregua della lettera della legge e dell'esigenza di garantire il contraddittorio fra le parti, la contestazione suppletiva è ammissibile solo se si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare: a) la natura conflittuale dei rapporti tra lo CA, da un lato, e il AS, datore di lavoro, e il DE RN, responsabile coordinatore dell'attività dei tecnici, dall'altro, ossia la situazione che aveva indotto il primo a dimettersi;
b) che dal tempo trascorso tra l'allontanamento dello CA dall'ufficio del AS e il momento in cui era stato trovato presso la postazione del collega Pagliari, anche a voler prescindere dalle incertezze ricostruttive al riguardo, occorreva comunque sottrarre il tempo impiegato dall'imputato per salutare alcuni colleghi;
c) la deposizione del teste Busti, a fronte della deduzione dell'imputato di essersi avvicinato al computer del of Pagliari, ma non di non averlo ancora acceso;
d) che AS e il DE RN, portatori, come detto, di un interesse a fronteggiare successive iniziative giudiziarie dello CA, avevano riferito che quest'ultimo, nel limitato arco temporale in cui era stato dinanzi al computer del Pagliari, aveva copiato tutte le cartelle del server dell'azienda, laddove la medesima Corte territoriale aveva ritenuto di evidenziare che il reato si sarebbe dovuto ritenere perfezionato anche in presenza di un'attività di copiatura solo parziale;
e) che, in definitiva, mancava la prova che in soli quindici venti minuti fosse possibile procedere alla copiatura di tutti i dati e che dalla postazione del Pagliari fosse possibile accedere al server aziendale e ciò nonostante che fosse stato possibile, da parte del AS, richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine perché procedessero al sequestro dell'hard disk sul quale lo CA era accusato di avere copiato i dati. 1 E Con ulteriore articolazione del motivo, si aggiunge che il reato di cui all'art. 615- ter cod. pen., non è comunque configurabile quando, come nella specie, l'agente compia sul sistema un'operazione pienamente assentita dall'autorizzazione ricevuta e agisca nei limiti di questa.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, criticando, alla luce della condotta processuale dello CA e dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., la concreta determinazione della pena irrogata.
3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la determinazione dell'entità della provvisionale in favore della parte civile aveva trascurato di considerare che, alla stregua delle risultanze istruttorie, nessun danno era stato sofferto dalla parte civile, comunque tenuta a modificare le misure di sicurezza del sistema informatico, a seguito dell'interruzione del rapporto con uno dei sistemisti.
4. Il ricorso proposto dall'avv. Paolo Spantini è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta la nullità delle ordinanze dibattimentali ricordate supra nell'esposizione del primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Blasi.
4.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto, in contrasto con le risultanze della deposizione di DE RN, che la postazione usata dallo CA fosse nella esclusiva disponibilità di altri, da ciò traendo il convincimento che fosse stata adoperata dall'imputato per nascondere le tracce del suo accesso.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale ritenuto attendibile la deposizione del AS, legale rappresentante della parte civile, nonostante le contraddizioni rilevabili rispetto a diversi profili delle dichiarazioni rese dal suo dipendente Busti, come ad es., con riguardo alle persone a conoscenza delle password, o alle dichiarazioni del DE RN, quanto al fatto che altri dipendenti potessero utilizzare la posizione che la Corte territoriale attribuisce al Pagliari.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva e omessa motivazione, con riferimento alla richiesta di disporre perizia avente ad oggetto le questioni relative a se in soli quindici venti minuti fosse possibile procedere alla copiatura di tutti i dati e che dalla postazione del Pagliari fosse possibile accedere al server aziendale.
4.5. Con quinto motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale illustrato le ragioni per cui, in presenza di contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni che avevano sostenuto l'accusa, aveva ritenuto di poter comunque giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 5. È stata depositata memoria nell'interesse della parte civile. 2 Considerato in diritto 1. In difetto di evidenti cause di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato, va rilevato che il reato, contestato come commesso in data 04/12/2006, si è estinto per prescrizione in data 04/06/2014, in epoca successiva alla sentenza impugnata. Ne discende che quest'ultima va annullata agli effetti penali. Cionondimeno, l'introduzione della domanda risarcitoria impone di delibare i motivi di ricorso, agli effetti civili.
2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. Pur consapevole dell'esistenza di alcune - per vero non recentissime decisioni di questa Corte, che si sono orientante in senso dissonante rispetto alle conclusioni di Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 - dep. 11/03/1999, Barbagallo, Rv. 212757 (si vedano, ad es., Sez. 6, n. 1431 del 10/12/2001 - dep. 15/01/2002, Porricelli, Rv. 223844), ritiene il Collegio di aderire all'interpretazione opposta, recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, alla stregua della quale, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (si veda, ad es., Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B, Rv. 262614). Va, infatti, rilevato non soltanto che non vi è alcun limite temporale all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, ma anche che, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, nel caso di circostanza aggravante, la q mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale.
2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal'Avv. Blasi può essere esaminato congiuntamente ai motivi dal secondo al quinto del ricorso presentato dall'Avv. Spantini, per ragioni di stretta connessione logica. Al riguardo, occorre ribadire che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, 3 Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). Le argomentazioni svolte nel ricorso presentato dall'Avv. Blasi ruotano attorno ad alcuni snodi della vicenda che non sarebbero stati adeguatamente considerati dalla sentenza impugnata. E, tuttavia, si osserva, innanzi tutto, che la Corte territoriale non ha ignorato il tema dei dissidi esistenti tra l'imputato e il responsabile dell'attività dei tecnici, che avevano condotto alle dimissioni del primo, ma ha osservato che, alla fine, quando la decisione di risolvere il rapporto era stata assunta, le relazioni tra le parti erano state tutt'altro che conflittuali, sino alla scoperta dell'odierno imputato, dopo la consegna della lettera di dimissioni, alla cd. postazione Pagliari. Siffatta valutazione non esibisce alcuna manifesta illogicità, anche perché, al di là del fatto che nulla lasciava presagire una reazione a posteriori dello CA, comunque si correla alla circostanza che, pur rispetto a tale eventualità, non si è assistito ad una insidia tesa al lavoratore, ma ad una scelta di quest'ultimo, ormai estraneo all'ambiente, di accedere al sistema informatico, senza premurarsi, per quanto risulta dagli atti, di chiedere alcuna autorizzazione. In altre parole, la logicità della valutazione operata dalla Corte territoriale è saldamente ancorata alla circostanza che la volontà di fronteggiare possibili impugnative giudiziarie delle dimissioni, da parte dello CA, avrebbe dovuto ragionevolmente accompagnarsi a manipolazioni della realtà ad iniziativa del datore di lavoro, senza attendere un non prevedibile comportamento imprudente del lavoratore. Per il resto, le critiche alla tenuta del percorso argomentativo della sentenza impugnata si snodano attraverso una parziale riproduzione dei brani delle deposizioni dei testi ascoltati, che appare assolutamente inidonea a consentire una verifica della denunciata illogicità delle conclusioni raggiunte. Impregiudicato tale assorbente rilievo, può osservarsi quanto segue. Secondo la sentenza impugnata, il tempo trascorso da parte dello CA alla cd. postazione Pagliari si aggira tra i dieci e i quindici minuti, rendendo implausibile l'affermazione dell'imputato di non avere neanche acceso il computer. Tale rilievo vale a superare il profilo di criticità ravvisato nel ricorso dell'Avv. Blasi, quanto al tempo impiegato dallo CA per salutare i colleghi, dopo aver consegnato la lettera di dimissioni e prima di recarsi alla postazione Pagliari, tempo che andrebbe detratto dai quindici minuti circa che il AS avrebbe lasciato trascorrere, dopo avere ricevuto la lettera di dimissioni, prima di andare a cercare l'imputato. 4 A questo riguardo, deve rilevarsi, quanto al dato dell'utilizzo della postazione adoperata dallo CA, che anche nel capo di imputazione si precisa che essa era prevalentemente (ossia, non esclusivamente) adoperata dal Pagliari;
del resto, lo stesso imputato, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha chiarito le ragioni per le quali si trovava a quella postazione, ravvisandole, con un atecnicismo razionalmente reputato espressione di assoluta genericità dalla Corte territoriale, considerate le competenze informatiche dello CA, nel fatto che il suo computer aveva una "parte guasta". In tale prospettiva, perdono di rilievo le critiche fondate sul fatto che la cd. postazione Pagliari non fosse in uso esclusivo a quest'ultimo, come pure le ravvisate contraddizioni tra la deposizione del AS e quella del DE RN, a tal proposito (si tratta, in particolare, delle doglianze di cui al secondo motivo e di un rilievo contenuto nel terzo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Spantini). E ciò senza dire che il contrasto fra tali dichiarazioni, lungi dall'esprimere una inattendibilità del AS, appare null'altro che il risultato della diversa conoscenza della concreta realtà operativa, da parte del legale rappresentante della società e del responsabile coordinatore dell'attività dei tecnici. Va, infatti, osservato che il AS si è limitato a negare di avere visto lo CA o altri dipendenti lavorare a quella postazione, non ad affermare che essa non fosse utilizzata da altri. Per ragioni di ordine logico, va poi osservato che la ritenuta credibilità del AS non è neppure incrinata dal confronto (terzo motivo del ricorso dell'Avv. Spantini), peraltro operato con una trascrizione di singoli brani delle deposizioni, tra le dichiarazioni del primo e quelle del Busti, quanto alla titolarità delle password, anche perché non è neppure dato intendere per quale ragione il legale rappresentante della società avrebbe dovuto mentire sul punto. In realtà, il riferimento del AS alla circostanza che lo CA fosse l'unico a conoscere le password, oltre a lui stesso, è evidentemente funzionale a rispondere alla domanda che gli era stata rivolta, ossia se lo CA avesse o non la possibilità di domande accedere ad entrambi i server o no, e non ad una specifica che non risulta dal ricorso essergli stata formulata su chi fosse a conoscenza, nell'organigramma - aziendale, delle password. Escluso, in definitiva, che le lamentate contraddizioni del AS possano rivelare un vizio motivazionale nella sentenza impugnata (e tanto vale anche in relazione al riassuntivo quinto motivo del ricorso dell'Avv. Spantini), resta solo da considerare che la possibilità di procedere alla copiatura di tutti i dati in quindici venti minuti è circostanza di nessun rilievo, dal momento che né il - capo di imputazione coerentemente alla descrizione della fattispecie - incriminatrice contestata - né la Corte territoriale attribuiscono allo CA siffatta 5 attività di copiatura integrale, ma la diversa condotta di accesso al sistema al fine di realizzare la copiatura. È ben verso che, secondo il ricorso dell'Avv. Blasi i due testi AS e DE RN avrebbero affermato che i dati sarebbero stati copiati integralmente, ma è anche vero che tale deduzione non è accompagnata dalla trascrizione della deposizione, ma da quella del capo di imputazione (pag. 13 del ricorso). Quanto poi alla possibilità di accesso, dalla cd. postazione Pagliari, ai due server aziendali, non è dato cogliere alcuna manifesta illogicità della sentenza impugnata che ha rinvenuto la dimostrazione di tale circostanza nella deposizione dei testi AS e DE RN. Al riguardo (e con riferimento al quarto motivo del ricorso dell'Avv. Spantini), deve aggiungersi che non solo una perizia non risulta essere stata richiesta nei motivi di appello, ma soprattutto e trattasi di argomento decisivo che - - neppure la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152). Manifestamente infondata è anche la finale questione giuridica, prospettata al termine del secondo motivo del ricorso dell'Avv. Blasi, con la citazione delle soluzioni raggiunte da Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 07/02/2012, Casani, Rv. 251269, secondo cui realizza il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema. Nel caso di specie, infatti, non si discute delle finalità, lecite o illecite, perseguite dall'autore della condotta, ma proprio della circostanza che l'accesso al sistema informatico è stato effettuato da chi, ormai non più alle dipendenze della società, non aveva alcun titolo per procedere in tal senso, ancorché fosse a conoscenza delle password di accesso, non ancora modificate. Per pura completezza, tenuto conto delle considerazioni sviluppate nel corso della discussione orale, può aggiungersi che tali risultati non sono affatto scalfiti dalla disciplina che, in tema di dimissioni del lavoratore, è stata dettata dalla I. n. 92 del 2012. I meccanismi di tutela della spontaneità della volontà del lavoratore e, in particolare, la provvisoria sospensione degli effetti delle dimissioni previsti 6 dall'art. 4, commi da 17 a 22, della I. n. 92 cit., infatti, non possono, in alcun modo, retroagire e comportare la reviviscenza di rapporti già conclusi, come nella specie, ossia, in altre parole, non possono rendere lecito l'accesso al sistema da parte di chi, al momento della commissione del fatto, non era più legato da alcun rapporto di lavoro con il titolare del medesimo sistema. In conclusione, i motivi esaminati sono inammissibili.
3. Il terzo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Blasi, in quanto investe la determinazione del trattamento sanzionatorio, resta assorbito dall'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali.
4. Inammissibile è, invece, il quarto motivo del ricorso proposto dall'Avv. Blasi, giacché il provvedimento col quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 dep. 19/02/1991, Capelli, Rv. 186722, seguita dalla giurisprudenza successiva delle sezioni semplici: v., ad es., di recente, Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).
5. Alla pronuncia di rigetto del ricorso agli effetti civili consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 21/09/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Paolo Antonio Bruno Denjo DEPOMTATA IN CANCELLERIA add 2 - MAR 2016Ove IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise