Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In materia di successione nel tempo di leggi penali, il giudice, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, deve applicarla nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del "favor rei", atteso che in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principio di legalità. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale che, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S. commesso prima del 31 maggio 2010, data dell'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010, aveva irrogato all'imputato la pena più favorevole vigente al momento del fatto sostituendola con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta soltanto dalla legge citata).
Commentari • 2
- 1. Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di nonGian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
A pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore del nuovo art. 131-bis c.p., la Corte di Cassazione ha pronunciato una prima sentenza, qui allegata, che si segnala per l'affermazione di alcuni rilevanti principi di diritto. 1. Un primo principio - che si ricava invero implicitamente dalla sentenza - è che la nuova disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in relazione ai reati che prevedono soglie di punibilità (o di rilevanza penale dell'offesa): nel caso di specie, al reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di ammontare superiore a 50.000 euro (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) E' un principio che ci sembra …
Leggi di più… - 2. Particolare tenuità del fatto: i reati tributari privi di soglie di punibilitàSylos Labini Emanuele · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2017
Con la pronuncia che può leggersi in allegato, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rispetto ai reati tributari circostanziati sprovvisti di soglie di punibilità. La vicenda risulta particolarmente interessante altresì sotto il profilo del diritto intertemporale, giacché con tale decisione, viene confermato l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, le quali ritengono che l'istituto de quo debba essere applicato anche a fatti anteriormente commessi alla sua entrata in vigore ex art. 2, comma 4, c.p. in conformità all'art. 25, comma 2, Cost.[1]. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2013, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo - Presidente - del 17/01/2013
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 142
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 36337/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
AP NN N. IL 05/04/1975;
avverso la sentenza n. 1663/2010 TRIBUNALE di FERMO, del 16/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'annullamento con rinvio nella determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza emessa in data 16.5.2012 dal Tribunale di Fermo con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di EC NN in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (commesso il 31.5.2010) ed inflitta la condanna alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, sostituita con 96 giorni di lavoro per pubblica utilità.
Denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale applicato l'art. 136, comma 9 bis (relativo alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) introdotto, assieme all'inasprimento della pena per il reato in questione con quella detentiva, dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore il 30.7.2010 e cioè dopo la commissione del reato;
il ricorrente rappresenta che avrebbe dovuto applicarsi la legge più favorevole al reo nel suo complesso, e non già la parte più favorevole della vecchia normativa e quella più favorevole della nuova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In effetti, con la medesima sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120 da un canto è stato introdotto l'art. 186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la pena sostitutiva del lavoro per pubblica utilità) e, dall'altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista per il reato di cui al comma 2, lett. e) della medesima norma, portata da quella dell'arresto da tre mesi ad un anno (di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4) a quella dell'arresto da sei mesi ad un anno
(oltre all'ammenda da Euro 1.500,00 a d Euro 6.000,00). Ma è stato condivisibilmente affermato che "In materia di successione nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integrante, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità" (Cass. Pen. Sez. 4, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687).
Sicché non può ritenersi corretta la sentenza impugnata, laddove combina la pena detentiva prevista dal precedente regime sanzionatorio con il beneficio introdotto dalla legge successiva. Consegue l'illegalità della pena inflitta, onde la sentenza impugnata dovrà essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Ancona ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013