Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2004, n. 44481
CASS
Sentenza 12 luglio 2004

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Il potere del giudice di assumere nuove prove all'esito dell'istruttoria dibattimentale non incontra limitazioni quanto al relativo mezzo di ricerca, e deve esercitarsi in conformità alle regole che specificamente governano l'attività istruttoria presa in considerazione. Ne consegue la legittimità del provvedimento con il quale il giudice, d'ufficio, disponga perquisizioni domiciliari e sequestri in danno dell'imputato, in assenza di richiesta del pubblico ministero e senza attivazione preventiva del contraddittorio tra le parti. (Fattispecie nella quale, avendo gli interessati negato il proprio consenso al prelievo di campioni biologici utili per confronti con materiale repertato dopo una violenza sessuale di gruppo, il giudice dibattimentale ha disposto la perquisizione domiciliare in danno degli imputati ed il sequestro di indumenti ed oggetti da loro utilizzati).

La disposizione che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore d'età al momento del fatto contestato, pur testualmente dettata per il caso di "sentenza di condanna" (art. 29 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272), si applica analogicamente al procedimento incidentale di riesame, ove la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere deliberata neppure in caso di rigetto del ricorso.

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  • 1Minori stranieri e giustizia: custodia cautelare in carcere per un baby pusherAccesso limitato
    Angela Allegria · https://www.altalex.com/ · 9 aprile 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2004, n. 44481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44481
Data del deposito : 12 luglio 2004

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