Articolo 222 del Codice di procedura penale
Articolo 206 bisArticolo 223
Versione
24 ottobre 1989
Art. 222. Incapacita' e incompatibilita' del perito 1. Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;
b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
e) chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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