Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 11197
CASS
Sentenza 21 dicembre 2011

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In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, l'attività svolta dall'organo di vigilanza, nella specie l'ARPA, in attuazione degli adempimenti dell'art. 34 D.Lgs. n. 277 del 1991 - per il quale il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto con le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori- non costituisce attività ispettiva e di controllo, ai sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., ma attività preordinata ad accertare e valutare, su impulso dello stesso datore di lavoro, l'adeguatezza del predetto piano, in virtù della procedura di cui al succitato art. 34 D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che, in tal caso, non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., non sono applicabili le garanzie per essa previste, e cioè l'avviso all'interessato ed al difensore, e sono utilizzabili i risultati degli accertamenti svolti dall'organo di vigilanza in assenza dei predetti avvisi.

L'accertamento del nesso di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili al datore di lavoro e l'evento morte, dovuto a adenocarcinoma, di un lavoratore fumatore esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa, all'amianto deve, anzitutto, aver riguardo al carattere multifattoriale della predetta patologia e, pertanto, alla sua riconducibilità ad una pluralità di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica, dovendo le conoscenze scientifiche essere ricondotte nell'alveo di una causa condizionalistica necessaria. Ne consegue che, per affermare la causalità della condotta omissiva del datore di lavoro, nell'insorgenza del tumore polmonare del lavoratore, occorre dimostrare che esso non abbia avuto esclusiva origine dal prolungato ed intenso fumo di sigarette e che l'esposizione all'amianto sia stata una condizione necessaria per l'insorgenza o per la significativa accelerazione della patologia. (In motivazione la Corte, censurando la decisione impugnata, afferma che essa "attinge ad un concetto vago di causalità e concausalità che, se consentito in ambito medico, deve in ambito penale essere trasfuso in precise categorie giuridiche").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 11197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11197
Data del deposito : 21 dicembre 2011

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