Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di omicidio imputabile a colpa medica, il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi, ma anche alla natura e ai tempi dell'offesa, nel senso che il rapporto in questione deve essere riconosciuto anche quando risulti provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando risulti ricollegabile alla condotta del medico un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2008, n. 40924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40924 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
ACR
409 24 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 44947/2006
Camera di consiglio
2 ottobre 2008
Sentenza n.1715
composta dagli Ill.mi Sigg.
1. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Presidente
- Consigliere 2. Dott. GALBIATI Ruggero
- Consigliere 3. Dott. FOTI Giacomo
- Consigliere 4. Dott. BIANCHI Luisa
Consigliere 5. Dott. BRICCHETTI Renato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sui ricorsi proposti dalle parti civili
CA IL, nata a [...] il [...];
AN RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in data 22 marzo 2006 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale di Catania nei confronti di RO SA, nato a
Ragusa il 24 gennaio 1954;
udita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S.
Procuratore Generale dott. Anna Maria DE SANDRO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di fiducia delle parti civili, avv. Egidio LA
MALFA di Piazza Armerina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Giuseppe
NAPOLI di Catania, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
designato, per la stesura della motivazione, il presidente del collegio dott. C. G. Brusco. I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania dichiarava non luogo a procedere nei confronti di SA RO, perché il fatto non sussiste, in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Concetto AN.
Si riferisce nella sentenza che, nel maggio 2002, era stata diagnosticata al AN, dai sanitari di un ospedale catanese, una neoplasia al polmone sinistro con metastasi encefaliche sincrone e che il 22 aprile 2003 il MANTELLINA era deceduto in
Piazza Armerina. Nel certificato necroscopico erano state indicate come causa iniziale del decesso l'adenocarcinoma polmonare, come causa intermedia le metastasi cerebrali e come causa terminale la cachessia neoplastica.
II) A seguito di querela presentata il 1° agosto 2002 dallo stesso AN si aveva conferma che lo stesso, il 18 luglio
2001, era stato sottoposto ad un esame radiologico del torace presso il Centro Cuore Morgagni di Pedara. Nella lettera di dimissioni dal Centro redatta dall'imputato non era contenuto
2 alcun riferimento all'esito di detto esame radiologico.
L'acquisizione della radiografia e del referto portava alla luce che già all'epoca era evidenziabile, nel polmone sinistro, in sede sovrabasale, "una formazione nodulare tenuemente opaca della grandezza di una noce".
Nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero acquisiva il responso dei propri consulenti tecnici. I predetti affermavano, in particolare, che non era possibile stabilire se, alla data dell'esame radiologico (18 luglio 2001), il tumore si trovasse ancora in uno stadio precoce (T2) "passibile di resezione chirurgica a fini radicali e quindi potenzialmente guaribile" o si trovasse invece in una fase avanzata (M1) per metastatizzazione intrapolmonare in lobo diverso da quello di origine, candidabile a trattamenti chemioterapici a fini unicamente palliativi.
III) Siffatta affermazione veniva recepita dal giudice sulla premessa, formulata dai medesimi consulenti, che, a fronte di un carcinoma polmonare, l'unica possibilità di effettiva guarigione è rappresentata dall'intervento chirurgico, eventualmente seguito da terapie farmacologiche. I consulenti tecnici avevano, in particolare, chiarito che quando il carcinoma, per un qualsiasi motivo, non sia operabile, il paziente è destinato inevitabilmente a morire per tale patologia o per le sue complicanze.
Avevano inoltre, i consulenti tecnici, affermato che soltanto il 10% dei pazienti con carcinoma polmonare può essere sottoposto ad intervento chirurgico e coltivare, pertanto, una speranza di effettiva guarigione. Ciò si spiega con le modalità di evoluzione della malattia che, di regola, manifesta sintomi quando ormai non
è più utilmente operabile.
Tra i motivi di non operabilità del carcinoma vanno annoverate proseguivano i tecnici le metastasi. Quando W esse sono
-
comparse, l'intervento chirurgico è sempre precluso. I consulenti tecnici avevano aggiunto che un paziente con diagnosi di carcinoma polmonare metastatico ha probabilità, che oscillano tra il 23 ed il 44 %, di vivere un anno e, tra 1'8 e il 17 %, di giungere al secondo anno. IV) Il giudice proseguiva la propria analisi giungendo ad affermare che, anche a voler ipotizzare che il tumore fosse stato in uno stadio precoce, la via dell'intervento chirurgico era comunque preclusa al AN in considerazione dell'incidenza dei suoi problemi cardiologici. Si trattava come affermato dal consulente tecnico dell'imputato di paziente che diventava cianotico ad ogni minimo sforzo, che aveva "una coronarografia positiva per due vasi" e che era già stato operato al cuore.
3 а maiIl paziente dunque non avrebbe potuto sopportare l'handicap respiratorio determinato da un intervento all'intero polmone o ad un lobo del medesimo.
Affermava, infine, il giudice, che non poteva sostenersi che eventuali trattamenti radioterapici e chemioterapici, a far tempo dal luglio 2001, avrebbero consentito un prolungamento della vita del AN. I consulenti tecnici avevano, invero, affermato che, per le neoplasie polmonari metastatiche, la "sopravvivenza media", anche utilizzando i migliori trattamenti terapeutici, "non viene spostata molto al di là"; i successi della terapia medica
- concludevano i consulenti erano stati raggiunti "più nel
-
miglioramento della qualità di vita che non nel prolungamento della sopravvivenza". v) Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a tre motivi. Con il primo motivo deducono contraddittorietà della motivazione per "travisamento delle prove". Il dottor BORDONARO, consulente tecnico del pubblico ministero, più volte citato nella sentenza impugnata, non avrebbe mai escluso lo stadio primitivo del carcinoma polmonare da cui era affetto il AN, anzi lo avrebbe dato per "quasi certo".
Inoltre, con riferimento alle condizioni cardiache del
AN, nessuno dei consulenti tecnici aveva escluso con certezza "l'operabilità del carcinoma polmonare, circoscritto alla sede polmonare" e le affermazioni contrarie del dottor PANEBIANCO, consulente tecnico dell'imputato, non erano "fondate su protocolli o risultanze scientifiche": si trattava infatti, come dallo stesso ammesso, di asserzioni personali, in quanto tali "confutabili con dati diversi da qualunque altro chirurgo oncologo".
- -Non è, infine secondo le parti ricorrenti dato certo, desumibile dalle risultanze probatorie, che, in mancanza di resezione chirurgica del carcinoma, il paziente sottoposto a radioterapia e chemioterapia non avrebbe ottenuto un prolungamento della sopravvivenza come del resto riconosciuto dai consulenti tecnici del p.m.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce valenza
"assolutoria" all'affermazione del dottor BORDONARO secondo cui:
"per le neoplasie polmonari metastatiche, anche utilizzando i migliori trattamenti terapeutici, la sopravvivenza media non è che venga spostata molto al di là, cioè l'orizzonte del paziente non è che ne venga a guadagnare;
i successi della terapia medica in questa specifica sottopopolazione di pazienti sono stati raggiunti più nel miglioramento della qualità di vita che non nel prolungamento della sopravvivenza".
ricorrenti, perE' rilevante, secondo le dimostrare la sussistenza del rapporto di causalità "avere precluso con
l'omissione colposa, qualunque possibilità di guarigione e/o di cure appropriate utili alla sopravvivenza, ulteriore rispetto al normale decorso della malattia, non trattata con un miglioramento della qualità di vita".
Illogica sarebbe, comunque, la sentenza impugnata per avere applicato, nel caso in esame, la regola di giudizio dell'articolo
425 c.p.p., pur non avendo disposto una perizia o altra forma di integrazione probatoria, perché l'applicazione della norma indicata "presuppone la non integrabilità della prova al dibattimento”; secondo i ricorrenti "la necessità di una valutazione prognostica ribadisce comunque il ruolo dell'udienza preliminare, che è fase precedente e prodromica rispetto al dibattimento in cui si entrerà nel merito della vicenda, non potendosi equiparare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 comma 3 a quella di assoluzione ex art. 530 comma 2".
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per
"omessa valutazione della prova". Non avrebbe il giudice di merito rilevano le ricorrenti - tenuto in alcun conto le considerazioni
-
svolte dal dottor Raffaele BENANTI, specialista in cardiologia e medicina legale, il quale aveva confutato l'opinione del dott. PANEBIANCO in ordine all'inoperabilità del AN all'epoca dell'omessa diagnosi.
VI) Prima di affrontare i temi oggetto dell'impugnazione proposta è necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura. sull'inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a e procedere pronunziata all'esito dell'udienza preliminare.
E' nota l'evoluzione legislativa verificatasi su questo tema negli anni successivi all'approvazione del nuovo codice di procedura penale.
L'udienza preliminare nasce con funzione di filtro per evitare dibattimenti inutili ma le maglie di questo filtro erano i originariamente così larghe che in realtà nella prima versione del nuovo codice di rito con la previsione che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere pronunziata "quando risulta evidente che il fatto non sussiste che l'imputato non lo ha commesso" questa funzione non poteva essere ecc. convenientemente svolta;
con la singolare anomalia che la sentenza di n.l.p. doveva ritenersi preclusa quando era invece ammessa l'archiviazione perchè questa sentenza era consentita solo quando
5 era evidente l'innocenza dell'imputato; evidenza che non era (e non è) richiesta per l'archiviazione.
La situazione cambia con l'approvazione della 1. 8 aprile 1993 105 il cui art. 1 elimina l'aggettivo "evidente" con ciò п. introducendo una diversa regola di giudizio che rende maggiormente efficace la funzione di filtro che, dopo la modifica, non rimane ancorata a quel vincolo così rigido consentendo la conclusione liberatoria da responsabilità nell'udienza preliminare anche nel caso in cui non esista quell'evidenza dell'innocenza richiesta dalla precedente normativa.
Passando ai mutamenti normativi successivi può osservarsi che, pur in un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell'udienza preliminare (soprattutto con l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice: si veda in particolare la modifica dell'art. 422) la 1. 16 dicembre 1999 n. 479, all'art. 23 comma
1°, che modifica l'art. 425 c.p.p., non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare;
la sentenza di non luogo a procedere deve essere pronunziata, in buona sostanza, in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l'entrata in vigore della 1. 105/1993.
VII) All'esito di queste profonde modificazioni non può peraltro ritenersi pur essendo parzialmente mutata la regola di
-
giudizio che l'udienza preliminare abbia subito una modifica della sua originaria natura che era e resta (prevalentemente) di natura processuale e non di merito. E' vero che le modifiche riassuntivamente riportate hanno connotato l'udienza preliminare di aspetti maggiormente attinenti al merito dell'azione penale in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell'art. 422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni;
adesso si parla di integrazione probatoria) ma è altrettanto
-
vero che identico è rimasto lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare dibattimenti inutili, non accertare se
l'imputato è colpevole o innocente. E dunque i più ampi spazi per l'integrazione probatoria devono essere esercitati non per anticipare l'esito del dibattimento ma per verificare la sua inutilità. Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato ma la sentenza di non luogo a procedere deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziata solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove 0 da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. Insomma il quadro probatorio e
6 preliminare deve essere valutativo delineatosi all'udienza ragionevolmente ritenuto immutabile.
Non si tratta quindi di accettare o richiedere uno standard probatorio meno rigoroso ma di verificare la possibilità di una evoluzione del quadro probatorio: in questo senso va intesa la qualificazione, sostanzialmente da tutti condivisa, come sentenza di natura processuale della sentenza di n.l.p.
Il giudice dell'udienza preliminare ha dunque il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere oltre che nei
-
casi nei quali esista già la prova indiscussa dell'innocenza 0 appaia evidente l'inconferenza degli elementi di H non accusa quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato ma in tutti quei casi nei quali, fermo questo giudizio prognostico, non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece condurre ad una diversa soluzione.
Non contrasta con questa ricostruzione il tenore del nuovo terzo comma dell'art. 425 c.p.p. che prevede la pronunzia della sentenza di n.l.p. "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori O comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". La norma che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. conferma infatti quanto
-
si è in precedenza espresso: il parametro non è l'innocenza ma
l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.
L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio, la situazione deve essere cristallizzata e non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti о sviluppi nel giudizio;
questo giudizio prognostico vale sia per l'ipotesi dell'insufficienza che per quella della contraddittorietà e queste caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. è opportuno
- ribadirlo solo se non appariranno superabili nel giudizio. Valutazione che il gup può adottare, nel caso di incompletezza delle indagini preliminari, dopo l'adozione delle misure integrative delle indagini oggi previste dall'art. 421 bis del codice di rito.
In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza о contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento."
7 Quello indicato è del resto l'orientamento, oltre che della prevalente dottrina, della giurisprudenza di legittimità che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., sez. VI, 16 novembre 2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 6 aprile 2000 n. 1662, Pacifico, rv. 220751).
In precedenza peraltro questi principi erano stati riaffermati anche dalla Corte costituzionale;
si veda la sentenza 15 marzo 1996 n. 71 che così si esprimeva su questo punto: "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza о di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti о meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo 'processuale', destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero".
Dopo l'entrata in vigore della 1. 479/1999 (ma anche della 1.
387/2000 in tema di indagini difensive) il giudice delle leggi ha sottolineato come la decisione in esito all'udienza preliminare abbia sempre più acquisito caratteristiche di merito senza però perdere la connotazione prognostica che in precedenza la caratterizzava (si vedano, in tema di incompatibilità, le ordinanze 6 luglio 2001 n. 224 e 12 luglio 2002 n. 335; in particolare quest'ultima così si esprime: "il nuovo art. 425 del codice, in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale") mentre, più di recente, la Corte (v. ordinanza 9 marzo 2004 n. 90) ha ribadito la natura processuale dell'udienza preliminare.
E le sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 29 maggio 2008 25695, D'Eramo, rv. 239701), hanno ribadito che "la n.
fondamentale regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere, nonostante l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte cognitivo del giudice, resta tuttavia qualificata da una delibazione, di tipo prognostico, di sostenibilità dell'accusa in giudizio, con riferimento al maggior grado di probabilità logica e di successO della prospettazione accusatoria ed all'effettiva utilità della fase dibattimentale, priva quindi di effetti irrevocabili sul merito della controversia circa l'accertamento della colpevolezza ○ dell'innocenza dell'imputato, essendo essa revocabile nei casi e alle condizioni stabilite dagli artt. 434 ss. c.p.p.". E' stato autorevolmente obiettato a questa ricostruzione per un verso che questa impostazione richiederebbe che il giudice dell'udienza preliminare sia dotato di "poteri divinatori"; per
8 altro verso che la soluzione vanificherebbe la funzione di "filtro delle imputazioni azzardate" e quindi la funzione deflattiva dell'udienza preliminare. Le preoccupazioni espresse con queste critiche sono condivisibili.
- èE' però da osservare che un altro rischio contrapposto da evitare: quello di una duplicazione dei giudizi di merito di primo grado. Se la regola di giudizio dell'udienza preliminare è la stessa del giudizio di primo grado questa duplicazione si verifica con l'ulteriore negativa conseguenza di attribuire al rinvio a giudizio un connotato di presunzione di colpevolezza che
è invece del tutto estraneo all'assetto processuale esistente. Come del resto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. SS. uu. sentenza 30 ottobre 2002 n. 39915,
Vottari, rv. 222602) che ha escluso che il rinvio a giudizio precluda al giudice cautelare il riesame della gravità indiziaria).
Questa ricostruzione è poi avvalorata dalla circostanza che, fini dell'applicazione della norma transitoria contenuta ai nell'art. 10 1. 46/2006, è stato escluso che la sentenza di n.l.p. prevista dall'art. 428 C.p.p. possa essere considerata sentenza
"di proscioglimento" (v., tra le altre, Cass., sez. VI, 9 aprile
2008 n. 16365, Roiati, rv. 239645; sez. V, 24 ottobre 2007 n.
46800, Piscitelli, rv. 238883; sez. I, 2 ottobre 2007 n. 40251,
Scuto, rv. 238051; sez. V, 21 settembre 2007 n. 39019, Nesci, rv.
238204). Se il fine deve essere quello di evitare i dibattimenti inutili, cioè quelli destinati ragionevolmente (il giudizio prognostico non può andare oltre) a concludersi con l'assoluzione dell'imputato il criterio dell'intangibilità del quadro probatorio e della non superabilità in dibattimento sembra dunque quello più idoneo a salvaguardare le contrapposte esigenze: evitare i dibattimenti inutili e non pregiudicare invece l'evoluzione di situazioni che immutabili non sono.
Per esemplificare: se i testimoni del fatto hanno reso dichiarazioni divergenti il giudice dell'udienza preliminare, anche se ritiene maggiormente attendibili quelli che hanno reso una versione favorevole all'imputato, non può pronunziare sentenza di n.l.p. se non può ragionevolmente escludere che in dibattimento l'esame dei testimoni porti ad un mutamento del quadro probatorio. E lo stesso dovrà avvenire nel caso di acquisizione di prove scientifiche con conclusioni controverse come si preciserà meglio più avanti.
In conclusione: le innovazioni legislative ricordate hanno accentuato le caratteristiche di completezza dell'udienza preliminare e la natura di valutazione di merito del suo esito
9 conclusivo. Senza però incrinare la valutazione solo prognostica di tale esito diretto ad evitare i dibattimenti superflui ma non quelli che, in astratto, potrebbero risolversi in modo diverso da quello dell'udienza preliminare.
VIII) L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati e che dunque deve ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui si riferisce alla non corretta applicazione della regola di giudizio che deve essere adottata all'esito dell'udienza preliminare.
Non è in discussione, nel presente processo, l'esistenza della colpa dell'imputato costituita da una macroscopica negligenza (o imperizia) per la mancata rilevazione e segnalazione al paziente di una formazione della grandezza di una noce che appariva evidente, come ha accertato il giudice di merito, nell'esame radiografico eseguito il 18 luglio 2001. Le questioni in discussione nel presente processo, prevalentemente riferibili all'esistenza del rapporto di causalità, sono invece costituiti dai seguenti punti oggetto dell'accertamento:
il 18 luglio 2001 erano presenti, nei polmoni o in altre sedi, formazioni metastatiche ?
- se queste formazioni non erano presenti sarebbe stato possibile un intervento chirurgico idoneo a salvare la vita del paziente o, quanto meno, a dilazionarne significativamente il decesso ? le cure radioterapiche о chemioterapiche, se fossero state somministrate tempestivamente, sarebbero state idonee a salvare la vita del paziente о a procrastinarne la morte per un periodo apprezzabile ?
anche ammesso che il 18 luglio 2001 non fossero presenti metastasi era in grado il paziente, per le sue già compromesse condizioni di salute, di sopportare un intervento chirurgico per la rimozione del carcinoma ?
Il giudice dell'udienza preliminare non ha eluso i problemi indicati ma, al di là dell'enunciazione del principio, non ha fornito una risposta inequivocabile al quesito se le valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero (su cui si fonda essenzialmente la sentenza impugnata) costituissero un punto di arrivo immodificabile ovvero se ulteriori accertamenti da eseguire in dibattimento avrebbero potuto fornire ricostruzioni alternative e risposte diverse ai quesiti proposti.
In particolare, a fronte di risposte contrastanti fornite dagli esperti (nessuno dei quali nominato dal giudice) nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice
10 può definire il processo solo se dispone di dati scientifici inequivocabili (per es. studi scientifici condivisi dalla comunità scientifica nazionale o internazionale;
ricerche scientifiche che abbiano trovate conferme indiscutibili o comunque non siano state oggetto di serie e motivate critiche nella comunità scientifica di riferimento) ovvero la tesi contrapposta sia stata contrastata in modo in equivoco e definitivo
Se invece permane una situazione di incertezza che non appaia insuperabile il giudice non può troncare l'accertamento della eventuale responsabilità facendo esclusivo riferimento alla tesi che ritiene maggiormente condivisibile senza univoci supporti scientifici di conferma che dimostrino la palese erroneità della tesi contraria e dunque l'inutilità del dibattimento.
Deve dunque ritenersi erronea la regola di giudizio utilizzata dal giudice dell'udienza preliminare che sembra riecheggiare quella del giudizio di merito. Di più: anche nella sede del giudizio di merito, il giudice, in caso di opinioni scientifiche controverse, non può limitarsi ad affermare di propendere per una di esse ma deve spiegare le ragioni in base alle quali ritiene una tesi maggiormente condivisibile, о perché ritiene non condivisibile quella contrapposta, e indicare su quali fonti conoscitive fondi questo giudizio.
Non è sufficiente che un consulente o un perito sostengano una determinata tesi: il giudice è tenuto a valutare l'affidabilità dell'esperto e delle sue conclusioni anche chiedendo all'esperto di convalidare la sua opinione con il riferimento a studi riconosciuti che consentano di affermare che la sua tesi è confermata dalla comunità scientifica nazionale e internazionale o comunque, nel caso di ricerche che abbiano condotto a soluzioni innovative, che le medesime siano state sottoposte al vaglio della comunità scientifica di riferimento senza che siano state avanzate obiezioni insuperabili. E di ciò deve dare conto nella motivazione della sentenza di n.
1.p.
Diversamente i poteri decisionali verrebbero attribuiti all'esperto e il giudice si limiterebbe a convalidare passivamente una tesi scientifica che potrebbe essere non condivisa. Ciò non significa richiamare la obsoleta formula tradizionale che attribuiva al giudice conoscenze che non può avere (iudex peritus peritorum) ma riattribuirgli un potere di verifica e controllo connaturato all'esercizio della giurisdizione. IX) Nel caso in esame ai quesiti indicati in precedenza è
stata data una risposta apodittica senza che venisse richiesta alcuna conferma di natura scientifica su temi di così elevato rilievo quali quelli riguardanti l'evoluzione delle malattie tumorali.
11 A conferma di questa valutazione è sufficiente osservare che, fra le varie tesi prospettate sui diversi punti in precedenza indicati, la sentenza impugnata fa proprie quelle espresse dai consulenti tecnici BORDONARO e PANEBIANCO senza neppure porle a confronto con quelle espresse nel giudizio dal consulente delle parti civili (RINELLA); questi aveva espresso la sua valutazione sull'inesistenza delle metastasi alla data del 18 luglio 2001 ma la sentenza impugnata si limita a riportare le affermazioni dei consulenti tecnici del p.m. secondo i quali "risulta impossibile stabilire con certezza se la neoplasia d'origine, già, all'epoca dell'esame rx datato 18.7.01, avesse già dato luogo ad una diffusione di malattia intra-polmonare". E ciò senza neppure dare conto della circostanza che nella relazione scritta i consulenti si erano invece espressi in termini di "quasi certezza" sulla circostanza che nel luglio 2001 le metastasi non fossero ancora presenti. La stessa regola di giudizio è stata adottata per quanto riguarda la possibilità che se anche fosse stata accertata la
-
presenza di metastasi le cure radioterapiche e chemioterapiche
-
non avrebbe sostanzialmente avuto alcun effetto in merito al prolungamento della vita del paziente.
Su questo punto la sentenza impugnata si limita a richiamare le conclusioni del consulente BORDONARO che avrebbe affermato che
"per le neoplasie polmonari metastatiche, purtroppo, anche utilizzando i migliori trattamenti terapeutici, la sopravvivenza non è che viene spostata molto al di là....... I successi della terapia medica in questa specifica sottopopolazione di pazienti sono stati raggiunti più nel miglioramento della qualità di vita che non nel prolungamento della sopravvivenza”.
L'ambiguità di queste dichiarazioni (che cosa significa "non è che viene spostata molto al di là" ?) rende evidente la superficialità e la provvisorietà della valutazione che rende quindi assertiva la formulazione del giudizio di non modificabilità in dibattimento che pure il giudice dell'udienza preliminare ha formulato (immotivatamente).
Questo punto il problema se la diagnosi
- riguardante tempestiva e l'adozione precoce dei trattamenti chirurgici e farmacologici necessari siano idonei quanto meno a garantire una significativa sopravvivenza è infatti assolutamente decisivo: il
-
rapporto di causalità va ritenuto esistente quando l'inosservanza delle regole cautelari abbia provocato un anticipato (e non irrilevante) verificarsi dell'evento: in questo caso l'evento è diverso e la sua anticipazione realizza, se colpevole, gli elementi costitutivi del reato.
Il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va infatti riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai
12 tempi dell'offesa nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, ° ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento sarebbe verificato in tempi si significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva ° commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (0 che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione).
X) Parimenti viziata è poi la valutazione del giudice dell'udienza preliminare riferita all'ipotesi che, alla data del 18 luglio 2001, il processo metastatico non fosse ancora iniziato. Se così fosse, afferma la sentenza impugnata, le condizioni di salute di AN CONCETTO erano così compromesse che non sarebbe stato possibile intervenire con l'intervento chirurgico di resezione della parte malata. Il paziente dunque, anche nel caso in cui fosse stato posto in essere il comportamento alternativo lecito, non sarebbe sopravvissuto.
In merito a queste affermazioni deve anzitutto rilevarsi che esse afferiscono non alla causalità ma all'elemento della colpa
(l'evitabilità dell'evento in presenza della condotta doverosa omessa). Com'è noto l'evitabilità (o prevenibilità) dell'evento si fonda sulla considerazione che non può essere ritenuto in colpa chi abbia violato regole di cautela astrattamente idonee ad impedire il verificarsi di un evento se questo evento era comunque destinato a prodursi. Non è dunque sufficiente che l'evento sia stato cagionato da una condotta colposa ma è necessario accertare quale diversa condotta, rispettosa delle regole cautelari, sarebbe stata idonea ad impedire il vericarsi dell'evento.
Non bisogna però confondere i. casi nei quali l'osservanza della regola cautelare non sarebbe stata comunque idonea ad evitare il verificarsi di "quello" specifico evento (per es. il chirurgo esegue impropriamente un intervento chirurgico che comunque non avrebbe potuto salvare la vita del paziente) dai casi nei quali l'evento finale non era evitabile ma in concreto è stato cagionato da una diversa causa (nell'esempio del chirurgo si può fare l'ipotesi in cui l'agente tagli inavvertitamente un vaso provocando la morte del paziente che comunque non era evitabile per la gravità della malattia).
Non è dunque corretto escludere l'efficienza causale di una condotta omissiva commissiva che abbia cagionato un evento
°
quando l'evento che si ipotizza è diverso da quello che la regola cautelare mirava ad evitare. E tanto meno appare corretto escludere l'efficienza causale di una condotta colposa ipotizzando
13 un percorso causale alternativo del quale viene esclusa l'efficacia salvifica solo con una previsione ipotetica se non congetturale.
Ma il caso in esame evidenzia un aspetto ulteriore che va preso in considerazione: anche ammesso che il paziente fosse in condizioni tali da rendere probabile la sua morte nel caso di intervento chirurgico per l'asportazione del tumore (valutazione peraltro fermamente contestata dal consulente delle parti civili;
e su ciò si rinvia alle precedenti considerazioni) è il medico che impone questa scelta al paziente ? O è solo il paziente che può operare una scelta tra un intervento ad elevato rischio per la sua vita e la prosecuzione di una terapia che potrebbe non essere idonea a salvargli la vita ?
Si aggiunga che, nel caso in esame, è rimasto inesplorato un ulteriore aspetto decisivo: fosse stato scoperto se tempestivamente il tumore polmonare (ipotizzando l'assenza di metastasi all'11 luglio 2001) avrebbe potuto essere curato con effetti positivi con trattamenti chemioterapici o radioterapici in modo tale da garantire al paziente quanto meno un significativo prolungamento della sua vita ?
XI) In virtù delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale cui appartiene il giudice per l'udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata.
L'annullamento della sentenza impugnata per violazione della regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere che forma oggetto del secondo motivo di ricorso consente di ritenere
-
assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso. Quest'ultimo si riferisce all'omessa valutazione di una prova (si tratta di una certificazione medica prodotta dalle parti civili nella quale si contesta che AN non fosse operabile nel luglio 2001) della quale il giudice del rinvio valuterà la rilevanza e decisività.
Analogamente sarà il giudice del rinvio a valutare la fondatezza del primo motivo di ricorso che si riferisce al dedotto travisamento della prova e con il quale i ricorrenti evidenziano come, secondo il loro assunto, il gup abbia travisato le dichiarazioni e le relazioni degli esperti riportate nella sentenza in modo parziale e senza prendere in considerazione affermazioni dei medesimi esperti completamente divergenti (per es., come si è già accennato, i ricorrenti riportano un'affermazione del dott. BORDONARO secondo cui potrebbe affermarsi "in quasi certezza" che il paziente nel luglio 2001
"non avesse ancora sviluppato metastasi cerebrali"; o, ancora, si sarebbe espresso in modo molto diverso come anche altro sul problema dell'operabilità alla data consulente del p.m.
-
14 indicata e sulla durata della sopravvivenza rispetto a quanto riferito in sentenza)
presenza dell'impugnazione della sola parte civile va In un ulteriore problema conseguente all'annullamento. In risolto testo dell'art. 428 c.p.p., come innovato dall'art. 4 base al della 1. 20 febbraio 2006 n. 46, la parte civile può infatti ricorrere in cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere solo se riveste anche la qualità di persona offesa. Non è quindi sufficiente la qualità di danneggiato dal reato che pur legittima all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
Nel caso in esame questa coincidenza è da ritenere esistente per il disposto dell'art. 90 comma 3° c.p.p. che, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, attribuisce ai prossimi congiunti le facoltà e i diritti previsti dalla legge per la medesima persona offesa. Ferma restando dunque la legittimazione degli odierni ricorrenti a proporre ricorso resta da decidere se l'annullamento della sentenza impugnata ne comporti l'annullamento ai soli fini civili о anche ai fini penali. La soluzione del problema ha rilevanti conseguenze perché se l'annullamento dovesse essere pronunziato ai soli fini civili si renderebbe applicabile l'art. 622 c.p.p. con la conseguenza che il rinvio dovrebbe essere effettuato al giudice civile ivi indicato.
E' peraltro opinione di questo collegio che il ricorso della persona offesa costituita parte civile, previsto dall'innovato art. 428 c.p.p., sia preordinato alla tutela degli interessi. penali della persona offesa come del resto ritenuto in alcuni primi commenti alla 1. 46 e dalla assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità confermata, da ultimo, dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 29 maggio 2008 n. 25695,
D'Eramo, rv. 239701, alla cui condivisibile motivazione si rinvia.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il giorno 2 ottobre 2008.
IL PRESIDENTE ESTENSORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (dr. Carlo Brusco) IV Sezione Penale
Why DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2008
A DI CA M E R IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
૨
)
૧
Marka Angelili 15