Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione.
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2014, n. 18749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18749 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 11/04/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 551
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 35395/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.L. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 788/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 08/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Massimiliano Marchetti che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte d'Appello di Trieste ha riformato solo in punto di pena la sentenza del 13 dicembre 2010, con la quale il Tribunale di Trieste condannava B.L. relazione ai reati di cui all'art. 572 c.p. (capo a), art. 610 c.p. (capo b), art. 581 c.p. (capo c) e art. 612 c.p., comma 2, (capo d) in danno della convivente R.R. e della figlia B. .
In primo luogo, il giudice di seconde cure ha respinto l'eccezione di tardività della contestazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p. - allorché modificava l'imputazione anticipando la data di inizio del reato di maltrattamenti dal 2008 al 2006 -, ed ha rilevato che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il P.M. si era riservato di procedere alla modifica della contestazione nel corso dell'istruttoria e vi aveva provveduto subito dopo la ripresa dell'udienza, laddove non era comunque ravvisabile uno specifico limite temporale all'esercizio di tale potere dell'accusa. Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente affermata dal primo giudice la penale responsabilità di B. in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo A) della rubrica, in quanto comprovata dalle convergenti dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, diretti ed indiretti, e tenuto conto della serie reiterata e sistematica di umiliazioni e di condotte vessatorie poste in essere dall'imputato in danno della convivente e della figlia. Il giudice di seconde cure ha quindi confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'appellante con riguardo al reato di cui capo B), in quanto aderente al quadro processuale, e stimato meritevole di accoglimento l'appello incidentale del Procuratore della Repubblica, escludendo di conseguenza le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla particolare gravità dei fatti ed alla loro protrazione nel tempo.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Massimiliano Marchetti, difensore di B.L. , chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 516 e 522 c.p.p.. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il P.M. avrebbe provveduto alla modifica del capo d'imputazione sub capo A) - retrodatando gli episodi di maltrattamenti (originariamente contestati dal 2008) all'anno 2006 -, quando l'istruttoria dibattimentale era ormai terminata e l'udienza era stata rinviata al pomeriggio per la sola discussione, quindi oltre il termine previsto dall'art. 516 c.p.p.. 2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di integrazione del reato di cui al capo A), avendo la Corte territoriale confuso la litigiosità fra coniugi con l'abitualità.
2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato di cui al capo B), non avendo la Corte spiegato la ragione per la quale sia stato ritenuto credibile il racconto della persona offesa, disattendendo la narrazione dei testimoni presenti ai fatti.
2.4. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di considerare, da un lato, che i precedenti penali dell'assistito sono molto risalenti nel tempo e non possono considerarsi indicativi di pericolosità sociale, dall'altro lato, che l'imputato ha seguito un programma di disintossicazione dall'alcol presso il Dipartimento per le dipendenze.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione di norma processuale stabilite a pena di nullità, segnatamente dell'art. 516 c.p.p., deve essere rilevato che, come si evince dagli atti - in particolare dai verbali di udienza, sia in forma riassuntiva, sia oggetto di trascrizione -, dopo l'esame della teste G.T. , la parte civile sollecitava il P.M. a modificare l'imputazione con riguardo al tempus commissi delicti dei maltrattamenti, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che le condotte maltrattanti avevano preso avvio nel 2006 e non nel 2008 come contestato, ed il P.M. si riservava di procedervi oltre. Dopo l'audizione del teste B.E. , il giudice riteneva "la causa sufficientemente istruita e rinvia alle 16 per la discussione". Indi, alla ripresa alle ore 16.00, il P.M. procedeva alla modifica della contestazione (mediante retrodatazione l'inizio della condotta di maltrattamenti di cui al capo A) "almeno dal 2006 fino al 1/6/2010", il giudice riteneva ammissibile la contestazione e dava avviso alla difesa della facoltà di chiedere termine per controdedurre. La difesa rinunciava al termine a difesa ed eccepiva "la tardività della modifica quando già era fissato l'attuale incombente".
1.2. Così ricostruita la scansione temporale dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma processuale, è necessario svolgere preliminarmente alcune considerazioni di ordine generale in merito all'istituto della contestazione dibattimentale. Come ha avuto modo di affermare questa Corte, in tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti, temporali o di fonte, da cui trarre gli elementi per la detta modifica o la nuova contestazione, sempre ovviamente garantendo i diritti della difesa (Cass. Sez. 3, n. 10551 del 14/06/1999, Brachetti Peretti Rv. 214630;
Cass. Sez. U 28/10/98, n. 13, Barbagallo ed altri;
Cass. Sez. U 29/10/1997, Schillaci). Nel fissare il principio secondo il quale al P.M. deve essere riconosciuto il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni anche subito dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, questa Corte ha chiarito che tutto il regime processuale delle contestazioni suppletive è volto a scongiurare la celebrazione un nuovo dibattimento in ordine alle nuove evenienza, in linea con i principi di immediatezza e di concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 dell'art. 2 della legge di delega) posti a base del "giusto processo", come anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di riconoscere (per tutte: Corte Cost. 31 maggio 1996, n. 177 ). Nel contempo, la disciplina in materia di contestazioni suppletive - anche grazie agli interventi del giudice delle leggi - garantisce, quale necessario controbilanciamento, piena tutela al diritto di difesa dell'imputato. Ed invero, proprio a salvaguardia del diritto di difesa, l'art. 519 c.p.p., da facoltà all'imputato, nei cui confronti il pubblico ministero abbia proceduto a contestazione suppletiva, di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l'accusa perché in parte integrata o modificata, durante i quali il dibattimento rimane sospeso. D'altra parte, il giudice delle leggi, con diverse pronunce di illegittimità costituzionale, ha riconosciuto all'imputato, in caso di modifica della contestazione, l'esercizio del diritto a difendersi provando chiedendo prove ai sensi dell'art. 190 c.p.p., (sentenza n. 241 del 1992) nonché il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere, in ordine al fatto- reato modificato o al reato concorrente, il c.d. patteggiamento (sent. n. 265 del 1994), il giudizio abbreviato (n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012) e l'oblazione (Corte Cost. sent. n. 530 del 1995).
1.3. Sotto diverso profilo, va posto in luce come - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa -, la fase processuale più naturale per procedere alla modifica della contestazione non possa che essere quella nella quale, conclusa l'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti, il pubblico ministero tira le fila degli elementi raccolti e procede ad eventuali modifiche dell'originaria cornice d'accusa (se del caso contestando un reato diverso o connesso).
Seguendo la soluzione ermeneutica tracciata dal ricorrente, si dovrebbe immaginare che, esaurita l'istruttoria dibattimentale, in presenza di una richiesta dell'accusa di procedere alla modifica dell'imputazione, il giudice sia tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, perché si proceda ad un nuovo dibattimento, sfociando in un formalismo esasperato ed ingiustificato in assenza di alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato.
In ogni caso, dall'iter processuale che si è sopra ricostruito, si evince chiaramente come, nel caso di specie, l'istruttoria dibattimentale non fosse stata formalmente chiusa atteso che, da un lato, il giudice si era limitato a dettare a verbale che la causa doveva ritenersi "sufficientemente istruita", rinviando l'udienza al pomeriggio per la discussione;
dall'altro lato, al momento in cui il pubblico ministero procedeva alla modifica della contestazione, la discussione non era comunque ancora iniziata. E ciò a tacer del fatto che, nel sistema processuale disegnato dal legislatore del 1988, l'assunzione di nuove prove è possibile anche dopo l'inizio della discussione, sebbene - a norma del combinato disposto dell'art. 523 c.p.p., comma 6, e art. 507 c.p.p. - a condizione che si tratti di prove assolutamente necessarie per la decisione.
1.4. Ancora, non si può non rimarcare come, in un sistema processuale fondato sul principio di tassatività delle nullità a norma dell'art. 177 c.p.p., non si possa far discendere alcuna nullità - in particolare quella invocata dal ricorrente ex art. 522 c.p.p., per "inosservanza delle disposizioni di questo capo" -, dalla violazione di un termine finale (per la contestazione) non previsto dall'art. 516 c.p.p.. Nè, d'altra parte, nel caso di specie, v'è materia per ritenere integrata una nullità di ordine generale a regime intermedio riconducibile al disposto dell'art. 178 c.p.p., lett. c), per violazione del diritto di difesa. Come si è già sopra evidenziato, il P.M. - dopo essersi riservato di modificare l'imputazione su sollecitazione della parte civile -, ha proceduto alla ridefinizione del tempus commissi del delitto di maltrattamenti in famiglia prima che prendesse avvio la discussione ed immediatamente il giudice, ritenuta ammissibile la modifica della contestazione, ha dato avviso alla difesa della facoltà di chiedere un termine, facoltà alla quale la difesa ha espressamente rinunciato, preferendo coltivare l'eccezione di tardività della suddetta modifica. Risulta dunque di tutta evidenza come la difesa, pur messa in grado di esercitare le prerogative sue proprie ed, in particolare, di chiedere nuove prove in relazione al fatto così come modificato dall'accusa, vi abbia volontariamente rinunciato, di tal che non pare fondatamente ipotizzabile alcun vulnus del diritto di difesa.
2. Le ulteriori doglianze mosse dal ricorrente sono manifestamente infondate.
Ed invero, il ricorrente ha contestato la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla integrazione dei reati di cui ai capi A) e B) sollevando censure del tutto generiche alla ricostruzione dei fatti e alle argomentazioni svolte dal giudice di seconde cure. Di contro, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince come la Corte territoriale abbia dato atto - con argomentazioni puntuali e coerenti - della solidità del quadro d'accusa a carico dell'imputato e degli elementi costituitivi dei delitti in parola.
3. Immune da censure è la motivazione della sentenza impugnata anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove il giudice di seconde cure ha fornito compiuta e convincente giustificazione della mancata applicazione della diminuente, alla luce della gravità dei fatti e dell'ampio arco temporale nel quale si è dispiegato l'illecito agire, circostanze a fronte delle quali si è ritenuta non determinante la dedotta sottoposizione a trattamento disintossicante.
4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014