Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che sia da intendere come manifestamente infondata l'istanza di rinvio della trattazione del processo affetta da intempestività, in quanto pervenuta al giudice procedente poche ore prima della celebrazione dell'udienza).
Commentari • 11
- 1. Procedura Penale [Pag. 3]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Istanza di rinvio dell'imputato generica e intempestiva? no obbligo di (fonte: news.avvocatoandreani.it, AvvocatoAndreani.it Risorse LegaliAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Giovanni Iaria. E' valida la notifica della sentenza presso la Cancelleria del Tribunale qualora la parte non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è pendente e negli atti processuali non è stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata. Questo è quanto statuito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di ... Leggi tutto… Di Giovanni Iaria. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17048/2017, pubblicata il 11 luglio 2017, è stata chiamata nuovamente ad occuparsi della questione relativa alla validità o meno della notifica degli atti in Cancelleria, qualora la parte non abbia eletto domicilio nel comune dove si …
Leggi di più… - 4. Inammissibilità [Pag. 4]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Anna Andreani. Il Tribunale di Spoleto con l'ordinanza del 7 maggio 2017 ha dato una interpretazione restrittiva dell'art. 696 bis cpc che disciplina l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Nella fattispecie, i ricorrenti chiedevano ex art. 696 bis cpc che fosse disposto accertamento tecnico preventivo mediante CTU volta alla valutazione dello stato di un cordolo di cemento ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17078 del 5 aprile 2017 indica le modalità e i requisiti di forma necessari allorchè l'atto di impugnazione sia spedito per posta personalmente dall'indagato. Nel caso …
Leggi di più… - 5. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 53710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53710 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
massimaris 537 1 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/02/2016 Composta da: Sent. n. sez. 517/2016 - Presidente - ALDO FIALE REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.31460/2014 RENATO GRILLO ENRICO MANZON ANGELO MATTEO SOCCI In caso di diffusione del GASTONE AN presente provvedimento omotie alità e gli altri dvi, 52 ha pronunciato la seguente a d.lgs. unto: SENTENZA ܂܂ disp Carte sul ricorso proposto da: a ric CERE' SE nato il [...] a [...] ✓ imposto dalla legge Afale avverso la sentenza del 19/03/2014 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha conclusoper7e infecte Udit i difensor Avv.;Fabrio Rizze - Jause 2 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 19 marzo 2014 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 4 febbraio 2011 dal Tribunale di Varese in composizione collegiale che aveva affermato la penale responsabilità di CERE' RG in ordine al delitto di violenza sessuale in pregiudizio della minore infradiciottenne condannandolo, previo R.M. riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile liquidato in complessivi € 15.000,00, riduceva l'importo di tale somma quantificandola in € 10.000,00, confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato CERE' RG tramite il proprio difensore di fiducia affidando il ricorso ai seguenti motivi. Con il primo, preliminare e di natura processuale, la difesa lamenta la nullità della sentenza ai sensi dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso senza alcuna motivazione di provvedere sulla motivata istanza di rinvio dell'udienza spedita per telefax indirizzato alla Cancelleria della Sezione della Corte di Appello presso la quale pendeva il processo di appello. Con il detto motivo la difesa segnala che all'imputato era stato anche impedito di esercitare il proprio diritto difensivo espresso nella istanza di cui sopra di poter rendere spontanee dichiarazioni onde spiegare la propria posizione e le ragioni per le quali, solo in un secondo momento rispetto alla sentenza di primo grado, erano state indicate le vere generalità di un teste del quale si richiedeva l'ascolto previa rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale. Con il secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge processuale penale (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego da parte del giudice di appello della parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta all'audizione di due testi ritenuti indispensabili per la decisione. Con separato motivo incentrato sul vizio di motivazione per illogicità manifesta, la difesa lamenta in ogni caso la mancata assoluzione dell'imputato rilevando che, nel confermare giudizio di responsabilità, la Corte territoriale, violando le regole indicate nell'art. 192 cod. proc. pen., non aveva risposto puntualmente alle censure difensive sollevate con riferimento alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro caratterizzate da ripetute gravi contraddizioni ed incertezze delle quali la stessa Corte – così come il primo giudice - aveva dato atto, salvo a valutarle di marginale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. Quanto al primo, preliminare motivo, afferente alla violazione di legge determinata dal mancato rinvio dell'udienza del 19 marzo 2014, osserva il Collegio che la censura non può trovare accoglimento. Pur dandosi atto della circostanza che la Corte territoriale nulla ha argomentato sulla istanza di rinvio presentata personalmente dalla parte, dalla documentazione acquisita in atti, compulsabile in ragione della natura del vizio denunciato consistente in error in procedendo, rileva il Collegio che l'istanza di rinvio era stata spedita per telefax appena poche ore prima della celebrazione della udienza calendata per il 19 marzo 2014. Risulta, in particolare che l'istanza a firma del CERE' spedita asseritamente per telefax nel tardo pomeriggio del 18 marzo 2014, è pervenuta alla Corte territoriale soltanto alle ore 11,45 del 19 marzo 2014. 1.1 In merito alla sorte di istanze di rinvio indirizzate al giudice di merito tramite mezzi di trasmissione telefonici (come il telefax) la posizione della giurisprudenza di questa Corte non può definirsi univoca, in quanto, a decisioni che ritengono inammissibile una richiesta di rinvio da parte del difensore o del privato interessato a mezzo telefax (in termini Sez. 5^ 12.12.2005 n. 6696, Pellegrino, Rv. 233999; conforme Sez. 5^ 11.10.2005 n. 38968, Mancini e altro, Rv. 232555 con le quali si è precisato che per privati e difensori trova applicazione in materia l'art. 121 cod. proc. pen. che impone la presentazione per iscritto al giudice di memorie e richieste mediante deposito in cancelleria, riservando l'uso di altre modalità di presentazione quali il telefax ai sensi dell'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria unici soggetti abilitati ad avvalersene, con la conseguenza che tale mezzo di spedizione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza), si contrappongono numerose e più recenti decisioni che ritengono nulla la sentenza e rilevabile di ufficio ed in ogni stato e grado la relativa nullità in quanto assoluta, laddove il giudice ometta di provvedere sull'istanza di rinvio (formulata dal difensore) pervenuta prima della celebrazione dell'udienza (Sez. 5^ 16.1.2012 n. 21897, Balasco, Rv. 252954) ovvero altre decisioni che, pur ritenendo come quella testè citata - - l'ammissibilità o ricevibilità di una richiesta di rinvio per impedimento del difensore (o dell'imputato) spedita per telefax, affermano il principio, condiviso dal Collegio, che è necessario che l'istanza venga tempestivamente spedita e che è preciso onere della parte che intende avvalersi di tale peculiare mezzo di spedizione, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (in termini Sez. 2^ 22.5.2015 n. 24515, Mennella e altro, Rv. 264361; Sez. 5^ 16.10.2014 n. 7706, Chessa, Rv. 262835 in cui si precisa che la particolare modalità di spedizione di istanze via telefax espone la parte richiedente al rischio della intempestività laddove l'istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente).
1.2 Peraltro, come recentemente affermato da questa Sezione, ferma restando l'ammissibilità di una richiesta di rinvio tramite telefax, occorre che essa sia tempestiva e che "la trasmissione del fax sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario" - così Sez. 3^ 18.6.2015 n. 37859, Masenelli, Rv. 265162).
2. Sotto diverso profilo, quanto al dovere di motivazione da parte del giudice investito dalla parte di una istanza, in numerose occasioni questa Corte ha avuto modo di chiarire che il giudice è esentato da qualsiasi obbligo di motivazione laddove si tratti di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (in termini Sez. 2^ 16.9.2014 n. 49007, Iussi e 2 altri, Rv. 261423; conforme Sez. 5^ 31.1.2012 n. 18732, Riccitelli, Rv. 252522). E certamente l'intempestività di una istanza si traduce in manifesta infondatezza della stessa proprio perché non consente al giudice di provvedere utilmente sulla richiesta della parte.
3. Nel caso in esame lo stesso contenuto della istanza di rinvio - indipendentemente dalla tardività della proposizione si caratterizza per una sostanziale genericità, quanto meno in - ordine alle ragioni del rinvio, basate a detta del difensore su una improvvisa esigenza avvertita dall'imputato, posto preventivamente a conoscenza dal suo difensore fiduciario del certo rinvio dell'udienza per la proclamata astensione dalle udienze, di presenziare all'udienza in conseguenza della parziale revoca dell'astensione che ne avrebbe reso certa la celebrazione.
3.1 Inoltre risulta dalla indicazione del numero di telefax nel testo della istanza a firma del CERE' (02-54108470) che tale numero non è quello della 1^ Sezione penale della Corte di Appello di Milano (ove il processo pendeva alla data del 19 marzo 2014), alla quale corrisponde l'utenza 02-55187171. E tale imprecisione nel rinvio spiega a maggior ragione il ritardo con il quale la richiesta di rinvio è pervenuta alla Corte di Appello.
3.2 Ritiene quindi il Collegio che il motivo dedotto non possa essere accolto per un duplice ordine di ragioni: anzitutto perché l'istanza era in sé generica e non giustificata da ragioni plausibili in ordine al motivo giustificativo (né lo scopo indicato dalla parte può trasformare in giustificabili le ragioni alla base della richiesta che debbono logicamente preesistere rispetto alle finalità della richiesta medesima); ancora, perché assolutamente intempestiva e dunque insuscettibile di essere presa in considerazione dal giudice che, a ragione, non ha provveduto in merito.
4. Passando, adesso, all'esame del secondo motivo, afferente alla pretesa violazione del disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. e alla correlata manifesta illogicità della motivazione, esso è privo di consistenza. Oltre a rilevarsi la sostanziale genericità di tale doglianza sia per il suo contenuto sia per la ripetitività dei rilievi rispetto a quelli esposti in sede di appello, va ricordato che la decisione della Corte di non accogliere la richiesta risulta non solo compatibile con l'istituto, di natura eccezionale, della rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, ma coerente con i risultati complessivi dell'istruzione compiuta nel dibattimento di primo grado, tanto è vero che la Corte ha poi ritenuta del tutto superflua la nuova prova articolata dalla difesa.
4.1 Va, per completezza, ricordato che, stante l'eccezionalità dell'istituto che si giustifica in relazione alla rigorosa valutazione della indispensabilità e decisività della rinnovazione in vista della decisione, ne consegue che il diniego da parte del giudice se adeguatamente motivato è sottratto al sindacato di legittimità (Sez. 1^ 15.4.1993 n. 5355, Ceraso, Rv. 194222), e alla rinnovazione può farsi ricorso soltanto quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", impossibilità che si verifica nel caso di incertezza dei dati probatori acquisiti, ovvero ancora quando l'incombente richiesto sia decisivo nel senso che lo stesso possa 3 eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3^ 23.5.2007 n. 35372, Panozzo, Rv. 237410; conforme Sez. 6^ 26.2.2013 n. 20095, Ferrara, Rv. 256228).
4.2 Il mancato accoglimento (espresso diniego) della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione può, dunque, essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, c.p.p. In altri termini, va dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Sez. 1^ 28.6.1999 n. 9151, Capitani, Rv. 213923).
4.3 L'error in procedendo rilevante ai sensi della lettera d) dell'art. 606 comma 1 c.p.p. è peraltro configurabile quando la prova richiesta e non raffrontata con leammessa risulti decisiva, tale cioè che, semotivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata esperita, avrebbe potuto determinare una decisione di tipo diverso: la valutazione in ordine alla decisività deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito. In altri termini, deve profilarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.), le quali sarebbero state presumibilmente evitate ove fosse stato provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello.
4.4 In ultimo, va ribadito il principio che l'obbligo di espressa motivazione in materia di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale (che di regola si presume completa specie nel caso di cd. "doppia conforme") ricorre non già nel caso del diniego della prova richiesta, ma nel caso opposto di accoglimento di essa in coerenza con il principio della completezza dell'istruzione e della eccezionalità dell'istituto: invero, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la decisione di procedere alla rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, mentre nel caso di rigetto la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita che evidenzi la presenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità dell'autore del fatto, con conseguente non necessità di procedere alla rinnovazione parziale (Sez. 6^ 18.12.2006 n. 5782, Gagliano, Rv. 236064).
4.5 A tali principi si è esattamente uniformata la Corte territoriale che ha escluso a ragione e con estremo rigore logico, la decisività delle richieste difensive miranti ad escutere un teste la cui identità è stata rivelata soltanto dopo il giudizio di primo grado (e la Corte territoriale, sul punto riguardante l'escussione del teste C.R. alias C.G. come originariamente comunicato dalla difesa, ha manifestato a ragion veduta le proprie perplessità sul perché della indicazione delle vere generalità soltanto con la memoria difensiva posteriore all'atto di appello, del 28 novembre 2013), argomentando anche sulla superfluità della prova con riferimento al ruolo di quel teste, che avrebbe dovuto riferire su una non meglio precisata provocazione giudiziaria ordita a carico del CERE' da parte OMISSIS C.S.
4.6 Quanto alla escussione del secondo teste indicato in tale (0 C. S. (ex) fidanzato della madre della minore abusata, la Corte, con motivazione esente da qualsiasi vizio logico, ha valutato la superfluità della richiesta in relazione al fatto che il teste avrebbe dovuto riferire in ordine alle modalità del primo incontro tra il CERE' e la minore accompagnata dalla madre, in cui era stata prospettata la possibilità di usare il servizio fotografico per la ragazza per un calendario "osè", proposta rifiutata seccamente da entrambe. L'episodio dell'abuso si è infatti verificato in una occasione successiva.
5. Rimane, infine, da valutare l'aspetto della congruità e logicità oltre che esaustività della motivazione in punto di valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della minore.
5.1 A tale riguardo, va anzitutto sottolineato che la sentenza di appello richiama a più riprese ed in modo diffuso, le argomentazioni estremamente articolate e pienamente condivise sotto l'aspetto logico, svolte dal Tribunale.
5.2 E' noto il principio ripetutamente affermato da questa Corte Suprema, in virtù del quale, nella ipotesi di "doppia conformità" in ordine alla affermazione della responsabilità penale, vale la regola, osservata dalla Corte territoriale, secondo la quale, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, la sentenza di appello si salda e si integra con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1^ 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 3^ 1.12.2011 n. 13926, Valerio, Rv. 252615; idem 16.7.2013 n. 44418, Argentieri, Rv. 257595), con la conseguenza che è certamente legittima da parte del giudice di secondo grado una motivazione per relationem. Così come va specificato che, a fronte di specifiche censure sollevate con l'atto di appello, il mero richiamo alla sentenza di primo grado può non risultare sufficiente.
5.3 Ma nel caso in esame nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la Corte distrettuale, investita di specifiche doglianze sul versante della inattendibilità non solo della minore, ma anche della madre che la accompagnava e, in particolare, chiamata a pronunciarsi sulle numerose incongruenze imprecisioni e contraddizioni in cui la ragazza sarebbe incorsa nel riferire l'accaduto ed anche su quanto successo nei giorni successivi (con riferimento in particolare, alla richiesta di pagamento per l'attività lavorativa comunque prestata nonostante gli approcci sessuali non graditi), ha richiamato la sentenza del primo giudice dando atto dato atto di tali aporie e imprecisioni, analizzandole, contestualizzandole e giustificandole ragionevolmente con lo sfiorire dei ricordi in relazione al notevole lasso di tempo trascorso, esprimendo in ogni caso un giudizio di marginalità delle contraddizioni medesime senza incorrere in vizi logici manifesti.
5.4 Soccorre quale elemento di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa (ancorché non indispensabile nel caso dei reati in materia sessuale) l'accenno fatto dalla Corte di merito a pregresse dichiarazioni testimoniali rese da altre giovani donne protagoniste in passato di episodi similari che avevano visto coinvolto il CERE' e che si erano verificati con modalità in tutto analoghe a quelle riferite dalla R. il che costituisce un ulteriore elemento che valorizza la credibilità intrinseca della ragazza della quale è stata anche sottolineata la spontaneità delle sue accuse, traendo spunto dalla reazione manifestata dalla giovane un paio di giorni dopo il fatto quando, rientrata a casa delusa e contrariata anche per il mancato pagamento delle sue spettanze, aveva rovesciato in uno scatto d'ira il tavolo da pranzo ed il relativo contenuto, confidando alla madre quello che era accaduto con il CERE'.
6. In conclusione il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2016 Consigliere estensore Il Presidente Renato Grille Aldo Fiale Aero fale In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altrui dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs.vo 196/03, in quanto imposto dalla legge. gers Pale DEPOL ERIA RE IL