Sentenza 12 maggio 2017
Massime • 9
In tema di reato di abbandono della nave in pericolo (art. 1097 cod. nav.), l'obbligo del comandante di abbandonare la nave per ultimo e di mantenere il comando nel pericolo, previsto dall'art. 303, comma secondo, cod. nav., gli impone di restare a bordo dell'unità in pericolo per coordinare tutte le procedure finalizzate al salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio fino a quando l'esercizio del comando abbia una concreta utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censura la sentenza che aveva affermato la responsabilità del comandante della nave che si era allontanato dalla plancia dei comandi senza strumenti di comunicazione e aveva abbandonato definitivamente l'unità navale che stava progressivamente affondando, nonostante la segnalata presenza di passeggeri ancora a bordo).
Il comandante della nave, in base all'ordinamento della navigazione marittima di cui al codice della navigazione, è titolare di un'ampia posizione di garanzia, in base alla quale egli ha l'obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia della incolumità collettiva delle persone imbarcate e della nave, ivi comprese le operazioni di salvataggio dei passeggeri e di evacuazione.
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci concorre con quello di abbandono di una nave in pericolo (art. 1097 cod. nav.) in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce la condotta del comandante che non scenda per ultimo dalla nave che versi già in condizioni di pericolo, richiede che la situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo sia diretta conseguenza della violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone e presenta una differente oggettività giuridica, costituita dal valore etico-sociale della sicurezza della singola persona fisica abbandonata contro determinate situazioni di pericolo, a fronte della incolumità collettiva delle persone a bordo e della salvezza della nave tutelate dalla seconda fattispecie.
L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento alla assegnazione del processo ad una sezione della corte di appello diversa da quella tabellarmente competente e ad un collegio costituito "ad hoc" per assicurare la definizione del giudizio in un tempo ragionevole).
In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (In applicazione di tale principio la S.C., in relazione al reato di naufragio, ha riconosciuto la sussistenza della colpa cosciente nella condotta del comandante della nave che, pur consapevole della presenza di bassi fondali e di scogli in prossimità dell'isola del Giglio, ordinava di modificare la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata dalla costa e fino all'ultimo non defletteva da tale decisione, confidando nelle proprie capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado di evitare il concretizzarsi del rischio di impatto).
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla definizione delle prove. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia sulla base del consenso prestato in udienza solo dai difensori e non esplicitato personalmente anche dall'imputato).
L'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., anche se in precedenza abbia reso dichiarazioni senza aver prima ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.
La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna del comandante della nave per il reato di naufragio,per avere lo stesso, dopo aver disatteso la rotta sommariamente pianificata assieme all'ufficiale cartografo, messo in atto una manovra spericolata, tenendo una rotta e una velocità del tutto inadeguate, per finalità essenzialmente legate al c.d. "saluto" ravvicinato alla costa, con conseguente condizione di ingovernabilità della nave che aveva reso vano il tardivo tentativo di correggerne la rotta per evitare l'impatto con i fondali rocciosi).
In tema di responsabilità per colpa, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della "ragionevole" prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva ritenuto non rilevanti, ai fini della esclusione della responsabilità del comandante di una nave per il reato di naufragio, per la posizione di soggetto gerarchicamente sovraordinato rispetto agli altri ufficiali presenti in plancia, le eventuali condotte omissive di questi ultimi, essendo comunque a lui riconducibile la decisione di imprimere la rotta, disattendendo quella convenuta con l'ufficiale cartografo, ordinando al timoniere di procedere "timone alla mano", e di mantenere una velocità che si poneva al di fuori delle regole disciplinanti la navigazione e la condotta in mare dei natanti).
Commentari • 15
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A cura di: Francesco Di Gennaro Problematica di grande interesse ed al contempo di difficile risoluzione, nel panorama giurisprudenziale e dottrinale italiano, è rappresentata dalla corretta perimetrazione delle categorie giuridiche di dolo eventuale e colpa cosciente. Elemento costitutivo del reato è la colpevolezza intesa come complesso degli elementi soggettivi su cui si fonda la responsabilità penale[1]. Il principio di colpevolezza trova fondamento costituzionale nell'articolo 27 co. 1, Cost. che, ad oggi, è interpretato estensivamente non solo, dunque, come divieto di responsabilità per fatto altrui ma, in senso più ampio, come responsabilità per fatto proprio colpevole. Tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2017, n. 35585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35585 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento