Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
E inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 19442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19442 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/03/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 785
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 47708/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IU, n. a Napoli il 27/04/1968;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 29/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dei 29/03/2013, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato AN IU alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (in relazione alla detenzione, a fine di cessione a terzi, di sostanza stupefacente di gr. 1,485 di hashish e gr. 7,967 di marijuana accertata il 18 aprile 2012), ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. cit. e formulando giudizio di prevalenza con la contestata recidiva.
L'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla applicabilità dell'attenuante predetta.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato lamentando, per il tramite del difensore, la mancata pronuncia di una sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p. nonché la mancata o comunque insufficiente motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto sulle quali è basata la sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Come già ricordato sopra, in grado d'appello l'imputato ha rinunciato ad ogni motivo di gravame relativo all'affermazione di responsabilità unicamente mantenendo la doglianza relativa al denegato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. cit.; con il presente ricorso ha invece lamentato, una volta riconosciuta dalla Corte territoriale, la sussistenza della fattispecie attenuata, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. unicamente affermando che dagli atti processuali non sarebbe emerso alcun elemento tale da giustificare una sentenza di condanna. Ciò posto, va però ribadito che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d' appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (cfr. Sez. 7, n. 46280 del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495). Infatti, la rinuncia ad uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati;
e laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena, anche, come nella specie, attraverso il riconoscimento di una circostanza attenuante, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.: da un Iato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. Sicché, pur non venendo meno il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la generale regola valutativa dettata dall'art. 129 c.p.p., le censure relative alla omessa applicazione di tale disposto non possono risolversi in una apodittica denuncia di omissione formale o di genericità del vaglio compiuto dal giudice di secondo grado, senza indicare, invece, elementi concreti che ipotizzino possibili soluzioni liberatorie.
2. Non può inoltre rilevare l'intervenuta successiva riduzione dei massimi edittali (da sei a cinque anni) della pena della reclusione prevista per la fattispecie di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ad opera del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2
convertito in L. n. 10 del 2014, posto che, anche a volere valorizzare favorevolmente ex officio, in presenza di ricorso inammissibile per le già considerate ragioni, la circostanza che la pena base detentiva sia stata individuata in quella di anni quattro e mesi sei di reclusione, ovvero in misura assai prossima all'odierno limite edittale massimo, il ricorso sarebbe, sotto tale aspetto, carente di interesse;
infatti, una volta annullata la presente sentenza, riacquisterebbe inevitabilmente rilievo, a fronte della mutata configurazione della fattispecie dell'art. 73, comma 5 ad opera del predetto D.L. n. 146 del 2013, da circostanza attenuante a fattispecie di reato autonomo (cfr. Sez. 6, n. 2295 del 15/10/2013, Ayari, Rv. 257767), la contestata recidiva, non più
"neutralizzabile" per effetto del giudizio di bilanciamento, con conseguente, più sfavorevole, trattamento sanzionatorio.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014