Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 8367
CASS
Sentenza 26 settembre 2013

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Massime1

L'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 cod. proc. pen. - per il quale il teste da escutere non deve comunicare con le parti - non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., il quale concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale.

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  • 1Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 8367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8367
Data del deposito : 26 settembre 2013

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