Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 2
Sono utilizzabili, purché il previo avviso non integri una modalità di esecuzione contemplata dagli accordi tra autorità richiedente e richiesta, i verbali di prove assunte a seguito di rogatoria all'estero senza detto previo avviso all'autorità rogante italiana, che ne abbia fatto richiesta, dell'espletamento dell'incombente, non versandosi in ipotesi di violazione di norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume.
La violazione del principio di ragionevole durata del processo non è causa di inutilizzabilità degli atti ivi assunti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2012, n. 47878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47878 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/07/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 2040
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38910/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI CO, nato a [...] il [...];
imputato art. 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 ed 80;
avverso la Sentenza della Corte d'appello di Milano in data 4.3.11;
Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 80 e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di anni 10 di reclusione e 45.000 Euro di multa, inflitta all'odierno ricorrente perché accusato, in concorso con NT RO AR OA e con altre persone, di avere violato l'art. 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 ed 80, esportando dalla Colombia ed importando in Jugoslavia, per poi introdurla in Italia, una ingente quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina (kg. 30,50), con l'aggravante di avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e di aver diretto le attività dei correi. In altri termini, detto in estrema sintesi - ai soli fini della comprensione dei motivi di ricorso - i fatti contestati all'imputato (per come riportati nella sentenza di primo grado che, a tale scopo, si basa sulla sentenza del Tribunale di Dubrovnik) sono i seguenti. Alla fine di luglio 1990, il colombiano NT RO accettò di recarsi dalla Colombia in Jugoslavia dove, presso il porto di Dubrovnik, avrebbe dovuto ricevere una partita di cocaina da consegnare, a propria volta, ad una terza persona presente in loco. Nel corso della notte tra il 7 e 18 agosto egli ricevette da un soggetto dileguatosi, due sacchi contenenti 30 sacchetti di cocaina (come accertato in seguito dalla perizia eseguita dal Centro indagini criminalistiche di Zagabria) ma, poiché la polizia locale era stata informata da fonte confidenziale, egli fu arrestato. Nel suo interrogatorio, ammise i fatti e sostenne che, giunto a Dubrovnik, egli aveva cercato di noleggiare un'auto ma, non avendo la carta di credito richiesta, si era rivolto ad un italiano (a suo dire, incontrato occasionalmente), identificato anche dalle autorità croate nel ZI, cui egli avrebbe dato 2000 Dollaro Usa in cambio dell'aiuto per procurarsi l'auto che - secondo quanto sostenuto da NT - egli aveva detto che gli sarebbe servita per trasportare delle ragazze.
Nell'ambito del procedimento croato, è, quindi, emerso che, prima di arrivare a Dubrovnik, NT aveva fatto sosta in Lussemburgo e che, al momento dell'arresto, egli aveva cercato di fuggire verso una Renault 4, di cui è poi risultato detenere le chiavi, che era stata parcheggiata dall'italiano che aveva fornito i documenti di ZI. L'istruttoria dibattimentale croata, arricchita da varie testimonianze, aveva permesso di accertare, quanto alla figura della persona rispondente al nome di ZI, che:
- i primi giorni di agosto 1990, una persona alta, sportiva/di circa 40 anni, si era presentata in albergo (di cui il teste JE TA era recepstionist all'epoca), aveva fornito i documenti di CO ZI ed aveva preso una stanza che aveva pagato anticipatamente. Il giorno successivo egli era scomparso lasciando in stanza i bagagli che furono consegnati alla polizia;
- anche altro dipendente dell'hotel (Pero Lepes) aveva confermato quanto riferito da ER TA, precisando che la persona presentatasi come ZI aveva pagato con carta di credito ed, in seguito, in apposito album fotografico, egli aveva riconosciuto il ZI (pur senza la totale certezza);
- è stata acquisita la ricevuta dell'Hotel Splendici di Dubrovnik e (dalla ricevuta dei pagamento con carta di credito) è risultato che ZI era stato presso l'hotel la notte tra il 7 e l'8 agosto;
- dal teste ED TA (dell'agenzia di autonoleggio) e dalle acquisizioni documentali, si è appreso Che l'autovettura Renault 4 (le cui chiavi sono state rinvenute nella disponibilità del NT) era Stata affittata da persona rispondete al nome di CO ZI per averne al disponibilità tra le ore 15 del 7 agosto e le 15 del giorno successivo. Al momento del ritiro, la persona aveva firmato anticipatamente l'autorizzazione all'addebito di pagamento (che poi, in effetti, avvenne a carico della visa da questi fornita) ed aveva fornito, altresì, i dati del proprio documento di identità, della patente di guida ed il recapito dell'Hotel Splendid. L'auto non fu restituita e l'agenzia si dovette rivolgere alla polizia;
Nei giorni successivi, l'agenzia ricevette una lettera, scritta a mano ed in lingua croata, nella quale si sosteneva che ZI non aveva potuto restituire l'auto perché ammalato;
- gli accertamenti bancari italiani hanno confermato che la VISA usata per i pagamenti dell'hotel e dell'auto erano effettivamente intestati a ZI che non aveva mai denunciato il furto dei documenti o della carta e che non aveva neppure contestato gli addebiti;
- nel corso della perquisizione eseguita presso l'abitazione di ZI, in cui egli viveva da solo, occultati all'interno di una intercapedine ricavata da un muretto divisorio, sono stati rinvenuti, un bilancino di precisione, tre involucri di carta contenenti 160 piccole pietre (all'apparenza smeraldi), fotografie e negativi, in parte, di foto poi rinvenute in un album, in parte, di ingrandimenti di foto-tessere ed il passaporto dell'imputato.
- dagli accertamenti bancari dell'imputato è risultato che il 30.7.90, egli aveva soggiornato presso Hotel Drive Inn del Lussemburgo, il 5.8.90 in un hotel di Portorose (in Croazia), la notte seguente in un altro hotel di Capodistria ed, infine, il giorno successivo presso il citato Hotel Splendici di Dubrovnik;
- nei mesi seguenti il fatto, sono risultati frequenti ed abituali viaggi all'estero, con pagamento (anche per importi consistenti) di vitto, alloggio e noleggio auto, in Germania, Francia, Lussemburgo, Austria, Danimarca, Svizzera, Colombia, Venezuela. A seguito del suo arresto, ZI rese vari interrogatori e versioni via via differenti circa i propri movimenti. Inizialmente, sostenne di avere conosciuto solo occasionalmente NT e di avere bevuto qualcosa con lui ma, poi, in seguito, ammise di essersi recato a Dubrovnik proprio per incontrarlo (a suo dire per ricevere delle croci tempestate di smeraldi, di contrabbando) ma di avere appreso del suo arresto solo in seguito dalla sorella di questi visto che, egli, avendo compreso che NT si trovava in Croazia per "lavoro" e sapendo che egli era trafficante di droga, aveva pensato bene di fuggire subito il più lontano possibile (e tornare in Italia a bordo di un taxi).
Tra le molte ed alternanti versioni del ZI (dettagliatamente riportate nella sentenza di primo grado), vi sono state, comunque, ammissioni circa un incontro da lui avuto con NT alla fine di Luglio in Lussemburgo, e lo sviluppo della tesi di temere per la propria vita qualora si fosse immischiato nella vicenda di NT perché, a suo dire, l'arresto di quest'ultimo era scaturito da un contrasto tra funzionari slavi corrotti ed altri fedeli e che si trattava sostanzialmente di un "rischio del mestiere". A dire di ZI, queste informazioni gli erano state fornite da tale Luis - asseritamene il capo e mandante di NT - che egli aveva incontrato a l'Aja SU richiesta della sorella del colombiano (e che egli aveva riconosciuto grazie ad una di quelle foto-tessere rinvenute nell'intercapedine del muro a casa di ZI).
ZI ha, infine, ammesso di avere pagato le spese del legale croato di NT per puro spirito di amicizia.
2. Motivi del ricorso - Avverso la decisione con cui la Corte d'appello ha, come detto, ribadito la condanna inferta in primo grado, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1. (A) violazione dell'art. 6 C.E.D.U. (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché il complessivo iter procedimentale testimonia una irragionevole durata del processo.
Per fatti asseritamente commessi fino all'agosto 1990, la sentenza di primo grado è stata pronunciata a distanza di 19 anni. Ciò ha ripercussione anche ai fini della sanzione della inutilizzabilità degli atti assunti ex art. 507 c.p.p. perché l'istituto della inutilizzabilità è collegato alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti che sono stati ribaditi dall'art. 111 Cost.. Pertanto, la sanzione della inutilizzabilità contenuta nell'art. 191 c.p.p. deve colpire in radice l'iter processuale, a prescindere dal rispetto delle altre norme che disciplinano l'assunzione delle prove/posto che, in ambito comunitario (UE) ed in materia di diritti umani (CEDU), la giurisprudenza di legittimità e costituzionale hanno affermato che i principi dettati in materia di diritti umani devono essere immediatamente applicabili a tutela del cittadino, anche in caso di mancato recepimento da parte dello Stato italiano. E ciò si può affermare, ad avviso del ricorrente, alla luce dei principi enunciati dalla Consulta in punto di interpretazione dell'art. 117 Cost.. Concludendo sul punto, perciò si invoca una declaratoria di inutilizzabilità degli atti rogatoriali assunti dall'A.G. croata perché, pur legittimamente assunti, si sono posti in contrasto con garanzie di rango comunitario e/o costituzionale;
2. (B) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in rel. agli art. 727, art. 729, comma 1 bis e art. 191 c.p.p.) perché, avuto riguardo anche all'art. 6 C.E.D.U. e art. 111 Cost., risultano violati i principi del contraddittorio nell'espletamento della rogatoria.
Detto in estrema sintesi, il ricorrente ricorda che il Tribunale aveva chiesto, in sede di rogatoria, l'assunzione delle prove dichiarative da espletarsi nel contraddittorio delle parti. Per tale ragione, aveva richiesto di esser informata previamente del suo espletamento.
L'A.G. croata, però, aveva proceduto in assenza di tale cautela e, per tale ragione il Tribunale aveva - con ordinanza del 13.3.07 - dichiarato la inutilizzabilità di quegli atti e rinnovato la richiesta di espletamento della medesima attività processuale invocando il rispetto delle citate garanzie.
Nuovamente i giudici croati avevano acquisito le testimonianze senza informarne preventivamente l'A.G., italiana ma, il Tribunale - la cui composizione era nel frattempo mutata - aveva deciso di considerare validi gli atti trasmessi sin dalla prima rogatoria e la motivazione addotta a sostegno di tale decisione è stata avallata dalla Corte d'appello con quella che qui si impugna.
La Corte, infatti, ha sostenuto che, nella specie, valgono i principi degli artt. 3 e 4 della Convenzione di Strasburgo e pertanto: "il fatto che l'autorità rogata abbia proceduto all'esecuzione della rogatoria senza dare avviso all'autorità rogante è chiara manifestazione del dissenso dell'autorità croata alla partecipazione dell'autorità richiedente e delle parti in causa: tale dissenso rientra nelle facoltà dell'autorità rogata".
In altri termini, troverebbe applicazione la lex loci, salvo eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume che, però, non potrebbero essere identificate nelle norme processuali qui non rispettate.
Obietta il ricorrente che, invece, nella specie si è in presenza di violazione di norme codicistiche, di principi costituzionali e di norme internazionali di diritto pubblico, stante la "macroscopica lesione del diritto di difesa".
A tale stregua, sarebbe inconferente l'evocazione - fatta dai giudici di appello - dell'art. 111 Cost., comma 5, che prevede deroghe alle normali modalità di assunzione della prova. Si ricordano, a riguardo, enunciazioni di questa S.C. (sez. 1^, 7.10.05, schneeberger e sez. 1, 28.4.09, n. 19343) secondo le quali la partecipazione dell'imputato e dei difensori alla rogatoria è un diritto costituzionalmente garantito. Analogo principio si rinviene, del resto anche dell'art. 6 par. 3 lett. d) C.e.d.u. secondo cui "ogni accusato ha diritto soprattutto a... interrogare 0 far interrogare i testimoni a carico";
3. (C) Violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. agli artt. 191 e 238 bis c.p.p.) per inutilizzabilità delle sentenze contra alios emesse dall'A.G. croata non essendo stata acquisita prova del loro passaggio in giudicato.
A riguardo, la Corte parla di "presumibile" passaggio in giudicato senza che sia dato comprendere il senso di tale affermazione e la sua collocazione nel sistema. Ed infatti, perché una sentenza straniera possa avere un qualsiasi effetto nello Stato italiano è necessario che sia sottoposta alla procedura di riconoscimento. Si ricorda, peraltro che la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto di apposite "apostille".
In difetto di tali condizioni, le pronunzie straniere non possono assolutamente essere utilizzate ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. ma solo ed unicamente ai sensi dell'art. 234 c.p.p.. Ciò comporta che le sentenza croate non potevano essere acquisite per le valutazioni in esse contenute ma solo "limitatamente alla esistenza della decisione ed alle vicende processuali in essa rappresentate" (S.U. 12.7.05, Mannino). 4. (D) Violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c), in rel. all'art. 431 c.p.p., comma 1, lett. f)). Il vizio appena denunciato nel punto che precede, da luogo, altresì alla violazione dell'art.431 c.p.p., comma 1, lett. f) a mente del quale rientrano nel fascicolo del dibattimento i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori abbiano assistito ed essendo stati in grado di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.
Come già sottolineato in precedenza, tale condizione non si è verificata nella specie visto che la rogatoria si è svolta senza la partecipazione dell'autorità rogante e delle parti processuali;
5. (E) violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in rel. al cd. dell'art. 238 bis c.p.p. ed
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 87) posto che, in base ai principi ermeneutici enunciati da questa S.C., è da considerare apparente la motivazione che non affronti un punto decisivo della causa sottoposta al giudice di merito.
Ciò è, per l'appunto, quanto avvenuto nella specie a proposito del rilievo circa il fatto che le attività di sottoposizione a perizia della sostanza stupefacente siano state poste in essere in assenza di qualsivoglia partecipazione del ZI e della sua difesa. La Corte ha errato nel fondare il proprio giudizio di responsabilità per la droga sequestro e contestata in base ad accertamenti riportati nelle sentenze trasmesse in via rogatoriale ma in assenza di allegazione della perizia asseritamente eseguita sulla sostanza stupefacente;
6. (F) violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. agli artt. 493, 495 e 507 c.p.p.). La censura in questo caso riguarda l'esame dell'imputato. Esso non era stato chiesto dal P.M. ne' nella lista testimoniale ne' nella richiesta di ammissione prove all'esordio del giudizio.
Successivamente, all'udienza del 16.6.09, al termine dell'istruttoria, tale richiesta era stata avanzata e respinta dal Tribunale sul rilievo che essa non figurava tra i mezzi di prova dedotti nella lista. Nel corso della medesima udienza, però, il P.M., re melius perpensa, aveva riformulato la richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ed il Tribunale, contraddicendo la precedente reiezione, questa volta, aveva accolto e disposto l'esame del ZI.
Poiché, quest'ultimo, non era comparso per l'udienza successiva, erano stati acquisiti ed utilizzati per la decisione i verbali degli interrogatori resi dall'imputato al P.M. ed al G.i.p.. Si è, però, in presenza di una palese violazione delle norme procedurali in quanto è giurisprudenza pacifica che l'art. 507 attiene ai "nuovi" mezzi di prova e vi sono precise pronunzie di questa S.C. in tal senso (sez. 127. 6.02, n. 30286). Le dichiarazioni così acquisite devono, pertanto, essere considerate inutilizzabili.;
7. (G) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80) in primo luogo, perché la Corte non si sarebbe pronunciata sul relativo motivo di appello e, secondariamente, perché, avuto riguardo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito di detta aggravante, ogni determinazione sulla sussistenza dell'"ingente quantità" di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, non può prescindere dal riferimento al principio attivo contenuto nella droga ed alla sua qualità e si tratta di accertamento che il giudice deve fare in concreto (sez. 4^, 3.6.10, n. 24571; sez. in, 11.5.10, n. 23915);
8. (H) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. all'art. 62 bis c.p.) perché nel determinare la pena, i giudici non hanno seguito i criteri imposti dalla legge, sia con riferimento alla riconoscibilità delle attenuanti generiche, sia con riferimento all'art. 133 c.p. mostrando, cioè, di non aver tenuto conto delle caratteristiche del fatto (risalente al 1990), della gravità del danno (posto che non si è neppure certi della natura stupefacente della sostanza), dell'intensità del dolo o del grado della colpa (minimamente valorizzati) dei precedenti penali e della condotta di vita (il ZI è praticamente incensurato visto che l'unico precedente risale al 1985 ed allo stato sarebbe depenalizzato in quanto mero consumo di droga) della condotta susseguente (il ZI non ha più commesso alcun reato nei 20 anni successivi al presente fatto) alle condizioni di vita (assolutamente normali). Alla stregua di tutto ciò, non è dato comprendere su cosa si basi il giudizio di pericolosità espresso nei suoi riguardi.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato.
3.1. (quanto al primo motivo - sub A)). La questione che il ricorrente solleva con presente motivo è ai limiti dell'ammissibilità perché adita dinanzi all'autorità non competente.
Ed infatti, il principio della cd. "ragionevole durata del processo", fatto proprio nel nostro ordinamento dall'art. 111 Cost., informa il nostro sistema, sia, de ture condendo, sia, per valutare la resistenza costituzionale di norme esistenti, sia, in generale, nell'interpretazione della legge.
Ciò implica che tale principio può essere invocato per dichiarare, eventualmente, la incostituzionalità di una disposizione ma non certo per creare ad nutum - come vorrebbe il ricorrente attraverso un confuso ed infondato ragionamento - nuove categorie di inutilizzabilità come conseguenza di una pretesa "eccessiva durata" di un procedimento.
Quest'ultima, infatti, non può certo essere affermata automaticamente in considerazione (come si vorrebbe) del tempo occorso per pervenire alla sentenza di primo grado occorrendo, invece, verificare in concreto quali siano state le vicende processuali.
Non esiste, invero, una durata predeterminata per un procedimento ed, a seconda delle attività giudiziarie da compiere, può ben accadere (specie quando, come nel caso in esame, i procedimenti si intersechino tra loro in ambito internazionale, con conseguente necessità di rogatone) che sia obiettivamente necessario un lungo tempo.
Per potersi affermare, quindi, che - nella specie - vi è stata una violazione del principio invocato dal ricorrente occorre un'apposita istruttoria diretta ad accertare se si siano verificate indebite dilazioni a discapito del legittimo diritto di un soggetto di vedersi giudicare nel più breve tempo possibile.
Tale indagine, però, non compete a questa S.C. ne' ad alcun altro organo giudiziario nazionale ma spetta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede nel Lussemburgo, deputata alla tutela dei dogmi contenuti nella relativa Carta e, che, se adita dall'interessato nelle forme previste, adotta tutte le iniziative più opportune per appurare una eventuale violazione dell'art. 6 C.e.d.u.. 3.2. (quanto al secondo motivo - sub B)). La problematica della utilizzabilità degli atti assunti con rogatoria all'estero è stata oggetto di numerose pronunzie da parte di questa S.C. e la soluzione adottata dai giudici di merito, nel caso in esame, si pone esattamente sulla scia della gran parte di esse che, nella ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze e le garanzie previste nel nostro ordinamento e le regole che vigono nello Stato rogato, ha reiteratamente (Sez. 1^, 22.1.09, Rizzata, Rv. 243795; Sez. 5^, 21.9.07, Basco, Rv. 238207; Sez. 6^, 22.9.04, Cuomo, Rv. 230594; Sez. 1^, 28.11.02, Acri, rv. 223202) ricordato che non si può che rispettare la lex loci di quest'ultimo, con l'unico limite rappresentato dall'eventuale "contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume" precisando sempre, a riguardo, che queste ultime "non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa". Ciò è tanto vero che persino una delle decisioni evocate dal ricorrente (sez. 1^, 8.11.07, Sommer, rv. 239193) si esprime esattamente negli stessi termini. Conseguentemente, anche il fatto che tale ultima pronunzia concluda per la utilizzabilità dei verbali contenenti le deposizioni testimoniali assunte a seguito di rogatoria all'estero, senza la partecipazione del difensore, -ma avendo egli ricevuto l'avviso dell'espletando esame dei testi da parte dell'autorità straniera - non legittima l'automatica conclusione (auspicata dai ricorrente) secondo cui, in difetto di avviso (come, appunto, avvenuto nel caso che qui occupa), gli atti assunti devono essere considerati inutilizzabili.
A ben vedere, infatti, la soluzione assunta da questa S.C. nella decisione Sommer appena citata era del tutto ovvia essendovi stata, in quel caso, una sostanziale coincidenza tra le forme previste nel nostro ordinamento e quelle adottate nel caso specifico (visto che l'imputato - grazie all'avviso - era stato formalmente posto in condizione di assistere allo svolgimento dell'incombente istruttorio e di esercitare le facoltà inerenti al mandato difensivo). Erra, però, il ricorrente quando, per tale ragione, ritiene possibile operare una sorta di equazione secondo la quale: difetto di avviso all'A.G. italiana = inutilizzabilità della rogatoria. Nel fare ciò, infatti, egli si limita semplicemente a sovrapporre i casi pratici considerati nel suo ricorso e nella sentenza da lui menzionata perdendo di vista, però, il principio generale che era alla base di quella decisione e che - in linea con i numerosi altri precedenti prima evocati - risiede nel concetto sopra espresso secondo cui, nel nostro sistema, il limite invalicabile alla utilizzabilità di atti assunti dinanzi ad A.G. straniera, risiede nella mancanza di contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume (non certo - come vorrebbe il ricorrente - in una doverosa identificazione delle norme di rito applicate nel Paese rogato con quelle dettate dal codice di rito nazionale ed, in particolare, con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa).
È solo questo il parametro cui deve attenersi il giudice nazionale nel valutare la correttezza nell'assunzione degli atti esteri che qui si vogliano utilizzare ed è, appunto, in tale ottica che - come fatto dai giudici di primo e secondo grado - si può ritenere la utilizzabilità anche delle dichiarazioni assunte, nel caso di specie, sebbene in difetto di previo avviso.
Ciò, per più ragioni.
La prima va individuata nella esigenza di non perdere di vista la "rilevanza" della "irregolarità procedurale" di cui qui si discute;
in altri termini, qui si è al cospetto di una prova acquisita dall'autorità giudiziaria croata solo in assenza di un previo avviso all'A.G. italiana (così come da richiesta di rogatoria) circa lo svolgimento di quella prova. Pertanto, a prescindere da quanto si soggiungerà di qui a breve a proposito della possibilità di subordinare la rogatoria a quella richiesta di avviso, è innegabile che la irregolarità non può essere identificata con l'uso di forme contrarie a norme inderogabili di ordine pubblico o buon costume, bensì, al massimo, nella specie, si è in presenza di una esecuzione parziale della rogatoria;
la qual cosa, però (sez. 1^, 27.11.02, Divino, rv. 223178), non da luogo ad inutlizzabilità. Secondariamente, come detto anche dalle pronunzie evocate dal ricorrente, le citate regole d'ordine pubblico o buon costume "non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa2. Conseguentemente, anche a volersi astrattamente ipotizzare nel mancato avviso all'A.G. italiana dello svolgimento delle prove richieste Con rogatoria (e conseguente impossibilità per il difensore dell'imputato di assistervi) una violazione del diritto di difesa, non si può, per ciò solo, invocare una inutilizzabilità delle prove colà assunte perché quest'utima consegue a precise condizioni indicate dalla norma (art.729 c.p.p., comma 1 bis). Ciò è tanto vero che, proprio per tali ragioni, questa S.C., in altra occasione, ha ritenuto legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non fossero state sentite - come invece richiesto dall'autorità giudiziaria italiana - le persone che tali atti avevano redatto (sez. 1^, 27.11.02, D'Avino, rv. 223178). Del resto, queste affermazioni sono frutto proprio della interpretazione data da questa S.C. all'art. 111 Cost., comma 5, nella parte in cui prevede che la formazione della prova possa aver luogo senza contraddittorio tra le parti in presenza di circostanze eccezionali, tra le quali viene indicata anche quella di "accertata impossibilità di natura oggettiva".
Anche questo Collegio è dell'avviso che tale ipotesi sia comprensiva del caso in cui le diverse forme riguardino la prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale in quanto, come ricordato altre volte da questa S.C., "gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dal Paese richiesto".
Ma vi è, poi, un ulteriore argomento che milita a favore della soluzione adottata nella decisione impugnata ed è proprio quello cui hanno fatto ricorso i giudici di merito.
Usando le loro stesse parole, infatti, si può dire che ®il Tribunale, con l'evidente accordo delle parti presenti all'Udienza, in CUi detta Ordinanza (quella del 10,12.02 per acquisire prove testimoniali e documentali, n.d.r.) venne dettata, non intese dunque richiedere alla autorità croata particolari modalità di acquisizione della prova, ma unicamente avanzò richiesta di assistenza all'esecuzione dell'attività rogatoriale ex art. 4 CEAG." (f. 3 sent. trib). Ciò si desume chiaramente dalla stessa richiesta rogatoria avanzata da questa A.G. ove, nella parte finale, dopo l'indicazione degli atti dei quali è stato chiesto l'espletamento, si precisa: "secondo le norme processuali italiane, l'esame dei testi deve avvenire in contraddittorio delle parti, pubblico ministero e difensore dell'imputato. Pertanto, si prega di voler comunicare luogo e data dell'assunzione in modo da consentire a questa Autorità Giudiziaria di fare avvisi alle stesse".
A ben vedere, quindi, il fatto che l'A.G. rogata non abbia avvisato previamente queste autorità, non da luogo ad una irregolarità, in sè, nella "forma di assunzione della prova", assunzione che, invece, risulta avvenuta ritualmente in base alle regole, che vigono in quello Stato, delle quali non viene denunciata alcuna caratteristica tale da potersi dire che siano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento (m ipotesi, a titolo esemplificativo, mediante pressioni o violenze sui testi ecc. ). Pertanto, riassumendo, il problema qui in discussione deve essere circoscritto alla verifica: a) della possibilità, per lo Stato rogante di chiedere, in sede di rogatoria che le attività invocate siano espletate previo avviso a questa A.G. e, b) della doverosità, da parte dello Stato rogato, di ottemperare alla richiesta pena, in caso contrario, la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art.729 c.p.p., comma 1 bis.
A riguardo, però, più che corretto si manifesta il ragionamento svolto dalla Corte d'appello quando, prendendo le mosse dall'art. 696 c.p.p., ricorda che le rogatorie internazionali sono disciplinate,
innanzitutto, dalla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. Quest'ultima è stata ratificata dall'Italia con legge del 1961, n. 215, e, dalla Croazia, con atto del 7.5.99 ed è, pertanto, pienamente efficace tra le parti.
Altrettanto significativamente, poi, i giudici di merito ricordano che lo stesso art. 117 Cost. subordina la potestà legislativa dello Stato ai vincoli derivanti all'Italia dagli obblighi internazionali (tanto è vero che è solo in difetto di convenzioni tra le parti che - v. art. 696 c.p.p., comma 2 - si applicano le norme di cui all'art.697 c.p.p. e ss.). Peraltro, l'art. 727 c.p.p., comma 5 bis è testuale nel prevedere che la domanda di assistenza giudiziaria "può" essere eseguita "secondo modalità previste dall'ordinamento italiano" solo quando ciò sia previsto da "accordi internazionali".
Non presenta, quindi, cesure logiche il discorso dei giudici di merito quando rammentano che l'assistenza giudiziaria tra Italia e Croazia è disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo e che quest'ultima, all'art. 3, "prevede che la rogatoria avente ad oggetto atti istruttorì o la trasmissione di fascicoli o documenti sia eseguita secondo la legislazione della Parte richiesta" (f. 4 sent. trib.).
Orbene, in difetto di apposite deroghe convenzionali, è di tutta evidenza, per un verso, che l'Italia, nel formulare la propria richiesta di rogatoria, non avrebbe potuto subordinare l'espletamento della stessa all'osservanza della nostra normativa e, per altro verso, che, per l'effetto, non si può invocare alcuna inutilizzabilità degli atti acquisiti a mente dell'art. 729 c.p.p., comma 1 bis, sul rilievo che la rogatoria sarebbe stata espletata dall'Autorità croata con modalità diverse da quelle indicate da quella italiana nella propria richiesta.
Come giustamente chiosa la Corte d'appello (f. 12), l'art. 4 della Convenzione di Strasburgo prevede espressamente che l'Autorità richiedente e le persone in causa possano assistere all'esecuzione dell'attività rogata se l'autorità richiesta lo consenta e che "nel caso di specie, perciò, spettava all'autorità croata acconsentire o meno alla partecipazione della richiedente autorità italiana e delle parti in causa all'assunzione degli atti rogatoriali;
il fatto che l'autorità rogata abbia proceduto all'esecuzione della rogatoria senza dare avviso all'autorità rogante è chiara manifestazione del dissenso dell'autorità croata ... tale dissenso rientra nelle facoltà dell'autorità rogata come previsto dall'art. 4 Convenzione di assistenza Giudiziaria Europea di Strasburgo".
Per concludere su questo importante aspetto posto in discussione dal ricorso, può quindi, escludersi che, nel caso in discussione, i verbali degli esami testimoniali (in particolare di RO EP, TA RK, TA ED e UR IN), quello dell'esame del coindagato NT nonché la perizia sulla sostanza stupefacente acquisiti presso le autorità croate, siano affetti da inutilizzabilità perché eseguiti senza che fosse stato dato previo avviso all'A.G. italiana del loro espletamento dal momento che esso, ancorché richiesto da parte dell'A.G. italiana, non era dovuto - da parte dell'A.G. croata - in quanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 727, comma 5 bis, e art. 729 c.p.p., comma 1 bis, l'inutilizzabilità si verifica solo "nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione" (Sez. 1^, 27.11.02, D'Avino, Rv. 223178). Diversamente, si deve ritenere sacrosanta l'osservazione contenuta in una delle decisioni di questa S.C. prima citate (sez. 1^, 28.11.02, Acri, rv. 223202) secondo cui "non può pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in altro Stato".
Ciò è, invece, proprio ciò che il ricorrente tenta vanamente di fare evocando in modo suggestivo - ma non sistematico - principi di diritto nazionale e comunitario.
3.3. (quanto al terzo motivo - sub C)). Sebbene sviluppi un ragionamento non del tutto errato, anche la doglianza contenuta in questo motivo - concernente, cioè, l'acquisizione della sentenza dell'A.G. croata - è destinata ad essere disattesa.
Ed infatti, è ben vero che non risulta esser stata acquisita prova del passaggio in giudicato della sentenza croata (tanto è vero che gli stessi giudici italiani si esprimo, a riguardo, in termini presuntivi) ed è, quindi, esatto affermare che tale decisione non entra a far parte del bagaglio processuale ex art. 238 bis, tuttavia, nulla impedisce di tenerne conto ex art. 234 c.p.p.. L'art. 238 bis c.p.p., invero, si limita a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili precisando in che termini esse debbano essere valutate "ai fini della prova del fatto in esse accertato" (vale a dire, a norma dell'art. 187 e art. 192 c.p.p., comma 3) (Sez. 6^, 16.1.07, Iaculino, Rv. 236142; Sez. 6^, 24.6.98, Ottaviano, Rv. 2115680). Ciò non toglie, però, Che la sentenza non irrevocabile possa ugualmente essere tenuta in considerazione perché essa ha comunque natura documentale, ed, in quanto tale, è soggetta al regime di cui all'art. 234 c.p.p. e può essere acquisita ai fini della sola prova del fatto storico documentato con esclusione di ogni ricostruzione e valutazione operata dal giudice (Sez. 4^, 11.5.04, Tanir, Rv. 228936; s.u. 12.7.05, Marmino, Rv. 231677). Ciò è tanto vero che è stato anche asserito che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale possono essere validamente costituiti dalle risultanze di altri procedimenti non ancora conclusi con sentenza divenuta irrevocabile, atteso che la previsione di cui all'art. 238 bis c.p.p. si riferisce esclusivamente alle fonti di prova utilizzabili nel giudizio (sez. 6^, 6.11.08, Calabrese, rv. 242376).
Nella specie, è lo stesso impiego della pronunzia straniera fatto da questa A.G., ad escludere il dubbio che essa abbia rappresentato la prova diretta dei fatti contestati al ZI. In realtà, analizzando la sentenza del Tribunale (che quella qui impugnata ha giustamente confermato), Si constata che quei giudici hanno fatto leva sulla sentenza croata proprio - e solo - ai fini della ricostruzione delle vicende processuali in essa rappresentate. La qual cosa - unitamente agli altri atti acquisiti mediante rogatoria (della cui utilizzabilità si è detto nei punto precedente), nonché alle investigazioni svolte in Italia (con relativi accertamenti bancari) - da luogo un complesso probatorio più che congruo, coerente e sufficiente a legittimare il giudizio di responsabilità pronunciato. In altri termini, la sentenza è stata utilizzata come mero riscontro di altre prove già acquisite (sez. 4^, 29.1.08, De Angioletti, Rv. 239299).
La Corte d'appello, valicando la scelta dei primi giudici, infatti, argomenta ampiamente attorno alla verosimiglianza delle "spiegazioni" fornite dal ZI nei propri interrogatori in Italia sottolineando, non solo, i ricorrenti mutamenti di versione ma, in particolare la inverosimiglianza dell'ultima tesi ed osserva - in modo del tutto logico e, come tale, qui non censurabile - che "se davvero ZI si fosse recato a Dubrovnik per incontrarsi con il NT, per ricevere delle croci tempestate di smeraldo, di contrabbando, affrontando un viaggio assai lungo e dispendioso,egli, fin dall'inizio avrebbe dovuto essere ben consapevole del fatto che la condotta sua e del NT era illecita ed in tal guisa, non spigherebbe in alcun modo la sua fuga improvvisa, senza pensare a restituire l'auto ed a ritirare in albergo i propri bagagli". A bene vedere, il nocciolo del convincimento del giudice è tutto nell'analisi di tale condotta del tutto incongrua di ZI, da lui, peraltro, faticosamente ammessa dopo varie smentite e solo di fronte a precise sopravvenienze investigative dell'autorità italiana (sulla documentazione bancaria) sì che è del tutto consequenziale e convincente, oltre ogni ragionevole dubbio, la conclusione secondo cui la fuga del ZI nel corso della serata in cui si sarebbe dovuto incontrare con NT "si spiega soltanto qualora si consideri che il ZI era ben consapevole del fatto che avrebbe dovuto ricevere della droga e non già delle croci tempestate di ME, (delle quali - sia consentito qui osservare, del tutto Incidentalmente - non si rinviene traccia nella perquisizione a carico di NT immediatamente dopo il suo arresto) Si trovava vicino al porto, aveva visto il NT ricevere i predetti due sacchi contenenti cocaina e quindi essere inseguito dai poliziotti e venire arrestato;
poiché quest'ultimo era in possesso delle chiavi dell'auto noleggiata dal ZI, questi non poteva avere alcun dubbio in merito al fatto che agevolmente i poliziotti sarebbero risaliti a lui quale concorrente nel reato ed avrebbero, perciò potuto arrestarlo".
Nel fare tali rilievi, perciò, giustamente i giudici concludono anche con l'osservazione che, nel comportamento di ZI, non sono ravvisabili neppure gli estremi della desistenza volontaria perché il ricorrente non desistette "volontariamente", bensì solo a seguito dell'intervento della polizia croata (f. 18).
Detto in estrema sintesi, perciò, come si è già avuto modo di accennare trattando anche nei punti che precedono, la decisione qui impugnata, non solo, non risulta censurabile nei termini portati all'attenzione di questa S.C., ma, anche minimizzando la valenza probatoria degli atti rogatoriali, resiste comunque sul piano logico. 3.4. (quanto al quarto motivo- sub D)). Il motivo in esame costituisce uno sviluppo di quello svolto sub B) e, come quello, deve essere respinto perché, a bene analizzarlo, esso è semplicemente suggestivo. La norma che il ricorrente evoca, infatti, è l'art. 431 c.p.p. che, però, concerne la formazione del fascicolo del dibattimento all'esito della fase di indagini preliminari. Nella specie, invece, la rogatoria è stata espletata quando già ci si trovava nella fase dibattimentale e, comunque, in ordine alla utilizzabilità degli atti assunti mediante la rogatoria già ci si è diffusamente espressi trattando il secondo motivo. 3.5. (quanto al quinto motivo- sub E)). Per le medesime ragioni svolte sempre nel secondo motivo, non può trovare accoglimento la questione concernente l'espletamento della perizia in assenza dei difensori. Nè vale l'argomento secondo cui la motivazione non avrebbe affrontato questo aspetto e, come tale, sarebbe apparente e darebbe luogo ad una violazione di legge perché il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti dovendo considerarsi "implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (sez. 4^, 24.10.05, Mirala, rv. 233187). La qual cosa è, appunto avvenuta nella specie nel momento in cui si è dato conto delle ragioni per le quali gli atti della rogatoria acquisiti erano da considerare utilizzabili.
3.6. (quanto al sesto motivo - sub F)). È infondato anche il presente motivo. La successione degli eventi - descritta di ricorrente - che ha portato il Tribunale a disporre ex art. 507 c.p.p. l'esame dell'imputato (rivedendo la propria precedente e diversa statuizione), non solo, non è viziata ma, anzi, rientra perfettamente tra i poteri che la legge riconosce al giudice con l'art. 507 c.p.p.. In un processo che nasce - almeno nei propositi dei legislatori - come un rito rimesso alle parti (in tal modo ribaltando l'ottica della procedura penale che aveva caratterizzato il sistema italiano negli anni precedenti) l'art. 507 c.p.p. si pone come norma di temperamento di un sistema che rischiava di essere troppo rigido sì da trasformare, quella del giudice, in una veste di mero arbitro deputato solo a rilevare decadenze ed inammissibilità con il rischio di rimanere, in qualche modo, "ingabbiato" da tale ruolo e, così, impossibilitato, di fronte ad inerzie o incertezze delle parti, a portare avanti anche la ricerca di una verità che non sia solo "processuale".
Non a caso, perciò, in una delle sue prime pronunzie a riguardo di queste sezioni unite (6.11.92, Martin, rv. 191606), fu subito affermato che il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., "può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto". Nell'occasione, è stato anche precisato che, ai fini di cui all'art. 507, per prova "nuova" deve intendersi la prova non disposta precedentemente e non invece la prova sopravvenuta o scoperta, ed ha altresì sostenuto che all'ammissione di una prova "nuova" ai sensi del suddetto articolo il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Successivamente, questa Corte, a sezioni semplici (sez. 6^, 16.3.98, Grimaidi, rv. 211719) - basandosi su indicazioni provenienti dalla Consulta (v. corte cost., sent. n. 111 dei 26 marzo 1993) - ha anche soggiunto che nulla vieta di esaminare anche un teste già escusso, "soddisfacendo il requisito della novità sia i mezzi di prova non introdotti precedentemente sia quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento istruttorio".
Ne consegue che, nella specie, non ricorre alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al P.M. ed al G.i.p. (acquisite a seguito della mancata presentazione del ZI, dopo che il Tribunale ne aveva disposto l'esame) e, del resto, lo stesso precedente giurisprudenziale (sez. 1, 27.6.02, Boscherini, rv. 222585) citato dal ricorrente non è pertinente perché, in quel caso specifico, proprio in applicazione del principio di novità sopra enunciato, non vi era spazio per disporre d'ufficio l'esame dell'imputato (che aveva già rifiutato di sottoporsi all'esame, aveva poi rilasciato dichiarazioni spontanee, le cui precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari erano state acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p.,e che, infine, aveva chiesto nuovamente di essere interrogato), "difettando i requisiti della novità e della assoluta necessità per l'espletamento di tale mezzo istruttorio".
3.7. (quanto al settimo motivo- sub G)). Il profilo della configurabilità dell'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 80, viene svolto in questa sede con argomenti che si pongono ai limiti dell'inammissibilità.
Il fatto che la corte d'appello abbia quasi "sorvolato" sull'argomento dando per scontata la ricorrenza della circostanza di cui trattasi è solo diretta conseguenza, sia, della totale genericità del relativo motivo di appello, sia, del fatto che esso viene ancorato esclusivamente alla tesi della inutilizzabilità degli atti acquisiti in rogatoria.
In pratica, con i motivi di appello, la sussistenza dell'aggravate era stata ritenuta illegittima perché "sfornita di prova" (f. 27). Di conseguenza, la Corte, una volta spiegate ampiamente - e validamente - le ragioni della utilizzabilità degli atti rogatoriali, non era tenuta a soffermarsi maggiormente sul tema della sussistenza 0 meno dell'aggravante dell'ingente quantità a fronte di un quantitativo di oltre 30 kg lordi di cocaina.
Per ragioni analoghe, non può certo essere demandata a questa sede di legittimità l'apprezzamento (sicuramente di merito) circa il fatto se 30,50 di cocaina diano 0 meno ragion d'essere alla contestazione della "ingente quantità"; fermo restando che, qualunque sia il criterio adottato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto - vale a dire, quello della "saturazione del mercato" (sez. 4^, 30.11.11, Ben sassi, rv. 251742) ovvero quello "tabellare" (sez. 6^, 14.1.11, Laratta, 249535) - di sicuro, a fronte di un quantitativo come quello in esame, la contestazione dell'aggravante non appare certo temeraria.
3.8. (quanto al l'ottavo motivo - sub H)). Sicuramente da respingere è, infine, il presente motivo. Ricordando che il procedimento di quantificazione della pena - come pure di riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche - è esplicazione di un potere discrezionale di cui il giudice deve dar conto al fine di escludere il dubbio che abbia operato arbitrariamente, va anche soggiunto che, nel momento in cui, in questa sede di legittimità, sia accertata la presenza di una motivazione congrua, ancorata ad obiettive emergenze processuali e non manifestamente illogica, il vaglio deve considerarsi esaurito positivamente senza alcun margine per pervenire, sulla base dei medesimi dati, a conclusioni differenti (ancorché astrattamente possibili).
Orbene, nella specie, il ricorrente si duole del fatto che i giudici non abbiano tenuto della risalenza nel tempo dei fatti, delle condizioni di vita normali dell'imputato (in particolare del fatto che, successivamente, non risulta aver commesso alcun altro reato, ed, infine, dell'intensità del dolo e del grado della colpa. Tutto ciò avrebbe dovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si tratta, però, all'evidenza, solo di un tentativo di indurre questa S.C. ad una rivalutazione di dati che già entrambi i giudici di merito hanno preso in considerazione spiegando adeguatamente i motivi per i quali non fosse possibile, ciò nonostante, addivenire al riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. Del resto, queste ultime, non costituiscono affatto un diritto quesito per l'imputato ne' una "benevola concessione" da parte del giudice. In particolare esse non derivano automaticamente dall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto. Di qui, non a caso, la opportuna precisazione legislativa (v. D.L. 23 maggio 2008, art. 1, comma 1, lett. f bis, conv. L. 24 luglio 2008) introdotta con l'inserimento del terzo comma nell'art.62 bis c.p. che, pur non essendo automaticamente applicabile nella specie, è, tuttavia, indicativo della giustezza di una interpretazione restrittiva sul punto, peraltro, va sottolineato che, quanto a ZI, il problema non Si pone perché egli non è neppure incensurato (presentando un precedente specifico, ancorché non altrettanto grave).
In ogni modo, deve rammentarsi che la funzione di adeguamento della pena al caso concreto svolto dalle attenuanti generiche è correlata alla sussistenza obiettiva di situazioni 0 circostanze non rientranti tra quelle già codificate ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione. Si richiedono, in altri termini, elementi di segno positivo, della cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1^, 22.9.93, Stelitano Rv. 195339).
Tenendo tutto ciò presente, quindi non merita critica la conclusione negativa dei giudici di appello che ribadisce quella del Tribunale ove già si era posto l'accento sulla "particolare gravità del fatto che denota l'inserimento in dinamiche criminali di elevato spessore ed in una rete organizzativa di livello".
Giustamente poi, la Corte ha considerato che il lasso di tempo trascorso dall'epoca di commissione del fatto non presenta carattere "di rilevanza tale" da giustificare il riconoscimento delle attenuanti invocate. Sempre poi, nell'ottica dell'art. 133 c.p., il giudice di primo grado non aveva mancato di sottolineare l'atteggiamento "poco collaborativo" dell'imputato e quelli di appello, per altro verso, il fatto che, ciò nonostante la pena base fosse stata tarata sul minimo edittale.
Nel respingere il ricorso segue per legge, la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012