Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2014, n. 7941
CASS
Sentenza 19 novembre 2014

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Nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod.pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione).

Ai fini della configurabilità dei delitti contro l'incolumità pubblica commessi mediante violenza, in contrapposizione a quelli commessi "mediante frode", è necessario e sufficiente che la condotta si realizzi mediante l'impiego di qualsivoglia energia o mezzo, diretto o indiretto, materiale o immateriale, idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la cooperazione di quella. (In motivazione, la Corte ha precisato che è riconducibile alla definizione di violenza l'energia impiegata in un processo produttivo che libera sostanze tossiche e innesca un inarrestabile fenomeno di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non è possibile resistere).

Il delitto di disastro doloso, nella ipotesi prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. pen., ha natura di reato aggravato dall'evento e non integra, quindi, un'autonoma ipotesi di reato.

In tema di giurisdizione, l'azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale.

Integra il cosiddetto disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen. ("altro disastro") non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; ne consegue che rientrano nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'"habitat" umano.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2014, n. 7941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7941
Data del deposito : 19 novembre 2014

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