Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 2
In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen. riconosce sostanziale qualità di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte.
Deve escludersi l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M. non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non già un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge.
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Rassegna giurisprudenziale Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art. 501) Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501 comma 1, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (Sez. 3, 29219/2017). L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del PM) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c), soggetta ai limiti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 8377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8377 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U RA TA
83 77 /0 8
120 Sent. N. N. 17019/2007 Reg. G.
P.U. del 17.1.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Claudio Vitalone 55 Agostino Cordova Consigliere 66 Pierluigi Onorato 66 Alfredo Maria Lombardi 66 SA Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dall'Avv. Giuseppe Galli, difensore di fiducia di S.L. n. a omissis" il
"omissis" e da S.P. n. a "omissis" i "omissis" avverso la sentenza in data 4.12.2006 della
Corte di Appello di Milano, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Monza in data
3.6.2002, vennero condannati alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli art. 110, 81 cpv., 609 bis, 609 ter e 609 quater, ultimo comma, c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore, Avv. Giuseppe Galli, per Scarlassare Lino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.L. e S.P. in ordine al reato di cui agli art. 110, 81 cpv., 609
bis, 609 ter e 609 quater, ultimo comma, c.p., loro ascritto per avere compiuto in diverse occasioni
12 atti sessuali su di circa tre anni, figlia delloS.J. S.L. consistiti nel toccarle gli organi genitali e l'ano anche mediante l'uso di oggetti, nonché nello strofinare la vagina
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della bambina con le dita dei piedi;
commettendo inoltre il fatto con violenza consistita nel legare le braccia della minore con una cintura.
Si rileva in punto di fatto nella sentenza che la piccola J. nata nell "omissis" è figlia dello
S. I.M.T. separatisi consensualmente nel luglio 1997; a seguito della e di separazione entrambi i genitori avevano iniziato una nuova relazione e la bambina si recava dal padre due o tre volte la settimana o talora anche più frequentemente;
a partire dai mesi di maggio- giugno 1998 la madre aveva notato che la figlia, da qualche tempo più nervosa del solito, sfregava le sue parti intime contro lo spigolo del tavolino del soggiorno ovvero contro il piede del suo convivente, S. mentre era sdraiato sul divano. Nei giorni successivi la bambina aveva chiesto alla mamma di toccarle la patatina e di notte aveva iniziato ad avere incubi, dai quali si svegliava tutta sudata, piangendo e dicendo "aiuto, no, P. no, mi tagliano con il coltello",
Secondo il racconto della madre, in seguito la bambina aveva continuato ad essere molto nervosa ed aggressiva, chiedeva continuamente di essere toccata nelle parti intime, avvicinava il sesso al piede del S. sfregandolo contro e mimando un atto sessuale, chiedeva di essere baciata sulla bocca;
al rifiuto spiegava che P. il papà e C. le toccavano la vagina dopo averla legata sul letto;
in tale periodo la bambina toccava spesso il sesso del S. di suo figlio e si toccava la vagina.
Nel luglio del 1998 la madre di J. ed il suo convivente avevano preso contatti con il locale servizio di neuropsichiatria infantile e da qui erano stati inviati presso l'Ufficio Tutela Minori dei
Comuni di omissis" "omissis"
La bambina veniva, quindi, sottoposta ad osservazione nel corso di vari incontri con il dr. C. che si concludevano con una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress di tipo sessuale.
Nel corso degli incontri il dr. C. aveva fatto giocare la bambina con pupazzi ai quali la piccola parte lesa aveva attribuito i nomi P. C. J. e li aveva messi nello stesso letto dopo aver toccato il sesso del pupazzo che la rappresentava. Alla domanda se qualcuno aveva toccato il sesso dell'omino J. aveva fatto un cenno affermativo con la testa, pronunciando il nome
P. ma subito dopo aveva aggiunto di non voler parlare "di queste brutte cose".
Secondo quanto riferito dalla I. sempre nel luglio 1998, dopo l'ultimo incontro con il padre, la nonna materna aveva trovato la bambina sconvolta, con la vagina arrossata, che le bruciava. La piccola J. aveva detto alla nonna che le avevano messo uno spazzolino nella vagina e nel culetto.
In seguito la bambina aveva riferito l'episodio anche al dr. C. al quale nel corso di ulteriori incontri aveva riferito che P. le toccava la patatina con la mano e con il piede e faceva brutti giochi con il coltello finto sulla patatina, mentre lei aveva le mani legate.
Nel corso delle sommarie indagini la bambina era stata sottoposta a visita ginecologica;
durante l'attesa aveva chiesto all'ispettrice di polizia che l'accompagnava se le avrebbero fatto del male e, rassicurata sul punto, aveva aggiunto spontaneamente "non come la P. O S C U R A T A
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Veniva inoltre sentita nel corso di un incidente probatorio.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali entrambi gli appellanti avevano contestato l'attendibilità della piccola parte lesa e lo S. anche eccepito la inutilizzabilità degli elaborati peritali, in quanto effettuati in violazione del diritto di difesa, trattandosi di atti non ripetibili che dovevano essere espletati con le forme di cui all'art. 360 c.p.p..
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la difesa dello S. denuncia violazione ed errata applicazione di legge, vizi della motivazione della sentenza, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva.
Con il motivo di gravame vengono riproposte le censure afferenti alla inutilizzabilità delle consulenze medico legali fatte espletare dal P.M. ai sensi dell'art. 359 c.p.p., senza l'osservanza delle garanzie della difesa, trattandosi di attività irripetibile, considerate le rapide modificazioni che avrebbe subito l'apparato genitale della minore.
Sul punto si deduce che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto di poter superare l'eccezione, affermando che il materiale utilizzato dal tribunale aveva fatto legittimamente ingresso nel processo tramite l'esame dei consulenti tecnici. Si osserva, in contrario, che il contraddittorio tra i consulenti non costituisce una sufficiente garanzia dei diritti della difesa, che non ha potuto interloquire nel momento in cui venivano effettuati i rilievi;
che, peraltro, la sentenza impugnata non ha esaminato adeguatamente le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte dello imputato.
Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla ritenuta attendibilità della minore.
Si osserva che la corte territoriale ha ritenuto fenomeno naturale il fatto che la rivelazione degli abusi sessuali da parte della bambina sia avvenuto con modalità progressive ed anzi su tale circostanza è stato fondato il giudizio di attendibilità della minore, ma non si è, poi, tenuto conto delle contraddizioni e degli elementi incompatibili con un dato reale di volta in volta introdotti dalla piccola J. nel narrato.
In particolare - si osserva nel corso dell'incidente probatorio la minore ha affermato che ai
"giochini" avevano preso parte anche altre persone, ma subito dopo ha riferito che le altre persone avevano solo assistito ai "giochini"; ha riferito che era stato il papà a metterle il coltello nella patatina, mentre in precedenza aveva detto che era stata P. a metterle il coltello sulla patatina;
non ha saputo precisare se era stata sottoposta ad altri giochi, né ha riferito di alcuna violenza di tipo anale, di cui invece aveva parlato la nonna materna.
Si deduce, quindi, che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di carenza di motivazione, per non avere valutato adeguatamente i citati elementi di contraddizione ravvisabili nel narrato della
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minore, e nel vizio di illogicità della motivazione, per essere stata affermata la attendibilità della minore, quale conseguenza della progressiva rivelazione degli abusi, mentre sono stati svalutati illogicamente gli elementi di inattendibilità del racconto, che emergono proprio nella fase conclusiva di tali rivelazioni;
che neppure si è tenuto conto, nella valutazione della attendibilità della minore, della possibilità di fenomeni di auto o etero suggestione e dell'influenza che avrebbe potuto esercitare in proposito l'ambiente familiare materno.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia infine per manifesta illogicità della motivazione la mancata concessione dell'attenuante del fatto di minore gravità.
Si deduce che i presunti abusi sessuali non potevano essere ritenuti gravi, non essendo stato rilevato alcun segno di penetrazione, mentre dal racconto della minore emergono solo ipotesi di strofinamento;
che l'affermazione dei giudici di merito relativa alle conseguenze fisiche e psichiche riportate dalla bambina e definite gravi non trova riscontri nel materiale probatorio.
Con un unico mezzo di annullamento la S. denuncia, a sua volta, la sentenza per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
I denunciati vizi motivazionali vengono in primo luogo riferiti alla valutazione della attendibilità della minore. In proposito si richiamano i principi giurisprudenziale circa la necessità che, oltre alla valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca, venga accertata la attitudine psicofisica dei minori ad essere assunti come testi. Si censura, quindi, il mancato espletamento di una perizia psicologica, chiesta nel giudizio di primo grado dalla difesa degli imputati.
Si deduce, poi, che le dichiarazioni della bambina sono contraddittorie, inconsistenti e presentano molti lati oscuri. Si osserva che tali dichiarazioni non hanno trovato alcun riscontro esterno, in quanto le deduzioni dei consulenti del P.M., circa l'esistenza di segni degli abusi sessuali, sono state efficacemente smentite dal consulente della difesa.
Si censura l'affermazione dei giudici di merito, secondo i quali è naturale che la rivelazione degli abusi da parte di minori sia graduale e si deduce in contrario che proprio i minori sono soggetti a dimenticare rapidamente i fatti con il passare del tempo.
Nel prosieguo del motivo di gravame si ripercorre l'iter delle esternazioni della parte lesa per evidenziare gli elementi di inattendibilità da ravvisarsi nelle medesime e si censura la mancata valutazione delle deposizioni dei testi, che avevano frequentato l'abitazione della coppia
S. S. ed avevano affermato che la bambina trascorreva le giornate tranquillamente, fatto da ritenersi incompatibile con la sottoposizione della medesima agli abusi sessuali di cui alla contestazione.
Si rileva inoltre l'esistenza di segni che le dichiarazioni della minore siano state effetto di etero induzione attribuibile alla madre, portatrice di rancore nei confronti del coniuge per la recente separazione, nonché l'esistenza di elementi indiziari, nell'ipotesi di veridicità degli abusi, che gli stessi dovessero essere attribuiti al genitore della I. e si afferma che quest'ultima avrebbe tentato di coprire le responsabilità del padre, accusando l'ex marito.
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Si censura, infine, per violazione di legge e vizi della motivazione la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis, terzo comma, c.p..
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Si palesa opportuno precisare, con riferimento al primo motivo di gravame dello S. che la censura del ricorrente non si riferisce o, comunque, non può essere riferita alla deposizione dello psicologo, dr. C. , in quanto questi non risulta avere mai assunto la funzione di consulente del
P.M., avendo esaminato la piccola J. nel corso di numerosi incontri, quale medico operante presso l'Ufficio servizi sociali e famiglia del Comune di "omissis" al quale la madre della bambina era stata indirizzata dalle assistenti sociali dell'Ufficio Tutela Minori.
La deposizione del predetto dr. C. , con riferimento alla diagnosi che questi ha effettuato in ordine alla capacità della bambina, alle sue condizioni psicologiche ed a quanto a lui rivelato dalla medesima, costituisce, pertanto, un elemento di prova acquisito ritualmente e pienamente utilizzabile dai giudici di merito.
La censura dei ricorrenti è, invece, riferibile esclusivamente alle consulenze medico-ginecologiche fatte espletare dal P.M., le cui risultanze, peraltro, sono state stralciate dagli atti, ed alla deposizioni dei consulenti che le hanno eseguite.
Tanto precisato, è altresì opportuno osservare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, la decisione dei giudici di merito, anche se formalmente viziata per essere state utilizzate prove acquisite irritualmente, in tanto può essere annullata, in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto un peso rilevante nella formazione del convincimento del giudice, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare un identico convincimento (cfr. sez. un. 200000016, Tammaro, RV 216249).
Orbene, le risultanze delle deposizioni dei consulenti del P.M., la cui utilizzabilità è contestata dai ricorrenti, relative all'esito degli accertamenti medici eseguiti sulla piccola J. non si palesano affatto rilevanti ai fini della formazione del convincimento dei giudici in ordine all'accertamento della veridicità di quanto narrato dalla bambina ed alla conseguente affermazione di colpevolezza degli imputati, avendo testualmente osservato la sentenza impugnata che “l'affermazione della penale responsabilità degli attuali appellanti non si fonda in ogni caso su quanto riferito dai consulenti del P.M."
La sentenza impugnata, invero, non menziona affatto le risultanze delle predette deposizioni, ai fini della valutazione dell'attendibilità della parte lesa, in quanto il convincimento espresso dai giudici della Corte territoriale sul punto si palesa fondato su elementi diversi da quelli afferenti ad un riscontro fisico degli abusi sessuali ed, in particolare, sui rilievi afferenti alla genesi delle rivelazioni della minore, descritta in narrativa, sulla deposizione del dr. C. in ordine alla O S C U R A T A
esistenza di uno stress post-traumatico da abuso sessuale nella minore, nonché sul riscontro costituito dalle deposizioni degli altri testi indicati in narrativa circa le predette rivelazioni.
Va, infine, e per completezza di esame osservato che, secondo il prevalente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, "In tema di istruzione dibattimentale la corte può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti abbiano chiesto l'ammissione, la cui posizione è in tutto assimilata a quella dei testi, senza necessità di dover disporre ulteriore perizia anche quando il consulente, nominato in istruttoria, abbia effettuato i suoi accertamenti non in presenza del difensore." (sez. VI, 199502793, P.G. in proc. Albero, RV
200996; conf. sez. II, 199703383, SAlli, RV 207411).
Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, considerato che l'art. 501, comma primo, c.p.p. riconosce ai consulenti tecnici - di cui le parti abbiano chiesto l'ammissione ed il giudice l'abbia accolta - sostanziale qualità di testimone, senza operare alcuna distinzione tra consulenti che abbiano espletato il proprio mandato nell'ambito di una perizia disposta di ufficio o in via autonoma su richiesta di una delle parti.
Inoltre, il consulente tecnico incaricato dal P.M. di effettuare accertamenti che richiedono particolari conoscenze scientifiche non riveste la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, sicché per questi non può valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197, comma primo, lett. d), c.p.p. (cfr. sez. III, 200414794, Ponzio, RV 228530)
L'ausiliario del giudice (cfr. art. 126 c.p.p. e 1 Reg.) o del pubblico ministero, infatti, si identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge.
Nel resto le ulteriori censure dello S. con riferimento ai denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, e la quasi totalità dei rilievi della S. sono al limite dell'ammissibilità, in quanto si risolvono prevalentemente nella richiesta di rivalutazione dell'intero materiale probatorio per desumerne una diversa ipotesi ricostruttiva della vicenda, favorevole agli imputati, rispetto a quella accertata dai giudici di merito, e risultano, in ogni caso, anche esse destituite di fondamento.
Osserva, infatti, la Corte che l'accertamento di fatto contenuto nell'impugnata sentenza si palesa fondato su una motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici, contemplando l'analitica disamina di tutte le risultanze processuali.
La sentenza impugnata, dopo avere ripercorso le sequenze della vicenda nei suoi svolgimenti salienti, ha affrontato i temi della capacità a testimoniare della bambina e della attendibilità del suo racconto.
Sul primo punto i giudici di merito hanno accertato, in base alle osservazioni riferite dal dr. C. il quale aveva avuto modo di seguire a lungo la bambina, che la stessa presenta uno sviluppo O S C U R A T A
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cognitivo ed una evoluzione del linguaggio del tutto adeguato all'età ed al suo vissuto;
valutazione che la sentenza impugnata - rileva - non essere contraddetta da alcun elemento di segno contrario.
Ai fini della valutazione della attendibilità della parte lesa, poi, la sentenza ha particolarmente valorizzato il fatto che la rivelazione degli abusi “è avvenuta a seguito di comportamenti compulsivi di natura erotizzante" posti in essere dalla bambina, nonché la gradualità della rivelazione degli abusi e le modalità del loro svelamento, mentre si è tenuto conto degli elementi di dubbio indicati dalla difesa dello S. quale il coinvolgimento di altre persone nel narrato, ritenendosi tale fatto non determinate per una diversa valutazione circa l'attendibilità di quanto riferito dalla parte lesa, in considerazione della posizione marginale attribuita dalla bambina a tali persone e della particolare rilevanza degli altri elementi evidenziati.
I giudici di merito, inoltre, hanno escluso con diffusa argomentazione ogni credibilità della tesi della suggestione materna, avendo rilevato sul punto l'inesistenza di elementi per inferire che la
IE nutrisse rancore nei confronti del coniuge separato, nonché la inconciliabilità del narrato da parte della bambina con un'ipotesi di racconto indotto da altri, ed hanno affrontato, mediante il puntuale richiamo alla letteratura scientifica, la questione del falso ricordo infantile, ipotesi sulla quale si era particolarmente soffermata la difesa degli appellanti.
Anche con riferimento al diniego della perizia la sentenza si palesa adeguatamente motivata, essendo stata ritenuta superflua quella medica per le già indicate ragioni (ritenute assorbenti dai giudici di merito) della non rilevanza, ai fini della affermazione di responsabilità, di quanto riferito dai consulenti del P.M., nonché quella psicologica in base ai rilievi sulla accertata capacità di testimoniare della bambina.
Inoltre la posizione del nonno A. è stata compiutamente esaminata ed è stata esclusa con congrua motivazione l'esistenza di qualsiasi elemento indiziario a carico dello stesso, mentre i rilievi della ricorrente S. sul punto assumono carattere di mera insinuazione.
Nel resto, con l'unico articolato motivo di gravame la S. si limita a riproporre, sulla base di rilievi prevalentemente fattuali o mediante il richiamo di principi generici, questioni già disattese dalla sentenza di merito con argomentazioni adeguate, già esaminate in precedenza, non suscettibili di censura in sede di legittimità.
Infine, sono state adeguatamente spiegate le ragioni del diniego della attenuante del fatto lieve entità invocata dagli imputati, mediante la puntuale indicazione degli elementi ostativi alla richiesta concessione (giovanissima età della persona offesa, lo strettissimo legale di parentela dell'imputato, la natura degli atti compiuti e la loro reiterazione, la gravità delle conseguenze psichiche riportate dalla bambina) mentre a nulla rileva per una valutazione di segno diverso il fatto che nella specie non vi sia stata penetrazione.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue a carico dei ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 17.1.2008.
IL PRESIDENTE
Reine IL CONSIGLIERE RELATORE
IL CANCELLIERE
DEPOSI T CANCELLERA
2 5 FEB. 2009
L FUNZA CANCELERIA
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