Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 5
Nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod.pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione).
Ai fini della configurabilità dei delitti contro l'incolumità pubblica commessi mediante violenza, in contrapposizione a quelli commessi "mediante frode", è necessario e sufficiente che la condotta si realizzi mediante l'impiego di qualsivoglia energia o mezzo, diretto o indiretto, materiale o immateriale, idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la cooperazione di quella. (In motivazione, la Corte ha precisato che è riconducibile alla definizione di violenza l'energia impiegata in un processo produttivo che libera sostanze tossiche e innesca un inarrestabile fenomeno di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non è possibile resistere).
Il delitto di disastro doloso, nella ipotesi prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. pen., ha natura di reato aggravato dall'evento e non integra, quindi, un'autonoma ipotesi di reato.
In tema di giurisdizione, l'azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato, nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007, può essere legittimamente proposta davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale.
Integra il cosiddetto disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen. ("altro disastro") non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; ne consegue che rientrano nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'"habitat" umano.
Commentari • 15
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- 3. Cass. 45935/19 - morti da amianto ed effetto acceleratorehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora avuto occasione di …
Leggi di più… - 4. Raffaele Muzzicahttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 5. Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo eCarlo Bray · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in commento si inserisce nella lunga serie di pronunce della terza sezione della Corte di cassazione che provano a delineare i confini dell'area di applicabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006. Essa chiarisce un profilo, ma ne lascia aperto un altro. Infatti, da un lato rappresenta il definitivo accoglimento dell'interpretazione in senso estensivo dell'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato. La Cassazione si assesta, cioè, nel ritenere configurabile il reato nei confronti di un soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2014, n. 7941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7941 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
794 1/15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SIONE PENALE Udienza pubblica del 19/11/2014 Sentenza N.1292/2014 R.G.N. 53141/2013 Composta da Arturo Cortese - presidente - M.Stefania Di Tomassi - relatore - AL Cavallo ERa MA SE Caprioglio NR IU Sandrini ha pronunciato la seguente SENTEN sul ricorso proposto dalle parti civili: 1) ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (IL) 2) ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDEN SOCIALE (IN) 3) LI AU nato il [...] nei confronti dell'imputato EI PH RN e dei responsabili civili, : e da: 4) EI PH RN nato il [...], imputato, 5) DU OL AG., responsabile civile, 6) EC AG., responsabile civile, 7) VA OL AG, responsabile civile, avverso la sentenza n. 5621/2012 della Corte Appello di RI in data 03/06/2013. Ch Visti gli atti, la sentenza, i ricorsi, i motivi nuovi e le memorie;
udita la relazione del consigliere MAstefania Di Tomassi;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale ES UR IACOVIELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado;
uditi per le parti civili non ricorrenti gli avvocati: 1) RU NI difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 21; 2) ES BRACCIANI, anche come sostituto processuale dell'avv. IU PRENCIPE difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 15-bis; 3) ZI BONANNI difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 6; 4) GI ET difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 29, nonché come sostituto processuale degli avvocati: MA IA NALI difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 29-bis; NT NO difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 29-ter; ERo NOBILE difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 29-quater; e come sostituto processuale degli avvocati stranieri Sylvie TOPALOFF e Jean Paul TESSONNIER;
5) IZ NO difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 9; 6) LU CALDERARA, in sostituzione dell'Avv. PA COLI difensore del COMUNE di RUBIERA;
7) BE NE difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 5; 8) NR NA difensore delle parti civili CITTA' DI CASALE RR e COMUNE DI VILLVA RR;
9) RA D'AM difensore delle parti civili C.G.I.L. NT, C.G.I.L. CAMERA EL LAVORO di IA e delle altre parti civili di cui all'allegato n. 3, nonché in sostituzione dell'avv. Oberdan FORLEN difensore delle parti civili di cui all'allegato n.
3-bis; 10) ES D'DR difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 1 nonché quale sostituto dell'avv. AEno LAGHI difensore delle parti civili di cui all'allegato n.
1-bis; 11) AS DI EL difensore della CG e delle altre parti civili di cui all'allegato n. 11; 12) NI DI IO difensore della CG Campania e della FILLEA CG Campania e delle altre parti civili di cui all'allegato n. 10; 13) NA RI difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 26 e in sostituzione dell'Avv. RO AU difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 26-bis; 14) CO TT del foro di SA ER, difensore del Comuni di ZO, OL, AB RR, MO SUL PO, OZZANO RR e PONTESTURA, nonché in sostituzione dell'avv. Danilo RA N difensore delle parti civili di cui allegato n.
7-bis; 15) RT AM difensore delle parti civili C.G.I.L, C.I.S.L. NT, C.I.S.L. OR e delle parti civili di cui all'allegato n. 24, nonché sostituto processuale dell'avv. CE NALI difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 24-bis; 16) ES TT difensore della parte civile REGIONE NT;
17) EN LI difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 28; 18) SS TE difensore della parte civile W.W.F. ITALIA;
19) IA AR IN difensore delle parti civili ASSOCIAZIONE LAVORATRIVI LAVORATORI CHIMICI E AFFINI A.L.L.C.A. CUB e MEDICINA - - - DEMOCRATICA ONLUS;
20) AU DI difensore delle parti civili di cui all'allegato n. 17; 21) RT RI difensore di parti civili di cui all'allegato n. 4; 22) IA SE difensore di parte civile REGIONE LI ROMAGNA;
che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi dell'imputato e dei responsabili civili, con condanna come degli stessi alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, come da memorie, conclusioni e note scritte depositate;
uditi per le parti civili ricorrenti gli avvocati: 23) ES BRACCIANI per AU LI;
24) ER OTTOLINI per l'IL; 25) VA MALARA per l'IN; che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi nonché il rigetto dei ricorsi dell'imputato e dei responsabili covili, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, come da memorie, conclusioni e note scritte;
uditi per i responsabili civili gli avvocati: 26) SS DI AMATO per EC AG;
27) MA MANGIA per DU OL AG;
28) GU CA ALEV per VA OL AG;
che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi delle parti civili e l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
uditi per l'imputato ricorrente gli avvocati: 29) NC COPPI e 30) Astolfo DI AMATO;
che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3 RITENUTO IN FATTO A) I giudizi di merito 1. Le imputazioni e le decisioni. Con decreto di rinvio a giudizio in data 22 luglio 2009 PH ID e LO De IE De CH venivano chiamati a rispondere - entrambi nelle qualità di effettivi responsabili della gestione, nel tempo, della società RN s.p.a., esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in CA, SA ER, Bagnoli, Rubiera;
il primo anche quale effettivo responsabile della gestione delle società Industria RN SA ER s.p.a., Industria RN LI s.p.a., Icar s.p.a. e Industria RN Reggio MI s.p.a. esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in CA, SA ER, Bagnoli, Rubiera dei delitti di omissione dolosa di cautele contro infortuni su - lavoro (capo A) e di disastro innominato (capo B), aggravati dai disastri e dagli infortuni avvenuti. -1.1. L'originaria imputazione aperta per la data finale recitava che si trattava di fatti commessi a partire dall'aprile 1952. All'udienza del 20 dicembre 2010, il Pubblico ministero chiedeva correggersi il capo d'imputazione, nel senso che i fatti dovevano intendersi commessi in CA, SA ER, LI - Bagnoli, Rubiera dal 27 giugno 1966. Nello specifico, le contestazioni su cui si pronunziava la sentenza di primo grado erano le seguenti. Capo A) reato di cui all'art. 437, commi primo e secondo, cod. pen., per avere gli imputati omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di CA, SA ER, Bagnoli, Rubiera;
e, in particolare, per avere omesso di adottare: idonei impianti di aspirazione localizzata;
- idonei sistemi di ventilazione dei locali;
- sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto; idonei apparecchi personali di protezione;
organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli - stabilimenti;
con l'aggravante che dal fatto erano derivati più casi di malattia-infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto, individuati secondo le tabelle allegate (specificanti i nomi di ciascuna delle persone lese): (a) per lo stabilimento RN - Saca di CA, in: 74 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
23 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
46 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(b) per lo stabilimento RN di SA ER, in: 1004 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
16 lavoratori di ditte esterne deceduti per patologia asbesto correlata;
374 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
412 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 lavoratori di ditte esterne viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(c) per lo stabilimento SACA di Rubiera, in: 43 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
2 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
7 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
(d) per lo stabilimento RN di Bagnoli, in: 267 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
117 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
190 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata. Capo B) reato di cui all'art. 434 cod. pen., per aver gli imputati commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità; e, in particolare, per avere: - nei predetti stabilimenti, omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;
-in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti, fornito a privati e ad enti pubblici, e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;
- presso le abitazioni private dei lavoratori, omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;
5 con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni, mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, individuati, secondo le tabelle allegate (indicanti i nomi di ciascuna delle persone lese, solo in parte sovrapponibili a quelle esposte per il capo A): (a) per lo stabilimento RN -Saca di CA, in: 74 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
34 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
46 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
1 soggetto esterno deceduto per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
(b) per lo stabilimento RN di SA ER, in: 1004 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
16 lavoratori di ditte esterne deceduti per patologia asbesto correlata;
374 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
412 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 lavoratori di ditte esterne viventi affetti da patologia asbesto correlata;
252 soggetti esterni deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico in 250 casi, peritoneale in 2) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 soggetti viventi affetti da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
2 familiari di lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata (tumore polmonare); 2 familiari di lavoratori affetti da patologia asbesto correlata;
(c) per lo stabilimento ICAR di Rubiera, in: 43 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
2 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
7 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
4 soggetti esterni deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma pleurico) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
1 soggetto vivente affetto da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
(d) per lo stabilimento RN di Bagnoli, in: 267 lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata;
117 lavoratori deceduti con patologia asbesto correlata;
190 lavoratori viventi affetti da patologia asbesto correlata;
1 soggetto vivente affetto da patologia asbesto correlata (mesotelioma) riconducibile ad esposizione di tipo non professionale;
6 G 2 familiari di lavoratori deceduti per patologia asbesto correlata (mesotelioma).
1.2. Con sentenza in data 13 febbraio 2012 il Tribunale di RI dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai fatti al capo A) commessi fino al 13 agosto 1999 e in ordine ai fatti contestati al capo B) commessi in Rubiera e in LI-Bagnoli, perché estinti per prescrizione. Dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro contestati al capo A) relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999, e colpevoli dei reati contestati al capo B) commessi: quanto a ID dal 27 giugno 1966; quanto a De IE dal 18 settembre 1974 in CA e SA ER. E, riconosciuta la continuazione, li condannava alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie come per legge. Condannava quindi gli imputati De IE e ID nonché i responsabili civili EX OU SA, AN LD AG, BE AG e AM LD AG, in solido tra loro, tutti o in parte, ovvero singolarmente, al risarcimento dei danni derivanti dai reati a favore delle parti civili, per alcuni enti immediatamente liquidati, per altri rimessi alla liquidazione in sede propria e con provvisionali immediatamente esecutive.
1.3. A seguito di appello del Pubblico ministero, del Procuratore generale, degli imputati, dei responsabili civili e di alcune parti civili, la Corte di appello di RI, con la sentenza in data 3 giugno 2013 indicata in epigrafe, in parziale riforma delle statuizioni del Tribunale, "revocava" l'ordinanza emessa in data 20 dicembre 2010 dal Tribunale, che ammetteva la modifica dell'imputazione ad opera del Pubblico ministero, e, conseguentemente, "reintegrava" entrambi i capi d'imputazione con riferimento all'originario dies a quo delle condotte in contestazione, fissato all'aprile 1952. Assolveva entrambi gli imputati per i fatti loro ascritti sino al 27 giugno 1966, e De IE in relazione ai fatti riferiti al sito di Rubiera, per non averli commessi. Dichiarava nei confronti di De IE, in relazione ai residui fatti, non doversi procedere per morte dell'imputato e revocava per l'effetto le sanzioni accessorie e le statuizioni civili nei confronti suoi e del responsabile civile EX OU SA. Precisava i periodi di responsabilità (quali afferenti ad effettiva e consapevole, gestione di ID a partire da giugno 1976 per i siti di SA ER, CA e LI - Bagnoli, con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986; al 19 dicembre 1985 quanto al terzo;
dal 27 giugno 1976 e fino al 16 dicembre 1984 per il sito di Rubiera. Assolveva per l'effetto ID dai reati a lui ascritti per il periodo che andava dal 27 giugno 1966 a tutto il mese di maggio 1976, per non avere : commesso i fatti. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di ID in relazione al restante fatto contestato nell'ambito del delitto al capo A), perché estinto per 1 7 a prescrizione. Dichiarava invece ID responsabile del delitto continuato di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle condotte successive al maggio 1976, anche con riferimento ai disastri dolosi verificatisi a LI Bagnoli e a Rubiera. Rideterminava di conseguenza la pena a questo imputato inflitta in 18 anni di reclusione, confermando le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale ma revocando la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione. Quanto alle statuizioni civili, in parziale riforma della sentenza appellata, la Corte di appello rigettava le domande di IN e IL e revocava le condanne al risarcimento dei danni in loro favore;
rivedeva il titolo delle condanne in solido disposte dal primo giudice al risarcimento dei danni in favore delle parti civili enti e persone fisiche lese nonché parenti di persone fisiche decedute, escludendo dal novero dei debitori solidali De IE ed EX OU SA;
e condannava: - l'imputato ID in solido con AN, BE e AM al risarcimento dei danni: immediatamente liquidati, nei confronti di CG Piemonte, CG Naz. Cub, USR IS Piemonte, UST IS RI;
da liquidarsi in separata sede, con provvisionale, nei confronti di Medicina Democratica;
da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro, in favore di 321 persone fisiche costituitesi parti civili già considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
nonché di altre 31 persone fisiche costituitesi parti civili non considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro da suddividere pro quota fra gli eredi costituitisi parti civili di 225 persone offese decedute, già considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
nonché fra gli eredi di altre 117 persone offese decedute, costituitisi parti civili e non considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
l'imputato EI, singolarmente, al risarcimento dei danni: immediatamente liquidati, in favore di Fenea UIL proc. Alessandria;
da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti di Regione Piemonte, Regione MI Romagna, Comuni di SA ER, Balzola, Mirabello ER, Pontestura, LAnova ER, Morano sul Po, Ozzano ER, Coniolo, Rubiera;
ASL di Alessandria, Associazione familiari vittime dell'amianto; da liquidarsi in separata sede in favore di Province di RI, Alessandria e Reggio MI;
UIL Campania, CG Campania, Fillea CG Campania, Fillea CG Reggio MI;
Camera del Lavoro di Reggio MI, CG MI Romagna;
da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro, in favore di 26 persone fisiche costituitesi parti civili già 8 considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
nonché di altre 37 persone fisiche costituitesi parti civili non considerate nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro da suddividere pro quota fra gli eredi costituitisi parti civili di 79 persone offese decedute, già considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado;
nonché fra gli eredi di altre 92 persone offese decedute, costituitisi parti civili e non considerati nelle condanne al risarcimento del danno nella sentenza di primo grado.
2. La ricostruzione della storia dell'RN e del rischio da amianto Entrambe le sentenze di merito, così come il ricorso ID, premettono una sintesi della storia dell' "RN", inteso come prodotto e come imprese che lo produssero in IA. Occorre che se ne dia quindi conto preliminarmente perché solo partendo da tale ricostruzione è possibile riassumere efficacemente i discorsi giustificativi e le censure.
2.1. La genesi e lo sviluppo di RN IA Come ricorda la sentenza di primo grado, nel 1901 il cittadino austriaco DW HA, che cercava un materiale da imballo ignifugo che potesse sostituire il comune cartone, brevettò il prodotto "eternit". Il prodotto ebbe successo e trovò gli impieghi più svariati. HA non possedeva un'azienda nel settore del materiale da costruzione e ne fondò una in Austria. Nel contempo, vendette il brevetto nel resto dell'Europa ad imprenditori diversi. Tra questi, nel periodo tra le due guerre mondiali, s'imposero due gruppi, uno belga-francese e uno svizzero. Nel 1920, la famiglia svizzera degli ID acquistava il brevetto RN svizzero e la società produttrice, denominata Schweizerischen RNwerke AG, nata nel 1903 con stabilimento a Niederurnen. Durante la seconda guerra mondiale, mentre il gruppo GA era ostacolato dall'occupazione tedesca, la famiglia ID aveva esteso i suoi interessi in Medioriente, nei paesi latinoamericani e in Sud Africa. Nella gestione operativa degli stabilimenti del gruppo belga subentrava quindi la famiglia De IE. Alla direzione del gruppo svizzero restava invece sempre la famiglia ID;
la Schweizerischen RNwerke AG dal 14 dicembre 92 diveniva però IA AG, quindi, nel 1985, assumeva la denominazione AN LD AG. RN AG, fondata nel 92, veniva invece incorporata nella BE AG, società costituita il 24 novembre 1989 e ritenuta direttamente riferibile all'imputato PH ID. Intanto, in IA, il brevetto RN era stato acquistato dall'ingegner Adolfo ZA che aveva fondato agli inizi del 1900 RN ET Artificiale Società anonima, divenuta (dall'entrata in vigore del codice civile nel 1942) RN S.p.a. : La società aveva sede legale a Genova e stabilimento in SA ER. Nel 1939 veniva creato quindi un nuovo stabilimento a Bagnoli, quartiere di LI;
nel 1949 ZA veniva nominato Presidente onorario SAIAC e nel 1950 acquistava il 50% della Amiantifera di Balangero, l'unica impresa che si occupava nell'Europa occidentale dell'estrazione dell'amianto. Nel 1952 nelle società del ZA entravano quali soci gli ID, gli Emsens e i Cuvelier. Attorno al 1953 RN apriva stabilimenti anche a Siracusa e a CA, qui acquistando, tramite il rilevamento dell'intero pacchetto azionario, lo stabilimento originariamente gestito dalla concorrente S.A.C.A. Cemento Amianto s.p.a. Il 22 luglio 1980, la S.A.C.A. Cemento Amianto s.p.a. mutava la denominazione in Industria RN SA ER s.p.a. e con effetto dal 31 dicembre 1980 RN s.p.a. conferiva alla Industria RN SA ER S.p.a. (ex SACA) lo stabilimento di SA ER, mentre lo stabilimento di CA cessava l'attività nel 1982. CO i giudici di merito, dal momento dell'ingresso dei gruppi stranieri nel capitale azionario di RN spa, e ancor prima della morte del ZA, ovverosia dal 1956, la gestione operativa degli stabilimenti di SA ER, Bagnoli e CA era però di fatto nelle mani del "Gruppo belga". Il 26 ottobre 1972, a seguito di una riunione tenutasi a Bruxelles, era stato quindi deciso il passaggio della gestione operativa di RN s.p.a., che appariva in crisi, dai Belgi agli Svizzeri ID. Gli Svizzeri misero in campo una task force e iniziarono a finanziare massicciamente>> RN Spa;
la «cura» dei manager svizzeri e le «iniezioni di denaro>> degli ID [si tratta di espressioni dei giudici di merito] ebbero un effetto positivo quasi immediato per RN spa, che evitò il fallimento e tornò a pubblicare bilanci in attivo [sent. Tribunale p. 214] e il 27 giugno 1980, RN s.p.a. acquistava anche lo stabilimento di Rubiera da Icar s.p.a., di cui erano già gestori gli ID. Il 16 dicembre 1980, con effetti giuridici rinviati al 30 dicembre 1980, RN s.p.a. conferiva i suoi stabilimenti ad altrettante società autonome di cui, di fatto [secondo i giudici di merito, ma si tratta di affermazioni non contestate], controllava la totalità del capitale, così trasformandosi da società industriale a società capogruppo, che coordinava l'attività di quattro imprese industriali: 1) Industria RN SA ER s.p.a. (stabilimenti di SA ER e di CA); 2) Protego s.p.a. (poi Industria RN LI Spa), stabilimento di Bagnoli;
3) RN Siciliana s.p.a. (stabilimento di Siracusa, località Targia); 4) Nuova Icar s.p.a. (poi Industria RN Reggio MI s.p.a.), stabilimento di Rubiera). Pochi anni dopo il gruppo però definitivamente tracollava: il 23 novembre 1984 10 RN s.p.a. chiedeva al Tribunale di Genova l'Amministrazione Controllata, concessa il 21 gennaio 1985; il 16 dicembre 1985 RN chiedeva il Concordato Preventivo, concesso dal Tribunale di Genova l'11 gennaio 1986; il 30 gennaio 1986 l'assemblea straordinaria degli azionisti di RN S.p.a. deliberava la messa in liquidazione della società; il 3 giugno 1986 veniva presentata istanza di fallimento;
il giorno 4 giugno 1986 il Tribunale di Genova dichiarava fallita RN s.p.a. E la procedura concorsuale coinvolgeva le quattro società operative controllate da RN s.p.a. A giugno 1986 si colloca quindi inequivocabilmente la fine della operatività degli stabilimenti e, comunque, della gestione effettiva di RN IA riferita all'imputato e al gruppo svizzero.
2.2. L'eterogestione delle imprese italiane, secondo le sentenze di merito. Come è facile immediatamente intuire, a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente sta l'osservazione dei giudici di merito che gli "svizzeri" (gli ID), dall'inizio del loro insediamento e nel corso degli anni, avevano assunto di fatto la direzione di RN IA s.p.a. E ciò era avvenuto significativamente per almeno cinque settori: selezione e formazione del management dirigenziale;
controllo della produzione;
ricerca e controllo del rischio (centralizzata in Svizzera e poi estesa anche all'IA); strategia informativa;
gestione finanziaria. -Ne era prova in base alla ricostruzione delle sentenze di merito la task force istituita non appena acquisita la posizione dominante, secondo quanto risultava dal verbale della riunione di Bruxelles dell'ottobre 1972 (pagine 203 e 207 e seguenti sent. Trib.), a cui erano intervenuti M. Graf, in rappresentanza del gruppo svizzero, e K. IN, in rappresentanza del gruppo belga. La catena di comando delineata prevedeva che la task force proponesse, il vertice del gruppo svizzero decidesse e la direzione italiana eseguisse: i dirigenti italiani venivano così a perdere anche formalmente la loro residua autonomia quanto alle fondamentali scelte strategiche riguardanti l'attività societaria. Di particolare rilievo, ai fini delle decisioni, si riteneva quindi la circostanza che, con il subentro nel 1972 nella gestione diretta di RN s.p.a., la consulenza tecnica già affidata al gruppo svizzero aveva coinvolto lo specifico settore della gestione del rischio amianto, in relazione al quale il gruppo svizzero operava con una serie di centri di ricerca, tra cui il laboratorio di US, denominato Asbest Institut e diretto dal prof. Klaus RO, che, secondo il teste LI capo del Servizio Igiene sul lavoro per RN IA istituito nel 1976 dagli svizzeri e - diretto dal LI dopo un periodo di formazione al US effettuava - specifiche ricerche sulla pericolosità delle fibre di amianto» e costituiva, in materia, I' istituto di coordinamento» per tutte le Industrie RN del Gruppo sparse nel mondo;
al laboratorio di US giungendo le misurazioni e le analisi effettuate dai 11 servizi periferici e le direttive e fornendo poi direttive, impartite dallo stesso RO, vincolanti per i servizi periferici. CO la sentenza di appello, quindi, almeno a partire da giugno 1976 di tali aspetti della gestione del rischio da aminato si occupava personalmente e direttamente, secondo le volontà del padre, PH ID, che con il Convegno di US, da lui stesso voluto, aveva assunto l'iniziativa di coordinare, secondo le sue personali direttive, le politiche di tutela dell'ambiente di lavoro e di protezione della salute dei lavoratori in tutti gli stabilimenti del gruppo, compresi quelli italiani.
2.3. Il ruolo, in particolare, di PH ID Circa le "tappe della ascesa" di PH ID al comando della holding, e il suo ruolo di effettivo responsabile della gestione del rischio di amianto per RN IA, nelle sentenze di merito si ricorda che l'imputato era il figlio del proprietario e del gestore del gruppo svizzero che già nel 1972 aveva assunto, come detto, il controllo pieno ed effettivo delle aziende italiane, ed era, secondo quanto dichiarato dal fratello HO ID, sin dall'inizio predestinato a ricevere in eredità il gruppo di società che si occupava di amianto (raccolte sotto la sigla RN), tanto che, proprio in vista di ciò, era stato mandato in precedenza ad addestrarsi presso società estere del gruppo. Sempre secondo quanto riferito dallo stesso fratello, PH era subentrato gradualmente al padre AX nel settore, di modo che sin dalla metà degli anni Settanta fino al 1984, mano a mano che la sua responsabilità andava aumentando quella del padre era andata decrescendo. Quanto alle cariche formali, in data 14.02.1974, era stato nominato vice direttore di RN AG 92 (ossia della società svizzera a cui venne intestato il 57,5% delle azioni di RN IA, a partire dal 1984, subentrando ad AM LD AG, che era a sua volta una delle società intestatarie delle azioni di RN IA sin dal 1974); il 18.09.1974 era stato nominato amministratore delegato di IA AG (cioè di un'altra tra le società del gruppo svizzero intestatarie delle azioni di RN IA tra il 1972 ed 1975, dal 1985 AN LD AG); il 16.01.1975 era divenuto amministratore delegato di RN AG 92 e il 1°.07.1975, era stato nominato presidente di RN AG 92 (che possedeva l'intero pacchetto di AM LD AG e che venne incorporata nel 1989 in BE AG); a decorrere dal 1978, era stato inoltre nominato consigliere di amministrazione dell'Unione NC RE (una delle intestatarie delle azioni di RN IA tra il 1972 ed il 1976). Confermavano il ruolo di vertice nel settore di PH ID le dichiarazioni di LE LZ (entrato nel gruppo RN nel 1979 e amministratore delegato di RN IA dal 1984, secondo cui l'imputato era il numero "uno" del gruppo, il proprietario) e di GI IAnitrapani (come detto, ; amministratore delegato di RN IA, succeduto a IN, secondo cui l'imputato era succeduto al padre, che lo aveva già prima però delegato per le problematiche 12 del rischio da amianto, quale presidente del gruppo almeno da fine degli anni settanta). E le prime tracce documentali dell'attenzione dedicata dall'imputato a RN IA risalivano appunto all'anno 1976 e agli anni immediatamente successivi.
2.4. Il rischio amianto e la sua conoscenza. Quanto alle acquisizioni scientifiche che avevano nel tempo conferito certezza al rischio da amianto, si riferisce [qui in sintesi] che i primi articoli scientifici sulla natura di sostanza cancerogena dell'amianto e sulla incidenza decisa dell'esposizione a tale sostanza relativamente, in particolare, all'insorgenza del mesotelioma, erano comparsi già a fine anni '50, inizio anni '60, sulla base di evidenze cliniche di lavoratori esposti (studi di J.C. Wagner, C.A. Sleggs, P.Marchand). Nel 1963, nell'ambito del XIV Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, lo studioso W.D. Buchanan comunicava che, da un'indagine relativa al periodo 1947-1954 effettuata dall'Ispettorato del Lavoro inglese, era stata rilevata una incidenza di tumori bronchiali, di mesotelioma della pleura, del peritoneo e dell'ovaio particolarmente alta nei lavoratori esposti ad amianto. Nel 1964 la Conferenza sugli effetti biologici dell'amianto, organizzata dalla New York Academy of Sciences sotto la presidenza di I. OF - e in cui venivano descritti e presentati dal professor NR C. Vigliani i primi risultati degli studi italiani sui casi di mesotelioma della pleura in lavoratori esposti all'amianto sanciva il generale - consenso della comunità scientifica sugli effetti cancerogeni dell'amianto. Il 21 giugno 1968, nell'ambito del "Convegno sulla patologia da Asbesto" tenuto a RI, il dott. P. Maranzana, medico dell'IL, illustrava dati allarmanti, proprio con riferimento all'incidenza dell'asbestosi e delle neoplasie riguardanti lavoratori esposti ad amianto in tutta la provincia di RI. Nell'occasione, la relazione del prof. Vigliani riportava: che esisteva già un considerevole interesse internazionale a proposito degli effetti biologici dell'amianto; che organismi come l'Unione Internazionale Contro il Cancro e la Commissione Internazionale Permanente per la Medicina del Lavoro avevano creato speciali comitati per studiare gli aspetti biologici ed epidemiologici degli effetti della inalazione di polvere di amianto;
che poteva dirsi acclaratoera che tutte le qualità di amianto avevano manifestato proprietà fibrogene, la diversità della loro azione essendo più di ordine quantitativo che qualitativo, ma che certi tipi di amianto risultavano più pericolosi degli altri, e tra tutti il cosiddetto amianto blu, o crocidolite, capace di produrre tumori polmonari in genere e mesoteliomi pleurici in particolare. E tra i partecipanti veniva diffuso un documento intitolato "Norme standard di igiene riguardanti le polveri di asbesto crisotilo" edito dal Comitato delle Norme di igiene della British Occupational Hygiene Society, curato, per la traduzione italiana, dall'Istituto di Medicina della Università di RI diretto da G. Rubino e dalla Amministrazione provinciale di RI. 13 Nel 1969 il Regno Unito (che l'anno precedente aveva rinunciato all'uso della crocidolite, seguito dall'Australia nel 1970) emanava un regolamento (simile a quello introdotto in Germania nel 1940), presentato alla Conferenza del settore del 1971, che prevede specifiche procedure da attuarsi per contenere la diffusione delle polveri: si disciplinava in particolare (ai punti 3.9, 13 e 14) la necessità di mantenere la pulizia dei macchinari, della superficie, dei davanzali e dei pavimenti, che dovevano rimanere liberi da polvere;
l'utilizzo di strumenti di aspirazione per la pulizia dei locali;
la collocazione dei vestiti non da lavoro in luoghi separati. Analogo regolamento veniva introdotto negli Stati Uniti nel 1972, prevedendosi tra l'altro (al punto 16) che il trasporto dalla fabbrica ad altre destinazioni degli sfridi o degli scarti di lavorazione dell'amianto non in forma solida dovesse avvenire in un contenitore adatto e sigillato, ovvero chiuso in modo tale che non vi fosse perdita di polvere e dispersione della stessa nelle zone limitrofe allo stabilimento. Nel frattempo, a seguito della diffusione di informazioni sempre più precise sulla pericolosità delle polveri di amianto, il 24 e 25 novembre 1971 veniva tenuta a Londra una conferenza internazionale del Comitato di informazione sull'amianto (Asbestos Information Committee), finanziato dai maggiori gruppi industriali del settore (e a cui partecipavano, oltre a un delegato italiano, anche, quale delegato per la commissione del Benelux, il dott. J. Lepoutre medico di fabbrica dello stabilimento del gruppo belga di Kapelle-op-dem-Bos inviato tra il 1971 e giugno 1972 ad effettuare ricognizioni nello stabilimento di SA ER, e A. Eyben per RN S.A.). In tale sede W.J. Smither, dell'Asbestosis Research Council, esordiva osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati erano notevolmente aumentati nelle aree in cui veniva maggiormente utilizzato l'amianto, riconoscendo così che poteva oramai dirsi "evidente" l'associazione di tale tipo di tumore con esposizioni di tipo professionale. Si affermava, tuttavia, che i lavoratori dell'amianto risultavano comunque esposti ad un rischio minore rispetto ai fumatori di venti o trenta sigarette al giorno, e che occorreva in ogni caso considerare, più che gli aspetti nocivi, i «grandi benefici dell'amianto, e gli effetti negativi per la comunità se venisse privata di questa sostanza». Prevedendosi che le critiche e la campagna contro l'amianto si sarebbero intensificate, si consigliava, pertanto, di collaborare da un lato all'elaborazione di una legislazione più vincolante, istituendo, dall'altro e nel contempo, un "comitato d'azione" (una lobby, secondo i giudici del merito) che mettesse a punto una "strategia di comunicazione" (scritti ed opuscoli "tranquillizzanti") anche nei confronti dei sindacati per controbilanciare dichiarazioni di "esterni" (agli interessi imprenditoriali), quali i dottori OF e AT. A giugno 1976, presso il centro di US (Asbest Institut), si teneva quindi un Convegno su "Tutela del Lavoro e dell'Ambiente IA", voluto e organizzato proprio dall'imputato ID e da lui aperto con una relazione introduttiva in 14 cui si riferiva che l'amianto blu era stato già nel frattempo vietato in molti altri paesi e che dimostrando la sua approfondita conoscenza dei temi medici ed eziologici - trattati e delle conoscenze scientifiche acquisite sulla capacità dell'amianto di indurre non solo asbestosi ma anche tumori, in specie mesotelioma pleurico - ad avviso dei giudici di merito, costituiva prova della piena consapevolezza in capo allo ID della pericolosità qualificata dell'asbesto e manifesto, al tempo, della sua ferma volontà di trattare il problema del rischio alla salute alla stregua di un "comune problema produttivo" da risolvere in termini economici di costi benefici e - di propaganda. Nel 1977 la RC (International Agency for Research on Cancer) inseriva tutti i diversi tipi di amianto nel gruppo dei cancerogeni certi per l'uomo.
2.5. La legislazione interna specifica La sentenza del Tribunale evidenziava, per altro, come in IA, nel periodo di attività considerato: - la legge 12 aprile 1943, n. 455, poi modificata dal d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, avesse già esteso l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, istituita con r.d. 17 agosto 1935 n. 1765, all'asbestosi; - il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - già recasse disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi [qualificate dunque malattie professionali sulla base della loro eziologica tipica]; - il d.m. 18 aprile 1973 già includesse l' "asbestosi", associata o meno alla tubercolosi o ad un cancro polmonare, tra le patologie per cui era obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- il d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, recante Regolamento di attuazione dell'art. 4 della Legge 15 novembre 1973, n. 734, già prevedesse la corresponsione di indennità di rischio ai dipendenti dello Stato per "Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati"; -la legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante modifiche al d.p.r. n. 1124 del 65, già prevedesse che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere un premio supplementare nell'ipotesi che la concentrazione in aria di amianto era tale da determinare il rischio. Successivamente: il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dando [con ritardo] attuazione alle direttive CEE nn. 75/442, 76/403 e 78/319 (riguardanti, rispettivamente, i rifiuti, lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e i rifiuti tossici e nocivi) inseriva l'amianto nella 21^ posizione nella tabella (tra le sostanze che "trasformavano" un rifiuto speciale in rifiuto tossico e nocivo al superamento del valore di "concentrazione limite" stabilito), regolamentando, inoltre, il trasporto e la : 15 collocazione in discarica dei rifiuti contenenti amianto;
la Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto stabiliva una Concentrazione Limite (CL) di 100 mg/kg per amianto (polveri e fibre libere); classificava i rifiuti contenenti amianto come rifiuti tossici e nocivi, da collocarsi in discarica tipo 2B per concentrazioni (polveri e fibre libere) inferiori a 10.000 mg/kg e per le concentrazioni superiori in discarica di tipo 2C, ovvero in siti "ad alta protezione", in cui andavano riposti a dimora definitiva i rifiuti "più tossici".
3. Le ragioni delle decisioni. Gli imputati avevano sollevato molte eccezioni preliminari di carattere esclusivamente procedurale, parecchie di esse riproposte nei ricorsi e tutte respinte con motivazioni più o meno conformi dai giudici del merito. Trattandosi di questioni di diritto non è necessario soffermarsi ora sulle ragioni della loro reiezione. Nel merito, occorre invece rimarcare che, come emerge dalle contestazioni riportate all'inizio, ai due imputati (ora ne rimane solo uno) sono stati contestati soltanto i delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi. Più in particolare, al capo A) dell'imputazione, relativo all'art. 437 cod. pen., apparivano ricondotti i fatti verificatisi all'interno degli stabilimenti RN, sia come condotte (omessa predisposizione di misure idonee a prevenire ridurre i rischi - derivanti dall'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro) sia in relazione alle malattie-infortunio derivatene (riferite, in base alla lista di 2580 persone offese in calce, ai soli lavoratori, dei vari stabilimenti o di ditte esterne che con gli stabilimenti interagivano, colpiti da patologie asbesto-correlate: asbestosi, tumori polmonari e mesoteliomi). Il capo di imputazione relativo all'art. 434 cod. pen. era quindi riferito a ipotesi (tante quanti i siti) di disastro ambientale congiuntamente interni ed esterni, prodotti dall'incontrollata dispersione dell'amianto per un lungo arco temporale, che aveva originato una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone, comprensivo di coloro che avevano lavorato negli stabilimenti, dei familiari, di coloro che abitavano in prossimità. La condotta veniva per conseguenza descritta riportando i comportamenti omissivi legati più strettamente alle norme di precauzione specifiche, già descritti nel capo A), con l'aggiunta di comportamenti ulteriori, che andavano dalla omissione di informazioni adeguate, alla inadeguatezza dei controlli, alla fornitura all'esterno di materiali di amianto, determinando una esposizione nociva della popolazione in genere incontrollata, nociva e a tutt'oggi perdurante». Seguiva la lista di soggetti esposti a pericolo che comprendeva sia i lavoratori già indicati sub A); sia altre vittime tra i residenti nei quattro comuni dove si trovavano gli stabilimenti RN.
3.1. La sentenza di primo grado 16 Il Tribunale criticava detta formulazione delle imputazioni che, a suo avviso, si risolveva in una duplicazione della contestazione, non ripudiando in astratto la possibilità di un concorso formale tra le ipotesi dell'art. 437 o dell'art. 434 e altri reati, ma rilevando che «tra le ipotesi descritte nel secondo comma delle due disposizioni in parola esiste un rapporto di specialità reciproco e, dunque, i comportamenti che costituiscono la condotta a forma vincolata richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 437 c.p. non possono essere contestati ai fini della descrizione della condotta a forma libera necessaria per la commissione del delitto previsto dall'art. 434 c.p.» e che dunque il disastro "interno" contestato al capo B) avrebbe dovuto piuttosto formare oggetto di addebito del disastro previsto dal secondo comma dell'art. 437 c.p., in relazione al quale l'accusa si era limitata alla sola contestazione delle malattie infortunio. Mentre ai fini del giudizio sul secondo reato, contestato nel capo B), bisognava tenere conto soltanto dei rimanenti comportamenti a tale riguardo espressamente elencati. Come ricorda anche la sentenza d'appello (p. 250 sent. app.), il Tribunale riteneva, quindi, che sia l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 cod. pen. sia l'ipotesi del secondo comma dell'art. 434 cod. pen. costituissero fattispecie autonome (p. 509 sent. trib.), deducendone: (I) che il delitto di omissione dolosa di cautele doveva considerarsi consumato nel momento in cui si erano verificate i singoli eventi di malattie-infortuni dei plurimi reati di omissione dolosa contestati nel medesimo capo d'imputazione e che, quindi, era maturata la prescrizione per tutti gli episodi in cui le malattie erano state diagnosticate prima del 13 agosto 1999 (ovverosia ad oltre 12 anni e sei mesi dalla data della sentenza); (II) che il delitto di disastro ambientale doveva considerarsi realizzato nel tempo in cui si erano verificati ciascuno dei quattro eventi [uno per sito] di danno con pericolo per la pubblica incolumità riferiti nel capo d'imputazione; che costituivano, in altri termini, disastro ciascuno di detti macro-evento di inquinamento, consistente in una immutatio loci straordinariamente grave e complessa, dotata di prorompente diffusione nell'ambiente e tale da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all'interno e all'esterno degli stabilimenti RN e delle società collegate. Tali eventi di disastro potevano ritenersi tuttavia ancora in atto nei siti di CA e di SA ER, mentre nel siti di LI-Bagnoli e di Rubiera per effetto delle bonifiche effettuate la situazione di grave pericolo era cessata oramai da circa 15 anni. Dichiarava per conseguenza estinti per prescrizione i fatti di disastro riferibili a detti siti.
3.2. La sentenza di appello. La sentenza impugnata segue un orientamento per parecchi aspetti diverso. Espone in premessa (sulla falsariga metodologica di Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, IN) un "glossario" del termini scientifici e degli acronimi usati, di rilievo per gli studi epidemiologici considerati, relativi, nel caso in 17 esame, all'analisi e alla misurazione della distribuzione e frequenza di casi di asbestosi e di eventi patologici o mortali asbestosi-correlati nell'ambito della popolazione sottoposta ad esposizione alle polveri di amianto. E ancora in premessa, al fine di chiarire le coordinate della decisione, evidenzia che le contestazioni, riferite a vicende che avevano interessato quattro distinti siti e si erano sviluppate per un lasso temporale estremamente lungo (dal 1966 secondo la modificazione della contestazione in udienza, dal 1952 secondo l'originaria contestazione, e, per i fatti di disastro, ancora in corso), presupponevano, per l'individuazione della natura dei fatti e dei nessi, il ricorso allo strumento euristico dell'epidemiologia, cui andava riconosciuto il valore di disciplina scientifica idonea a garantire in modo attendibile la conoscenza del fenomeno studiato e a ricostruire con un coefficiente di elevata credibilità razionale o di alta probabilità logica, secondo i criteri richiesti per il giudizio penale, i profili di causalità generali rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti contestati, da tenere ben distinti da quelli della causalità individuale (certamente non investigabile per mezzo delle indagini epidemiologiche): tenuto conto, in particolare, della natura dell'evento del reato di disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen. e delle peculiarità che distinguevano, in concreto, gli specifici eventi di disastro da considerare.
3.2.1. Più in particolare sul punto, già nel respingere le questioni di nullità e le denunzie di violazione del diritto alla prova articolate dalle difese con riguardo alla assunta indeterminatezza, non chiarezza, del capo d'imputazione, e nel respingere altresì le reiterate richieste di prova in ordine alle singole patologie, la Corte di appello affermava quindi che «alla luce dell'interpretazione dei capi di imputazione contestati nel presente procedimento, che sotto il capo b) - non importa per il momento se come evento o come aggravante del reato previsto dall'art. 434 cod. pen. - è stato ascritto un disastro innominato, comprendente, tra l'altro, anche il disastro interno agli stabilimenti. Nel contempo, sotto il capo a) è stato addebitato agli imputati di avere causato più malattie-infortuni (cioè più infortuni, nell'accezione utilizzata dal codice nell'art. 437 cod. pen.), sebbene sia sottinteso, e reso evidente dal tenore della contestazione, che gli imputati hanno anche causato un disastro interno: è infatti indubbio che le oltre duemila malattie-infortuni (spesso mortali), citate nell'imputazione sub a) a mero titolo indicativo, costituiscono anche un evento lesivo dell'incolumità pubblica di portata eccezionale, qualificabile, secondo la legge penale, come disastro. Trattasi del disastro interno espressamente contestato sotto il capo b) come una componente del più vasto disastro innominato ivi ascritto agli imputati.» Ed afferma che non era dunque ravvisabile alcuna nullità atteso che «l'oggetto della contestazione mossa agli imputati è quella di avere omesso le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, così cagionando un numero indeterminato di malattie-infortuni tra i dipendenti (nella sostanza, dunque, un disastro, come meglio si dirà nel prosieguo)». ск : 18 3.2.2. Analoghi argomenti la Corte di appello sostanzialmente spende poi a proposito dell'eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Ammette che i capi d'imputazione non apparivano «di immediata e agevole comprensione», ma rileva che erano tuttavia tali «da consentire agli imputati di comprendere il contenuto degli addebiti e, conseguentemente, di esercitare, con riferimento ad essi, il diritto di difesa⟫>. A proposito della «dibattuta questione che ha ad oggetto l'inserimento del disastro interno sotto il capo A) oppure sotto il capo B), a seconda delle interpretazioni», quella letterale che lo vede contestato sotto il capo B), quella anti-letterale che lo colloca invece (quantomeno anche) sotto il capo A)>>, ritorna però all'impostazione originaria (interpretazione letterale), osservando che dall'attento esame dei fatti contestati si ricava che, sotto il capo A), gli imputati sono stati chiamati a rispondere di avere dolosamente omesso l'adozione di cautele antinfortunistiche, da cui scaturivano più infortuni sul lavoro (ossia più malattie- infortuni)>>; mentre sotto il capo B), è stato contestato il reato di disastro innominato, cioè un attentato all'incolumità sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti (cosiddetto disastro interno, fenomeno di proporzioni gigantesche, rese evidenti dalla pluralità di casi di malattie-infortuni di lavoratori, indicati nel capo d'imputazione a titolo esemplificativo, già verificatisi sino al momento della contestazione e, secondo il tenore della stessa, destinati a verificarsi ancora per molto tempo in conseguenza della condotta delittuosa realizzata sino al 1986), sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro (disastro esterno)». Riconduce quindi all'art. 434, secondo comma, cod. pen. un «evento composito [...] costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi». Prendendo ancora apertamente le distanze dalla sentenza del Tribunale, rileva poi che se poteva ritenersi corretto il governo della prova, appariva criticabile invece la decisione poi assunta, nella parte in cui ha individuato l'evento del reato previsto dall'art. 437 c.p. nell'insorgenza di ogni malattia-infortunio ed ha fatto decorrere da tale insorgenza i termini di prescrizione».
3.2.3. Ritiene difatti la Corte di appello che la fattispecie di cui all'art. 437 cod. pen. non contempli, al secondo comma, una fattispecie autonoma di reato, ma una aggravante. E poiché, a suo avviso, l'evento costitutivo dell'aggravante non può determinare uno spostamento del momento di consumazione rilevante ai sensi dell'art. 158 cod. pen., dichiara la prescrizione del reato al capo A).
3.2.4. La considerazione degli eventi infortunio e morte viene però recuperata dalla Corte di appello, quale componente del disastro interno, nell'ambito della 19 fattispecie di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen. Per essa la Corte di appello ritiene infatti che, diversamente da quanto affermato a proposito del capoverso dell'art. 437 cod. pen., sia ravvisabile una fattispecie autonoma di reato. L'incontrollata dispersione di fibre di amianto tanto negli ambienti di lavoro quanto in quelli di vita, «l'intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identità) tra le condotte contestate come causative del disastro interno e quelle riferibili al disastro esterno, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalità di gestione dell'attività produttiva considerata nel suo complesso», giustificava a parere della Corte di appello pienamente l'inserimento, nell'evento di cui al capo B), sia del disastro esterno relativo all'ambiente, sia dell'«evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agli stabilimenti». Dalla contaminazione dei predetti ambienti di lavoro e di vita era quindi derivato un eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell'apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche che registravano un drammatico - incontestato e incontestabile aumento dell'incidenza delle patologie da amianto sia tra i lavoratori della RN che all'interno della popolazione residente nei pressi dei quattro stabilimenti;
mentre l'eccezionale periodo di latenza, che poteva spingersi sino a 40 anni, della più grave di dette patologie, il mesotelioma, consentiva di affermare che l'evento disastro era ancora in atto. Poiché, si dice, il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma è, al contrario, insieme con l'immutatio loci, uno degli elementi che concorrono ad integrare l'evento del reato», perché «Se, infatti, l'evento coincide con la messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, il fenomeno epidemico oggetto di contestazione è legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame è uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l'evento.». CO la Corte di appello, in altri termini: la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo RN e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l'ecosistema preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti». Discendeva da tale impostazione che per nessuno dei quattro siti l'evento disastro poteva dirsi esaurito e che per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che «la consumazione del reato deve : correttamente essere individuata, anche in relazione ai siti di LI-Bagnoli e di i 20 Rubiera, soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti 0 ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione.>>.
3.2.5. Quanto alla natura dolosa delle condotte, la Corte di appello ritiene che, trattandosi di previsione autonoma in cui non è riprodotto l'elemento della condotta diretta a cagionare disastro, l'elemento soggettivo richiesto ha natura di dolo generico. Ricostruite le condotte dell'imputato relative alla gestione dell'attività di produzione dei manufatti in amianto, aventi contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo»>, e pur riconoscendo che aveva ereditato una situazione catastrofale», la Corte di appello ritiene non soltanto che PH ID avesse piena consapevolezza dei gravissimi rischi da esposizione prodotti dalla lavorazione dell'amianto in genere e dalla compromessa situazione igienico sanitaria degli stabilimenti italiani in particolare, ma che scientemente si era limitato ad adottare misure minimali, a costi ridotti (con il minimo sforzo, secondo il programma che si era dato e le direttive impartite), perseguendo piuttosto strategie di "difesa" (politica e sindacale) nei confronti dell'allarme rischio amianto che temeva si propagasse ed evitando di adottare quelle sole misure che avrebbero potuto davvero arginare il moltiplicarsi di patologie amianto-correlate, ovverosia la rinuncia ad utilizzare l'amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti». In sintesi, ID aveva piena consapevolezza del processo causale innescato in precedenza dal coimputato, che egli, per la sua parte, aveva comunque deliberatamente contribuito ad incrementare. E il suo atteggiamento soggettivo costituiva dolo diretto giacché «il fine ultimo da lui perseguito era quello di conservare e, se possibile, di rafforzare, la posizione occupata sul mercato dalle imprese di cui coordinava le politiche» e il mezzo reputato necessario usare per conseguire il risultato finale al quale mirava era costituito [...] dalla pressoché invariata conservazione delle condizioni di insufficiente difesa dalla polverosità in cui fino ad allora le imprese avevano esercitato l'attività produttiva, nella piena consapevolezza che il loro mantenimento protratto nel tempo [...] avrebbe necessariamente implicato [...] un forte aumento delle patologie amianto-correlate delle quali conosceva la gravità e la diffusività». D'altronde, si conclude, solo grazie alla opera di disinformazione consapevolmente promossa dall'imputato ID (e si richiama al proposito anche il così detto fascicolo LL, da cui emergeva l'accuratezza con cui ID si era preoccupato, con largo anticipo, di nascondere le tracce dei suoi interventi nella gestione del rischio amianto, dimostrando ancora che era 21 Ch pienamente consapevole del carattere inescusabile dei suoi apporti) la produzione dell'amianto aveva potuto continuare ad essere esercitata per un altro decennio.
3.2.6. Dal reato di disastro innominato derivava, secondo la Corte di appello, quale conseguenza diretta, e perciò quale danno immediatamente risarcibile nei confronti delle persone fisiche offese dal reato», un danno da esposizione all'amianto. I lavoratori occupati nei quattro stabilimenti e i cittadini dimoranti nei luoghi ove gli stessi erano situati e in quelli limitrofi avevano infatti certamente subito, a causa della «prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita» e «a causa del coinvolgimento di ciascuno in un fenomeno di natura epidemica, suscettibile di rivestire caratteristiche rilevanti ex art. 434 cpv c.p., un'aggressione all'integrità fisica conseguente all'introduzione, nell'organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo»>; avevano poi «indubbiamente subito anche un'aggressione all'integrità psichica, essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualità della vita ed il mutamento delle prospettive esistenziali in un soggetto che abbia subito un'alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere perciò entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilità, gravi patologie, spesso mortali». Anche le lesioni e le morti da cui scaturivano ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, potevano ritenersi riconducibili alle fattispecie di reato contestate, ma non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non potevano farsi rientrare nel novero dei danni ex delicto risarcibili in quella sede, che andavano limitati a quelli subiti per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale od ambientale, rispettivamente, negli stabilimenti e nei siti indicati». Infine, poiché la consumazione del delitto di disastro doveva ritenersi non ancora esaurita, in ragione del perdurante pericolo di altre manifestazioni morbose, neppure i danni da esposizione potevano ritenersi prescritti [neppure, quindi, quelli patiti da persone decedute a grande distanza di tempo]. B) I ricorsi 4. Hanno proposto ricorso sia l'imputato ID e i responsabili civili AM LD SA, BE AG, AN LD AG, sia le parti civili IL, IN e AU Carelli.
5. Ricorso dell'imputato ID PH ER ID ricorre con unico atto a mezzo dei difensori avvocati GU CA Alleva e Astolfo Di Amato. 22 а 5.1. Quanto ai profili penalistici, il ricorso premette una nota critica d'insieme, in sintesi evidenziando che: l'uso dell'amianto, che negli anni 60 era considerato materiale miracoloso e che ancora negli anni 80 continuava ad essere imposto in IA per alcune forniture pubbliche, a distanza di tempo si era rivelato fonte di tragedie individuali e collettive;
tra queste andavano registrate quelle derivate dalla lavorazione dell'amianto negli stabilimenti RN italiani;
gravemente segnata dai lutti derivanti dall'amianto era stata, in particolare, la comunità di SA ER, soprattutto per la incontrollata diffusione dei residui della lavorazione, il cosiddetto polverino, che si era protratta dai primi anni del novecento sino a quando, negli anni 70, il gruppo svizzero RN ne aveva proibito la distribuzione;
la drammatica situazione aveva inevitabilmente prodotto una richiesta di "giustizia", avvertita come una esigenza sociale: tanto che nel procedimento in esame si era assistito a una presenza senza precedenti di parti civili costituite, in numero di circa 6000 tra persone fisiche danneggiate, eredi, associazioni di vario tipo, enti territoriali;
a fronte di tragedie così complesse, altri paesi industrializzati avevano costituito adeguati fondi di solidarietà sociale o simili schemi collettivi in favore delle vittime;
l'IA era l'unico paese che aveva tentato di risolvere la questione mediante processi penali (luogo evidentemente inappropriato); nel caso RN era accaduto che l'unica persona contro cui era ancora in concreto possibile procedere penalmente, e su cui si sono concentrate le richieste di "giustizia", sostenute da fortissimi basi emotive, era l'imputato PH ID;
difatti, essendo stata interrotta la lavorazione dell'amianto a metà degli anni 80, tutte le altre persone erano ormai decedute;
l'attesa di una condanna, avvertita come necessità sociale, aveva influenzato tutto il procedimento sia per gli aspetti procedurali sia per quelli di merito;
solo così potevano essere spiegate violazioni dei diritti di difesa e procedurali inconcepibili in qualsiasi altro procedimento quali, nell'ordine: la ritenuta competenza del Tribunale di RI (in base ad una "scelta" di un - medico di Padova che aveva inviato gli atti relativi alla morte di un ex suo operaio al procuratore aggiunto di RI); - la redazione dei capi di imputazione in modo generico e vago (senza neppure - specificare il periodo riguardante l'imputato); la loro ripetuta interpolazione e "interpretazione"; una relazione introduttiva del presidente della corte d'appello che proponeva - : un parallelo tra la condotta dell'imputato che nel 76 aveva organizzato un convegno per i suoi dirigenti per informarli sui rischi derivanti dall'amianto, e la infame conferenza di WA (convegno in cui alti ufficiali e burocrati nazisti vennero messi al corrente della "Soluzione finale della questione ebraica" e 23 vennero sollecitati a coordinarne l'attuazione), così paragonando una conferenza industriale con il peggior crimine commesso dall'umanità; - l'assunzione, a fondamento delle condanne, di consulenze epidemiologiche elaborate sulla base di dati documentali ai quali era stato negato l'accesso alla difesa al termine dell'indagine e che non erano stati prodotti mai completamente in alcuna fase del giudizio nonostante le reiterate richieste della difesa;
e solo così potevano essere spiegate le inammissibili distorsioni dell'esame del merito, non soltanto contrassegnato, per l'indeterminatezza degli addebiti, da una permanente "liquidità" dell'accusa, ma in cui: - le norme incriminatrici erano state interpretate mutevolmente e secondo le contingenze processuali (bastava pensare che l'evento del reato era stato ricostruito in quattro modi diversi); si era fatto ricorso a una interpretazione dell'art. 434 cod. pen. non conforme ad alcun precedente giurisprudenziale;
era stata affermata l'esistenza di un evento epidemico in corso per luoghi che non avevano costituito oggetto di alcun esame, per tale aspetto, nella sentenza di appello;
era mancata una reale analisi del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento che gli era stato addebitato (detto nesso essendo stato semplicemente presunto in forza di pregiudizio); erano state trascurate, ignorate o minimizzate le prove offerte dalla difesa - relative al fatto che l'imputato non solo non aveva percepito profitti, ma aveva destinato alle società italiane in perdita la somma, per l'epoca ingente, di oltre 75.000.000.000 di lire, largamente utilizzata per creare condizioni di tutela dei lavoratori;
solo così, infine, poteva essere spiegata la evidente e inaccettabile distorsione del significato della organizzazione ad opera del giovane PH ID, nel 1976, a US, di una conferenza per tutti i dirigenti del gruppo per illustrare i rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto e per spingere ad adottare misure adeguate di protezione dei lavoratori, in un tempo in cui sia il mondo dell'industria e sia gli enti pubblici ignoravano e minimizzavano il problema. Denunzia quindi in particolare:
5.2. violazione di legge, per inosservanza degli artt. 8 e seguenti cod. proc. pen. in materia di competenza per territorio;
riprese le diverse eccezioni formulate sin dall'udienza preliminare e sempre respinte, si rimarca che lo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 29 marzo 2010, aveva riconosciuto che la genericità del capo d'imputazione, quanto alla collocazione temporale dei fatti, dava ragione di un'oggettiva difficoltà nella determinazione della competenza territoriale e, si aggiunge, spiegava la rilevanza degli elementi man mano acquisiti ai fini delle differenti formulazioni dell'eccezione della difesa;
il Tribunale aveva fatto quindi ricorso alla "correzione" del capo d'imputazione, qualificata mera modificazione del tutto irrilevante, con spostamento 24 della data di consumazione iniziale dal 1952 al 1966; con l'atto d'appello la difesa aveva dedotto che la circostanza della data non era affatto irrilevante, giacché nel 1952 erano operativi soltanto due stabilimenti (SA ER e in LI Bagnoli), nessuno dei quali ricadenti nella circoscrizione del Tribunale di RI (come era invece per lo stabilimento di CA, acquisito solo successivamente), e che l'intervento sulla data di commissione del reato non poteva considerarsi una correzione rituale del capo d'imputazione; l'eccezione con cui era stata individuata la competenza del Tribunale di SA ER era stata quindi determinata dalla iscrizione nel registro notizie di reato di un fatto relativo a malattia di dipendente di quello stabilimento, poi ricompresa tra quelle considerate nel capo d'imputazione del procedimento in esame;
si era inoltre aggiunto che nel caso in cui fosse stato impossibile individuare la competenza per territorio per il reato più grave, di disastro innominato, si sarebbe dovuta verificare quella per il reato meno grave, di omissione dolosa delle necessarie cautele, ma per esso il primo evento lesivo individuato era quello relativo alla malattia di GI CA, accertata il 15 dicembre 1953 in SA;
in ogni caso, anche a stare alla modifica della contestazione, le prime malattie accertate erano quelle di AR RI e di RT IS, entrambe risalenti al 1° luglio 1966 in SA;
a fronte, la Corte d'appello pur riconoscendo l'esattezza delle censure difensive in ordine all'anomala sostituzione della data di inizio della commissione del reato, e pur avendo per conseguenza riportato all'aprile dell'anno 1952 detto inizio del tutto arbitrariamente aveva ritenuto che tale data non poteva essere - ritenuta quella cui occorreva fare riferimento per individuare la competenza territoriale, giacché nessuno dei due imputati aveva ricoperto (né avrebbe potuto ricoprire) alcuna carica sociale all'interno di RN, in cui il più anziano dei due, de IE, aveva fatto ingresso solo a partire dal 27 giugno 1966; così argomentando aveva però, anzitutto violato il principio della perpetuatio jurisdictionis (che postula l'individuazione della competenza per territorio in base all'originaria imputazione); ed erroneamente aveva ritenuto ininfluente l'iscrizione presso la procura della Repubblica di SA ER di procedimento penale attinente a lesioni, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, patite da un operaio di quello stabilimento, giacché non vi era alcuna differenza naturalistica tra quel fatto e quelli in esame;
5.3. illegittimità dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 25, 10 e 117 Cost. e 6 CEDU, nonché con riferimento all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE;
si rileva, in linea subordinata rispetto all'eccezione formulata al punto precedente, che l'individuazione della competenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 cod. proc. pen. rendeva in ogni caso rilevante la questione di costituzionalità prospettate in relazione a detta norma atteso l'alto tasso di 25 arbitrarietà cui si presta il criterio in essa individuato per la determinazione residuale della competenza per territorio (come plasticamente dimostravano le vicende processuali in esame), in contrasto con i parametri evocati, che consentivano di affermare che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge é oggetto di una ineludibile tutela multilivello, cui ripudia la possibilità dell'individuazione del giudice a posteriori, in relazione ad una regiudicanda già sorta, o a iniziativa di una parte;
la disposizione oggetto di dubbio inverte invece, singolarmente, la regola generale secondo la quale il pubblico ministero che trae la sua competenza dal giudice, non viceversa, e introduce un meccanismo che sfugge alla possibilità di controllo secondo parametri oggettivi predeterminati;
consente la discrezionalità (assoluta) di una parte, non già, dunque, del giudice, rendendo possibile a quello scegliere questo (nel caso in esame era stato addirittura il dottor EN Merler, di Padova, a scegliere il pubblico ministero cui trasmettere il dossier relativo ad un ex dipendente RN deceduto per mesotelioma e, tramite il pubblico ministero così preferito, il Tribunale di RI); si chiede, per conseguenza che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame e che sia richiesto, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea se detta norma è compatibile con l'art. 46 della Carta dei diritti fondamentali;
5.4. violazione di legge per inosservanza degli artt. 417 e 429, comma 2, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, par. 3, CEDU per genericità dei capi di imputazione;
i capi d'imputazione, così come formulati e interpolati (prima in udienza preliminare, il 1° giugno 2009, eliminando il dies ad quem del 24 febbraio 2008, originariamente incluso;
poi in dibattimento, il 20 dicembre 2010, “correggendo" la data iniziale da aprile 1952 a giugno 1966), presentavano significative difficoltà di comprensione sia con riguardo ai riferimenti temporali sia in relazione alla qualifica soggettiva attribuita all'imputato (la locuzione "effettivo responsabile della gestione" non rispondendo ad alcuna nozione tipica per individuare la titolarità di una posizione di garanzia); segnale dell'anomalia del processo era la circostanza che lo stesso Presidente della Corte di appello all'udienza del 15 marzo 2013 aveva chiesto al procuratore generale dott. Guariniello, che come pubblico ministero aveva condotto anche l'accusa di primo grado, "interpretazione autentica" della contestazione e su di essa, espressamente, aveva fondato la ricostruzione del significato dell'imputazione (pagine 306 e 307 sentenza d'appello); era, dunque, sorprendente che si fosse poi ritenuto che i capi di imputazione andavano esenti da censure per quanto concerneva la loro precisione e chiarezza;
già il Tribunale, peraltro, nel riconoscere la omessa esplicitazione dei periodi di rispettiva responsabilità dei due imputati aveva implicitamente ammesso, da un 26 lato, che la genericità della formulazione dell'accusa si sarebbe risolta in una dilatazione dell'intervento difensivo, con inversione sostanziale dell'onere della prova;
dall'altro, in occasione della ordinanza del 29 marzo 2010, che l'incerta collocazione temporale determinava un'oggettiva difficoltà di determinarsi sulla eccezione di incompetenza territoriale;
la genericità e indeterminatezza evidenziate, e gli adattamenti della contestazione nel corso del processo, integravano dunque una violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, CEDU (in tal senso sentenza Corte EDU del 25/7/2000, COccia c. IA), dell'art. 14, par. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltreché dell'art. 111, terzo comma, Cost. e degli artt. 417, 429 e 552 cod. proc. pen., giacché era evidente che il riferimento a due categorie meramente fattuali, quali quelle di "effettivo gestore", del tutto atipica, e di "effettiva gestione", senza l'inserimento nel capo d'imputazione di alcun dato cronologico idoneo a delimitare il periodo di riferimento, inammissibilmente rimettevano all'imputato l'onere di selezionare periodo ed attività che lo avrebbero riguardato, e si era presentato a continui cambiamenti di prospettiva che avevano ulteriormente menomato la possibilità di difesa;
5.5. inosservanza dell'art. 429 cpv. cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 101 Cost., dell'art. 6, par. 3, CEDU e dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, richiamati dagli artt. 10 e 117 Cost.; nonché degli artt. 25 e 101 Cost. e 7 CEDU, con riferimento alla violazione del principio di legalità; la continua variazione, nel corso del giudizio, degli addebiti, era stata accompagnata inoltre dal continuo mutamento dell'interpretazione delle norme incriminatrici, con riferimento sia alla natura dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 434 cod. pen. sia all'individuazione dell'evento di disastro;
mentre per il Tribunale il disastro si identificava con l'inquinamento ambientale e si consumava man mano che detto inquinamento veniva ad emersione con la scoperta di nuovi siti recanti il polverino (si citano le pagine 516, 519, 520, 524 e 525 della sentenza del tribunale), la Corte d'appello aveva sposato una nozione del disastro affatto nuova, facendolo coincidere con il fenomeno epidemico che assieme con l'immutatio loci, sarebbe concorso nell'integrazione dell'evento del reato;
l'instabilità delle interpretazioni e delle imputazioni, adattate e trasformate al solo scopo di contrastare le linee difensive con configurazioni le più imprevedibili avevano dunque determinato patenti violazioni del diritto di difesa e del principio di legalità (si cita Sezioni U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella) 5.6. inosservanza degli artt. 178, lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, par. 3, CEDU, per l'illegittimo rigetto di una richiesta di rinvio per esame della traduzione di 240 documenti in lingua tedesca, prodotta in udienza preliminare solo : contestualmente all'inizio della discussione;
la richiesta di rinvio era stata tempestivamente formulata in udienza 27 preliminare, trattandosi di documenti cui lo stesso Pubblico ministero aveva fatto cenno nella sua discussione;
la questione di nullità, ritualmente riproposta in sede dibattimentale, era stata respinta con ordinanza del 29 marzo 2009 (sul rilievo che la lingua tedesca era nota all'imputato e che comunque la discussione della difesa era stata rinviata ad udienza successiva); siffatta decisione era stata oggetto di motivo d'appello, cui la Corte di appello non aveva risposto;
eppure non bastava che l'imputato conoscesse il tedesco, occorrendo che i documenti fossero leggibili dalla difesa, e il rigetto della richiesta aveva impedito a questa di produrre documentazione idonea a confutare il riferimento del Pubblico ministero alla inadeguatezza delle mascherine di protezione, depositata poi a dibattimento all'udienza del 29 marzo 2010, né poteva sostenersi, come avevano fatto il G.u.p. e il Tribunale, che si trattava di documenti depositati solo in sede di replica e quindi irrilevanti per la richiesta di rinvio a giudizio, giacché solo in sede di replica il Pubblico ministero aveva argomentato e analizzato le prove documentali che sostenevano la richiesta di giudizio;
5.7. inosservanza degli artt. 415-bis e 178, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo all'omesso deposito, in sede di conclusione delle indagini ed in udienza preliminare, dei dati e della documentazione usata dai consulenti epidemiologi del Pubblico Ministero;
il mancato deposito dei dati e dei documenti utilizzati dai consulenti epidemiologici del Pubblico ministero nella fase delle indagini e in udienza preliminare aveva comportato la nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di rinvio a giudizio, specificandosi che la prima richiesta al Pubblico ministero, in data 28 settembre 2007, reiterata il 13 giugno e il 3 ottobre 2008, e quelle rivolte al Giudice dell'udienza preliminare, il 12 giugno 2009, quindi al giudice del dibattimento (il 1° e 29 marzo 2010, il 14 marzo 2011, il 17 ottobre 2011) si riferivano a cartelle cliniche, certificati di morte, copie delle schede dei registri mesotelioma, materiale istologico;
il solo consulente Mirabelli, con deposito del 5 agosto 2008, aveva dato parziale riscontro alle richieste difensive;
ma le copie dei certificati di morte e Istat, dei bollettini necroscopici e dei registri comunali indicanti le cause di morte, che il consulente affermava versati agli atti del Pubblico ministero, non erano mai stati depositati alla difesa;
il file che lo stesso aveva allegato recava un'inammissibile oscuramento dei dati personali, per ragioni di privacy non opponibili alla difesa;
i dati presi a base delle altre consulenze non erano mai stati depositati;
il rigetto dell'eccezione, basato sul rilievo che non si trattava di questione di nullità ma semmai di inutilizzabilità, si poneva quindi in insanabile contrasto con l'utilizzazione ai fini della decisione delle consulenze epidemiologiche fondate su dati non ostesi;
era quindi in ogni caso errato, l'omesso deposito degli atti costituendo causa di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini (si citano Sez. 1 n. 4707 del 28 26/02/1999; e n. 14588 del 10/11/1999, Rv. 216204), avuto riguardo al fatto che esso aveva impedito di operare una valutazione critica dei risultati delle consulenze e di elaborare una consulenza di parte relativa al ricorrente;
5.8. inosservanza degli artt. 178, lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost. e 6, par. 1 e 3, CEDU, in relazione all'omesso deposito in dibattimento della documentazione e dei dati utilizzati dai consulenti epidemiologici del Pubblico Ministero;
dalle stesse deposizioni dei consulenti del Pubblico ministero dottori De Michelis, Luberto, Magnani e Menegozzo emergeva la complessità e la indispensabilità dei dati grezzi esaminati e integrati nelle valutazioni effettuate non solo e non tanto per apprezzare la significatività statistica dei dati, ma soprattutto per attribuire le singole cause di morte ai lavoratori della coorte [gruppo di persone oggetto di studio epidemiologico] esaminata;
ripreso quindi quanto detto al punto precedente in ordine alla assenza incompletezza dei dati grezzi versati in atti e depositati, si osserva che, insomma, la difesa non era stata posta in condizione di verificare i dati oggetto delle valutazioni dei consulenti;
anche con riferimento all'aggiornamento della consulenza Magnani, il cd depositato a dibattimento contenente assertivamente "i dati grezzi follow up al 2008", recava in realtà le sole estrapolazioni degli elementi dedotti dalla documentazione (ovverosia i risultati delle analisi del dott. Magnani, non i dati da cui dette analisi si riferivano); quanto al supporto informatico prodotto il 14 giugno 2011, lo stesso conteneva solo 181 schede Istat e 24 sottocartelle relative a soggetti residenti non esposti professionalmente, relative all'aggiornamento della consulenza depositata il 28 marzo 2011; a fronte, il Tribunale aveva inequivocabilmente mostrato di ritenere che le richieste di esaminare i dati di riferimento delle valutazioni epidemiologiche non fosse un diritto della difesa, ma una ingiustificata "pretesa" di esaminare documenti ingiustificatamente rimasti sempre presso l'ufficio del Pubblico ministero, ma, consapevole di tale lacuna, nella decisione non aveva dato rilievo alle consulenze epidemiologiche;
la Corte di appello, al contrario, aveva ritenuto che l'esito delle indagini epidemiologiche rappresentasse l'evento di disastro, e aveva tentato di superare il deficit di ostensione alla difesa affermando che i dati elaborati dai consulenti del Pubblico ministero erano dati direttamente acquisibili anche dalla difesa, quando proprio dagli atti emergeva, al contrario, l'inaccessibilità di tali dati, conosciuti dai consulenti dell'accusa grazie all'accesso a banche dati (dell'anagrafe Tributaria, IN e Inail), che aveva richiesto l'autorizzazione del Pubblico ministero;
tanto, come detto, comportava violazione delle norme evocate e dei principî affermati, tra l'altro, dalla Corte EDU (si citano la sentenza 2 giugno 2005, Cottin v. Belgio ed altre sul diritto all'esame degli atti e a potere esercitare una difesa effettiva), nonché dalla stessa Corte di cassazione (in Sez. 1, n. 29936 del : 29 29/7/2010, Sez. 3, n. 37490 del 21/09/2011);
5.9. illegittimità dell'art. 434 cod. pen., per contrasto con gli artt. 25, 10 e 117 Cost. (in quanto richiama l'art. 7 CEDU e l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE) ed inosservanza del principio di irretroattività di cui agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU;
richiamata l'eccezione sollevata nei giudizi di merito e la risposta della Corte di appello, secondo cui la questione di legittimità costituzionale era stata già esaminata, e ritenuta infondata, da Corte cost. n. 327 del 2008, si ribatte che in realtà la sentenza impugnata non spiegava affatto in base a quali criteri si distingueva la ipotesi del primo comma rispetto a quella del secondo comma;
mancava in ogni caso nella vicenda in esame l'evento "distruttivo" cui faceva riferimento la Corte costituzionale, la semplice diffusione dell'amianto non potendo ritenersi integrante detto "evento distruttivo"; secondo la migliore dottrina, anche la condotta del primo comma richiederebbe il verificarsi di una situazione di pericolo concreto per la pubblica incolumità, e non poteva accettarsi, perché ancorata a valutazioni affatto discrezionali e foriera d'incertezze, la tesi che era il mero dato quantitativo del pericolo (ovverosia della grandezza del pericolo) a distinguere il pericolo richiesto per le due ipotesi;
accentuava l'indeterminatezza l'evocazione, quale parametro di valutazione della condotta, dell'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956, che non solo non includeva specificamente le fibre di amianto, ma rappresentava esso stesso precetto affatto generico;
si sottolinea, quindi, che secondo la giurisprudenza della Corte EDU il principio di legalità ha riguardo non solo alla legge scritta, ma altresì all'interpretazione che di essa è data dal diritto vivente, sicché costituiva patente violazione di detto principio la circostanza che a base della condanna stessero interpretazioni (dell'art. 434 cod. pen. quale fattispecie idonea a ricomprendere il cosiddetto disastro ambientale, e dell'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 prescindente dal rispetto dei valori soglia - TLV, Threshold Limit Value - fissati dagli organismi internazionali) cui non faceva invece riferimento la giurisprudenza all'epoca dei fatti;
5.10. inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per mancata correlazione tra contestazione e condanna;
la sentenza impugnata aveva esplicitamente, e nella sostanza, addebitato all'imputato di non avere abbandonato la lavorazione dell'amianto (si citano le pagine 500 503, 508, 527, 557 della sentenza della Corte di appello); così - condannandolo per un fatto diverso rispetto a quello imputatogli, che consisteva nel non avere adottato le cautele per un uso sicuro del materiale amianto;
e la difesa, come emergeva dall'atto di appello (pagine 154 - 266), non si era difesa né era stata posta nelle condizioni di difendersi da tale divergente impostazione;
5.11. violazione dell'art. 434 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o 30 manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla fattispecie di disastro innominato;
si censura in particolare quanto affermato nella sentenza impugnata circa la natura della fattispecie di cui all'art. 434 cod. pen., rapporto tra il primo ed il secondo comma di detto articolo, autonomia della fattispecie di cui al secondo comma;
le conclusioni raggiunte si ponevano in netto contrasto con la contestazione e solo formalmente apparivano analoghe a quella del Tribunale, essendo fondate invece su argomenti affatto differenti;
si trattava di tesi in contrasto con natura e ratio della fattispecie, sua collocazione sistematica, dati testuali e orientamento giurisprudenziale consolidato (aspetti tutti che il ricorso diffusamente illustra); la somiglianza strutturale tra un delitto di attentato e il tentativo non consentiva comunque di ritenere ontologicamente assimilabili le due ipotesi e i principi di Sez. U, Fedi erano stati mal letti, obliterandosi il rilievo decisivo da essa assegnato al criterio strutturale della descrizione del precetto;
l'inaccettabile operazione ermeneutica compiuta aveva condotto a risultati manifestamente erronei anche in punto di individuazione dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui al capoverso, in patente contrasto anche con univoca dottrina e giurisprudenza di legittimità;
5.12. violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all'individuazione dell'evento del disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen.; la Corte di appello non solo aveva erroneamente ritenuto la fattispecie del secondo comma dell'art. 434 cod. pen. una fattispecie autonoma, ma aveva anche erroneamente affermato che l'evento "disastro" era costituito non solo (o non tanto) dalla immutatio loci, ma dallo stesso fenomeno epidemico (morti – morbilità) ad esso collegato (che ne costituiva ulteriore effetto), ritenendo non prescritto il delitto in quanto tale effetto epidemico non poteva ancora ritenersi esaurito;
la ricostruzione apertamente confligeva con l'analisi della norma che aveva compiuto : la stessa Corte costituzionale, che, conformemente a dottrina e a giurisprudenza comune (si cita Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, relativa a Porto Marghera), aveva collocato il pericolo per l'integrità fisica o la vita di un numero indeterminato di persone sul piano della proiezione offensiva dell'evento disastro, individuabile per la fattispecie in esame, analogamente che per le altre previste dallo stesso titolo, in : un accadimento materiale distruttivo di eccezionali dimensioni;
la potenza espansiva del nocumento costituiva, in altri termini, requisito dell'evento disastro ma non poteva comportare la dilatazione del tempo dello stesso a causa del prodursi delle ulteriori ricadute lesive (per le persone coinvolte) dall'evento disastro, che non costituivano esse stesse eventi del reato ma meri effetti dell'evento di questo già realizzato (si cita tra le altre, Cass. civ. Sez. 3, n. 9711 del 2013, relativa alla vicenda di Seveso); ancora manifestamente illogica era quindi la dilatazione del momento 31 consumativo in considerazione della lunga latenza delle patologie asbesto correlate: il fenomeno così descritto rappresentando evidentemente l'effetto di una pregressa esposizione pericolosa, non una messa in pericolo attuale, ovvero in correlazione con l'affermato perdurante inquinamento del territorio, anch'esso al più mero effetto dell'evento già realizzato;
del tutto infondato era quindi il paragone istituito con le fattispecie a consumazione prolungata o a condotta frazionata, tutte caratterizzate da un perdurante facere del soggetto agente, non ravvisabile nella fattispecie in esame;
5.13. violazione dell'art. 434 cod. pen. in relazione all'art. 158 cod. pen.; quanto evidenziato nei precedenti due punti palesava la conseguente erroneità nell'individuazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 434 cod. pen., ancorato non già al momento di perfezionamento del reato, ma da un lato alla realizzazione di un evento circostanziale, dall'altro ad aspetti legati alla sua offensività e costituenti postfatti rispetto all'evento consumativo della immutatio loci;
5.14. inosservanza degli artt. 192, 220 e 533 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione all'utilizzo, come prova, delle consulenze epidemiologiche del Pubblico Ministero;
in assenza di deposito agli atti del procedimento dei dati fattuali sui quali si fondavano le consulenze e di partecipazione della difesa agli accertamenti effettuati, dette consulenze non potevano ritenersi utilizzabili;
in ogni caso l'adesione alle conclusioni peritali non poteva essere, come nel caso in esame, affatto acritica, anche in punto di corretta acquisizione dei dati, e passiva;
per altro, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, la cui responsabilità era stata individuata a partire dal 1976, andava rimarcato che detto periodo non risultava mai preso in modo specifico in considerazione da alcuno degli epidemiologi dell'accusa (che avevano fatto riferimento ad un lasso temporale che partiva dall'ottobre 1974); infine, nonostante avesse accolto l'appello del Pubblico ministero con riferimento alla intervenuta prescrizione dei fatti riferibili ai siti di Bagnoli e Rubiera, la Corte di appello aveva valutato l'evento epidemico riferibile al periodo "svizzero" per il solo sito di SA ER (a detto stabilimento si riferiva infatti la deposizione del consulente Magnani, la sola citata in sentenza, pagine 562 - 563);
5.15. violazione dell'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e degli artt. 2087 e 2380 cod. civ. in riferimento alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, ovvero di datore di lavoro di fatto, all'imputato; all'epoca dei fatti, come ora, la qualifica di amministratore di fatto rilevante ai fini della materia del lavoro, richiedeva l'esercizio di effettive funzioni gestorie "di fatto” all'interno dell'impresa, non bastando l'esercizio, ab externo, di attività 32 G d'indirizzo e di coordinamento, non potendo neppure la direzione unitaria delle società del gruppo dissolvere l'autonomia formale e la pluralità soggettiva delle società che in esso confluiscono, salvo che ne risulti fraudolento o simulato frazionamento ed effettiva l'unicità delle strutture organizzative e produttive (mentre, controllando il vertice svizzero 23 stabilimenti e 1000 società sparse in tutto il mondo, era impensabile che il coordinamento comportasse, per ciò solo, l'esercizio di poteri gestori di fatto per tutte);
5.16. omessa motivazione sui presupposti di fatto della attribuzione della qualifica di "effettivo gestore" e contraddittorietà tra la motivazione e le prove acquisite circa la possibilità di attribuire a PH ID la qualifica di amministratore di fatto;
la sentenza impugnata neppure dava risposta alle censure difensive in ordine alla genericità e atipicità dell'espressione "effettivo gestore"; tale qualità veniva nella sostanza riferita esclusivamente alla posizione dell'imputato nell'ambito del convegno di US e a strategie generali del gruppo;
gli argomenti esposti contraddicevano molti di quelli acquisiti nel processo, alcuni dei quali, decisivi ed incompatibili con la tesi accusatoria recepita, erano stati del tutto ignorati;
in particolare il convegno di US riguardava tutto il gruppo RN nelle sue varie articolazioni nel mondo e con esso tutti i dirigenti del gruppo erano stati invitati a raggiungere gli stessi standard di sicurezza, la relazione dell'imputato offriva perciò elementi di prova in contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata;
la corrispondenza con GI IAnitrapani aveva come oggetto precipuo i rapporti con le organizzazioni sindacali, rientrando perciò a pieno titolo nella mera attività di direzione e coordinamento, e si riferiva, anche laddove parlava di altro, a relazioni industriali e a strategie generali;
il controesame di HO ID dimostrava chiaramente che IA non si occupava della effettiva gestione delle controllate;
il riferimento alla deposizione del teste WE non dava conto della precisazione da questo fatta circa la natura, definita "abbastanza sciolta", delle linee guida impartite, che lasciavano un significativo margine di intervento agli amministratori delegati delle singole società; l'esistenza di dibattiti e della possibilità di iniziative autonome, dunque di un rapporto dialettico e non gerarchico, erano attestate dalle dichiarazioni di LI e dalla lettera di IL Costa del 12 settembre 1980, in cui si dava conto di divergenze di opinioni tecniche tra l'Amiantifera di Balangero ed il centro di US;
carente e non congrua era anche l'attenzione posta all'esistenza di un potere di spesa in capo all'imputato, il cui potere di decidere in ordine all'allocazione delle risorse era stato solo presunto, peraltro apertamente confondendosi tra potere di spesa delle risorse della società (già acquisite alla stessa) e il conferimento, o il potere di conferimento, dall'esterno, di nuove risorse, non caratterizzate, non : potendolo essere, da alcun vincolo di destinazione alla tutela della sicurezza;
33 کے 5.17. contraddittorietà della motivazione con le prove acquisite in riferimento alla ricostruzione operata dalla Corte di appello circa l'effettivo significato del Convegno di US e il ruolo svolto in quella sede da PH ID e circa le conoscenze scientifiche esistenti all'epoca e negli anni successivi;
arbitrariamente la Corte di appello faceva derivare dalla conoscenza degli studi sul collegamento tra esposizione dell'amianto e mesotelioma l'affermazione della materiale impossibilità di trattare in modo sicuro l'amianto, senza debitamente considerare che negli anni 70 predominava invece ancora l'incertezza circa il rapporto causale tra asbesto e mesotelioma (ancora nel 1978 OF e EE davano atto delle controversie esistenti su alcuni aspetti sia della patogenesi sia del controllo, evidenziando che il numero degli articoli sull'argomento pubblicati nella lettura internazionale era nell'ordine di 3000 e che non poteva pretendersi che chi avesse responsabilità o interesse per la prevenzione di queste malattie fosse obbligato a districarsi tra dette opinioni contrastanti); la impossibilità di lavorare in modo sicuro l'amianto in realtà poteva considerarsi acquisita, alla stregua delle conoscenze scientifiche generali, solo nel corso degli anni 90: lo stesso pubblico ministero aveva prodotto un'intervista rilasciata nel 1976 da OF, che ancora affermava possibile un uso controllato dell'amianto; anche nella perizia di ufficio del 20 giugno 1979 del professor LL, si faceva riferimento a limiti soglia di concentrazione delle fibre di asbesto compatibili con un uso controllato;
la consulenza di parte citava, infine, le pubblicazioni di molti autorevoli organismi che ancora negli anni '70 e '80 consideravano sicuro l'uso controllato dell'amianto; il consenso del mondo scientifico, pur ancora non unanime, circa l'impossibilità di lavorare l'amianto in modo sicuro, si era avuto anzi solo nel 1997 con le conclusioni raggiunte dalla conferenza di Helsinki, e il legislatore italiano aveva in via precauzionale introdotto il divieto nel 1992 con la legge numero 257, dopo aver dato attuazione alla direttiva europea sulle soglie da rispettare;
i contratti collettivi di lavoro stipulati a partire dal 1976 si limitavano a prevedere il rispetto di limiti adottati negli Stati Uniti, pari a 0,5 fibre/cm³ per asbesto;
0,2 fibre/cm³ per crocidolite e 2 fibre/ cm³ per amosite, crisotilo e altre forme;
la stessa Direttiva 83/477/CE, fissando dei limiti soglia, implicitamente riconosceva la possibilità di un uso sicuro nelle lavorazione dell'amianto; anche la circostanza che il padre dell'imputato avesse diviso le sue aziende tra : i due figli per prodotti, assegnando all'imputato solo il gruppo dell'amianto, dimostrava quindi che la famiglia non ipotizzava alcuna impossibilità dell'uso di detta sostanza;
parimenti viziato era l'argomento secondo cui doveva considerarsi pacifica nella comunità scientifica l'attendibilità dei soli limiti (TLV) fissati dall'OSHA prima e dal NIOSH poi;
come dimostrava la documentazione depositata dalla difesa e ignorata 34 Ch dalla sentenza impugnata, non vi era affatto, all'epoca, generale condivisione della comunità scientifica sul punto;
mentre proprio i valori soglia indicati nel 1979 dalla commissione inglese citata nel verbale del Tour d'Horizon dello stesso anno erano quelli adottati, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dal gruppo RN;
quanto al Convegno di US era indubbio, stando alle dichiarazioni di coloro che erano stati sentiti oltre che all'obiettivo tenore della relazione dell'imputato, che il suo scopo ed effetto era stato proprio quello di richiamare l'attenzione dei dirigenti sui rischi della lavorazione dell'amianto e sulla necessità di adottare misure di precauzione;
5.18. vizi della motivazione e sua contraddittorietà rispetto alle prove acquisite in riferimento: a) agli investimenti rilevanti per la sicurezza effettuati nel periodo riferito all'imputato; b) all'abbattimento delle polveri;
c) ai risultati delle indagini epidemiologiche;
(a e b) in realtà, come detto, la Corte di appello rimproverava all'imputato il fatto che si fosse continuato a lavorare l'amianto; consapevole dell'estremismo di tale tesi, specie se rapportata all'epoca, aveva, però, anche distorto i risultati di alcune prove ed ignorate quelle di altre per sostenere la tesi, concorrente ma intimamente contraddittoria, che non erano stati effettuati investimenti e interventi adeguati per ridurre il rischio per la salute dei lavoratori esposti;
in particolare, in motivazione la Corte prendeva apoditticamente partito a favore delle considerazioni del consulente dell'accusa, dottor Silvestri, e ricorrendo all'argomento della fallacia della falsa analogia ometteva completamente di considerare le invece puntuali e documentate osservazione del consulente della difesa che si basavano su monitoraggi e rilevazioni effettuati da soggetti terzi, ENPI, IL, Università di Pavia, due differenti consulenti nominati da due diversi giudici, in relazione alla cui "inaffidabilità" lo stesso consulente dell'accusa si era limitato ad esprimere dubbi privi di base;
ed ometteva poi completamente di esaminare le osservazioni difensive con le quali si era rappresentato che, seppure non sovrapponibili, i diversi rilevamenti inequivocabilmente dimostravano, attesi i termini di grandezza riferiti, un significativo abbattimento delle polveri durante il periodo di attività degli stabilimenti in relazione ai quali era stata ipotizzata la responsabilità dell'imputato; fatto pacifico, inoltre, era l'importanza del flusso di denaro trasferito dal gruppo svizzero alle società italiane, pari ad oltre 75.000.000.000 di lire, cifra enorme per l'epoca; di tali importi secondo il consulente della difesa, in termini prudenziali, almeno una cifra superiore ai 30.000.000.000 poteva ritenersi destinata al miglioramento, sotto l'aspetto della sicurezza, dei processi produttivi;
del tutto illogicamente, e apoditticamente, la sentenza impugnata aveva però escluso che gli investimenti sui processi produttivi potevano considerarsi rilevanti per la sicurezza, 35 persino ignorando il dato incontestabile che il passaggio dalla produzione a secco alla produzione a umido aveva un impatto diretto nella riduzione della diffusione delle polveri e non considerando: da un lato, che erano proprio i consulenti dell'accusa che avevano posto l'accento sulle macchine utilizzate nei processi produttivi;
dall'altro, che il consulente della difesa aveva invece dimostrato, sulla base dei documenti esistenti in atti (in larga misura addirittura prodotti dal pubblico ministero o tratti in modo incontrovertibile da perizie, che nei procedimenti penali precedenti avevano riguardato gli stessi stabilimenti), che con riferimento alle operazioni per le quali sorgevano i maggiori rischi di polverosità, la tecnologia che era stata adottata nel periodo riferibile all'imputato era da considerare per l'epoca la migliore;
quanto risultava per tabulas effettivamente realizzato dall'imputato corrispondeva proprio alle postazioni adeguate, che si sosteneva non utilizzate;
e le perizie LL e VI, precedentemente redatte, contenevano una dettagliata descrizione dei sistemi di aspirazione dei vari reparti e lo stesso consulente Silvestri aveva riconosciuto che erano stati investiti svariati miliardi in impianti di aspirazione;
(c) quanto alla inattendibilità delle consulenze epidemiologiche effettuate dal pubblico ministero, ripetuto che non era stata data alla difesa la possibilità di accedere ai dati esaminati da detti consulenti, i consulenti nominati dalla stessa, sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti civili, avevano evidenziato l'esistenza di significativi errori diagnostici e accertamenti non rilevanti o non attendibili, concernenti numerosissimi casi (i dati puntuali sono esposti a pagine 274-276 del ricorso) e dei 1754 casi di asbestosi indicati nel capo d'imputazione, quelli relativi al periodo successivo al 1° gennaio 1975 (in relazione al quale poteva in astratto parlarsi di responsabilità del ricorrente) per i quali vi era un minimo di supporto per la diagnosi, erano solo 64: relativi per di più a persone che - avevano lavorato anche prima del 1° gennaio 1975 per un periodo di tempo di due o tre volte superiore rispetto a quello successivo a tale data;
e nonostante i consulenti dell'accusa e delle parti civili non avessero mai espressamente contraddetto tali valutazioni, ad esse non era stata dedicata alcuna attenzione nella sentenza impugnata;
le indagini epidemiologiche erano inoltre viziate sotto il profilo sistematico dall'omessa considerazione dei diversi periodi di cosiddetta effettiva gestione riferibili agli imputati;
anche laddove i consulenti dell'accusa avevano cercato di superare questo aspetto, assertivamente esaminando i casi riferibili al periodo successivo alla gestione dell'imputato, avevano individuato tale periodo a partire dal 1° gennaio 1975, mentre secondo la sentenza impugnata il periodo di effettiva gestione a lui attribuibile iniziava da giugno 1976; avevano inoltre utilizzato un modello di analisi, e cioè studi di incidenza, del tutto diverso da quello utilizzato in via generale per le indagini epidemiologiche, con conseguente assenza di 36 多 omogeneità che ne inficiava l'attendibilità; la consulenza della difesa redatta dal professor Marsch, disaggregando la consulenza Magnani, per periodi precedenti, successivi e comprendenti il 1° gennaio 1975, aveva quindi dimostrato che per i lavoratori assunti successivamente al gennaio 1975 si registrava una notevole riduzione del rischio di mortalità per tutte le eziologie tumorali, segnalando, altresì, significative incongruenze della consulenza Magnani specie con riferimento a variazioni delle codifiche, per nulla ininfluenti: tutto ciò però non era stato specificamente considerato dalla Corte d'appello che, omettendo di motivare sulle ragioni dell'acritica adesione all'indagine dei consulenti del pubblico ministero, neppure aveva posto attenzione al fatto che nessuno aveva esaminato il periodo che partiva da giugno 1976 ed al contrasto con i dati oggettivi e i difetti di elaborazione segnalati dai consulenti della difesa;
5.19. contraddittorietà della motivazione con le prove acquisite in riferimento alla esistenza del nesso di causalità e mancanza della stessa rispetto alla rilevanza delle esposizioni successive;
i vizi delle motivazione in punto di accertamento del nesso di causalità emergevano da quanto evidenziato al punto precedente;
qui si evidenzia, altresì, che la sentenza impugnata non aveva dato adeguato rilievo al fatto, accertato, che precedentemente all'intervento del gruppo svizzero la situazione delle società e degli stabilimenti italiani era catastrofica, come era, ed era rimasta però, catastrofica quella delle imprese italiane concorrenti;
gli interventi degli svizzeri avevano portato al raggiungimento di standard di sicurezza nettamente superiori a quelli sino ad allora utilizzati (il curatore del fallimento aveva riferito che una delle cause dello stesso era stato proprio l'onere finanziario sostenuto, a differenza della concorrenza, per la sicurezza) e alla prestazione di strumenti di assistenza e di controllo avanzati;
ma non ad una sovrapposizione nella gestione della sicurezza che restava affidata, all'esito di un confronto dialettico, ai tecnici italiani (si richiama ancora la deposizione LI), mentre i vincoli erano costituiti dai limiti invalicabili delle soglie di concentrazione ritenute affidabili, mantenute in Etrenit s.p.a. inferiori a quelle individuate dagli organismi internazionali (in assenza di limiti soglia per la legislazione all'epoca vigente); nessuna responsabilità poteva dunque trarsi dalle direttive, esplicite o implicite, impartite, nessuna delle quali aveva contenuto illecito (e potevano anzi considerarsi, per l'epoca, all'avanguardia); nessun rilievo aveva dato quindi, incredibilmente, la sentenza impugnata alla circostanza, che emergeva pacificamente da tutte le deposizioni testimoniali, che il gruppo svizzero sin dal suo ingresso nella compagine societaria (ovverosia dal 1970) aveva proibito, per la prima volta, la distribuzione del polverino;
così che l'inquinamento prodotto da detta sostanza (e le conseguenti malattie) non era certamente causalmente riferibile all'imputato; 37 Q in realtà la sentenza impugnata aveva riportato esclusivamente i fattori di rischio rilevati con riferimento allo stabilimento di SA ER e riferiti al mesotelioma, solo per tale patologia potendosi parlare, a causa della latenza, di un effetto epidemico ancora in corso;
ciò aveva tuttavia fatto senza menomamente rispondere alle osservazioni difensive (articolate nell'atto d'appello e documentate con riferimenti a plurimi studi scientifici) circa l'irrilevanza delle successive esposizioni sostenute dalla sentenza del Tribunale sulla consulenza del Pubblico ministero Barone - Adesi;
altro aspetto su cui la sentenza impugnata aveva omesso di motivare era quindi quello della rilevanza decisiva nella eziologia del mesotelioma, secondo gli studi scientifici da ultimo accreditati, delle fibre ultracorte e ultrafini, ovverosia di fibre che con gli strumenti esistenti all'epoca non era possibile individuare e la cui diffusione era perciò impossibile prevenire;
ed arbitrariamente aveva tentato di superare il rilievo difensivo nella sostanza addebitando, come detto, all'imputato di non avere interrotto del tutto la lavorazione dell'amianto;
5.20. difetto e illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa con le prove acquisite in riferimento all'elemento soggettivo del reato di disastro;
la sentenza impugnata aveva omesso di considerare molti e decisivi elementi che consentivano di escludere quantomeno il dolo (o aveva in relazione a tali aspetti fornito motivazioni solo apparenti); negli anni il gruppo svizzero non aveva percepito alcun profitto dalle società RN italiane ma aveva ad esse conferito la enorme somma di 75 miliardi di lire;
l'autorevolezza scientifica del prof. RO, responsabile del centro US, era attestata dalla documentazione prodotta e l'imputato aveva nutrito effettiva fiducia nella alta qualificazione sua e del centro;
i dati comunicati al centro dal S.I.L. (Servizio di igiene sul lavoro, secondo la sentenza del Tribunale, p. 221, istituito presso RN S.p.a. nel 1976 per volere della Direzione tecnica svizzera) e le informazioni sulla operatività del COPAE (Comitato protezione ambiente ed ecologia, la cui prima riunione era datata 2 novembre 1976), attestavano l'esistenza di attenzione specifica alla sicurezza e legittimavano la tranquillità dell'imputato, tanto più che i dati esibiti erano confermati dalle misurazioni di soggetti terzi (quelli prima citati, e anche ad ammettere l'inattendibilità di tali misurazioni nulla consentiva d'ipotizzare che essa fosse stata voluta e determinata dall'imputato); le cosiddette "pulizie straordinarie" effettuate in vista delle visite degli svizzeri confermavano quindi - contrariamente a quanto ipotizzato l'esistenza di direttive precise per l'abbattimento delle polveri e il fatto che i dirigenti italiani cercavano di far apparire agli svizzeri raggiunti i risultati da costoro pretesi in tale senso;
e le indicazioni date nel convegno di US e quelle nella riunione COPAE, non consentivano di dubitare che non solo i dirigenti ma anche i direttori degli stabilimenti erano avvertiti delle esigenze di sicurezza;
in contrasto con i dati oggettivi erano anche le considerazioni sul così detto 38 archivio LL (p. 575 s. sentenza Corte di appello), quello citato era infatti un carteggio relativo ad un momento (l'anno 1983, di apertura delle procedure d'insolvenza) in cui l'unica preoccupazione degli ID era un possibile scandalo finanziario che li coinvolgesse, e comunque non risultava che l'imputato avesse mai direttamente preso parte a detta strategia di "occultamento"; era, in ogni caso, errata la tesi secondo cui il dolo generico era sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo per la fattispecie in esame, e sicuramente doveva escludersi che lo ID avesse l'intenzione di causare un disastro;
5.21. illegittimità costituzionale e comunitaria della conclusione raggiunta relativamente all'intervallo di tempo intercorso tra la condotta e l'inizio del processo;
in subordine alle questioni prospettate con riguardo all'evento e alla prescrizione, si osserva che, ove le stesse venissero disattese, sarebbe da ritenere che l'inizio del procedimento a decine di anni di distanza dalle condotte (nonostante la risalente notorietà dei fatti, come dimostrava tra l'altro che già con ordinanza sindacale del 1987 a SA si fosse proibito l'uso dell'amianto) aveva prodotto innumerevoli e rilevanti pregiudizi per la difesa, anche con riguardo alla sola materiale impossibilità di reperire tutto il materiale documentale necessario, e dunque, in riferimento al suo diritto alla prova, in violazione dei principî dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU;
5.22. inosservanza dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e illogicità della motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della meno favorevole pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione con riferimento al reato di cui all'art. 437 cod. pen.; gli argomenti posti a base dell'asserita impossibilità di addivenire ad una assoluzione nel merito erano basati su elementi contraddittori e comunque (anche logicamente) inadeguati;
le affermazioni sulla insufficienza dei dati per affermare il rispetto dei valori soglia avrebbero dovuto, all'opposto, condurre a ritenere che non vi era prova per negare il contrario;
gli assunti sulla inesistenza di buona fede e sulla consapevolezza dell'inutilità di qualsivoglia investimento sulla sicurezza erano meramente presuntivi e in contrasto con il fatto che all'epoca la lavorazione dell'amianto non poteva considerarsi vietata o in sé illecita (rimandandosi, per resto, alle osservazioni, egualmente spendibili, ai punti 5.16 - 5.20); :
5.23. violazione degli artt. 27, 101 e 111 Cost.; 47, secondo comma, e 48, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali UE;
6, primo e secondo comma, CEDU;
alla luce delle osservazioni svolte, le decisioni di merito violavano il principio : 39 8 della "presunzione di innocenza", anche sotto l'aspetto della imparzialità del giudice (si richiamano, ampliandole, le osservazioni della premessa critica e del punto 5.5.; si ricordano prese di posizione preconcette di organi pubblici e di governo, campagne e informazioni tendenziose dei media).
5.24. Quanto ai profili civilistici, si denunzia, in primo luogo, inosservanza delle previsioni di cui agli artt. 2 I. 31 maggio 1995, n. 218; 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
267 del Trattato FUE;
omissione e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di giurisdizione;
la censura è espressamente riferita al paragrafo 8.1.3, pagine 613 e seguenti della sentenza di appello, e concerne il rigetto delle eccezioni relative al difetto di giurisdizione del giudice italiano, individuato ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., in ordine all'azione risarcitoria promossa nei confronti di cittadino elvetico e di responsabili civili, anch'essi elvetici (sostenendosi, anche per tale aspetto, l'interesse e la legittimazione dell'imputato a sollevare la questione), prospettate con riferimento all'art. 5, par. 4 della convenzione del 2007 (che recepisce le analoghe disposizioni della convenzione del 1968 e regola i rapporti tra Svizzera e UE conformemente al Regolamento 44/2001/CE); si lamenta, in particolare, che nel rigettare l'eccezione la Corte di appello si era limitata a considerare il diritto interno, senza prendere in esame la deduzione con la quale si evidenziava che in altri paesi UE è diffusa una interpretazione di detta norma eccezionale che ne esclude l'applicabilità a soggetti diversi dall'imputato; si evidenzia come anche il solo dubbio interpretativo imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;
si afferma inoltre che non era pertinente il riferimento all'art. 62 I. n. 218 del 1995; che l'assegnazione della competenza a mente dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. costituiva criterio non riconducibile a quelli riconosciuti applicabili dalla convenzione;
che la Corte di appello aveva completamente omesso di rispondere all'ulteriore osservazione che, non potendosi includere la controversia civile in esame tra quelle regolate dalla Convenzione, andava affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
neppure si erano considerate, difatti, le deduzioni con cui si sosteneva che non rientravano nella materia regolata dalla Convenzione le controversie in cui la pubblica amministrazione agisce iure imperio (come era avvenuto per gli enti territoriali portatori di pretese civilistiche); e che atteneva del pari all'ambito del diritto pubblico la responsabilità "ambientale" evocata dalla Corte di appello con riferimento al d.lgs. n. 152 del 2006, attuativo della direttiva 2004/35/CE; che analoghe considerazioni andavano fatte con riferimento alle richieste risarcitorie 40 Ch legate al danno all'immagine avanzate da detti enti;
5.25. violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.; mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di prescrizione delle azioni civili;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza impugnata;
si deduce in particolare che gli abnormi risultati raggiunti dalla sentenza impugnata in punto di non intervenuta prescrizione delle azioni intentate, ad esempio, da eredi di persone morte da moltissimo tempo, o di enti territoriali, deriverebbe all'evidenza dalla violazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., e del principio secondo cui, in caso di reato unico produttivo di diversi eventi lesivi, la prescrizione dell'azione civile decorrere da ciascun evento (si argomenta in base a Cass. civ. Sez. 3, n. 14528 dell' 11/10/2002, richiamandosi altresì Cass. civ. sez. 3, n. 9711 del 22/04/2013); si sostiene, inoltre, che con riferimento alle azioni civili intentate nel presente procedimento la prescrizione sarebbe intervenuta prima della sentenza di primo grado, il primo atto interruttivo essendo da individuare nell'atto di costituzione di parte civile (argomento in base, tra le altre, a Cass. civ. Sez. U, n. 1479 del 18/02/1997) ovvero nella richiesta di rinvio a giudizio;
5.26. inosservanza degli artt. 185 cod. pen.; 187, comma 3, 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; 115, 116 183, settimo comma, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 6 della CEDU;
mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nelle parti in cui era stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall'imputato e dai responsabili civili ed era stata accertata l'esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di euro 30.000; la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.1 della sentenza, pagine 591 e seguenti;
si osserva che il Tribunale non aveva dato ingresso alla prova testimoniale richiesta dell'imputato, vertente anche sul danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili, e aveva respinto le richieste di provvisionale per il danno da esposizione, escludendo che si potesse ricorrere esclusivamente a prova presuntiva (pagina 579 sent. Tribunale); la Corte di appello aveva anch'essa rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, ma aveva riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale, composta da tre voci biologico, morale ed esistenziale conseguente all'esposizione di amianto, ritenendo sufficiente prova le annotazioni dei libretti di lavoro e i certificati di residenza;
il rigetto della richiesta di istruzione probatoria, non motivata, violava così il diritto alla prova riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 2697 cod. civ., 115, 116 e 183, comma 7, cod. proc. civ. nonché (anche per le statuizioni civili) dall'art. 190 cod. 41 proc. pen.; la Corte di appello non aveva neppure considerato che secondo la giurisprudenza civile il libretto di lavoro non bastava a fornire prova certa del rapporto stesso;
aveva ignorato i rilievi sulla lacunosità e inattendibilità della documentazione prodotta dalle parti civili, esposti nell'atto di appello dei responsabili civili (si richiama l'appello di BE su posizioni Margara, Mazzucco, Scarrone); aveva arbitrariamente utilizzato prove presuntive dopo avere rigettato la richiesta di prove volte a dimostrare enunciati fattuali alternativi;
inoltre, riconoscendo in via presuntiva un danno non patrimoniale nelle tre componenti prima considerate, e liquidando per esso una immotivata e indiscriminata provvisionale, aveva violato: (a) il principio che in caso di danno biologico la prova non può fermarsi all'evento lesivo, ma deve coinvolgere il danno- conseguenza (si cita copiosissima giurisprudenza, tra cui Sez. U. civ. n. n. 26972 dell'11/11/2008 e C. cost. n. 372 del 1994), atteso che la mera presunta aspirazione di particelle di amianto non potrebbe rappresentare, di per sé, menomazione della integrità psico-fisica; (b) il principio che danni non patrimoniali e morali devono essere sempre rigorosamente provati (si cita tra l'altro Sez. U. civ. n. 2515 del 21/02/2002); (c) ogni canone di congruità logica, riconoscendo a tutti, indistintamente e senza adeguata dimostrazione della sua congruità, la stessa provvisionale di 30.000 euro;
(d) l'art. 539 cod. proc. pen. e i principi che impongono che ogni decisione sia motivata;
5.27. inosservanza, altresì, degli artt. 185 cod. pen., 91 cod. proc. pen., 1227 e 2043 cod. civ.; 61 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; omissione e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura fa espresso riferimento al paragrafi 8.1.8. della sentenza, pagine 660 e seguenti;
si sostiene che gli argomenti esposti a ragione del riconosciuto diritto al risarcimento del danno, facendo coincidere danno e evento dannoso, rappresentano un riconoscimento del danno in re ipsa, inammissibile nell'ordinamento; si aggiunge che in ragione della sovraordinazione delle organizzazioni sindacali nazionali su quelle locali, le funzioni delle articolazioni locali e intermedie sarebbero normalmente assorbite in quelle delle organizzazioni nazionali e dovrebbe in ogni caso vigere un regime di alternatività; il principio di ragionevole durata, da cui discendono esigenze di semplificazione, dovrebbe poi portare ad escludere una superfetazione degli interventi;
sicché una interpretazione sistematica del secondo comma dell'art. 61 d.lgs. n. 81 del 2008, imporrebbe di ritenere che lo stesso legittima le organizzazioni e associazioni ivi richiamate al solo esercizio dei diritti e delle facoltà 42 delle persone offese;
le condanne in favore delle organizzazioni sindacali violavano inoltre l'art. 1227 cod. civ. (che imponeva quantomeno una decurtazione del danno per concorso nel fatto colposo del creditore) in considerazione: da un lato, del fatto che risultava dagli atti che i sindacati avevano conoscenza del rischio amianto da epoca antecedente a quella delle condotte in esame e che non avevano assunto alcuna iniziativa per la tutela degli interessi di cui lamentavano ora la lesione;
dall'altro della circostanza che l'organizzazione ALLCA non era all'epoca delle condotte ancora costituita e quindi nessuna lesione poteva la stessa lamentare per i danni subiti dai suoi iscritti precedentemente alla sua stessa nascita;
ed erano in ogni caso prive di adeguata motivazione con riguardo ai criteri della liquidazione [effettuata in via equitativa];
5.28. violazione degli artt. 185 cod. pen., 91 cod. proc. pen., 1227 e 2043, 2059 cod. civ.; omissione e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione della legittimazione attiva delle associazioni WWF IA, Lega ambiente, Associazione familiari vittime dell'amianto, Aiea (associazione italiana esposti amianto), Medicina democratica, ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.9 della sentenza impugnata, pagina 672 e seguenti;
si afferma che detti enti non potrebbero vantare alcun diritto soggettivo al perseguimento delle loro finalità istituzionali, né alcun interesse giuridicamente rilevante alla tutela della loro compromissione, o una lesione all'immagine ogni qual volta venga leso l'interesse assunto a fine istituzionale;
le osservazioni della Corte di appello, secondo cui non sarebbero state specificamente contestate le affermazioni del Tribunale sulle attività poste in essere da dette associazioni sul territorio con continuità e la loro idoneità a perseguire gli scopi statuari delle stesse, era smentita dagli atti d'appello, nei quali, al contrario, si contestavano le liquidazioni effettuate affermandosi che la entità delle liquidazioni non trovava riscontro in prove documentali in ordine ai danni subiti e alle risorse impiegate per l'esercizio delle attività riferite e che il riconoscimento di provvisionali era in logica contraddizione con l'affermata necessità di rimettere al giudice civile la quantificazione dei danni;
irragionevolmente era stato poi riconosciuto il diritto al risarcimento sia a Medicina democratica sia all'AIEA, nonostante questa fosse una derivazione dell'altra; e irragionevole (per le ragioni già esposte al punto precedente) era l'affermazione che era irrilevante che si trattasse di associazioni costituitesi successivamente alle condotte;
5.29. inosservanza degli artt. 185 cod. pen., 91 cod. proc. pen., 1227 e 2043 cod. civ.; omissione e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione della legittimazione attiva degli enti territoriali ed alla 43 condanna al risarcimento dei danni pronunciata in loro favore;
la censura fa espresso riferimento al paragrafo 8.1.10, pagine 685 e seguenti, della sentenza impugnata;
si osserva che anche le condanne al risarcimento dei danni in favore dei Comuni di Mirabello ER, Morano sul Po, Balzola, Ozzano ER, Coniolo, LAnova, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti e Candia Lomellina, costituivano illegittimi riconoscimenti di danni in re ipsa, mancando del tutto agli atti la prova dei danni subiti;
né poteva avere al proposito rilievo la circostanza che detti Comuni avevano stipulato con quello di SA ER e con la ASL 21 un accordo per lo smaltimento di coperture di edifici e strutture pubbliche in amianto, trattandosi di forniture effettuate quando la vendita di detti prodotti non era illecita;
si lamenta quindi che nonostante l'eccepito difetto di legittimazione della Regione Piemonte e della Regione MI, o, in alternativa dei Comuni di SA ER, Balzola, Caresana, Coniolo, Mirabello ER, Morano sul Po, Motta dei Conti, Ozzano ER, Pontestura, Rubiera, Stroppiana, LAnova ER, Candia Lomellina, nonché delle provincie di RI, Alessandria e Reggio MI sul rilievo che la I. n. 349 del 1986 escludeva la contemporanea presenza in giudizio di enti pubblici territoriali di diverso livello erroneamente la Corte di appello aveva replicato che la disciplina evocata era abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006, giacché detta novella non era applicabile alle situazioni in esame in sia virtù dell'art. 303, lettera e) [recte, f)], del d. lgs. n. 152, che escludeva l'applicazione delle disposizioni della parte sesta al danno causato da emissioni verificatesi prima dell'entrata in vigore di detta parte, sia in virtù dei principi affermati in tema di operatività dell'art. 18 I. n. 349 del 1986 citata, applicabile anche ai fatti anteriori;
secondo giurisprudenza (si cita Cons. Stato, comm. spec. 18 maggio 2001, n. 426/2001) e dottrina, detta norma andava difatti interpretata nel senso di non ammettere per un unico danno risarcimenti distinti, pena la violazione del divieto di bis in idem;
d'altronde, nonostante, ad esempio, fosse intervenuta transazione con il comune di CA, la provincia di RI e la Regione Piemonte avevano insistito nelle pretese risarcitorie in relazione ai costi sostenuti per la bonifica di CA;
analogamente poteva dirsi per i Comuni di SA ER e limitrofi e per Rubiera, le cui istanze erano in tutto coincidenti con quelle degli enti maggiori;
in ogni caso, il richiamato art. 18 istituiva un'eccezione al regime di solidarietà generale, che erroneamente la giurisprudenza (Cass. pen. n. 11870 del 2004) aveva interpretata come relativa solo ai rapporti interni, ed erroneamente la Corte di appello aveva omesso di esplicitare la quota di danno riferibile all'imputato ID;
quanto alla risposta della Corte di appello all'osservazione che la commercializzazione dell'amianto non era all'epoca illecita, evocando il danno da 44 reato, si deduce che, in ogni caso, la vendita dei manufatti non rientrava nel capo d'imputazione e che perciò non potevano essere considerati i costi delle bonifiche riguardanti i siti in cui detti materiali erano stati impiegati;
la circostanza, accertata, che nel periodo riferibile all'imputato ID era subentrato il divieto di distribuzione del polverino, rendeva quindi illogica anche la scelta di imputargli i costi per la bonifica dei territori di SA ER e CA;
illogica era, ancora, la motivazione relativa alle genericità delle doglianze difensive volte a verificare la fondatezza delle testimonianze assunte in dibattimento, giacché nell'atto di appello si era evidenziata la duplicazione delle poste relative alle spese sanitarie degli enti pubblici territoriali e dell'ASL di Alessandria e si era comunque stigmatizzato che non era legittima una valutazione che si arrestava alle dichiarazioni testimoniali, senza una verifica ulteriore;
infine, le liquidazioni delle provvisionali erano affette dagli stessi vizi evidenziati al punto 5.26. 6. Ricorsi dei responsabili civili AM LD SA, BE AG, AN LD AG, ricorrono con atti distinti a mezzo del difensore avvocato SS Di Amato.
6.1. Ricorso AM LD SA. Con ricorso della responsabile civile AM si denunzia:
6.1.1. illegittimità costituzionale degli artt. 75, 83, 100, 419 e 429 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; vengono riproposte le analoghe questioni sollevate nei giudizi di merito, sotto i concorrenti profili: (a) della mancata previsione che l'avviso dell'udienza preliminare deve essere notificato al responsabile civile, lamentandosi l'irragionevole trattamento deteriore riservato a questo, con riguardo al tempo riconosciutogli per la costituzione e l'articolazione delle prove;
(b) della ristrettezza del termine dilatorio concesso per la costituzione in giudizio e della impossibilità per il responsabile civile straniero di nominare più di un difensore;
(c) della facoltà discrezionalmente concessa al solo danneggiato dal reato di scegliere la sede ove radicare l'azione civile;
6.1.2. violazione di legge in relazione agli artt. 21. 31 maggio 1995, n. 218; 1,2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
degli artt. 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
dell'art. 267 del Trattato FUE, perpetrata nel paragrafo 8.1.3 della Sentenza (pagine 613 e seguenti); nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza resa nella parte in cui 45 Ch è stata rigettata l'eccezione di giurisdizione (par. 8.1.3, pagine 613 e seguenti della Sentenza); la censura è sostenuta da argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli sviluppati nel ricorso dell'imputato ID (motivo 24, qui riassunto al punto 5.24) ulteriormente e diffusamente illustrati (anche con riferimento all'esperibilità dell'azione civile nei confronti dello stesso imputato, avuto riguardo il criterio dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.);
6.1.3. violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di RI (punto 6.2.2. della sentenza impugnata); la censura è sostenuta da argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli sviluppati nel ricorso dell'imputato ID (motivi 3 e 4, prima sintetizzati, ai punti 5.3. 5.4.) ulteriormente e diffusamente illustrati, con riferimento, tra l'altro, al parametro dell'art. 25 Cost., alla natura della "notizia di reato" idonea a determinare l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. e a valere dunque come presupposto di riferimento ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. e alla circostanza che la prima notizia di reato, relativa alla denunzia di infortunio per asbestosi di IN AN era stata iscritta (a mod. 45) nel 2004 a SA ER;
6.1.4. violazione di legge con riferimento all'art. 429 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al punto della sentenza che aveva ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione;
la doglianza, pur riferita alla lesione del diritto di difesa del responsabile civile, ricalca le analoghe censure sviluppate nel ricorso dell'imputato ID (motivi 4 e 5, riassunti sopra, punti 5.4. 5.5.) ulteriormente e diffusamente illustrate, tra l'altro richiamando (attesa la qualità della ricorrente) anche il principio di parità delle armi;
6.1.5. violazione di legge nonché vizi della motivazione, con riguardo: (a) all'art. 83, comma 3, cod. proc. pen., e all'affermazione che la causa petendi indicata negli atti di citazione del responsabile civile poteva ritenersi sufficientemente determinata;
(b) all'art. 185 cod. pen., e alla affermata sussistenza della legittimazione passiva del responsabile civile AM LD A.G. rispetto ai fatti di reato attribuiti all'imputato ID;
(a) in relazione al primo aspetto, si evidenzia che le parti civili avevano chiamato in causa quale responsabile civile la ricorrente evidentemente ai sensi degli artt. 2043 e 2395 cod. civ., presupponendo l'esistenza in capo all'imputato della qualità di amministratore della società citata;
tuttavia, a fronte della mancanza di qualsivoglia precisazione al riguardo nella contestazione, avrebbero dovuto quantomeno indicare il rapporto di dipendenza intercorrente tra l'imputato e ciascuno dei responsabili citati e il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni 46 attribuite all'imputato nell'organico della società chiamata e il fatto oggetto d'imputazione; avevano, invece, fatto esclusivo riferimento, da un lato al dato formale della partecipazione maggioritaria detenuta in RN, inidonea di per sé a fondare la responsabilità della controllante;
dall'altro all'asserito dato sostanziale costituito dalla indicazione dei responsabili civili proveniente dallo stesso imputato, e risultanti dall'offerta di indennizzo del 9 dicembre 2008, dato anch'esso non rilevante, giacché quell'offerta non solo non proveniva da AM, ma non conteneva alcuna ammissione di responsabilità che, anzi, era espressamente negata, non conteneva alcuna indicazione di soggetti potenzialmente responsabili, non conteneva alcuna indicazione in ordine ad un presunto nesso organico e funzionale tra l'imputato e le società citate;
(b) sotto il secondo aspetto, si deduce che mancavano totalmente nella fattispecie in esame gli elementi in base ai quali, a norma delle leggi civili, la ricorrente avrebbe dovuto rispondere del fatto dell'imputato, ovverosia della responsabilità per fatto altrui prevista dall'art. 2049 cod. civ., in assenza di qualsivoglia vincolo di preposizione (organico) oltre che di subordinazione e controllo;
nessuno degli argomenti o degli elementi addotti dalla sentenza impugnata per sostenere l'esistenza di tali presupposti poteva difatti ritenersi conducente o idoneo;
si argomenta al proposito sulla base di osservazioni in parte sovrapponibili a quelle già sviluppate nel ricorso dell'imputato ai motivi 15 e 16 (sopra, punti 5.15. e 5.16.), sottolineandosi, altresì, che non solo le "direttive" a cui faceva riferimento la Corte di appello non avevano caratteristiche di imperatività e non avevano incidenza causale sui fatti oggetto di contestazione, ma non potevano essere riferite alla società ricorrente;
più in particolare, con riferimento al settore di produzione, i documenti richiamati consistevano nei rapporti inviati ad IA AM, sulla - composizione delle miscele, sul controllo di qualità, sui campioni di amianto, meramente informativi, che non attenevano alla direzione del processo produttivo ma alle linee guida sugli standard qualitativi dei prodotti e al più potevano far ipotizzare un rapporto di consulenza e assistenza;
con riferimento al settore finanziario e degli investimenti, la stessa laconica argomentazione della sentenza impugnata lasciava intendere che i rapporti attestati dai documenti evocati (per altro diretti dall'IA alla Svizzera e mai seguiti da indicazioni dalla Svizzera all'IA, e mai indirizzati all'imputato ID) consistevano nei soli normali resoconti per il controllo di destinazione delle risorse stanziate, degli investimenti realizzati, di quelli da realizzare;
non emergeva in altri termini alcun elemento idoneo a dimostrare né che l'imputato fosse amministratore (anche solo di fatto) della società ricorrente, né che 47 questa avesse in qualche modo favorito la realizzazione dell'illecito a lui addebitato;
si era sostenuto, invece, che l'imputato fosse il "proprietario" dell'intero gruppo svizzero, sulla base di elementi estranei ai paradigmi degli artt. 185 cod. pen. e e 2049 2395 cod. civ.
6.1.6. violazione dell'art. 185 c.p., nonché vizi della motivazione con riferimento al capo relativo alle statuizioni civili, in particolare per i punti riguardanti: (a) il danno risarcibile alle persone fisiche e relativi criteri di liquidazione, (b) le organizzazioni sindacali, (c) le associazioni;
le censure ricalcano quelle sviluppate nei motivi 26, 27, 28 e 29 del ricorso dell'imputato (sopra, punti 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29).
6.2. Ricorso BE AG. Con il ricorso della responsabile civile BE, sviluppato per "capitoli" e "motivi" formalmente distinti in essi accorpati, si denunzia:
6.2.1. illegittimità degli artt. 75, 83, 100, 419 e 429 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e paragrafi 2 e 3 dell'art. 6 della CEDU;
la questione è (pressoché testualmente) la medesima prospettata con il primo motivo del ricorso AM, è sufficiente dunque rimandare al punto 6.1. 6.2.2.(motivi 1 e 2) violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 2 legge 31 maggio 1995, n. 218; 1, 2 e 5.4 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
e dell'art. 267 del Trattato FUE;
nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di giurisdizione;
il riferimento è al paragrafo 8.1.3, pagine 613 e seguenti, della sentenza impugnata;
si tratta di censure in parte uguali e nel complesso analoghe a quelle sviluppate nel 2° motivo del ricorso AM, e nel 24° motivo del ricorso dell'imputato, cui occorre quindi fare rinvio (punti 6.2. e 5.24); 6.2.3. (motivi 3 e 4) violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.; nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione delle azioni civili;
le censure sono riferite al par. 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza impugnata e sono sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate nel ricorso dell'imputato ID al motivo 25 (v. sopra punto 5.25); 6.2.4 (motivo 5) mancata assunzione di prova decisiva di cui l'imputato e i responsabili civili avevano fatto richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado e nell'atto di appello;
connessa violazione art. 6 della Convenzione : 48 Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
la censura, riferita al par.
6.3.2 della sentenza impugnata, è in parte analoga a quella articolata al motivo 26 del ricorso dell'imputato (v. punto 5.26), ed è sviluppata con riferimenti precisi ai testi richiesti, alle ordinanze di rigetto pronunziate, nonché ai criteri di cui all'art. 190 cod. proc. pen. e alle nozioni di superfluità e irrilevanza della prova;
si riallaccia, quindi, sostenendole con ulteriori citazioni, alle doglianze articolate nel ricorso dell'imputato in tema di nesso causale e di (limitata) rilevanza delle indagini epidemiologiche, nonché alla (non verificata) attendibilità delle stesse, ai motivi 14 e 18 sub c), nonché, sostanzialmente, anche 7 e 8, del ricorso dell'imputato (punti 5.14, 5.18.c, 5.7. e 5.8); 6.2.5. (motivi 6 e 7) violazione degli artt. 185 cod. pen.; 187, comma 3, 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; 115, 116, 183, settimo comma, cod. proc. civ.; CEDU;
nonché vizi della motivazione nelle parti in cui, da un lato, é stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall'imputato e dai responsabili civili e, dall'altro lato, é stata affermata l'esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di Euro 30.000; le doglianze, riferite al par. 8.1.1, pagine 591 e seguenti, della sentenza, riprendono quelle enunziate al punto precedente con riferimento ai profili più strettamente legati alle condanne pronunziate in favore delle parti civili, sviluppando (con lezioni di giurisprudenza e dottrina) il discorso critico svolto dall'imputato al motivo 26 (punto 5.26) e il tema dell'inaccettabile ricorso a presunzioni operato dai giudici del merito, pure illustrato nel motivo 6 del ricorso AM (punto 6.1.6); 6.2.6. (motivi 8 e 9) violazione degli artt. 14 e 25, legge 31 maggio 1995, n. 218; nonché vizi della motivazione con riguardo alla istanza di acquisizione della legge straniera formulata le doglianze, riferite al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza impugnata, si riallacciano al tema di censura sviluppato nel motivo 5 del ricorso AM (punto 6.1.5. sub b), segnalandosi che, vertendosi in ipotesi di soggetto straniero chiamato a rispondere del fatto dell'imputato, la norma che regola la responsabilità di quello non può che essere individuata, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h), legge n. 218 del 1995, dalla legge, straniera, regolatrice dell'ente, i cui contenuti era onere acquisire ad opera del giudice;
6.2.7. (motivi 10 e 11) violazione degli artt. 185 cod. pen., 2049 e 2395 cod. civ.; nonché vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione passiva di BE Ag e alla sua responsabilità risarcitoria;
la censura è riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza impugnata e sviluppa, ampliandole, le analoghe deduzioni articolate al motivo 5 del 49 B ricorso AM (punto 6.1.5, sub a), chiarendo che, anche ad ammettere una ingerenza di fatto di PH ID nella gestione di RN s.p.a., l'affermazione che della sua azione dovesse rispondere BE AG implicava il riconoscimento di un rapporto di immedesimazione organica di quello con questa, insussistente e non dimostrato, neppure l'ipotesi (sostanzialmente solo ventilata) di una holding personale bastando a disperdere, di per sé, l'autonomia, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, della eventuale controllata;
6.2.8. (motivi 12 e 13) violazione degli artt. 185 cod. pen., 91 cod. proc. pen.; 1227, 2043 cod. civ.; 61 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; nonché vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura, riferita al par. 8.1.8, pagine 660 e seguenti, della sentenza impugnata, riprende le doglianze già esposte nel motivo 27 del ricorso dell'imputato (punto 5.27) e in parte richiamate nel motivo 6 del ricorso AM (punto 6.1.6); 6.2.9. (motivi 14 e 15) violazione degli artt. 185 cod. pen., 91 cod. proc. pen., 1227, 2043, 2059 cod. civ., nonché vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione attiva delle associazioni ed al riconoscimento della fondatezza della condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la censura, riferita al par. 8.1.9, pagine 672 e seguenti, della sentenza impugnata, riprende le doglianze già esposte nel motivo 28 del ricorso dell'imputato (punto 5.28) e in parte richiamate nel motivo 6 del ricorso AM (punto 6.1.6) 6.3. Ricorso AN LD AG Con il ricorso nell'interesse della responsabile civile AN, anch'esso sviluppato per "capitoli" e "motivi" formalmente distinti in essi accorpati, si denunzia: 6.3.1.1 (motivo 1) violazione degli artt. 83, 149, 150, 152, 154, 178, 179, 180, e 484 cod. proc. pen.; 142 e 151 cod. proc. civ.; 1 e 10 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15.11.1965, concernente la notifica del decreto di citazione a giudizio del responsabile civile;
la censura riprende l'eccezione relativa ai vizi delle notificazioni dei decreti di citazione a giudizio nei confronti della ricorrente, effettuate con modalità non consentite dalla citata convenzione dell'Aja, rigettata in primo grado e poi dalla sentenza impugnata al par. 6.3.6, pagine 406 e seguenti;
erroneamente la Corte di appello aveva affermato che il vizio, costituente nullità a regime intermedio, doveva intendersi sanato perché tardivamente dedotto dalla ricorrente, costituitasi, per rilevarlo, solo in appello;
si deduce al proposito che la notifica inidonea andava equiparata alla omessa, 50 Ch e dovendosi applicare lo stesso regime previsto per l'imputato la sanzione era di nullità assoluta;
che, anche ad ammettere che si vertesse in ipotesi di nullità a regime intermedio, la tesi, discutibile, riferita alla citazione a giudizio dell'imputato, secondo cui l'atto precedeva l'instaurazione del giudizio, non era esportabile alla citazione del responsabile civile, trattandosi di atto emesso nel corso del giudizio;
era in ogni caso viziato, e viziava il giudizio, l'accertamento sulla regolarità della costituzione delle parti;
erroneamente, poi, si era affermato che le notificazioni non potevano ritenersi irregolari, giacché nessuna delle forme adottate corrispondeva, non solo a quelle previste per la prima notificazione all'imputato detenuto, ma, soprattutto (ai sensi dell'art. 154, comma 3, cod. proc. pen.), a quelle previste dal cod. proc. civ. e dunque dalla convenzione dell'Aja del 1965, giacché la citazione, ancorché autorizzata dal giudice, restava atto privato [con esclusione, dunque, dell'applicabilità per esso degli accordi bilaterali in materia di notificazione diretta di atti delle autorità giurisdizionali]; 6.3.1.2. (motivo 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di giurisdizione;
doglianza, riferita al par. 6.3.6, pagine 406 e seguenti, della sentenza impugnata;
6.3.1.3 (capitolo 1-bis) illegittimità degli artt. 75, 83 e 100 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e paragrafi 2 e 3 dell'art. 6 CEDU;
si tratta di questioni sostanziale corrispondenti a quelle riferite al punto 6.2.1.; 6.3.2. (motivi 3 e 4) violazione degli artt. 2 legge 31 maggio 1995, n. 218; 1, 2 e 5.4 delle Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007 concernenti lo competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
267 del Trattato FUE;
nonché vizi della motivazione nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di giurisdizione;
la doglianza è riferita al par. 8.1.3, pagine 613 e seguenti, della sentenza impugnata;
stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.2.; 6.3.3. (motivi 5 e 6) violazione dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ;
e vizi della motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione delle azioni civili;
la doglianza è riferita al par. 8.1.2, pagine 610 e seguenti, della sentenza;
stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.3.; 6.3.4. (motivo 7) mancata assunzione di prove decisive di cui l'imputato e i responsabili civili avevano fatto richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado e nell'atto di appello, con connessa violazione art. 6 CEDU;
la doglianza è riferita al par.
6.3.2. della sentenza impugnata;
stante la 51 sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.4.; 6.3.5. (motivi 8 e 9) violazione degli artt. 185 cod. pen.; 187, comma 3, 190, 192 e 539 cod. proc. pen.; 2043, 2697, 2727 e 2728 cod. civ.; 115, 116, 183, settimo comma, cod. proc. civ., e connessa violazione dell'art. 6 CEDU;
nonché vizi della motivazione nelle parti in cui, da un lato, era stata rigettata la richiesta probatoria formulata dall'imputato e dai responsabili civili e, dall'altro lato, era stata accertata l'esistenza del danno non patrimoniale lamentato dalle parti civili e liquidata una provvisionale di Euro 30.000; la doglianza è riferita al par. 8.1.1, pagine 591 e seguenti, della sentenza;
stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.5.; 6.3.6. (motivi 10 e 11) violazione degli artt. 14 e 25, legge 31 maggio 1995, n. 218; e vizi della motivazione con riguardo al rigetto della istanza di acquisizione della legge straniera formulata;
la doglianza è riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza;
stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.6.; 6.3.7. (motivi 12 e 13) violazione degli artt. 185 cod. pen., 2049 e 2395 cod. civ.; nonché vizi della motivazione con riguardo alla legittimazione passiva di AN LD Ag e alla sua responsabilità risarcitoria;
la doglianza è riferita al par. 8.1.4, pagine 620 e seguenti, della sentenza;
stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.7.; 6.3.8. (motivi 14 e 15) violazione degli artt. 185 cod. pen., 91 cod. proc. pen.; 1227, 2043 cod. civ.; 61 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; nonché vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ed alla condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la doglianza è riferita al par. 8.1.8, pagine 660 e seguenti, della sentenza;
stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.8.; 6.3.9. (motivi 16 e 17) violazione degli artt. 185 cod. pen., 91 cod. proc. pen., 1227, 2043, 2059 cod. civ.; nonché vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della legittimazione attiva delle associazioni e alla condanna risarcitoria pronunciata in loro favore;
la doglianza è riferita al par. 8.1.9, pagine 672 e seguenti, della sentenza;
stante la sostanziale corrispondenza delle questioni si rimanda al punto 6.2.9.; 7. Ricorsi delle parti civili : IL, IN e AU Carelli ricorrono a mezzo dei difensori GI La Peccerella, VA Malara, ES Bracciani.
7.1. Ricorso IL. Con il ricorso proposto nell'interesse dell'IL si denunzia: 52 7.1.1. violazione di legge con riferimento all'affermazione della sentenza impugnata che non poteva riconoscersi alcun risarcimento all'Istituto, in considerazione del fatto che nel caso in esame non vi era stato accertamento dell'insorgenza e della manifestazione delle 2.100 singole malattia-infortunio indennizzate dall'Istituto ex artt. 2 e seguenti d.P.R. n. 1124 del 1965 e della riconducibilità delle medesime alla responsabilità penale del datore di lavoro;
l'assunto era in contrasto con i presupposti, teorici e fattuali, della condanna dell'imputato per il disastro doloso;
il Tribunale aveva dato atto dell'accuratezza delle verifiche diagnostiche effettuate dall'Istituto e anche ad ammettere dubbi in ordine a taluni dei casi, la domanda dell'IL avrebbe dovuto essere semmai ridotta, non del tutto rigettata;
ciò che rilevava era per altro che risultasse accertata la compromissione delle condizioni di salute dei lavoratori per effetto della prolungata esposizione all'amianto senza l'adozione di idonee cautele;
l'accertamento del nesso di causalità tra le condotte attribuite agli imputati e le singole malattie indennizzate era stato nondimeno effettuato nel giudizio di primo grado;
la possibilità di esercitare l'azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 doveva intendersi estesa anche alle fattispecie contestate, di cui agli artt. 427 e 434 cod. pen. (produttive di malattie professionali), sul punto essendosi già espresso il Tribunale correttamente interpretando l'art. 61 del d.lgs. n. 81 del 2008, e la decisione della Corte di appello vanifica la riconosciuta legittimazione dell'Istituto; andava in ogni caso considerato che in ragione delle sue finalità istituzionali l'Istituto, pur non essendo persona offesa, era soggetto direttamente danneggiato dai reati contestati avendo in via riflessa subito un nocumento dall'azione delittuosa;
e ciò gli consentiva di agire, oltre che iure proprio in via di regresso, quale parte civile secondo le regole comuni;
7.1.2. mancanza ovvero difetto della motivazione relativa al rigetto della domanda;
le osservazioni articolate nel motivo precedente rendevano quindi evidente che la sentenza impugnata non aveva assolto all'onere di motivare sulla esclusione della legittimatio ad causam dell'Istituto;
7.2. Ricorso IN Con il ricorso proposto nell'interesse dell'IN si denunzia:
7.2.1. violazione di legge con riferimento agli artt. 437, secondo comma, 84, 157, 158 e 170 cod. pen. l'IN aveva agito per essere ristorato delle maggiori somme che aveva dovuto versare ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, legge n. 257 del 1992; premesse le differenti soluzioni accolte dai due giudici del merito e richiamati i motivi d'appello, si osserva che la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 437 cod. pen. 53 сп vanificava la condanna al risarcimento in favore dell'Istituto pronunziata dal primo giudice con riferimento al solo comma 7 dell'art. 13 citato, e incideva sulla statuizione relativa alla domanda proposta in relazione alle esposizioni ultradecennali all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, oggetto d'appello; era censurabile la conclusione cui era pervenuta la Corte di appello allorché aveva ritenuto che, esclusa la configurabilità del comma secondo dell'art. 437 cod. pen. alla stregua di fattispecie autonoma, la prescrizione doveva farsi decorrere dal momento di realizzazione delle condotte, anziché, ai sensi dell'art. 158 cod. pen., dall'epoca dell'evento considerato (ex art. 84 cod. pen.) alla stregua di aggravante, ovverosia dall'accadimento del disastro (si cita Sez. 1, sent. n. 2181 del 13/12/1994, dep. 1995, Graniano, Rv. 200414): disastro non dissimile da quello dell'art. 434 cod. pen. per il quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato la permanenza in considerazione della latenza del fattore patogeno;
7.2.2. contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova nonché violazione degli artt. 185 cod. pen. e 74 e 538 cod. proc. pen. la reiezione della domanda risarcitoria, basata sull'assunto che nel procedimento non avevano trovato ingresso accertamenti sulle causalità individuali, appariva in evidente contrasto con l'obiettiva natura degli accertamenti eseguiti giacché, diversamente da quanto enunciato, l'istruttoria dibattimentale aveva, in realtà, esteso il proprio ambito ben oltre il nesso di causalità generale, coinvolgendo anche posizioni individuali dei singoli lavoratori (d'altro canto, come la stessa Corte aveva evidenziato, l'indagine epidemiologica, benché riferita ad un evento collettivo, non aveva potuto che prendere le mosse della verificata sussistenza di una pluralità di singoli casi idonei ad attestare la loro riconducibilità ad una medesima causa); l'assunto contraddiceva, altresì, l'affermazione, riferita al reato di disastro, che il fenomeno epidemico causalmente associato all'immutatio loci - imputabile alla condotta degli imputati, e configurato non già come manifestazione secondaria, bensì come elemento costitutivo del reato era ancora in atto: tanto dimostrando che oggetto della prova non era stato soltanto il nesso tra una condotta certa e un evento possibile, quanto, invece, il nesso tra detta condotta e un evento concretamente manifestatosi nella sua plurioffensività; illogicamente, quindi, la corte di merito aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno relativo all'esposizione all'amianto in favore dei singoli lavoratori, desumendone l'esistenza attraverso le annotazioni contenute nei libretti di lavoro e nei certificati di residenza, negando invece per l'Inps il diritto alla ristoro di quanto elargito in ragione della medesima esposizione in favore di detti lavoratori (gli stessi inclusi nel prospetto allegato all'attestazione del direttore della sede regionale Inps del Piemonte, atto di fede privilegiata, che comprovava l'esposizione, la durata di essa e le somme effettivamente erogate, documento completamente ignorato dalla sentenza impugnata); 54 del pari, con riferimento alla domanda relativa al ristoro delle somme corrisposte per la sola ultradecennalità dell'esposizione, l'affermazione della Corte di appello relativa alla mancanza di prova della durata della stessa, era da ritenere del tutto irragionevole e in contrasto con i documenti processuali, non avendo la Corte preso in esame la natura e il contenuto della richiamata nota del direttore regionale Inps, mai oggetto di contestazioni puntuali da parte delle difese;
né era dato comprendere per quale ragione l'affermata "natura risarcitoria generalizzata" dei benefici previdenziali erogati, avrebbe dovuto escludere la risarcibilità del danno riconducibile a condotta dell'imputato; la risarcibilità del danno economico patito dall'Inps neppure poteva infine essere esclusa in ragione del fatto che l'esposizione ultradecennale all'amianto é comunque oggetto di assicurazione sociale anche quando non dipenda da condotta colpevole, giacché si tratta di circostanza che concerne ogni evento assicurato ma che non esclude affatto che ove detto evento sia riconducibile al fatto illecito altrui, del nocumento subito debba rispondere chi l'ha commesso;
7.2.3. contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, nonché violazione degli artt. 185 cod. pen., 74 e 539 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza, quantomeno, di condanna generica;
la Corte di appello, avendo già verificata la potenzialità lesiva della condotta dell'imputato, avrebbe dovuto provvedere quantomeno sull'an, rimettendo al giudice civile le questioni attinenti all'entità risarcimento del danno, essendo principio consolidato che ai fini della condanna generica non è necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza di danni, bastando l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose;
7.2.4. violazione degli artt. 74, 538 e 539 cod. proc. pen., 185 cod. pen. e 2043 cod. civ., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancanza di condanna generica, almeno in relazione ai contributi rivalutati ai sensi del comma 7 dell'articolo 13; si sottolinea, a tal fine, che trattando dei danni connessi alla contrazione di patologie da parte dei lavoratori, una volta accertato, sulla base della causalità materiale, il nesso tra la condotta dell'imputato e l'evento potenzialmente produttivo di danno, ogni ulteriore accertamento sugli effetti concretamente prodotti e sull'insieme delle conseguenze risarcibili, implicava un'indagine che ben poteva essere rimessa alla sede civile, in conseguenza di una pronunzia di condanna sull'an.
7.3. Ricorso Carelli Carelli AU ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato ES Bracciani, premettendo che si era regolarmente costituito in primo grado quale figlio di CO Carelli, deceduto il 15 dicembre 2003 a seguito di patologia 55 asbesto correlata conseguente all'attività professionale svolta nello stabilimento RN di SA ER [v. capi d'imputazione sub n. 219 elenco deceduti stabilimento RN di SA M.to per patologia asbesto correlata, p. 134>] denunziando:
7.3.1. violazione dell'art. 185 cod. pen. si osserva che, nonostante tali veste e qualità, la sentenza impugnata aveva omesso di pronunziare in suo favore condanna al risarcimento richiesto jure proprio, quale figlio del soggetto deceduto;
si riferivano alla sua posizione le osservazioni al paragrafo 8.2.8., pagine 600 e 602 della sentenza, in cui si affermava che «[In un numero rilevante di casi, come il presente procedimento ha evidenziato in termini non equivoci, l'inalazione di fibre di amianto non si è arrestata alla descritta soglia iniziale di offensività, ma la situazione si è poi sviluppata, finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto-correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti. Anche le lesioni e le morti da cui scaturiscono ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, pertanto, sono riconducibili alle fattispecie di reato contestate. Tuttavia,] non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni ex delicto risarcibili in questa sede», e [dopo avere rilevato che «Quanto agli eredi dei soggetti deceduti che siano stati esposti all'amianto durante il periodo temporale riferibile all'imputato ID, agli stessi dovrà essere liquidato, iure hereditatis e pro quota, il danno da esposizione sofferto dal loro congiunto (con la precisazione che la liquidazione di detto danno non potrà che essere effettuata in relazione ad un importo unico per evidenti ragioni di economia processuale, che non consentono di individuare, nell'ambito del processo penale, la quota ereditaria spettante a ciascun erede costituitosi parte civile] che «[L'individuazione del danno risarcibile nel] mero danno da esposizione alle fibre di amianto non consente [, invece,] di riconoscere ai congiunti di soggetti che hanno contratto delle malattie asbesto-correlate ed agli eredi dei soggetti deceduti a causa di esse, il danno iure proprio da essi sofferto ed in questa sede invocato, per avere assistito il congiunto ammalatosi o deceduto>>; così motivando la Corte di appello avrebbe tuttavia fatta erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., che riconoscono la risarcibilità del danno ricollegabile all'azione del reo, pur se mediato e indiretto;
e le omissioni relative alle doverose cautele per la sicurezza dei lavoratori contestate erano sicuramente condicio sine qua non della patologia asbesto correlata che aveva condotto a morte il padre del ricorrente;
7.3.2. violazione ovvero erronea applicazione dell'art. 434 cod. pen.; il delitto di disastro innominato realizzato, contestato ai sensi del capoverso dell'art. 434, era integrato dalla verificazione del disastro, consistente nel decesso di un numero elevato di lavoratori e cittadini;
e ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti pervenire, per altro, anche ove si fosse riconosciuto che il disastro realizzato 56 integrava l'ipotesi di reato aggravato dall'evento;
7.3.3. mancanza o illogicità della motivazione, in riferimento al fatto che era stata invece pronunziata in primo grado condanna al risarcimento del danno in favore degli altri figli di CO Carelli, fratelli del ricorrente [p. 643 sentenza di primo grado, dispositivo relativo alla Aa) condanna gli imputati De IE e ID e i responsabili civili AN LD AG, BE AG e AM LD AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore di alcune delle parti civili costituite», in cui i congiunti di CO Carelli sono elencati ai numeri 393 - 397], con evidente irragionevole diversità di trattamento, alla quale non aveva dato spiegazioni neppure la sentenza impugnata, pure investita dell'appello del ricorrente sul punto.
8. Atti successivi.
8.1. Motivi nuovi dell'imputato 8.1. In data 30 ottobre 2014 l'imputato ID ha depositato motivi nuovi a mezzo dei difensori avvocato NC Coppi e Astolfo Di Amato, sviluppando, sulla scorta degli argomenti posti a base dei motivi già formulati in ricorso, il profilo della arbitrarietà delle decisione impugnata. Si evidenzia che il divieto di arbitrarietà, nell'interpretazione del diritto o nella valutazione delle prove, è affermato nella giurisprudenza della Corte EDU come principio desumibile dagli artt. 6 e 7 della Convenzione;
i contenuti di detto principio possono essere ricondotti, almeno in parte, nelle categorie della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione;
alla arbitrarietà, infine, può anche considerarsi sostanzialmente riferita la giurisprudenza della corte costituzionale in materia di retroattività e di limiti alla stessa. Si richiamano dunque, anzitutto, le considerazioni esposte nella premessa critica e nel punto 23 del ricorso (v. punto 5.23) relative all'enorme pressione politica, sociale e mediatica che aveva accompagnato il processo e al pregiudizio manifestato dallo stesso Presidente della Corte nella relazione introduttiva, che solo potevano spiegare le manifeste violazioni di norme e principi basilari. "Si sottolineano, quali manifestazioni di arbitrarietà, la variabilità dell'accusa adattata all'esigenza di fronteggiare le varie obiezioni difensive e proseguita addirittura nel procedimento di secondo grado -; l'adozione di sempre nuovi, originalissimi, criteri interpretativi circa la natura del comma due dell'art. 434 cod. pen. e dell'evento di disastro, contrastanti con tutta la precedente giurisprudenza;
la anomala ricostruzione dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione della fattispecie astratta e l'affermazione della sussistenza dello stesso nonostante la messe di elementi fattuali contrastanti;
l'adozione di criteri nella valutazione del 57 B materiale probatorio patentemente in violazione della presunzione di non colpevolezza e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonché l'arbitraria svalutazione di ogni elemento fattuale che convergeva in senso opposto a quello precostituito (si richiamano le considerazioni del ricorso sul flusso di finanziamenti enorme per l'epoca; sull'assenza di profitti;
sulla sofisticata, ma pretestuosa e contraria alla regola del dubbio, svalutazione degli incrementi in materia di sicurezza;
sull'altrettanto sofisticata, ma nella sostanza inappagante, svalutazione dei dati esposti nella consulenza Nano, da cui comunque doveva trarsi per lo meno la indicazione quale linea di tendenza del significativo abbattimento della polverosità a seguito degli investimenti degli svizzeri); la persistente, arbitraria, svalutazione delle osservazioni difensive sul mancato deposito dei dati utilizzati dai consulenti epidemiologi del pubblico ministero, e l'illegittima valutazione di pareri tecnici privi di adeguata documentazione di supporto, con fideistica, insomma, adesione alle conclusioni dell'accusa, frutto di macroscopica violazione dei criteri di formazione della prova e comportante patente lesione dei diritti difensivi;
l'accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica in relazione alla prescrizione del reato di disastro concernente i siti di Bagnoli e di Rubiera, sulla scorta di una motivazione che tralasciava completamente di esaminare la situazione epidemiologica relativa ai due siti.
8.2. Memorie di imputato e responsabili civili.
8.2.1. L'imputato ha depositato inoltre memoria datata 31.10.2014 in replica al ricorso della parte civile IN;
a sostegno del rigetto delle deduzioni dell'Ente si illustrano osservazioni già articolate in ricorso e si richiamano le considerazioni della sentenza impugnata, si sottolinea, in particolare, che il danno asseritamente patito dall'IN non è collegato al danno biologico subito dai destinatari dei benefici previdenziali;
manca ogni accertamento relativo ai nessi di causalità individuale;
la natura fidefacente delle attestazioni dell'IN si riferisce esclusivamente all'attività attestatrice del soggetto pubblico, ma non attiene ai contenuti valutativi;
8.2.2. BE AG ha depositato due distinte memorie datate 30.10.2014, l'una in replica al ricorso della parte civile Carelli, l'altra in replica al ricorso dell'IL; in entrambe si richiamano, nella sostanza, argomenti già diffusamente esposti nei ricorsi, a proposito del mancato accertamento dei nessi causali e nella seconda si evidenzia altresì che l'art. 61 d.lgs. n. 81 del 2008 non consente affatto l'interpretazione propugnata, di riconoscimento della facoltà dell'Istituto di esercitare l'azione di regresso nel procedimento penale per reati diversi da quelli indicati;
8.2.3. AM LD AG ha depositato memoria in data 3.11.2014 a mezzo di nuovo difensore, avv. MA Mangia;
58 G con essa si sviluppano gli argomenti già illustrati nei relativi motivi dei ricorsi AM e ID con particolare riferimento al motivo concernente la insussistenza della legittimazione passiva della ricorrente e l'erroneità dell'interpretazione riservata dalla Corte di appello all'art. 2049 cod. civ.; 8.3. Memorie delle parti civili.
8.3.1. Hanno inoltre depositato memorie nel termine di 15 giorni dall'udienza: a) in data 14.10.2014, le parti civili NA NE, IO PO, ES PO, MA PO, NT PO, congiunti ed eredi di LE PO, deceduto in data 11/6/2002, che, con unico atto, a mezzo del difensore e procuratore speciale BE TT, chiedono la declaratoria d'inammissibilità, in subordine il rigetto, dei ricorsi dell'imputato e dei responsabili civili, illustrando le ragioni di adesione alla sentenza impugnata e sottolineando come, ai fini del termine di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione civile, debba farsi riferimento al momento della concreta conoscibilità del danno quale conseguenza di un comportamento doloso o colposo (si cita, come da ultimo, Cass. civ., Sez. U, n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901) b) in data 3.11.2014, le parti civili Comuni di Balzola, Coniolo, Mirabello ER, Morano sul Po, Ozzano ER, Pontestura;
che con atti distinti di eguale contenuto, a mezzo del comune difensore e procuratore speciale avvocato CO Gatti, chiedono il rigetto del ricorso dell'imputato sostenendo la correttezza delle decisioni dei giudici del merito;
c) in data 3.11.2011, la parte civile Medicina Democratica, che, con atto a firma del difensore e procuratore speciale avvocato IA AR Ramondini, chiede il rigetto dei ricorsi dell'imputato e dei responsabili civili, largamente illustrando le ragioni delle proprie pretese e rimarcando l'autonomia formale e sostanziale della parte civile A.I.E.A.
8.3.2. Hanno depositato quindi memorie, entro termini inferiori ai 15 giorni: a) in data 12.11.2014, WWF IA Onlus, b) in data 13.11.2014, l'IL.
8.4. Revoche 8.4.1. Eredi EL LO ed eredi GU PA In data 3 novembre 2014 hanno fatto pervenire, con unico atto a mezzo del difensore avv. NA Fusari, dichiarazione di revoca della costituzione le parti civili MA NG e UR LO, congiunti ed eredi di EL LO, deceduto il 5.5.2007; nonché MA LU ON, IC e IA PA, congiunte ed eredi di GU PA, deceduto il 24.3.1995; tutti riferendo di essere stati risarciti. 59 CONSIDERATO IN DIRITTO A. Premessa.
1. La Corte ritiene che per il reato di cui all'art. 434 cod. pen., l'unico cui si riferisce la condanna oggetto d'impugnazione, sia maturata la prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado, per le ragioni che in prosieguo si esporranno. La complessità della vicenda e delle questioni poste rende perciò necessaria una premessa di metodo. E' la stessa nozione di processo che richiede che le questioni procedurali vengano di regola trattate prima del merito. Ne deriva l'abitudine di considerare tali questioni preliminari pregiudiziali anche ai fini della decisione. In realtà è però l'art. 129 cod. proc. pen. che, rifacendosi alla priorità degli interessi che il processo intende garantire, scandisce la sequenza degli aspetti da esaminare ai fini della decisione, subordinati alla sola prioritaria condizione del riconoscimento della obbligatorietà della legge di cui si deve fare applicazione, ovvero della esistenza della giurisdizione. Tanto comporta nel caso in esame, avuto riguardo alla peculiarità del giudizio di legittimità e alla reale consistenza dei motivi di ricorso, la trattazione nell'ordine delle questioni: (I) sulla giurisdizione;
(II) sulla configurabilità del reato di disastro;
(III) sul momento della sua consumazione e sulla decorrenza della prescrizione;
(IV) sui temi posti con gli ulteriori motivi. B. La questione sulla giurisdizione.
2. La questione sul difetto di giurisdizione è prospettata dall'imputato ricorrente e dai responsabili civili. Al proposito va anzitutto chiarito, però, che, nonostante talune generalizzazioni contenute nell'illustrazione del motivo, anche la eccezione formulata dall'imputato risulta circoscritta (in base se non altro alla collocazione del relativo motivo) ai "profili civilistici" della condanna. Né potrebbe essere diversamente, perché della giurisdizione nazionale a conoscere di delitto commesso in IA da cittadino straniero a mente dell'art. 6 cod. pen. e delle tanti Convenzioni internazionali in tema di reciproco riconoscimento e di cooperazione in materia penale, non può seriamente dubitarsi. Pur trattandosi di aspetto riferibile alle sole statuizioni civili, destinate comunque a cadere per effetto della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, la questione deve tuttavia essere esaminata, per la sua incidenza sul tipo di pronuncia da rendere sulle statuizioni stesse. La questione è priva di fondamento. 60 60 2.1. Le due Convenzioni citate dai ricorrenti, espressamente concernenti esclusivamente «la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» fatte a Lugano, la prima il 16 settembre 1988 e la seconda il 30 ottobre 2007 (quest'ultima ripetendo il contenuto della precedente e quello del Regolamento CE 44/2001 nel frattempo divenuto vincolante per tutti gli Stati membri), prevedono all'art. 5 che «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione», non solo quando si verta (punto 3) «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire>>, ma, ovviamente, anche (punto 4) «qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile>>. L'esercizio dell'azione penale giustifica, dunque, in ogni caso l'azione civile in sede penale anche nei confronti dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale all'estero. Mentre esula completamente dal problema del riparto della giurisdizione tra Stati, che attiene alla sovranità, quello, di carattere squisitamente processuale, della individuazione esatta o meno che sia alla luce dell'ordinamento interno dell'autorità giudiziaria italiana competente per ragioni di - connessione in presenza di più fatti di reato tutti comunque parimenti e pacificamente attratti nella giurisdizione nazionale.
2.2. Priva di fondamento è, poi, l'osservazione che la pretesa risarcitoria degli enti pubblici costituitisi parte civile era riferibile ad attività esercitata iure imperii, e che perciò doveva considerarsi sottratta alle regole della Convenzione. E' sufficiente ricordare che il principio consuetudinario di diritto internazionale evocato concerne l'immunità dello Stato dalla giurisdizione di altro Stato per ciò che attiene agli atti di esercizio delle funzioni pubbliche statuali definibili iure imperii, tali intendendosi solo quegli atti attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche, appunto, dello Stato;
non può essere riferita perciò agli atti di enti pubblici diversi dallo Stato e neppure si estende agli atti statuali assunti iure gestionis, i quali non richiedano apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato estero. Sicché il principio non si presta ad essere invocato allorché la controversia concerne «una richiesta di contenuto esclusivamente patrimoniale, che lascia intatte le prerogative e la soggettività del soggetto internazionale» (per tutte, Sez. U civ, n. 6489 del 26/04/2012, Rv. 622216, oltre che Corte cost. n. 238 del 2014, cui si rimanda anche per l'esposizione della giurisprudenza sul tema). C. Le questioni sostanziali.
3. Si è già evidenziato, in fatto, che all'imputato ID sono stati sin 61 dall'inizio contestati soltanto i delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi, ovverosia, per l'art. 434, l'unico reato per il quale la Corte di appello ha confermato le condanne, del disastro innominato verificatosi;
precisando la sentenza impugnata che i periodi di effettiva gestione imputabili a PH ID partivano da giugno 1976 per i siti di SA ER, CA e LI - Bagnoli, con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986 e al 19 dicembre 1985 quanto al terzo;
andavano invece dal 27 giugno 1976 sino al 16 dicembre 1984 per il sito di Rubiera. Il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all'amianto della RN e sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno negato ingresso alle richieste di prova ulteriore e di completa ostensione della documentazione utilizzata nelle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, avanzate da imputati e responsabili civili al dichiarato fine di verificare i nessi di causalità individuali, osservando, in sintesi, che detto accertamento non risultava pertinente all'oggetto del procedimento, rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di causalità collettiva» (p. 601 della sentenza impugnata). Sulla base di rilievi analoghi sono state respinte quindi anche le eccezioni relative alla mancata o incompleta ostensione del cosiddetti "dati grezzi" (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, e considerate sostanzialmente irrilevanti le deduzioni difensive con le quali si obiettava, da un lato, che per parte dei casi individuati (molti per la difesa, pochi per la Corte di appello) mancava anche la possibilità di riscontrare l'esattezza delle diagnosi sulle quali si erano fondate le consulenze epidemiologiche e, dall'altro, che non risultava verificato il collegamento tra insorgenza delle sintomatologie asbesto-correlate, periodi di esposizioni e periodi di "effettiva gestione" riconducibili allo ID. Delle diversità delle impostazioni del Tribunale e della Corte di appello si è dato conto in Fatto ai paragrafi 3., 3.1., 3.2., a cui per brevità si rinvia, e si tratterà più diffusamente nel prosieguo. Quello che preme qui rimarcare é che dalla sentenza di secondo grado emerge chiaramente che a base della decisione impugnata sta il rilievo che l'impianto accusatorio non consentiva di annettere rilievo individuale ai singoli eventi lesivi di malattia e di morte con relativo inquadramento all'interno di corrispondenti figure di reato contro la persona, essendosi "puntato" invece sul carattere unitario dell'offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone quale disastro "interno" ed "esterno", ovverosia quale «attentato all'incolumità sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti [...], sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti 62 conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia del loro indumenti di lavoro». Tanto posto, la differenza della conclusione raggiunta per il reato di cui al capo A) - omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - dichiarato prescritto, e il reato di cui al capo B) - disastro innominato -, riposa, nell'impianto della sentenza impugnata, esclusivamente sulla qualificazione dell'evento "disastro", nel primo caso, come mera aggravante e, nel secondo, come fattispecie autonoma di reato. La soluzione cui la Corte di merito è addivenuta per il capo B) è quindi indissolubilmente legata alla definizione, fondamentale ai fini dello “spostamento in avanti" del momento della consumazione del reato, dell'evento "disastro" quale situazione di pericolo ancora in atto, o meglio quale situazione in cui, non essendo ancora venuto meno «l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi», l'effetto "epidemico” non poteva ancora considerarsi venuto meno. Assumono per conseguenza rilievo preliminare, in relazione al capo B), la riconducibilità della fattispecie per cui è intervenuta condanna al delitto di disastro di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen. (infra par. 4) e la definizione dell'ipotesi del capoverso dell'art. 434 cod. pen. alla stregua di reato pienamente autonomo o di fattispecie aggravata dall'evento, anche ai fini di definirne la rilevanza (infra par. 5). Dovrà verificarsi poi come è possibile collocare la data di consumazione di tale reato, aggravato o autonomo che sia (infra par. 6), avuto riguardo alla natura dell'evento preso in considerazione dalla norma (infra par. 7) e trarne le conseguenze ai fini della prescrizione (infra par. 8) e dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (infra par. 9). Con riferimento al capo A), per il quale vi è stata declaratoria di prescrizione non impugnata dal Procuratore generale, andranno invece esaminate le più limitate questioni poste dal ricorso dell'imputato (infra par. 10) relativamente alla mancata assoluzione nel merito, e dall'IN (infra par. 11) che censura, ma sotto un'angolazione particolare, la declaratoria di prescrizione agli effetti civili.
4. Il delitto di disastro In relazione al primo ordine di questioni, quelle con cui si contesta la ravvisabilità della fattispecie dell'art. 434 cod. pen., occorre prendere le mosse dal fatto che con la sentenza n. 327 del 2008 la Corte costituzionale, investita da questione di legittimità costituzionale con la quale si dubitava della determinatezza della nozione di disastro su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen., ha dichiarato infondato il dubbio, osservando che a precisare la valenza del vocabolo riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il 63 precetto costituzionale evocato concorrono la finalità dell'incriminazione e la sua - collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. Sulla base di tali elementi la Corte costituzionale ha affermato che è appunto possibile delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare in --- accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone;
senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.» Così individuando una nozione disastro che la stessa Corte costituzionale espressamente riconosce sostanzialmente corrispondente a quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo apprezzabile in termini di «diritto vivente».
4.1. Ciò posto, non è esatto il rilievo che la sentenza non sarebbe del tutto pertinente nel caso in esame perché riferita alla sola ipotesi del primo comma dell'art. 434 cod. proc. pen., e non consentirebbe comunque di cogliere la differenza tra detta ipotesi e quella del secondo comma. Diversamente da quanto si sostiene, la pronunzia della Corte non limita in alcun passo la sua pronunzia al primo comma. Nonostante la formale enunciazione della questione così come posta, chiaramente indica che la fattispecie al suo esame è riconducibile all'ipotesi di danno del secondo comma, allorché precisa che la questione concerne un procedimento a carico di soggetti imputati di avere «causato dolosamente un "disastro ambientale"». Espressamente si riferisce, infine, anche al secondo comma laddove (par. 7) sottolinea come il «"pericolo per la pubblica incolumità" - implicito, per quanto osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal secondo comma (verificazione del "disastro") risulti espressamente richiesto - anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal primo comma (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro)>>.
4.2. Di maggiore spessore, ma anch'esso infondato, è il rilievo che la "semplice" diffusione di (fibre di) amianto, per quanto pervasiva e pericolosa, possa ritenersi idonea ad integrare l' "evento distruttivo" che, come detto, stando a Corte cost. n. 327 del 2008, implicitamente connota la nozione di "disastro" assunta nell'art. 434 cod. pen. Il problema, assai più dibattuto in dottrina che in giurisprudenza, è, in altri termini, se l'individuazione del disastro in un fenomeno non dirompente ed eclatante, bensì diffuso e silente, per quanto importante e penetrante, sia compatibile con la necessità, postulata dalla esigenza di determinatezza della fattispecie, che la teorica polivalenza del termine disastro trovi soluzione univoca -= G 64 nella omogeneità strutturale della relativa nozione da accogliersi ai fini dell'ipotesi in esame, rispetto ai "disastri" contemplati negli altri articoli compresi nel capo dei delitti di comune pericolo "mediante violenza". Può darsi per assodato che, come ricorda la sentenza n. 327 citata, l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il così detto disastro innominato (altro disastro>>), svolge la funzione di "norma di chiusura", mirando a riempire i vuoti di tutela. RA, in tal senso, è la stessa Relazione del Guardasigilli al codice penale, ove si afferma che la norma incriminatrice «è destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità»: giacché «la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente da progressi meccanici e chimici». La prima osservazione da fare è perciò che, nonostante la inclusione della fattispecie del disastro innominato nella disposizione che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche, giacché è palese - in base alla stessa relazione ministeriale - che può trattarsi di evento del tutto eterogeneo. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 327 citata, ha d'altra parte richiamato il canone esegetico consolidato della considerazione unitaria delle finalità dell'incriminazione» (argomento teleologico) e del «più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca» (argomento sistematico), e ha sottolineato che alla stregua di un criterio interpretativo la cui validità appare di immediata evidenza, allorché il legislatore nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro" (nella specie: "altro disastro"), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente - enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus.»> Proprio alla luce delle evenienze prese in considerazione dalle altre fattispecie incriminatrici del capo, che vanno dall'incendio, frana, valanga, disastro ferroviario o aviatorio, crollo, all'attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni telefoniche, può, dunque, escludersi che la riconducibilità dei fenomeni presi in considerazione a un "macroevento" di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi. E' sufficiente al proposito richiamare Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, IN (cosiddetta sentenza "Porto Marghera"), laddove ha efficacemente 65 rilevato (pagine 335 -336) che non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo I del Titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno di necessità le caratteristiche di un macroevento di immediata manifestazione esteriore, poiché ad esempio la frana - art. 426 - può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni;
l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi. Sicché anche nel disastro innominato possono senz'altro essere ricondotti non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.».
4.3. Non conducente appare per conseguenza anche l'osservazione che la nozione di disastro innominato accolta dalla giurisprudenza si risolverebbe così esclusivamente in un ineffabile dato "quantitativo". Vale infatti ripetere che la grandezza del fenomeno naturale prodotto è misura dell'incriminazione non da sé sola, ma in collegamento con il criterio teleologico delle finalità dell'incriminazione. L'entità dell'evento distruttivo concorre, in altri termini, ad indicare il "peso" del carico offensivo del delitto, così contrassegnando il limite che giustifica l'intervento punitivo per il titolo di reato in considerazione, così come, ad esempio, per la ipotesi di devastazione rispetto a quella di danneggiamento.
4.4. La successiva obiezione consiste nella notazione che l'immissione di fattori inquinanti non avrebbe carattere in sé "distruttivo". NT la definizione proveniente dalla stessa Corte costituzionale a perimetro della nozione di disastro (conforme, per altro, all'accezione primaria che il termine assume nel linguaggio comune, di "calamità", "evento catastrofico"), in tal modo, però, arbitrariamente si riduce la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresì sull'ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell'habitat umano.
4.5. Ulteriore obiezione, suggestiva ma non condivisibile, è che, in ogni caso, in codesti casi, e in quello in esame in particolare, l'effetto non potrebbe considerarsi il portato di un'azione realizzata "mediante violenza". L'osservazione presenta analogie con la precedente, ma è assunta dalla prospettiva normativa, della "violenza-mezzo" quale criterio discretivo dei delitti contemplati nel Capo I del Titolo VI rispetto a quelli del Capo II (delitti di comune 9966 pericolo mediante frode), ove, si dice, sarebbe contenuto in realtà il delitto più affine, quello dell'epidemia (non predicabile, però, nel caso in esame, in cui il pericolo alla salute deriva dalla diffusione di fattori patogeni che non sono "germi"). E' tuttavia agevole rilevare non solo che, come correttamente ha evidenziato il Procuratore generale d'udienza, la distinzione accolta nel codice dei delitti commessi mediante violenza e commessi mediante frode risponde più ad esigenze di ordine classificatorio che di natura definitoria ed è espressione di criteri criminologici improntati alla prevalenza del disvalore di certi aspetti modali piuttosto che ad altri pure richiesti per l'integrazione della fattispecie, ma, soprattutto, che tale osservazione erroneamente identifica la nozione di "violenza", assunta a criterio classificatorio, con la violenza reale cosiddetta propria, o materialmente inferta dall'agente. E' al contrario assunto consolidato e condiviso che nelle definizioni delle classi di reati che si articolano in base a siffatte distinzioni, il riferimento alla commissione "mediante violenza" in contrapposizione a "mediante frode", sta per lo più semplicemente ad indicare che il fatto postula l'impiego di un qualsivoglia energia o mezzo diretto o indiretto, materiale o - immateriale - idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la "cooperazione" di quella. Sicché non è seriamente dubitabile che anche l'energia impiegata nell'ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l'inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non è possibile resistere, rappresenta, nell'accezione considerata, violenza.
5. La natura dell'ipotesi del capoverso dell'art. 434 Si è anticipato che la sentenza impugnata ritiene che il reato di cui all'art. 434 cod. pen. sia ancora perseguibile sul presupposto, anzitutto, che l'ipotesi del secondo comma di tale norma costituisca una fattispecie autonoma e in relazione a tale impostazione il ricorso dell'imputato articola molteplici censure. Con le precisazioni e nei limiti che si diranno, deve riconoscersi che si tratta di deduzioni fondate.
5.1. La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente concorde nel ritenere che il capoverso dell'art. 434 cod. pen. introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento. Basterà citare, tra molte, Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501 (che in parte motiva ricorda che l'ordinamento penale contempla nel caso dell'art. 434 una fattispecie di attentato, contrassegnata dal pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla verificazione dell'evento); Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passariello, Rv. 251592 (che richiama Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, IN, già citata); Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, Rv. 251428 (secondo cui il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto 67 A a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento realizza la fattispecie aggravata, rimarcando che il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità); Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, Rv. 249283 (che ricorda come, rispetto alla ipotesi di attentato del primo comma, il verificarsi del fatto lesivo, verso cui l'azione, causalmente orientata, deve dirigersi, è preso in considerazione dal secondo comma, con aggravamento di pena); la stessa Sez. 4, n. 4675 del 2007, IN (citata, che ricorda che nell'art. 434 la soglia per integrare il reato è anticipata, nel primo comma, al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e che, qualora il disastro si verifichi, risulta integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434); e, meno esplicitamente, ma incontrovertibilmente: Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, Rv. 233135. 5.2. La tesi della Corte di merito, secondo cui in base ai principi di Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, sarebbe possibile giungere alla conclusione che si tratta di fattispecie autonoma, tradisce all'evidenza la ratio decidendi di tale pronunzia, soffermandosi su criteri che le Sezioni Unite chiaramente considerano non conducenti e trascurando quello che, come efficacemente sintetizza Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270, è il nocciolo reale della soluzione della questione affrontata dalla sentenza Fedi e che risiede nella constatazione «che l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale». E nel caso in esame, in cui il capoverso si limita ad affermare che «la pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene», senza neppure richiamare il “fatto” descritto al primo comma, ancor più che in quello esaminato dalla sentenza Fedi, può dirsi che la descrizione dell'ipotesi del secondo comma non solo non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto né in alcun modo consente di considerali diversamente, ma alla fattispecie descritta nel primo comma completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello già considerato a fini intenzionali nel primo comma;
sicché tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesività e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell'evento già incluso come mera finalizzazione della condotta nel primo. E restando immutata la struttura essenziale del reato, non cambia neppure il bene giuridico tutelato. Né incide l'osservazione ricorrente secondo cui il dolo di disastro sarebbe intenzionale 68 nel primo comma mentre sarebbe semplicemente diretto o generico nel secondo;
tale opinione discendendo dalla considerazione che si tratterebbe di dolo rivolto verso elemento che nel primo comma è esterno rispetto alla realizzazione della fattispecie e che viene a formare invece l'oggetto della fattispecie (aggravata) nel secondo. Cosa che, in definitiva, non serve a negare che in entrambe le ipotesi si richieda l'intenzione di provocare il disastro, per entrambe mantenendosi il carattere di dolo eventuale quanto al pericolo della pubblica incolumità.
5.3. Non conducenti paiono quindi gli argomenti che riposano sulla natura di delitto di attentato dell'ipotesi del primo comma;
sull'assimilabilità di questo al tentativo;
sull'affermazione che di principio il codice penale considera le fattispecie di delitto tentato autonome rispetto a quelle di delitto consumato;
sull'evocazione, a contrario, dell'art. 59 cod. pen. Che il primo comma preveda un'ipotesi a consumazione anticipata, riconducibile allo schema del delitto di attentato, ovvero del tentativo, è considerazione a grandi linee condivisa da giurisprudenza e dottrina. E sarebbe d'altronde sterile ai fini che qui interessano soffermarsi sulla eventuale astratta differenza strutturale tra le due forme (attentato e tentativo). Già la Relazione del Guardasigilli al codice riconosceva, con riferimento al primo comma dell'art. 434, che «Non è difficile stabilire quale sia il significato di "fatto diretto". In sostanza trattasi di fatti, che, per la loro direzione e per la loro attitudine materiale ed obiettiva rientrerebbero nella sfera del tentativo rispetto all'evento voluto dall'agente, ma che la legge considera come sufficienti alla perfezione di un delitto autonomo». Quello che conta, invece, è che il legislatore, in questo come in altri analoghi delitti di attentato, ha inteso delineare autonomamente una fattispecie a consumazione anticipata, sottraendola alle regole generali della disciplina del tentativo, così rendendo, tra l'altro, irrilevanti le evenienze del terzo e quarto comma dell'art. 56 (desistenza volontaria e impedimento volontario dell'evento) e strutturando quindi alla stregua di fattispecie aggravata l'ipotesi dell'evento realizzato. La conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall'evento corrisponde dunque ad una precisa scelta normativa, sorretta dalla medesima logica di politica criminale che assiste l'opzione di arretrare, eccezionalmente, la soglia della consumazione alla commissione del "fatto diretto a". La tesi della teorica inconciliabilità della configurazione dell'evento realizzato come fattispecie aggravata del delitto d'attentato, per una sorta di analogia sistematica con la disciplina del tentativo, ha dunque il difetto di pretendere di interpretare la disciplina particolare del delitto di attentato sulla base delle regole generali riferibili al delitto tentato: istituto simile, ma al quale il legislatore, disegnando la fattispecie come delitto di attentato, deliberatamente ha voluto non 69 si facesse ricorso. Riceve, peraltro, esplicita - inequivocabile - smentita, ad esempio, nel comma quinto dell'art. 280 cod. pen., ove espressamente si qualificano aggravanti le ipotesi previste ai commi precedenti, riferite appunto agli eventi realizzati. Un cenno merita infine l'obiezione, anche di recente ripresa da qualche voce, che fa leva sull'assunto che sarebbe incompatibile con la disciplina dell'art. 59 cod. pen. una fattispecie circostanziale che si riferisce alla realizzazione di un evento che deve essere oggetto di intenzione. L'art. 59, secondo comma, stabilisce ora che le "circostanze" aggravanti si valutano a carico dell'agente «soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa». Con ciò però pone un limite minimo per l'attribuzione di responsabilità, ma non impedisce in alcun modo che il legislatore possa innalzare la soglia di imputazione dell'elemento aggravante, espressamente prevedendo che sia addebitabile solo se voluto. E', d'altra parte, quanto espressamente si chiariva, pure con riguardo alla previgente previsione dell'art. 59, primo comma, cod. pen., coeva alla formulazione della norma incriminatrice in esame, nella Relazione al Re osservandosi: «non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze [secondo la disposizione dell'epoca] non conosciute, o non volute;
ma senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal Codice. Per ciò appunto l'art. 59 comincia[va] con la riserva: "salvo che la legge disponga altrimenti">>; e che, in costanza della precedente formulazione, faceva dire alla dottrina che l'espressione "anche se" non prevista>, non escludeva di necessità che in forza di una disposizione particolare potesse costituire aggravante la realizzazione di un risultato solo se previsto o addirittura voluto.
6. La consumazione del delitto aggravato. La considerazione della realizzazione del disastro alla stregua di aggravante non comporta tuttavia, ad avviso del Collegio, che, ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e della decorrenza quindi dei termini di prescrizione, l'evento non debba essere considerato.
6.1. CO la definizione più comune, il reato è consumato allorché la fattispecie è compiutamente realizzata e si ha così piena corrispondenza tra modello legale e fatto concreto. Dottrina attenta e una parte considerevole della giurisprudenza distinguono però perfezione e consumazione, osservando che la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto "minimo" coincide con la perfezione del reato, e segna così la linea di confine per la configurabilità del tentativo, ma non sempre e non necessariamente ne esaurisce la consumazione, da intendere quale momento in cui si chiude l'iter criminis e il reato perfetto raggiunge la massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta e si 70 apre la fase del post factum. Con il corollario essenziale, dunque, che esaurimento della consumazione non significa esaurimento di tutti gli effetti dannosi collegati o collegabili alla realizzazione della fattispecie, giacché: o gli effetti dannosi coincidono con l'evento, ed allora l'esaurimento coincide con la consumazione;
oppure si tratta di effetti ulteriori, ed allora questi possono essere presi in considerazione ai fini della gravità del reato o del danno risarcibile, ma non incidono sul momento (consumativo) del reato.
6.2. La distinzione viene così sostanzialmente a coincidere con quella tra inizio e cessazione della consumazione ed assume rilevanza, ai fini del decorso del termine della prescrizione, nei reati a consumazione protratta per definizione normativa, quali sono i reati permanenti, in cui (come evidenziano Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221400, e Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213932, citando Corte cost. n. 520 del 1987) la fattispecie è caratterizzata dal fatto che la durata dell'offesa è espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell'agente», o i reati necessariamente abituali;
e può in concreto venire in rilievo nei reati eventualmente abituali e nei reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta pur non essendo con essa incompatibile (si pensi all'omicidio realizzato mediante somministrazione di dosi via via più letali di un veleno, al crollo determinato mediante la provocazione di successive insistenti lesioni strutturali;
all'estorsione con cui si richiedono pagamenti rateali). Ma non esplica alcuna funzione, come riconoscono dottrina e giurisprudenza consolidate, ai fini della individuazione del momento consumativo, e quindi anche del dies a quo della prescrizione, in riferimento agli effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei o a condotta comunque esaurita (tra moltissime, oltre a Sez. U, Lauriola, citata, Sez. U, n. 3 del 22/03/1969, Brunetti, Rv. 111410, in tema di contraffazione di atto pubblico;
Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768, in tema di fraudolento trasferimento di valori;
Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010 Silvestri, Rv. 247819, in tema di evasione;
Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, INto Vraca, Rv. 258313, in tema di abbandono di rifiuti). Ciò appunto perché nei cosiddetti reati ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. E poiché quasi tutti i reati possono avere conseguenze più o meno irreparabili in relazione non solo alla loro intima struttura (si pensi all'omicidio) ma anche alle imponderabili variabili dei singoli casi concreti (si pensi all'evasione, al danneggiamento), in realtà quella dei reati ad effetti permanenti neppure può considerarsi categoria dotata di autonoma rilevanza, se non, forse, ai fini di precisarne la distinzione rispetto ai reati permanenti, abituali o a consumazione prolungata. 71 ہے 6.3. Sulla base delle stesse considerazioni anche il problema della data di consumazione del reato aggravato dall'evento, che qui interessa, appare risolvibile quindi nel senso che il maggiore evento sposta la data di consumazione. In altri termini, come già affermava Sez. 5, n. 7119 del 20/06/1972, Sabatini, Rv. 122150 (in tema di false dichiarazioni), la prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
la consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento che forma oggetto della norma incriminatrice;
nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena;
per conseguenza, in caso di reato aggravato dall'evento, l'iter criminoso si conclude col verificarsi di detto evento (nello stesso senso Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, Rv. 200414, con riferimento all'ipotesi dell'art. 437, secondo comma, cod. pen.). D'altronde, come è noto, nel sistema codicistico possono distinguersi grossomodo tre regimi di imputazione dell'evento aggravatore: quelli per cui è indifferente che esso sia voluto (calunnia); quelli per cui l'evento è previsto come finalità originaria dell'agente (reati a consumazione anticipata); quelli in cui l'evento non deve essere né voluto né previsto perché costituirebbe in tale caso delitto autonomo, concorrente e autonomamente punibile (maltrattamenti, abbandono, omissione di soccorso). Prescindendo dalle ipotesi che qui non ricorrono, non essendo questa la sede per dissertazioni generali, non è da dubitare che nelle ipotesi in cui l'evento aggravante è previsto come finalità originaria dell'agente, l'approfondimento della lesione è tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di conseguenza legata alla medesima condotta, in relazione alla quale si configura dunque un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma "minima", prevista per il titolo.
6.4. In conclusione, deve riconoscersi che nell'ipotesi di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen. la realizzazione dell'evento disastro funge da elemento aggravatore ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato.
7. L'evento disastro Il punto focale della questione relativa alla consumazione del reato torna così ad essere quello della individuazione del disastro che costituisce l'evento tipico della fattispecie dell'art. 434, secondo comma, cod. pen.
7.1. Per meglio comprendere l'architettura della sentenza impugnata e l'evidente sforzo compiuto dai giudici del merito per disegnare una nozione di 72 K disastro che a loro avviso consentiva di escludere che il delitto fosse prescritto, è opportuno tuttavia ricapitolare l'impostazione accusatoria e gli approdi raggiunti al proposito nelle sentenze di primo e secondo grado. Come emerge dalle imputazioni riportate e da quanto già evidenziato in Fatto, la contestazione si riferiva sin dall'inizio soltanto ai delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi. Per quanto concerne in particolare il delitto di cui al capo B), di disastro innominato, la circostanza che la contestazione non annettesse rilievo individuale ai singoli eventi lesivi, pur elencati, di malattia e di morte (con la conseguente possibilità di inquadrarli all'interno di corrispondenti figure di reato contro la persona), valorizzando al contrario il carattere unitario dell'evento disastro (inteso, come meglio si dirà, quale evento-offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone), risultava avvalorata dal fatto che il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all'amianto della RN;
che non risultavano effettuati accertamenti sui nessi di causalità individuali;
che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno a tale riguardo negato l'ingresso delle prove richieste da imputati e responsabili civili osservando (come anticipato) che «detto accertamento, impraticabile nell'ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costituitesi parti civili e la peculiarità di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di causalità collettiva»; che a tutte le parti civili è stato riconosciuto, infine, un medesimo danno "da esposizione", a prescindere dalle singole patologie riscontrate e dagli esiti delle stesse. Da rimarcare è inoltre la circostanza, di cui pure s'è detto, che sulla base di rilievi analoghi (e pur affermando in premessa che all'indagine epidemiologia andava riconosciuta la natura di disciplina scientifica in quanto basata su dati empirici suscettibili di verificazione e falsificazione), i giudici di merito hanno anche respinto tutte le eccezioni relative alla mancata o incompleta ostensione dei cosiddetti "dati grezzi" (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, osservando che si trattava di dati che le parti potevano autonomamente acquisire aliunde (aspetto questo che, al di là di ogni altra considerazione, è stato comunque autonomamente contestato dai ricorrenti sul rilievo, documentato, che gli elementi utilizzati dai consulenti dell'accusa erano risultati acquisibili da alcune banche dati solo grazie a decreti di esibizione del Pubblico ministero).
7.2. Si è dato conto, in Fatto ai punti 3.1. e 3.2., della diversità, inoltre, delle 73 ск conclusioni raggiunte dal Tribunale e dalla Corte di appello in relazione alla individuazione in concreto dell'evento disastro addebitabile agli imputati. Qui è sufficiente ricordare che per il Tribunale costituiva disastro ciascuno dei macro-eventi di (protratto) inquinamento (straordinariamente gravi e complessi, dotati di prorompente diffusione nell'ambiente e tali da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all'interno e all'esterno degli stabilimenti) realizzati nei quattro siti. Più in particolare, argomentando in base alla sentenza n. 4675 del 2007 (Porto Marghera), ampiamente citata, il Tribunale riteneva che il delitto di disastro innominato può assumere il carattere di reato [eventualmente] permanente, e che secondo la pronunzia richiamata il reato si consuma in tale caso «sino a che perdura l'evento-disastro, ma ciò a condizione che l'evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo». Sennonché poi affermava che nei delitti ad evento naturalistico il momento di consumazione del reato è determinato dal tempo in cui si verifica l'evento e non da quello in cui viene realizzata la condotta e l'evento può verificarsi anche molto tempo dopo la realizzazione della condotta», traendone la conseguenza che la consumazione del reato andava rapportata alla situazione di perdurante incontrollata contaminazione dei siti. Perciò, secondo il Tribunale, mentre per Rubiera e Bagnoli, non interessati dalla diffusione del "c.d. polverino", gli interventi di delimitazione dei siti e di inibizione all'accesso consentivano di ritenere che da circa quindici anni almeno era cessata quella situazione di forte e grave pericolo per l'incolumità e la salute delle persone che caratterizza il disastro, non altrettanto poteva dirsi per SA e CA, in considerazione del risultato di devastante inquinamento ed avvelenamento dei siti e del territorio prodotti dallo scellerato abbandono di materiali di scarto in discariche di fortuna a cielo aperto, di scarico di reflui liquidi contenenti amianto nel fiume Po, di cessione di feltri e, soprattutto, del polverino e di scarti di lavorazione, nonché dall'abbandono degli stabilimenti dopo il fallimento e dalla, anche successiva, diffusione delle polveri di amianto che ciò aveva inevitabilmente comportato: tanto avendo «finito per creare», per detti siti di SA ER e CA, «una situazione di disastro totale e generalizzato, ancor oggi non completamente individuabile e localizzabile». La nozione di disastro veniva dunque formalmente ricondotta dal Tribunale alla immutatio loci produttiva di pericolo per l'incolumità, ma, pur riconoscendosi che la condotta degli imputati si era conclusa al più tardi nel 1986, alla data del fallimento, la consumazione del reato veniva poi collegata non già al verificarsi, pur nella sua massima estensione, dell'evento disastroso della contaminazione ambientale produttiva di pericolo determinata da tale condotta, bensì al perdurare nel tempo delle conseguenze pericolose della contaminazione stessa.
7.3. Per la Corte di appello, invece, il disastro poteva ritenersi ancora in atto 74 ch per tutti i siti, sul rilievo che l'eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell'apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche, costituiva un fenomeno epidemico che non rientrava tra gli effetti del disastro, ma era, al contrario, insieme con l'immutatio loci, uno degli elementi che concorrevano ad integrare l'evento del reato sotto il profilo della necessaria messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone (il fenomeno epidemico oggetto di contestazione è legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame è uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l'evento»). Si affermava perciò che per nessuno dei quattro siti l'evento disastro poteva considerarsi esaurito e per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che, secondo la Corte di appello: «la consumazione del reato deve correttamente essere individuata [...], soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione.».
7.4. Nessuna di dette costruzioni può essere condivisa. Il Tribunale ha confuso non solo le nozioni di reato permanente e di reato così detto istantaneo a condotta perdurante, ma, soprattutto, le nozioni di evento differito e di effetti permanenti, istituendo una inedita nozione di evento permanente indipendentemente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine, idoneo a determinare lo spostamento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell'evento stesso. Che sarebbe come dire che in caso di lesioni il reato si consuma non quando la malattia viene prodotta o si manifesta, ma quando la persona offesa guarisce. E' evidente, in effetti, che in tanto nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente "sostenga" concretamente la causazione dell'evento. Del tutto diversa è invece l'ipotesi del reato a evento differito, nel quale si ha semplicemente un distacco temporale fra la condotta e l'evento tipico ad essa causalmente collegato;
laddove, nel caso in esame, l'evento disastroso si è realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a prodursi fino a che questa è stata perpetrata. La Corte di appello, probabilmente avvedendosi della confusione, ha invece cercato di ricondurre il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumità nell'alveo dell'evento disastro, facendo coincidere questo con il fenomeno definito epidemico, di eccessiva morbilità, e individuando così la consumazione del reato nell'ipotetico momento, non ancora asseritamente 75 Ch verificatosi, di recessione di tale fenomeno. Al riguardo occorre, per prima cosa, ricordare che la fattispecie in esame si riferisce, come oggetto dell'intenzione al primo comma e come evento al secondo, al solo "disastro"; non considera lesioni o morti come fini od eventi ulteriori, neppure sotto forma di aggravante. L'incolumità personale (collettiva) entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità, o, come dice la Corte costituzionale, della proiezione offensiva della condotta, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro, inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità. Tale qualità rileva ex se e in via immediata ai fini dell'incriminazione e non va confusa con i concreti effetti per l'incolumità delle persone, che rilevano ai soli fini della dimensione offensiva, com'è reso palese dalla pena comminata per la fattispecie aggravata dall'evento voluto: inferiore nel massimo persino a quella prevista per l'omicidio colposo plurimo. Non a caso nella Relazione del Guardasigilli (p. II, p. 369) all'art. 577 cod. pen. (circostanze aggravanti per l'omicidio) si osservava Accanto al veneficio, ho dovuto prevedere la circostanza che l'omicidio sia consumato con altri mezzi insidiosi [...]. L'omicidio commesso col mezzo di incendio, sommersione o altro delitto di comune pericolo, rientra [invece] nel delitto di strage» (art. 422, punito con l'ergastolo). La Corte di appello, che, pur riconoscendo che l'evento integrante la fattispecie del capoverso dell'art. 434 cod. pen. deve essere voluto, fa rientrare in esso lesioni e morti (sia pure sub specie di accadimenti statisticamente significativi), finisce al contrario per abbracciare una tesi che implicherebbe che l'art. 434 cod. pen. rende punibile con pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage: cosa questa che come giustamente ha rilevato il Procuratore generale é insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che- contraria al buon senso. Sul piano teorico, non può dimenticarsi che il pericolo non è mal, in se stesso, un evento fisico naturale, bensì soltanto un giudizio qualitativo di probabilità - o, se si vuole, di apprezzabile possibilità – che ad un fatto ne segua un altro. Ciò che di naturalistico vi è nel pericolo è, in altri termini, solo il fatto pura condotta o - condotta più evento cui va collegato il giudizio concernente il rischio di un effetto - ulteriore. Pienamente condivisibile, perciò (alla luce del principio di offensività e dell'art. 49 cod. pen.), l'opinione che per reati quali quello in esame, in cui il pericolo è assunto quale fattore di connotazione del fatto tipico (e delimitazione dell'oggetto della fattispecie), detto giudizio di probabilità dovrà informare anche la valutazione sulla obiettiva idoneità della condotta o dell'evento. Ma tale giudizio, 76 Ch ancorché formulabile ex post rispetto all'evento cui la norma richiede debba collegarsi il pericolo di conseguenze ulteriori, non trasforma, de iure condito, l'effetto paventato in evento ulteriore del reato e non può spostarne la consumazione oltre l'esaurimento dell'iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo, dando così al protrarsi nel tempo del "giudizio" di pericolosità un rilievo autonomo rispetto al presupposto fattuale cui deve necessariamente accedere. In breve: il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è appunto il disastro verificatosi;
il disastro è da intendere, perché sia assicurata, seguendo le rime obbligate desumibili dalla descrizione degli "altri disastri" nominati contemplati nel medesimo Capo I, la sufficiente determinatezza della fattispecie, come un fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza (Corte cost. n. 327 del 2008); il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche (Corte cost. n. 327 cit.); il persistere del pericolo, e tanto meno il suo inveramento quale concreta lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto (Corte cost. cit.) e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato, perché, come icasticamente osserva Sez. 4, n. 32170 del 28/05/2014, IN (in un precedente del tutto conforme alla presente pronuncia), «non si deve confondere l'evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati». Perciò, mentre il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di appello ha inopinatamente aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalità con la contaminazione ambientale. Proprio la sentenza impugnata, in particolare, ha giustificato tali dinieghi esclusivamente sul rilievo che si trattava di eventi ulteriori non oggetto in quanto tali di contestazione, facendo ricorso ad affermazioni quali quella che «la prova del disastro è riferibile ad un concetto di causalità collettiva [...] che riflette una condizione della realtà distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perché li abbraccia, unificandoli come episodi particolari di un fenomeno più esteso e li sussume, quindi, entro una categoria tassonomica di carattere generale: appunto quella di disastro», che sovrappone, appunto, all'accadimento straordinario normativamente previsto i suoi effetti concreti sulla collettività. Non risultano dunque evocati, in relazione ai singoli casi, né la natura di malattia professionale dell'asbestosi né saperi scientifici che consentissero di 77 4 escludere con elevata credibilità razionale eziologie alternative del mesotelioma polmonare e di risolvere univocamente il problema del rapporto tra periodi di esposizione, responsabilità dell'imputato in relazione a tali periodi, nonché eventuale effetto acceleratore delle esposizioni frazionate a lui imputabili (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943). E neppure si è fatto riferimento, sulla base delle evidenze epidemiologiche e in relazione alle morti da mesotelioma o a quelle da tumori polmonari in eccesso rispetto alle "attese" (per bacini di popolazione omogenea), alla teoria, suggerita riferimento a vicende quali quella in esame da voci della Dottrina, con dell'accertamento alternativo (alla tesi, cioè, che l'evidenza epidemiologica, verificata, serve e basta per l'affermazione di responsabilità per una determinata quota di decessi, a prescindere dalla individuazione di quali;
per altro concettualmente in contrasto con l'indiscriminato riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno da esposizione per tutte le persone offese costituitesi parti civili), la cui validità non è perciò suscettibile di esame in questa sede.
8. La prescrizione del reato di disastro. Discende da quanto evidenziato che nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all'imputato: non oltre, perciò, il mese di giugno dell'anno 1986, in cui venne dichiarato fallimento delle società del gruppo, venne meno ogni potere gestorio riferibile all'imputato e al gruppo svizzero e gli stabilimenti cessarono, secondo quanto riferiscono le stesse sentenze di merito, l'attività produttiva che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell'ambiente lavorativo e del territorio circostante.
8.1. Non può annettersi invece rilevo, nella situazione normativa data, alla circostanza (richiamata anche da alcuni difensori delle parti civili in sede di discussione orale) della mancata o incompleta bonifica dei siti. Attribuirne la penale responsabilità all'imputato a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro postulerebbe che si potesse ricostruire la fattispecie in termini bifasici: una prima commissiva e una seconda omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. Ma la fattispecie incriminatrice non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro analogo, può desumersi dall'ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986). D'altronde, come è stato efficacemente osservato a proposito della risalente analoga teorizzazione formulata con riferimento alla configurazione del reato permanente, se fosse concepibile un obbligo secondario di rimozione e se il suo 78 Ch contenuto fosse quello di ripristinare l'assetto degli interessi offesi con l'azione o di attuare gli scopi negletti con l'omissione, non si comprenderebbe perché tale obbligo non dovrebbe operare rispetto a ogni fattispecie che non contempli la distruzione del bene protetto, qualificando come permanente il relativo reato (in tal modo, il furto o la ricettazione - universalmente riconosciuti come reati istantanei - dovrebbero essere considerati reati permanenti fino alla restituzione al proprietario del bene sottratto)» (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, cit.); dovendo al contrario riconoscersi che ritenere incriminabile «anche la successiva omissione di una
contro
-condotta», costituirebbe violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale ( Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, cit.).
8.2. Non pertinenti appaiono inoltre, per il caso concreto, le deduzioni (pure articolate in sede di discussione orale dalle parti civili) sulla irragionevolezza di un sistema normativo che non annette valore, ai fini dello spostamento del decorso del termine di prescrizione, alla tardiva scoperta di un evento lesivo verificatosi molto lontano nel tempo. Il tema è oltremodo serio e meriterebbe riflessioni approfondite, specie con riferimento alla ipotesi dell'evento o del danno occulto, ovvero alla situazione in cui l'evento lesivo si è compiutamente già realizzato nella sua massima estensione ma è stato o è rimasto nascosto agli inquirenti: evenienza a sua volta sensibilmente differente sul piano fenomenologico e concettuale sia da quella dell'evento a distanza (pure evocata facendosi l'esempio di ordigno esplosivo seppellito che esplode dopo moltissimo tempo) sia da quella del danno così detto lungo-latente cui si riferiscono, in ambito civile e agli effetti del risarcimento, Corte EDU sentenza 11 marzo 2014, WA MO e altri c. Svizzera (relativa al caso di operaio, deceduto nel 2005, che nel maggio 2004 aveva appreso di essere affetto da un mesotelioma pleurico maligno per essere stato esposto all'amianto negli anni 1960-1970 in ambiente di lavoro) e la giurisprudenza civile di legittimità in tema di esordio della prescrizione ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., ampiamente in linea con la posizione della Corte di Strasburgo in merito alla decorrenza del termine prescrizionale dalla manifestazione del danno in tutte le sue componenti nei casi in cui si riscontra un significativo scollamento temporale tra insorgenza del pregiudizio e condotta che lo cagiona (cfr., tra molte, Sez. U civ, n. 23763 del 14/11/2011, Rv. 619392, e n. 27337 del 18/11/2008, Rv. 605537). Nessuna di dette evenienze, invero, assume rilievo nella fattispecie in esame. Non l'ipotesi dell'evento a distanza (sicuramente riconducibile alla nozione di consumazione rilevante ai sensi dell'art. 158 cod. pen.), perché nel caso in esame l'evento, consistendo nella immutatio loci, si è realizzato ed è venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell'habitat naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell'attività di lavorazione 7979 dell'amianto, e il momento di sua massima espansione sotto l'aspetto del fenomeno distruttivo naturalistico così innescato per fatto dell'imputato non può collegarsi a momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti. Non l'ipotesi del danno lungo-latente riferita alle patologie asbesto correlate, perché, a prescindere dal problema della possibile rilevanza anche in materia penale del momento della manifestazione piuttosto che della teorica insorgenza del male conseguente a condotta illecita, malattie e morti, come detto, non costituiscono l'evento del reato di disastro e potevano semmai venire presi in considerazione quali eventi individuali di reati di lesioni e omicidi, invece non contestati. Non infine l'ipotesi dell'evento occulto, giacché - ripetuto che il danno rilevante ai fini della consumazione e del decorso della prescrizione è soltanto quello che coincide con l'evento tipizzato, e dunque con il disastro ambientale - l'impostazione accusatoria e le condanne pronunziate dai giudici di merito presuppongono che già quando l'odierno imputato aveva assunto la responsabilità della gestione del rischio di amianto per le aziende RN IA, gli effetti "disastrosi" della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell'asbesto erano scientificamente noti.
8.3. D'altronde non può dimenticarsi che, come ricordano tra molte Corte cost. n. 434 del 2003 e n. 376 del 2008, il problema della efficacia morbigena delle polveri di amianto, ancorché non bene identificati i modi, i tempi e i livelli di concentrazione della esposizione produttiva delle patologie tumorali, venne posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni ottanta, e la lavorazione dell'amianto è stata oggetto di interventi dapprima limitativi poi inibitori che partono dalla direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983. Nelle considerazioni premesse a tale direttiva già si dava atto della nocività dell'amianto e si rilevava che erano numerose le situazioni di lavoro in cui tale agente nocivo era presente, pur ammettendosi che le conoscenze scientifiche dell'epoca non consentivano di stabilire il livello al di sotto del quale non vi fossero più rischi per la salute. Sulla base di tali considerazioni, la direttiva dettava una serie di disposizioni volte, anzitutto, ad accertare, mediante le opportune notifiche da parte delle imprese, le lavorazioni comunque comportanti l'uso dell'amianto ed i livelli di concentrazione e ad ottenere la eliminazione di un certo tipo di lavorazione (applicazione dell'amianto a spruzzo: art. 5), l'adozione di misure concernenti le modalità di svolgimento delle lavorazioni, la protezione degli ambienti in cui si svolgevano, ed, infine, l'accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori e la dotazione di idonei equipaggiamenti individuali, qualora non fosse stato possibile eliminare altrimenti i rischi. A tale direttiva gli Stati membri avrebbero dovuto dare attuazione entro il 1° gennaio 1987, ad esclusione che per le attività estrattive dell'amianto, per le quali era previsto un termine più lungo. L'IA non adottò per 80 Q tempo i provvedimenti dovuti, e la Corte di giustizia delle Comunità europee, a seguito di procedura di infrazione promossa dalla Commissione, con sentenza 13 dicembre 1990, n. 240, la dichiarò inadempiente agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato CEE. Successivamente il Consiglio emise la direttiva n. 382 del 1991 con la quale, considerando che, l'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può provocare malattie gravi ed è presente in varie forme in numerose situazioni di lavoro>>, vietò, in aggiunta alla applicazione a spruzzo, altre forme d'impiego del materiale e indicò nuovi valori-limite, pur dando atto che non poteva ancora essere adottata una decisione che stabilisse «un unico metodo di misurazione del tenore di amianto nell'aria a livello comunitario». Per dare attuazione alla direttiva n. 477 del 1983 e alle altre concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, in esecuzione della delega di cui all'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, venne emanato il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale, tra l'altro, all'art. 31 fissava valori- limite di esposizione alla polvere di amianto espressi come media ponderata in funzione del tempo di riferimento di otto ore. Con la legge 27 marzo 1992, n. 257, pubblicata un anno dopo, nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1993, vennero infine dettate "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". E in detto contesto normativo vale ricordare che l'art. 1, comma 1, individuava le finalità perseguite nella dismissione dell'amianto dalla produzione e dal commercio, nella cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione, dell'utilizzazione di detto materiale e dei prodotti che lo contengono, nonché nella bonifica delle aree inquinate, nella ricerca di materiali sostitutivi e nella riconversione produttiva, mentre l'art. 10, comma 1, prevedeva che regioni e province autonome adottassero, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del DPCM di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. A tutto voler concedere, ed ammettendo in ipotesi che ai fini della nozione di evento "occulto" possa rilevare anche il ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici legato alla lentezza della risposta politica a problemi di tale fatta, almeno a far data dal'agosto dell'anno 1993 non poteva ignorarsi a livello comune l'effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell'amianto, definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. E da tale data a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (del 13 febbraio 2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti, con eventuali atti interruttivi (12 anni più un quarto), per la maturazione della prescrizione in base alla legge n. 251 del 2005, per il reato in esame. 81 а 9. Le valutazioni conseguenti e ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Recessive rispetto alla rilevazione della prescrizione del delitto cui si riferisce la condanna della Corte di appello, devono considerarsi quindi tutte le altre questioni sollevate dall'imputato, dai responsabili civili e dalle parti civili.
9.1. Quanto alle eccezioni di carattere processuale, è evidente, difatti, che nessuna di esse neppure quelle sulla incompetenza dell'Autorità giudiziaria - torinese cui si legano le molte articolate contestazioni sulle ondivaghe statuizioni dei giudici di merito in ordine alla contestazione della data di commissione delle condotte - potrebbe portare a risultato diverso da un eventuale annullamento con rinvio: sul quale prevale però la regola della immediata declaratoria della estinzione del reato la cui causa, essendosi verificata alla sentenza di primo grado e non dipendendo dal riconoscimento di circostanze o da ulteriori accertamenti o valutazioni riservati al giudice del merito, inibisce la retrocessione del giudizio e travolge in radice tutte le statuizioni civili rese o reclamate (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 Conti, Rv. 221403).
9.2. Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, cadono altresì tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni, ogni decisione in proposito essendo preclusa dagli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., che legano la potestà del giudice penale a provvedere sulle domande civili all'esistenza di una sentenza di condanna agli effetti penali, almeno di primo grado.
9.3. Ragioni analoghe a quelle appena evidenziate rendono quindi recessive tutte le ulteriori questioni concernenti la responsabilità dell'imputato poste nel ricorso di questo. Nessuna di esse appare difatti idonea a giustificare una pronunzia ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di censure per lo più espressamente riferite alla motivazione, sicché dal loro eventuale accoglimento potrebbe per definizione, al massimo, discendere un annullamento con rinvio. Ed anche laddove l'affermazione di responsabilità è formalmente censurata sotto profili di diritto, è nella sostanza la ricostruzione fattuale, meglio la valutazione della base fattuale, assunta a base della qualificazione giuridica, ad essere sindacata.
9.3.1. Tanto vale, in particolare, per le deduzioni con le quali si contesta la qualità di effettivo gestore e la posizione di garanzia attribuite all'imputato ricorrente in relazione alla sicurezza dei cicli di lavorazione e alla prevenzione ovvero al contenimento delle immissioni. Come avverte Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn, Rv. 261104 (c.d. ThyssenKrupp), il tema involge la necessità di individuare e delimitare le sfere di responsabilità, in modo che, anche con riferimento ad organizzazioni complesse, il giudizio sulla “paternità dell'evento illecito" sia governato dai principi di causalità e personalità, che limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che è effettivo "gestore" del rischio. 82 L'esigenza che ne discende chiama in causa la necessità di individuare non solo e non tanto il profilo del ruolo formalmente ricoperto, quanto, e soprattutto, la figura effettivamente chiamata a governare il rischio di cui si discute e la persona fisica che ha concretamente incarnato tale ruolo. L'evocazione di criteri squisitamente formali non può essere dunque sufficiente, nell'ambito di organizzazioni complesse d'impronta societaria, ad escludere in radice né la veste datoriale né il ruolo di effettivo gestore del rischio oggetto di specifica considerazione. Sicché le censure concernenti la ragionata attribuzione all'odierno imputato di tali posizioni potrebbero, al più, essere considerate sotto l'aspetto di vizi della motivazione, il cui esame, in presenza di un compendio giustificativo che non lascia alcuno spazio all'apprezzamento della "evidente" inadeguatezza dei dati esposti o implausibilità delle conclusioni raggiunte, e che in punto di diritto è, per quanto evidenziato, ineccepibile, è precluso dalla rilevata prescrizione.
9.3.2. Concernono, ancora, questioni in fatto le deduzioni con cui si contesta il rilievo negato alla teoria della così detta "trigger dose", o dose "killer", rispetto alla quale le esposizioni successive riferibili al periodo di gestione attribuito all'imputato, decorrente da giugno 1976, sarebbero state del tutto ininfluenti. Va per altro evidenziato che il tema evocato è quello della validità scientifica della teoria che annette efficacia causale, anche alla stregua di mero fattore di acceleratore del processo carcinogenetico, alla protrazione dell'esposizione dannosa nel corso dell'attività lavorativa, a prescindere dal momento di esposizione iniziale, e che comunque presuppone la validità della legge scientifica che afferma una relazione causale tra l'inalazione delle polveri di amianto e l'affezione tumorale denominata mesotelioma pleurico. I giudici di merito, richiamate le acquisizioni scientifiche più accreditate, anche recenti, hanno replicato alle contestazioni difensive osservando come le indagini epidemiologiche effettuate confermassero che all'aumentare del grado di intensità dell'esposizione al fattore di rischio corrispondeva una riduzione della latenza e, soprattutto, un aumento statistico della patologie, e che tali dati non erano stati contestati neppure dalle difese dell'imputato se non in relazione alla sostenuta insussistenza di elementi idonei a comprovare i nessi di causalità individuale con riferimento ai casi di malattie e morti esposti nel capo d'imputazione. La risposta, coerente con i rilievi di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, citata, in punto di probabilità statistica, soddisfa gli aspetti, che qui interessano, concernenti la proiezione offensiva in termini di rischio per la pubblica incolumità dell'evento del delitto di comune pericolo di cui all'art. 434 cod. pen., costituito dalla immutatio loci. Mentre il dato concernente l'oggettivo incremento delle immissioni (e delle conseguenti esposizioni) per effetto dell'attività lavorativa proseguita nel periodo di gestione riferito all'imputato appare in fatto incontestabile. 83 R 9.3.3. Assorbite devono considerarsi, infine, anche le doglianze - esposte con particolare vigore in sede di discussione orale - collegabili, indirettamente (quelle relative all'impegno di spesa sostento per l'adeguamento e il miglioramento in termini di igiene e sicurezza dei cicli produttivi, che si lamenta arbitrariamente svalutato dalla sentenza impugnata) o direttamente, all'elemento soggettivo del reato. Al riguardo può solo precisarsi che, al di là del percorso giustificativo seguito dalla sentenza di appello in punto di dolo, qualsiasi intervento diretto a ridefinire in termini ipoteticamente diversi l'elemento soggettivo del reato, in conformità alla corretta configurazione giuridica della fattispecie del capoverso dell'art. 434 cod. pen. e a quanto recentemente puntualizzato dalla citata Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, non potrebbe comunque prescindere, in riferimento anche ai rilievi di cui ai precedenti paragrafi 8.3 e 9.3.1, da una approfondita rivalutazione fattuale dell'intera vicenda, di specifica pertinenza del giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio (precluso per le ragioni già dette). 10. I motivi dell'imputato relativi al capo A. Analoghe sono le considerazioni da fare con riguardo alle censure articolate dall'imputato in relazione alla dichiarazione di prescrizione per il reato al capo A), in luogo di una sua assoluzione nel merito, ed afferenti nella sostanza a carenze della motivazione la cui rilevanza non risulta decisiva per una assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., non consentendo le ricostruzioni e le valutazioni complessivamente effettuate dai giudici di merito in relazione alle condotte a tale titolo contestate alcuna constatazione dell'esistenza delle condizioni per un tale esito. 11. I motivi dell'IN in ordine al capo A) e le doglianze ulteriori delle parti civili. Considerazioni più articolate devono farsi invece per le censure con cui la parte civile IN contesta che il reato di cui al capo A) potesse dichiararsi prescritto perché consumato alla data di cessazione della condotta. La premessa che dà ingresso a tale esame sta nel rilievo, in linea teorica condivisibile per ragioni simili a quelle esposte al par. 6.3., che nell'ipotesi di reato aggravato dall'evento la consumazione s'arresta con la realizzazione di questo (Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, cit.). Perciò, ove si discutesse effettivamente di una ipotesi di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata dall'essere da tale condotta derivati uno 0 più infortuni, potrebbe fondatamente dubitarsi della correttezza dell'impostazione che considera il reato consumato al momento di esaurimento della condotta anziché al verificarsi degli infortuni ad essa causalmente collegati. 84 11.1. Tuttavia ciò che ha determinato nella sentenza impugnata il rigetto della domanda della parte civile IN, così come della domanda dell'IL, è stata la osservazione, assorbente, che il nesso di causalità tra l'insorgenza e la manifestazione delle singole malattia-infortunio e la condotta dell'imputato non era oggetto del giudizio, coinvolgendo accertamenti «pacificamente non effettuati nell'ambito del presente procedimento (né, del resto, materialmente effettuabili [...]), poiché i fatti lesivi concernenti i singoli individui (lavoratori o cittadini) non costituiscono gli eventi dei reati oggetto del presente procedimento, bensì manifestazioni di quell'evento unitario e ben più ampio (il disastro) riferibile a gruppi di persone considerati nel loro insieme come popolazioni (di lavoratori e cittadini), non come individui». Su tale assunto si é ritenuto non apprezzabile il presupposto fattuale consistente nella insorgenza di una malattia professionale come conseguenza di esposizione all'amianto cui andava collegata l'azione risarcitoria esperita dall'IN nei confronti degli imputati, per l'avvenuta erogazione di benefici contributivi e pensionistici in ragione di malattie professionali asbesto-correlate, ai sensi all'art. 13, comma 7, legge n. 257 del 1997. Così come, e a prescindere dalla rilevata fondatezza delle deduzioni della difesa di imputato e responsabili civili in ordine alla legittimazione dell'Istituto ad agire per il risarcimento delle prestazioni erogate ai sensi del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257 del 1997, si é osservato che, per le medesime ragioni, nessun accertamento era stato effettuato neppure sul presupposto fattuale (esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) contemplato da detta norma. 11.2. A fronte di tale motivazione, il ricorso IN oppone: che ai fini sia della data di consumazione del delitto di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. pen. sia del riconoscimento delle sue pretese risarcitorie, l'evento considerato (ex art. 84 cod. pen.) alla stregua di aggravante, consisteva nell'accadimento di un «disastro non dissimile da quello dell'art. 434 cod. pen. per il quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato la permanenza in considerazione della latenza del fattore patogeno>>; che d'altro canto la stessa Corte aveva riconosciuto che il fenomeno epidemico causalmente associato all'immutatio loci e imputabile alla condotta degli imputati, costituiva non una manifestazione secondaria, ma un elemento costitutivo del reato ancora in atto;
e (ma con considerazioni assolutamente generiche) che l'istruttoria dibattimentale aveva, in realtà, esteso il proprio ambito ben oltre il nesso di causalità generale, coinvolgendo attraverso l'indagine epidemiologica anche posizioni individuali dei singoli lavoratori. Si tratta, come appare evidente, di censure che non consentono di superare il rilievo che il reato di cui all'art. 437 cod. pen. nell'economia della contestazione e nella ricostruzione dei giudici di merito non è stato considerato aggravato dai singoli eventi infortuni ma dall'evento-disastro interno (limitato ai lavoratori): in relazione a 85 alla cui definizione e alla relativa, e preclusiva, collocazione temporale non può che rimandarsi anche a superamento dei rilievi concernenti la dedotta risarcibilità - delle erogazioni effettuate per la semplice esposizione all'amianto e la dedotta - a quanto detto a possibilità di pronunciare condanna risarcitoria generica proposito dell'art. 434 cod. pen. 11.3. Esclusa, in definitiva, la possibilità di considerare i reati, così come contestati e ritenuti, consumati oltre i tempi per ciascuno rilevanti ai fini del decorso del termine della prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado (13 agosto 1999 per il capo A, 13 febbraio 1997 per il capo B) e richiamate le osservazioni di cui al par. 9., non può non derivarne che l'estinzione dei reati per decorso del tempo prima di detta sentenza preclude, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., l'esame di qualsivoglia doglianza delle parti civili, con la conseguenza che i ricorsi di IN, IL e di AU Carelli devono essere rigettati. D. Conclusioni. 12. Segue a quanto osservato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell'imputato PH RN SC relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica, e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di tale imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado. I ricorsi delle parti civili IL, IN e AU Carelli devono essere quindi rigettati, con condanna degli stessi al pagamento pro quota delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato EI PH RN relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado. Rigetta i ricorsi dell'IL, dell'IN e di LI AU, che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali del grado. Così deciso il 19 novembre 2014. Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidentepresidente MAstefania Di Tomassi IN CANCELLERIA Tman 23 FEB 2015 IL CANCELLIERE Stefania FATEHA 86 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 E' presente l'Avv. ES d'DR del foro 1) PROVINCIA DI REGGIO LI 2) NI UR 3) OZ AR 4) NI IZ 5) NT ZI 6) AL ZI 7) AL ZI 8) AL AR 9) AL LI 10) AL NE 11) MO MAcristina 12) MO IU 13) MO PA 14) BE ZI 15) NI IM 16) TO IM 17) TO SS. (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 1 di Reggio MI difensore di fiducia delle parti civili: 87 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 1 BIS E' presente l'Avv. ES D'DR sostituto processuale dell'Avv. AEno LAGHI del foro di LI difensore delle parti civili: 1) GG NC 2) GG IA 3) GG NT 4) GG TR 5) GG AO, tutti eredi di GG OV. 88 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 3 E' presente l'Avv. RA D'AM del foro di RI difensore delle parti civili: C.G.I.L. NT CG CAMERA EL LAVORO DI IA IO PA IO DA (erede di TR Velia) TR IM (erede di TR Velia) TR NA (erede di TR Velia) ES MA LU ( erede di RI OS) MU HE (erede di RA RA DO) RA AR (erede di RA RA DO) RO NZ (erede di AI MA TT) ST BR (erede di ST IU nonché di DO MI) ST NAmaria (erede di ST IU nonché di DO MI) ST LA( erede di ST IU nonché di DO MI) IA AL (erede di IA ES) IA TT (erede di AR GI) AR AO (erede di AR GI) NI IC (erede di NI NA nonché erede LI GA) IL ET (erede EV GI EV LA (erede EV GI) CC IN (erede di UP IU) UP RI (erede di UP IU) PI UL (erede di NI EN) NI ZI (erede di NI EN) NI NF (erede di NI EN) RO OR (erede di IN ERMINIA) RO OR (erede di IN IN) SC LA (erede di US RA) US NA (erede di US RA) US AL (erede di US RA) US CO (erede di US RA) US AN (erede di US RA) MI LL 89 US NN US NI eredi di US OF figlio di US RA;
AM PI (erede di OR NO già figlio di AN LI) OR IA CR (erede di OR NO già figlio di AN LI) GR IA (erede di GR IA nonché altresì erede di BE DA VED. GR) GR GIOVNN (erede di GR IA nonché altresì erede di BE DA VED. GR) SO TA (erede di RA GI) RA IA (erede di RA GI) AL AV (erede di TO AR) TO IC (erede di TO AR) TO IZ (erede di TO AR) TO LA (erede di TO AR) VI LA (erede di VI NB nonché altresì erede di BI NA ved, VI) RO RL (erede di RO PI nonché altresì erede di AP IA ved. RO) RO LA (erede di RO PI nonché altresì erede di AP IA ved. RO) PI RA (erede di PI AN) ES ED (erede di ES NI nonché altresì erede di LL EL ved. ES) DE IS LA DE IS ALESRA (erede di CH PI nonché altresì erede di DE IS ES ved. CH) LA ER AL CA IA GIOVNN DE IS ZI CO AZ AR ON IA ER CC OL CG MI Romagna Camera de Lavoro Territoriale di Reggio MI Fillea CG Reggio MI LL IZ erede di BE UC CA Bragazzi, erede di CO NE CI LA erede di SC DO RR Adalgisa 90 FO IN erede di Lapi RI;
FO IN, erede di FO IL LU RA erede di MO NO CA AN erede di RI UI ER AN LU erede di EG IU NT IL erede di GO RA IN NZ erede di RV LA CC UC erede di CI RI CI IA erede di DI BO AR AR AT RI CA AL ZI erede di LE MB FA AR erede di CO TT TA ALESRA TE EL (erede di TE DR) AN EL (erede di TE DR) RT CA (erede di RA AR PP IO EL LU erede di SI IN EL ULNO erede di SI IN SI GIOVNN erede di SI TO SI GI erede di SI TO SI IL erede di SI TO LT IA erede di IF IU IF IA erede di IF IU IF LV erede di IF IU NZ RA erede di NZ ER NZ IA ER erede di NZ ER RT LA erede di RL TA NU MI erede di NU NO NU ZI erede di NU NO AZ LA erede di AZ DA AG IN erede di AG GE DE RE GI erede di NO TO IN IT erede di NI PI IN NO erede di NI PI IN ER erede di NI PI 91 IN IA SA erede di NI PI OZ TT in qualità di rapp. NI CO erede di NI PI NO AL erede di ZA IA NO ER erede di ZA IA IS AR erede di ZA IA ON NN erede di ZA IA IS MARGHEIT erede di ZA IA IS HE erede di ZA IA RE GIUSEPIA erede di CA AR CA LA erede di CA AR CA OL erede di CA AR GA QU CA ROSNN in proprio ed erede di PE UL EI OL erede di ED PI. 92 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 3 BIS Avv. Oberdan Forlenza, del Foro di Alessandria, procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili:
1. TT BR, 2. TT VA, eredi di TT AR 3. TO RA;
4. VA GI, 5. VA Sante, eredi di VA NT;
6. ND DI;
7. CA BR;
8. ND IM, eredi di ES NO, nonché di ND IAfranco;
9. EV RA, erede di HE UC;
10.EL IN, erede di UZ DI;
11. PA NA MA 12.LL IM, eredi di LL PA, 13. GL VA, erede di GL CA, 14. IN ES, erede di OP NA;
15. BE LO, 16.BE BA, 17. BE AN rispettivamente eredi di OP GIa, 18. OP RA, erede di OP NZ;
19. BO IL, 20.BO RO, eredi di GL OS, 21. CO NA, 22. CA NO 23.CA RT eredi di TA EL;
24. TA RA, erede di TA IL, 25. TA AO, erede di TA UI;
26. IO GIa, 27.CR CO, eredi di CR IU, : 28. TA IU, 29.TA BE, eredi di LA TT;
30. GO RI, 31.GO IAcarlo 93 32.GO LB eredi di TE IN, 33. RP AR, 34. RP BA, eredi di EA OSlba, 35. AL VA, 36.AL AN, 37. AL IAfranco, rispettivamente eredi di BI MA, ************** 36. TA IAfranca, 37.TA IO, eredi di SI GIna;
38. NE VI 39. NI RT, eredi di NI LS, 40. CE UCna, erede di MA HE;
41. TT MA, erede di DE AR;
(vedi allegato 3 bis)??? 42. Di IO VA, 43. Di NA GI, erede di Di NA ER NC;
44. EL Porta Fernando, 45. EL Porta EL, unici eredi di NA CE;
46. RA ER 47. RA EV, eredi di RA AN;
48. AR GI, erede di US IO;
49. DO AR, erede di AR UR;
50. OR ID, 51. OL SE eredi di OL IN;
52. OL EL, 53.RI ERo, eredi di RI SI;
54. RA MA NT, 55. RI RA, 56.RI IO, 66. RI NR eredi di RI PA;
57.GA RI, 58.RI GI, rispettivamente di RI ERo;
59. TA NA MA, 60. TO EM, redi di TO IU;
61.ET UL 62.ET BR, TO AT;
63. ET IZ;
94 64. LO NA, 65.AG IC, 66.AG BR, i eredi di AG GI;
67. IA NC, 68.IA PA, i eredi di IA GO;
69. TI CR, 70.SO NA, eredi di SO EL;
72.ARssara NT, 73.ARssara DR, rispettivamente eredi di SO MA;
74. AB RI, erede di AB CC;
75. De OS MA, erede di AE MI;
76. SO IZ 78. TT AR, eredi di TT UR;
77.Nosengo ER, 78.AN AL, 79.AN UR, eredi di AN NC;
80.OL CA, 82. OL DR 81. OL PA IC eredi di AN BR;
82.AN VA, 83.AN ER PA, eredi di AN ZO;
84. IN BR, 85.AN IO, 86. AN MA, 87.AN LA, 88. AN RE, eredi di AN MO, 89. RI MA LU, 90.RI AD, eredi di RI NC;
91. NA NG, 92.TI AN, 93.TI IM, eredi di TI GI;
94. BI OSlia;
95.OR ERluigi erede di IO BI;
96. OL MA ER, erede di EN TT;
97. Lega IN 98. GE AN, 95 99. GE AU, eredi di GE IO;
100. OV IO, 101. IO ERa, eredi di IO LE;
102. BA IA, 103.NO NA MA,eredi di NO VA Battista, 104. IN MA TA, erede di IN CO;
105. OR IO, 106. BA TA, 107. BA EV 108.OR RA eredi di OR NT;
109.. DA PA, 110. MB LE, 111. UD VA, 112.UD RE, 113.UD CC, eredi UD TE;
114. AL AR, 115.AL OS, eredi di IN ER;
116.. NO NT, 117.IA VA, erede di IN OL;
118. IN GIno;
119. AR LO, 120. AR KA, eredi di IE MA AO;
121. RA AN, in proprio e quale procuratore speciale dei signori.: 122. ON TT 123. RA IO 124. RA MA, 125. RA AS, eredi di RA RO;
26. SA MA, 127. AR LU, 12.AR MA, eredi di AR IAcarlo;
129. IN NA MA, 130. IO CO, -eredi di IO LO. 96 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 4 E' PRESENTE L'Avv. RI RT del foro di LI difensore delle parti civili: 1) HE CI 2) LO MM 3) LO UN eredi del defunto LO IU;
4) ER CI 5) ER LO 6) ER EF 7) ER IM eredi del defunto ER OF;
8) MA IN (DECEDUTA NEL 18/07/2013) 9) D'AL TO 10) D'AL MM 11) D'AL SA 12) D'AL AF 13) D'AL EL 14) D'AL IU eredi del defunto D'AL NO;
15) DE SA ZI 16) DE SA UN eredi del defunto DE SA IU, 17) MA IA 18) MA IALA eredi del defunto MA OV;
19) CA EN erede del defunto LE SQ;
20) MINOLI LA 21) MINOLI NN 22) MINOLI IT 23) MINOLI GI 24) MINOLI IA eredi del defunto MINOLI NI. а 97 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 5 E' presente l'Avv. NE BE del foro di LI difensore delle parti civili: 1) NS NN 2) PI GIOVNN 3) PI RN 4) PI IA 5) PI NI la prima moglie e restanti quattro figli eredi di PI AL. 98 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 6 E' presente L'Avv. BONANNI ZI del foro di Roma difensore delle parte civile: 1) UT AL in proprio e quale moglie erede di NI NI ок 99 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 7 BIS Avv. RA Danilo del foro di Vercelli, sostituito dall'Avv. TT CO del foro di SA ER, presente, giusta nomina depositata in udienza, difensore della parte civile: 1) TO RO erede di TO ITALO. 100 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 9 E' presente l'Avv. NO IZ del foro di RI quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. AN EM 2. AN ER 3. AN VA 4. MO EN 5. MO MArosa 6. CH AN 7. TT NA 8. UD ME 9. ZO NI ERo 10. ST AR 11. RI AL 12. CO IA 13. CO IAni 14. CO VA 15. CO IU 16. CO MA 17. CO IA 18. OR BR OS ERa 19. BO GU 20. BO RA 21. BO ES;
22. BO RU 23. SO LA 24. PP NC 25. RI NT 26. RI RN 27. CA EM 28. AV MA 29. CR RA 30. OG ES 31. AC UCna 32. RE RI 33. RE IC 34. RE OSnna 101 35. RE GI 36. FI ES 37. FI AS 38. SA NC 39. SA LV 40. UG BR 41. US VI 42. GA ERa 43. AR NA 44. AR LA 45. NI RI 46. EL PA 47. RA GI 48. AR EL 49. ZZ MI 50. ZZ MA BR 51. ZZ AO 52. ES SE 53. IF BR 54. IF MA 55. IF MO 56. EN CIardina 57. OL NA 58. MA LO 59. TT IO 60. LI MA 61. EL NGmaria 62. EL ID 63. EL IN 64. TA BR 65. NE TA 66. OL MA TT 67. OL MA 68. PE ERangelo 69. LL MA NT 70. OT NA 71. ZZ AR 72. TT DA 73. P AT VA 102 74. AM LI 75. AM RT 76. RI RT 77. RO BE 78. RO TE;
79. OL RA 80. RO MA 81. RO AU 82. RO PA 83. SA UC 84. SI EN GI 85. SI RI 86. SI RT 87. SI GI 88. NI IAcarlo 89. SIAZZO NA 90. TE ET 91. TO RT 92. NT RU 93. TR RE 94. LE IE 95. LE NE 96. RN NAmaria 97. RN AN 98. HE VO 99. ZA AR 100. ZA NA 101. ZA NO 102. ZA AS 103. ZA UR 104. OC ER 105. UC TT 106. ES SA.. 103 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 10 E' presente l'avvocato NI Di Criscio del foro di LI .procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. CG REGIONE CAMPANIA 2. FILLEA CG REGIONE CAMPANIA 3. SI IU;
4. AL RO;
5. ER MA, 6. DI LU, 7. BR GI, 8. IA AT;
9. IA LE, 10. CARRNNNTE MM;
11. RR GE;
12. US NT;
13. TI RU;
14. IM RE;
15. LL MI;
16. TU TR;
17. RR CE;
18. OS NG;
19. DE CO OS;
20. DI US IO;
21. DI RO DA;
22. LI OSlba;
23. US NA;
24. US MM IZ;
25. US OSlia;
26. CO ON;
27. EN VI;
104 28. OL NT;
29. OL IU;
30. LA IO IU;
31. ES DO;
32. LL EN;
33. LI NAmaria;
34. TO DO;
35. AS GI;
36. AS AT;
37. LE CE (erede di EL AS già parte civile nel processo in qualità di persona offesa); 38. MINOLI ES;
39. MINOLI ET;
40. RA OS MA;
41. CO NA;
42. MU AL;
43. AL AU;
44. IN NT;
45. TO UC;
46. TO LU;
47. ET OS;
48. IZ NT;
49. IZ CA;
50. RI CE;
51. RI ID;
52. EZ NT;
53. EZ AS;
54. GI NA;
55. GI AR NT;
56. SO LE;
57. AL ES;
58. AL Strato;
59. AL NT;
105 60. AL IA;
61. ME OSria FA;
62. AG DA (erede di Costigliola OS); 63. AG IU (erede di Costigliola OS); 64. AG IL (erede di Costigliola OS); 65. PA AT;
66. IT MA NA;
67. AL NT;
68. AL NC. 106 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 11 E' presente l'avvocato AS Di Celmo, del foro di LI .procuratore speciale e difensore della parti civili: 1) CG 2) AM VA 3) AM FF 4) AT MA OSria 5) AT FF 6) LU OL 7) NO GI 8) RD TA 9) LF MA 10) DI MA 11) TA VA 12) BA RO 13) BA EN 14) AC NAmaria 15) CANLO GI 16) CANLO GI "2°" 17) CANLO AS 18) AR IR 19) CA ESpaolo 20) CA ES 21) GUD MA OSria (erede di AP MI) 22) CA LE (erede di NO MI) 23) CA AT 24) NE TT 25) CA NE EV 26) CA AEno 27) CA EL 107 28) AL IU 29) CE AT 30) ZA LI 31) TI NA, 32) TI IA, 33) NI CA;
34) CO LI;
35) OC GI;
36) NS IC;
37) NS MA OSria;
38) NS RA;
39) AN LO;
40) RO AT;
41) UO CA;
42) LL IZ;
43) D'IA IO;
44) D'AL VA;
45) DE IN NT;
46) DE CO LE;
47) DE VI NA;
48) DI ST EN;
49) DI ST MI;
50) DI US NA;
51) DI US IN;
52) DI AR RE;
53) DI RO FF;
54) DI NALI NT (erede do TO ER); 55) DI NALI IN (erede di UO NT); 56) DI OL AT;
57) DI PITO AR;
58) DI PITO MI;
108 59) DI PO MA Rasaria;
60) DI LL RU;
61) MA FF;
62) MA ER;
63) LI OSlba;
64) CO LB;
65) CO DI;
66) SI NA, nata a [...] il [...]; 67) SI NA, nata a [...] il 29103/1953; 68) SI NA, nata a [...] il [...]; 69) SI AEno;
70) SI OS;
71) SI GO;
72) AN IU;
73) ER IO;
74) RO AU;
75) RO MAteresa;
76) RO RE;
77) RO ES;
78) RO AN;
79) IO IU;
80) SA FI;
81) US TT;
82) GL MArosaria;
83) CO IR;
84) CO UC;
85) TE IU;
86) LI RO;
87) GI NT;
88) LL TT;
89) RI AR;
109 90) AN OS NA;
91) NG IU;
92) SC IL;
93) LI NAmaria;
94) LO SA DO;
95) LO CE;
96) UI ST;
97) MANGANE DO;
98) MNN RA;
99) LO AT;
100) MA NA, - 101) MA CA;
- 102) MA MI;
- 103) LL DA;
- 104) EL DI BO FA;
105) LE ET;
106) MI IN;
- 107) NO ER;
- 108) MINOLI NG;
- 109) MINOLI RO;
- 110) MINOLI GI;
- 111) IS IAfranco;
112) OR MA OSria;
- OR AS;
113) - 114) LE DR;
- MU NAmaria;
115) - 116) IC NT;
- 117) _ GN GI;
118) UA CE;
119) PA IU;
120) PA LE;
- - 8 121) TO LU;
110 122) EL MA;
- 123) PE MA;
- 124) PITO AL;
- 125) NI RO;
26) IZ RO;
- 127) IZ OM IO;
- 12) AN AT;
- 129) LL AR;
130) RD CE;
- 131) _ RO ES;
- 132) ME NG;
- 133) TA NA;
- 134) GI NA;
- 135) GI AR NT;
- 136) SO IU;
- NN VI;
137) - NS AN;
138) Me 139) NS CE;
- 140) RN BR;
- 141) PA AT;
- 142) SIA AS;
- 143) NE MI;
- 144) ST VA;
145) ZU IU;
146) HI RO;
- 147) RO TT;
- 148) RO AT, nato a [...] il [...]; - 149) RO AT nato a [...] il [...]; - 150) VA ID;
151) LE IO;
152) LE IO;
153) AR NR;
||| 154) AR GU;
- 155) VA FA;
- 156) IE CA;
― 157) IE IN;
- 158) IE GI;
159) AL NA;
160) –AL ET;
161) AL MArosaria;
162) AL AS;
163) -AL GI;
164) AL AT;
- 165) IT IO. - ок A 112 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 15 BIS E' presente l'Avv. BRACCIANI ES del foro di RI sostituto processuale dell'Avv. PRENCIPE IU del foro di RI difensore delle parti civili. 1) IN TE 2) IN LA in proprio e in qualità di eredi di OS IS. 113 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 17 E' presente l'Avv. DI AU del foro di RI difensore delle parti civili:
1. MA VA, 2. MA SS eredi di TI AR;
3. ER VAna 4. ON ER ON RM eredi di ON NO;
6. ES UR erede di ES RT;
7. VO AR;
8. BO LV;
9. BO LA;
10. TO UL;
11. RE NA;
12. ER CE;
13. NA UC erede di EN ES. سیک ھ 114 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 21 E' presente l'Avv. NI RU del foro di Pistoia difensore delle parti civili: 1) DE IA LO 2) DE IA ED 3) DE IA MI 4) DE IA US. 115 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 24 E' presente l'Avv. AM RT del foro di RI difensore delle parti civili: 1) IS OR 2) IS NT 3) DI OL DO 4) GE TO 5) AM ER (erede di EL IAfranco ) 6) AM ED ED (erede di EL IAfranco } 7) LI IU (erede di IA VA) 8) LI IU (erede di IA VA) 9) LI ET (erede di IA VA) 10) LI GE (erede di IA VA) 11) MO RU(erede di GL ZI) 12) IO LOLL (erede di GL ZI) 13) TA PI (erede di BU DR) 14) TA ROSNN (erede di BU DR) 15) TA GE (erede di BU DR) 16) IA IC erede di UR BE 17) DI EL (erede di UR BE) R 116 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 24 BIS E' presente l'Avv. AM RT come sostituto processuale dell'Avv. NALI CE del foro di RI difensore delle parti civili: 1) CA NN 2) CA GI entrambi eredi di LE SQ. of B 117 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 26 E' presente l'Avv. RI NA del foro di RI difensore delle parti civili. 1) FA PI GE 2) LO LO OL 3) TI PI 4) MI GI 5) ON GI 6) OR ZO 7) LA EN 8) CO LO 9) CO IU 10) AS DA erede di AS LM, nonché NG DE 11) AS ER erede di AS AR;
12) BI LV 13) ME EL ederi di ME RG;
14) ZI IO erede di ZI CO 15) TO GI, 16) TO MA 17) TO IA ERo 18), TO IZ eredi di MO IS;
19) NO NA, 20) NO AT 21) NO ES PA, 22) NO IA eredi di MA NG;
23) ER CE per OR NZ 24) IP ER 25) LI CO 26) LI IS eredi di LI AR;
27) AS EL 28) AS NA eredi di AS LO;
29) LO LL US 30) LO LL ET 31}, LO LL IO, 118 32) LO LL MA eredi di LO LL AT;
33) MU MA erede di GN MA 34) NO ZI erede di ER MA;
35) SS IE erede di SS RE;
36) IO GI erede di AN MA 37) IG GIa erede di IG NT AR 38) ND ES erede di ND IU 39) MI GI 40) CO IL 41) FA ERangelo 42) LO LL CO;
43) ES IN 44) ES IZ 45) ES PI 46) ES NA eredi di ES AL. NONCHE' DEGLI EED TUTTI: (DECEDUTI) NG IA IN CO RI AR AS EL AS AR 119 TI GI RO LU LI RA LO LL TO AN EP UP SA CC LO ND IU AN IA ES AL LL LL AS NI MA EL AZ NA ER IA IG NI AR DI NO EG LG MOGLIO CL ZI IO ZI SECONDO MO EL GN IA CC IN SS EN NU OV ME RG LI AR 120 AL IU OD RGOM NO IANO ANCA. R 121 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 26 BIS E' presente l'Avv. RI NA sostituto processuale dell'Avv. RO AU del foro di RI difensore delle parti civili: 1) GR ANNI 2) CA GIOVNN 3) TA IA NA 4) TA LO eredi di TA OV 5) AG IO 6) AG RL eredi di AG OV, 7) CO GIOVNN erede di ST IA;
8) NC GE erede di CO MA;
9) DD GI erede di IACILL GIUSEPIA. سیکھ 122 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 28 E' presente l'Avv. LI EN del foro di RI difensore delle parti civili: 1) RL SI CR 2) OG IU erede di OG CO nonché erede di OG GI;
3) OG PI GI erede di OG CO nonché erede di OG LUGI;
4) AN EF erede di OG ER nonché erede di OG GI;
5) AN IA SA erede di OG ER nonché erede di OG GI;
6) AN GIUSEPIA erede di OG ER nonché erede di OG GI;
7) LA RI erede di OG NA e OG GI;
8) MA ME erede di OG IA e OG GI;
9) CA TEINA erede di OG MI e OG GI;
10) TO IU erede di ER CE;
; 11) PA ES esercente la potestà genitoriale sul minore TO DR erede di ER CE;
12) ER LI erede di ER CO;
13) RA NO 14) RA LI 15) RA NN RL 16) RA IA UI eredi di IA IA;
17) NO GI;
18) IN DI 19) IN FIOLL eredi di IN IU;
20) TI GIA 21) RI BE 22) RI EL eredi di RI FE;
23) AN LE GIOVNN 24) RI HE 25) RI NA 26) RI LA eredi di RI UI;
27) AV IA 28) CI OV 29) CI PIGI eredi di CI FIOZO;
30) NO TA erede di IZ OV;
31) NC ZI 123 32) NC DA eredi di NO PI;
33) ET IC erede di ET OV;
34) MO US 35) OS NI 36) OS GIOVNN eredi di OS VITOR;
37) ZA ES erede di SO MARGHEIT;
38) ER GIUSEPIA 39) TA PIO 40) TA IS eredi di TA IO;
41) DEOV GIOVNN erede di SANLOZO MO;
42) AR EN 43) AR AL 44) AR ALESRA 45) TT CA eredi di AR AR;
46) ZA IA GIA erede di ZA CO;
47) NE GIA;
48) DE CO EL erede di SCARPIO GIOVNN;
49) GA LA 50) GA GI GI eredi di GA NO;
51) SI PINGELO erede di SI ZO;
52) AC LD 53) IL IT eredi di IL MI;
54) SIA GI;
55) VA IN erede di VA IU;
56) IA NO erede di AB VE SA IT;
57) AN NN 58) AN GIOVNN 59) AN OL eredi di ZO RU;
124 60) RT PI GI 61) RT RU RL eredi di ex : RT RE. क 125 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N.29 E' presente l'Avv. GI Bonetto del Foro di RI quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:
1. UD GI 2. RI AR BO RL3. 4. FA TO 5. FA ZO 6. OR AN PIO 7. OS LA 8. RA GE 9. AV CO 10. UR ANFEELE 11. OG UC 12. GH GIUSEPIA 13. RE PIINO 14. FO GINO 15. AG PI 16. TO CO 17. TO PIO 18. GI IA EL 19. GI RA 20. ZZ OR 21. ZZ EF 22. AI LA 23. AI AN CA 24. IG ME 25. AR NI 26. TT OL 27. ME RL 28. EL OL 29. NO GI 30. LM DR 31. LM RL 32. LM RA 33. LM LV 34. PE LOZO 35. OSNI OR 36. GL LU 37. IC NA SA 38. IC AR 39. IC ZI 40. GA GE 26 41. SO OR 42. TE ER 43. TONE IU 44. TONE CA 45. TONE RO 46. TONETTO RI 47. RI IO 48. IC TT 49. AT CCRDO 50. AT AU in proprio e in qualità di erede di AC DA;
51. ANOLIO PIO 52. ANOLIO DR 53. ANOLIO CA in proprio e in qualità di eredi di AJ NA;
54. AN LO in proprio e in qualità di erede di BA RI;
55. ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI VITTIME AMIANTO;
56. ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS;
57. ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO;
58. TA TA in proprio e in qualità di erede di TA RL;
59. MOLIRO RI in proprio e in qualità di erede di ROMANE CR, 60. ER IT;
61. EG IA 62. EG UI eredi di EG CO;
63. GN HE 64. GN UI 65. GN ER in proprio e in qualità di eredi di ER NA;
66. CA PI 67. CA NO in proprio e in qualità di eredi di CA IO;
68. MO LT 69. MO IC in proprio e in qualità di eredi di SS GIA;
127 70. GA OM 71. BR IZ in proprio e in qualità di eredi di BR GE;
72. SS CE 73. BO RL 74. BO RA in proprio e in qualità di eredi di BO CO;
75. CA AN in proprio e cin qualità di erede di PA LB;
76. ZI IA in proprio e in qualità di erede di AC RN;
77. LLSTI MA CA in proprio e in qualità di erede di LLSTI LI;
78. CU IN 79. CU LO in proprio e in qualità di eredi di CU TO;
80. IN IT 81. LA ALESRA 82. LA CCRDO in proprio e in qualità di eredi di LA AL;
83. AL LA 84. AL SUSNN in proprio e in qualità di eredi di AL OV;
85. AR ER 86. ER OR in proprio e in qualità di eredi di ER AR;
87. ER IT 88. ET GIUSEPIA in proprio e in qualità di eredi di ET EL;
89. TONE US in proprio e in qualità di erede di TI GIUSEPIA;
90. GI RL in proprio e in qualità di erede di BO IN;
91. NE RU 92. FO PI GE 93. FO IA CR 94. FO NN IA in proprio e in qualità di eredi di FO TO;
95. IE TO GIOVNN in proprio e in qualità di erede di 12 BA OV;
96. NO LA 97. NO IL in proprio e in qualità di eredi di CC SA;
98. RD CR;
99. AM NA 100. TO HE 101. TO LA in proprio e in qualità di eredi di TO GI;
102. LI TO;
103. ON IA NA 104. ON RO 105. ON EL 106. ON BR in proprio e in qualità di eredi di ON IU;
107. BI NF 108. BI RO 109. BI ANCA in proprio e in qualità di eredi di BE NN IA;
110. LLNI LA;
111. GA UC 112. GA NN 113. GA OV in proprio e in qualità di eredi di GA IU NI;
114. AZ IA IA;
115. RIGLIO LE 116. TO IA in proprio e in qualità di eredi di TO IU;
117. RT UG 118. RT MILL 119. RT AR 120. RT OL in proprio e in qualità di eredi di ES IA;
121. BI MILL 122. BI OL 123. BI LV 129 124. BI AL in proprio e in qualità di eredi BI ER nonché BI DA;
125. PO GIA 26. BI OL 127. BI LV 12. BI AL in proprio e in qualità di eredi di BI ER;
129, OR ELET in proprio e in qualità di erede di CA LG;
130. LT OR in proprio e in qualità di erede di LT ES;
131. EL LA 132. ON ROSNN in proprio e in qualità di eredi di ON VI;
133. OT OV;
134. RA IN;
135. BU VI PIO in proprio e in qualità di erede di BU NI CC;
136. BU EN;
137. ZI SIA 138. RARI VA 139. RARI NN in proprio e in qualità di eredi di RARI AR;
140. TO IA GR 141. TO LA in proprio e in qualità di eredi di RIGLIO IN;
142. AZ IA UI 143. RE CO 144. RE HE in proprio e in qualità di eredi di RE LV;
145. ONE IA RI : 146. CAELRO IC 147. CAELRO IL in proprio e in qualità di eredi di CAELRO GE;
148. ZZ PI EP;
130 149. ST IA 150. OP ES in proprio e in qualità di eredi di OP GI;
151. D'O' LA in proprio e in qualità di erede di MM NZ;
152. GR ND 153. UP NN 154. UP IA 155. UP EL 156. UP RT 157. UP OL 158. LA NN 159. LA ND 160. LA LA 161. NE ET in proprio e in qualità di eredi di UP ZO;
162. MA EL 163. EG IA in proprio e in qualità di eredi di EG LO;
164. NA ET 165. SO FF 166. SO RD 167. SO NA in proprio e in qualità di eredi di SO OV;
168. UN NA 169. CC EL 170. CC CO in proprio e in qualità di eredi di CC IU. 131 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 29 BIS E' presente l'Avv. ET GI del foro di RI in qualità di sostituto processuale dell' avv. MAgrazia LI del Foro di RI, quale procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili: RE NE, in proprio e in qualità di erede di MA IA, 1. SC LA 2. AL LA 3. 4. MA ES 5. TT ANNI 6. UD LI 7. UD NA 8. BARO DA 9. AV NN IA 10. FA AL 11. RE IU 12. TA NATALI 13. OG IA, 14. RA AL 15. RA CA 16. RA OV 17. LL LE 18. CO IU 19. CO IA ER 20. RI RL EN 21. AV IM 22. NE SA 23. DE UR EU 24. DE UR LE 25. DE UR PI 26. DE LM LA, 132 27. RI IA, 28. AS RI,, 29. RE ANNI,, 30. RE IAGR, 31. RE NA 32. RE MO 33. IE NI, 34. FI LV 35. RB AR 36. IN TEINA, 37. IN IA UI, 38. TO LA IA, 39. ER GIUSEPIA, 40. AR ET, 41. ZZ IO, 42. IF RU, 43. IF PI, 44. GO GIUSEPIA, 45. RA MICHELI 46. IG MILL, 47. AR LA, 48. AR ANNI, 49. ET LA,, 50. TT NI, 51. NO IT, 52. US IM 53. US AL, 54. NO NC IA,, 55. NE IA ER, 56. NE CCRDO, 57. RE NN, 58. LM CA 59. LM AR 60. AG RL 133 61. AG RA 62. OM LT 63. PIPIO ET, 64. VA NN 65. OL CA, 66. ZZ AN, 67. PRIOR EL IA, 68. SO SA IA, 69. TO DO, 70. GA AELI 71. TA NI, 72. TA NA, 73. TA CO 74. TA AF 75. TA VINCEN 76. RE GI 77. TR IA 78. ES RA 79. VA VE, 80. SE NO, 81. SE RG, 82. RC OR,, 83. IC CR, 84. IC ET 85. RO IT 86. RO AL in proprio e in qualità di eredi di RO FE;
87. RI IA UI 88. RI GIOVNN, proprio e in qualità di eredi di RO SA;
89. AC EL, in proprio e in qualità di erede di. AC OV;
90. CA VI, in proprio e in qualità di erede di CU TO;
134 NO NA in proprio e in qualità di erede di IC IA;
91. TI EL, in proprio e in qualità di erede di IO NA;
92. ZE IA IA, 93. 94. ET LA 95. ET CO in proprio e in qualità di eredi di ET RO;
96. IT LA;
97. LL AN RL 98. LL OV, 99. LL PIINO, in proprio e in qualità di eredi di LL MB, 100. NE ED, 101. NE ANNI in proprio e in qualità di eredi di LL IN;
102. ZI PI UI, in proprio e in qualità di erede di ZI FE;
BUONGIORNO ER, 103. IE EN, 104. 105. IE IA ER 106. IE MI in proprio e in qualità di eredi di IE TO, 107. AN IT, in proprio e in qualità di erede di TO IA, 108. AR IA SA, in proprio e in qualità di erede di LLSTI AN;
109. GA PIIU in proprio e in qualità di erede di GA IU NI, 110. AN RR, 111. AN LV, entrambi in proprio e in qualità di eredi di BI SA MA 135 TOVANI OV, in proprio e in qualità di erede di LC MA 112. MAFDA, 113. ON VI BO GI in proprio e in qualità di eredi BO IU, 114. 115. US NA, in proprio e in qualità di erede di FF OV FF CO, in proprio e in qualità di erede di FF OV 116. 117. FF LA, tutti in proprio e in qualità di eredi BB RI, 118. OC LV, in proprio e in qualità di erede di OC IN;
119. CA RA, 120. CA LV, in proprio e in qualità di eredi di CA GI;
121. CC TE, in qualità di erede di SI NF;
122. BO IO figlio di BO LANRA, deceduto,fratello di BO OV in proprio e in qualità di erede di BO OV, 123. LER IA BOO RL in proprio e in qualità di eredi di . BOO GI;
124. 125. AR ES, in proprio e in qualità di erede di EZ RO;
26. OL IN in proprio e in qualità di erede di TO EL, 127. RO CA, OL IA, in proprio e in qualità di eredi di OL AR;
12. ZI IO, in proprio e in qualità di erede di AL OL;
129. 130. RT LA in proprio e in qualità di erede di BU LA;
136 ZO ER, 131. TO LE, in proprio e in qualità di eredi di TO ER;
132. 133. ON LI;
134. BU NNIT, 135. BU IA NI;
136. BU RO, 137. BU NA;
138. ER GIUSEPIA, 139. RI EL, 140. RI IZ, tutti in proprio e in qualità di eredi di RI IU;
141. RI NO;
142. QU CA 143. RI DO 144. RI RA, tutti in proprio e in qualità di eredi di RI AR;
145. AL NN IA, in proprio e in qualità di erede di AL AR;
146. AS LE PP GI, in proprio e in qualità di eredi di PP PI;
147. LA IN, 148. 149. RIGLIO RA, 150. RIGLIO IA UI, in proprio e in qualità di eredi di RIGLIO CCRDO;
137 151. RIGLIO RO, 152. RIGLIO DI, 153. RIGLIO GI, in proprio e in qualità di eredi di RIGLIO IT, 154. UT MA ND, in proprio e in qualità di erede di UT GI;
155. ST PI, 156. ST ER,, 157. ST LV, in proprio e in qualità di erede di UT AL E UT AL, AN IT, in proprio e in qualità di erede di UT AL;
158. 159. UT LA, in proprio e in qualità di erede di UT LF tutti in proprio e in qualità di eredi di UT AL,; 160. CC PIO, CC FE,161. 162. CC AL, tutti in proprio e in qualità di eredi di RL' NN IA, 163. RE IA EL, in qualità di erede di NO ER;
164. NI IA SA, NI NZ, entrambi in proprio e in qualità di eredi di AL 165. ES, LI AR, in proprio e in qualità di erede di LI RN;
166. 167. ER HI, in proprio e in qualità di erede di ER IU, 168. AN HI, 169. AN RI, 170. AN AR, in proprio e in qualità di eredi di AN LA;
138 171. ST IU, in proprio e in qualità di erede di ST IN;
172. AL RO;
173. LA AR;
174. D'LINO LI 175. D'LINO ANGELI 176. D'LINO NN IA 177. D'LINO INNOCNZ tutti in proprio e in qualità di eredi di D'LINO NI;
178. DERE NE, in proprio e in qualità di erede di DERE LV;
179. ER RO, 180. ER UC, entrambi in proprio e in qualità di eredi di ER TT;
181. AI RU in proprio ed in qualità di erede di AN MA;
182. ZO FE 183. ZO LV 184. ZO AR, tutti in proprio e in qualità di eredi di AN LE;
PELLEGIN IA ROMANA, in proprio e in qualità di erede di ON 185. UI;
186. LL AN RL, 187. LL OV, 188. LL PIINO in proprio e in qualità di eredi di MOGLIO CL;
189. ZI PI UI, in proprio e in qualità di erede di IA AV: 139 190. IN RA, in proprio e in qualità di erede BA ZU e IN SO;
191. RO CA, in proprio e in qualità di erede di RO IO, 192. HI CA;
193. FI FI 194. TI ZI 195. TI RO tutti in proprio e in qualità di eredi di TI AR;
196. TA GE, 197. TA ROSNN, entrambi in proprio e in qualità di eredi di TA PI;
198. GVIRNO ZI in proprio e in qualità di erede di. UR AR;
199. AL AR, 200. AL CA entrambi in proprio e in qualità di eredi di ES NN. 140 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 29 TER Avv. NT NO del Foro di Genova quale procuratore speciale e difensore delle seguenti parti civili: 1) AM NF;
2) AM ED 3) AM ER in proprio e nella loro qualità di eredi di EN MA NA;
4) ANE TA 5) ANE SO in proprio e nella loro qualità di eredi di RG ET;
6) BE IA 7) BE ANCA 8) LI RL in proprio e nella loro qualità di eredi di LI AD;
9) TO GI 10) TO NA 11) UP MA in proprio e nella loro qualità di eredi di AI TT;
12) SI GI erede di NO EM;
13) TO IN DI 14) LI OR in proprio e nella loro qualità di eredi di LI ES;
15) PP IA 16) PP RG 17) PP OV 18) PP SA IA in proprio e nella loro qualità di eredi di DO UL;
19) RA NO 20) RA OV 21) RA HE in proprio e nella loro qualità di eredi di AR MA IA;
22) RE IN IA 23) PI SS 24) PI CO 141 25) PI IT in proprio e nella loro qualità di eredi di IV AN;
26) ON IN 27) ON LV 28) ON EF in proprio e nella loro qualità di eredi di IN RA;
29) RU CO erede di AI MA;
30) ER RA erede di TE SE;
31) OT PIRA 32) AL MO (in proprio e nella loro qualità di eredi di AL AR;
33) AI NO 34) LENO BR in proprio e nella loro qualità di eredi di RT EL;
35) IN IA 36) TE EL 37) TE IA 38) TE IA in proprio e nella loro qualità di eredi di EN GI;
39) MANDIN RL 40) AN ILIA in proprio e nella loro qualità di eredi di NI AU;
41) LL ED;
42) RT GI erede di BI LI;
43) NA GIA 44) NA EL 45) NA ZI in proprio e nella loro qualità di eredi di UZ OSria;
46) RS AZ 47) RS GE 48) RS RL 49) RS GIUSEPIA in proprio e nella loro qualità di eredi di NT DR;
142 50) TO GIUSEPIA 51) CA ID in proprio e nella loro qualità di eredi di SC CO;
52) LO GIA 53) DI NA 54) DI GIUSEPIA in proprio e nella loro qualità di eredi di SO ES;
55) ET IA ER 56) RE ELET 57) RE CCRDO 58) RE GINN in proprio e nella loro qualità di eredi di RE IO;
59) CI CR RI 60) HI AES in proprio e nella loro qualità di eredi di UC NC;
61) CI GI;
62) IV AF 63) IV OL erede di IV IU;
64) TO EL 65) TO GIA in proprio e nella loro qualità di eredi di ZZ GI;
66) IO LD erede di IO NC;
67) UB EF 68) SI EL in proprio e nella loro qualità di eredi di IN NC;
69) ZA OR 70) ZA ON in proprio e nella loro qualità di eredi di AR GI;
71) OT RO 72) OT ANRL in proprio e nella loro qualità di eredi di NO NA;
: 73) GA GE;
143 74) MOTTI FR 75) MOTTI FE in proprio e nella loro qualità di eredi di LA EN;
76) SPIOGLIO TO erede di IO AR;
77) IN NI 78) IN GE 79) IN RU in proprio e nella loro qualità di eredi di EV ZI;
80) SS LIBER); 81) NE ANNI 82) NE ED in proprio e nella loro qualità di eredi di NE IN;
83) RA CO;
84) ER IA ER erede di RA GI;
85) RD AU erede di RD ES;
86) LA IA erede di LA NI GI;
87) OT MO;
88) AL IOSE 89) RI CA in proprio e nella loro qualità di eredi di RA Dino. 144 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 53141/2013 (EI STEPHAN) ALLEGATO N. 29 QUATER E' presente l'Avv. ET sostituo processuale dell' Avv. NOBILE ERo del Foro di RI quale difensore delle parti civile e procuratore speciale dei signori:
1. AG GIUSEPIA, in qualità di erede di TT ES, 2. AN EF 3. AN GIUSEPIA 4. AN IA SA, in proprio e in qualità di eredidi AL AV;
5. BO AR in proprio e in qualità di erede di SA GA;
6. RA GE,in proprio e in qualità di erede di RE IU;
7. EL CO EL in proprio e in qualità di erede di LL ET, 8. AR LA in proprio e in qualità di erede del sig. FA IL;
9. IN LI, 10. LE NNIA,, in proprio e in qualità di eredi di AL GIa;
11. AS IT 12. AS NN IA in proprio ed in qualità di eredi di. UA RM;
13. TI RL;
14. RO OR, 15. RO NNIA in proprio e in qualità di eredi di OE GI;
16. CO RL 17. CO IA IA EL MA, in proprio e in qualità di eredi di OR Angelina, 18. RO IU, 145 19. TE RI, in proprio e in qualità di eredidi RO GI, 20. NO NA 21. NO VINCEN in proprio e in qualità di eredi di. AN ES;
22. OT PI, in proprio e in qualità di erede di. IO LI;
23. LE NNIA 24. IN LI, in proprio e in qualità di eredi di AL GIa;
25. ER TT 26. ER LE 27. ER IA in proprio e in qualità di eredi di ER GU. Il Consigliere Estensore He Presidente Mestepanto honorni Turn Contey DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 FEB 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 146