Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 luglio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 febbraio 2018 |
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Rassegna 2025, 2024, 2023, 2022 e 2021: gli articoli più importanti dell'anno Autore: dalla Redazione • 5 dicembre 2025 Corte di Giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), sentenza del 16 ottobre 2025 nella causa C-218/24 IL CASO E LA DECISIONE Due donne, madre e figlia, in partenza dall'Argentina e dirette a Barcellona con volo Iberia, imbarcavano il loro animale di compagnia, un cane femmina, in stiva, per via delle sue dimensioni e peso. Tuttavia, al momento dell'imbarco, il cane usciva dal trasportino in cui avrebbe dovuto viaggiare e non veniva recuperato prima della partenza dell'aereo. Conseguentemente, non veniva "recapitato" a destinazione. A fronte dell'accaduto, la …
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Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 3370 del 16 febbraio 2006 «Il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., alla stregua del quale la giurisdizione si determina «con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda» non opera quando la norma che detta i...» Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4011 del 12 aprile 1995 «Sussiste il delitto di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) quando un'amministrazione comunale commissioni un impianto di incenerimento di «carni di scarto, residui patologici, rifiuti di macellazione, carogne di animali, ecc.», col patto...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9356 del 19 ottobre 1985 …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 27/08/2024, n. 15955Provvedimento: Pubblicato il 27/08/2024 N. 15955/2024 REG.PROV.COLL. N. 14462/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14462 del 2023, proposto da Co.Ra. S.p.A., Aurilis Group Italia S.r.l., F.lli Menabò S.r.l., Fabbri S.r.l., Giorgio BE S.r.l., Modula S.r.l., Norauto Italia S.p.A., PG S.r.l. e Zeat S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Martini e Donato Mondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/08/2024, n. 7033Provvedimento: Pubblicato il 07/08/2024 N. 07033/2024REG.PROV.COLL. N. 10708/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10708 del 2021, proposto dal Comitato “Lasciateci Respirare” Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eva Vigato, con domicilio digitale come da registri di Giustizia; contro il Comune Sant'Urbano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maturi, con domicilio digitale come da registri di …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2024, n. 3555Provvedimento: N. R.G. 942/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 942/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA Parte_1 P.IVA_1 REPUBBLICA, 28 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. BENATTI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DUVIA PAOLO ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 C.F._1 MILANO; APPELLANTE CONTRO pagina 1 di …Leggi di più...
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- 4. Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1090Provvedimento: Proc. n. 9233/2020 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9233 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, vertente tra (C.F. ), in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Gelo ( ) con [...] CodiceFiscale_1 domicilio digitale eletto pec: come da procura in atti e Email_1 giusta convenzione 1763 del 30.08.2018 …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 866Provvedimento: RE BBLICA ITAN A PU REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione s c r i t t a d e l 04/03/2025 h a pronunciato la seguente SENTENZA n e l l a causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11563/2024 R.G. promossa da: ' rapp. e dif. dagli avv.ti FRANCESCO STOLFA e DANILO VOLPE; Parte 1 RICORRENTE contro rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE; CP 1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata spiegava l'odierna opposizione …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente. - Articolo 2Art. 2. 1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall' articolo 102, numeri 1) , 3) , 4) , 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'.
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 .
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N.71)) .
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all' articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 .
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile.
10. Nell' articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , al comma terzo, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
"i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente".
11. Nell' articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , il comma quarto e' sostituito dal seguente:
"Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute".
12. Nell' articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti".
13. L' articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e' soppresso.
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, e' proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 .
17. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 .
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita' Europea. - Art. 3. 1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.