Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
L'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 cod. proc. pen. - per il quale il teste da escutere non deve comunicare con le parti - non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., il quale concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che, tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di norma regolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale.
Commentario • 1
- 1. Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 8367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8367 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2351
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 1998/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN, nato ad [...] il [...];
e da CA TE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Reggio Calabria il 22.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 22.10.2012 il giudice di pace di Reggio Calabria condannava CA AN e CA TE, imputati del reato di cui agli artt. 110 e 594, c.p., commesso in danno di LV AN, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto autonomi ricorsi per Cassazione, a mezzo del loro difensore di fiducia, entrambi gli imputati, articolando comuni motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo, gli imputati lamentano violazione di legge in relazione all'art. 149, disposizioni di attuazione del codice di rito, deducendo la nullità dell'impugnata sentenza, in quanto fondata sulla deposizione testimoniale di AV NA, madre della persona offesa LV AN, che era presente in aula durante la deposizione di quest'ultima, il cui contenuto, dunque, aveva appreso prima di essere chiamata a sua volta a deporre, dichiarando, conformemente a quanto affermato dalla persona offesa, che la figlia era stata aggredita da CA TE.
4. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano violazione di legge, in relazione all'art. 530 c.p.p., comma 2, e vizio della motivazione dell'impugnata sentenza, per avere il giudice di pace affermato la responsabilità penale dei suddetti imputati, sulla base di un compendio probatorio costituito dal contenuto delle dichiarazioni della stessa persona offesa, nonché dei testimoni AV e LI, rispettivamente madre e cognata della LV, presenti agli accadimenti per cui è processo, omettendo di considerare sia le contraddizioni esistenti tra le diverse ricostruzioni dei fatti fornite dalla persona offesa, dalla AV e dalla LI, particolarmente evidenti nel caso di quest'ultima, avendo la teste affermato di non ricordare di avere sentito parole ingiuriose pronunciate dai CA nei confronti della LV, la quale, dal suo canto, ha dichiarato di non conoscere la CA TE, sia quanto riferito dai testimoni della difesa, De NO AN e IL GI, che, invece, con le loro deposizioni avevano rappresentato circostanze decisive ai fini dell'assoluzione degli imputati, avendo evidenziato non solo come i CA non avessero proferito nessun epiteto ingiurioso nei confronti della persona offesa, ma anche che ad entrare in contatto con la LV e le sue congiunte era stata non CA TE, ma la figlia CA AL.
Pertanto in considerazione della incertezza in ordine alle espressioni ingiuriose da attribuire al CA AN ed al terzo soggetto, che, oltre a coniugi CA - AU (quest'ultima, moglie del CA AN, assolta dal giudice di pace, per non aver commesso il fatto), avrebbe partecipato alla vicenda, si imponeva (e si impone) una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. 5. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione agli artt. 594 e 599 c.p., risultando la condotta degli imputati scriminata, sotto il duplice profilo della reciprocità delle offese (art. 599 c.p., comma 1) e di reazione al fatto ingiusto altrui (art. 599 c.p., comma 2), alla luce delle espressioni ingiuriose ravvisabili nella frase "che casa di schifo, che famiglia di schifo, che gente di schifo", che, come emerso dalle deposizioni dei testi De NO e IL, vennero proferite dalla LV nei confronti dei CA.
6. Entrambi i ricorsi non possono essere accolti.
7. Infondato appare il primo motivo di impugnazione, in quanto la circostanza di fatto rappresentata dai ricorrenti, innanzi indicata, non ha determinato l'inutilizzabilità o la nullità della deposizione testimoniale di AV NA.
Ed invero nel caso in cui i testi, prima del loro esame, non siano stati posti in condizione di non comunicare con le parti, in violazione del disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., non può parlarsi di inutilizzabilità, a norma dell'art. 191 c.p.p., che riguarda le "prove illegittimamente acquisite" cioè le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. L'inutilizzabilità" non può quindi derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova, ma semmai questa può dare luogo ad una irregolarità" dalla quale, in relazione alla sua natura e gravità, può portare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., conseguenza che non può derivare dall'inosservanza del citato art. 149 disp. att. c.p.p., che costituisce una norma regolamentare, cui non è collegata alcuna sanzione sul piano processuale (cfr. Cass., sez. 5 9.4.2010, n. 21886, Panaioli, rv. 247312; Cass., sez. 1, 5/5/1992, Rendina, rv. 190717; Cass., sez. 1, 27/5/1994, Mazzuoccolo, rv. 198371).
8. Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Il giudice di pace ha posto a fondamento della sua decisione innanzitutto le dichiarazioni della persona offesa LV AN, non costituita parte civile, la cui ricostruzione dei fatti è stata attentamente valutata dal giudice di merito, che ne ha evidenziato la precisione e la coerenza, ritenendole, correttamente, sintomatiche di una complessiva attendibilità della sua narrazione. Quanto rappresentato dalla persona offesa in ordine all'aggressione verbale subita da CA AN e dalla figlia CA TE, ha trovato, inoltre, conforto nel contenuto della deposizione della AV NA, presente nel momento in cui i due imputati proferirono le frasi oltraggiose riportate nel capo d'imputazione all'indirizzo della figlia. Tale compendio probatorio risulta più che sufficiente a fondare la pronuncia di responsabilità a carico dei ricorrenti.
Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia sorretta da un'adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 14.4.2008, n. 27322, De Ritis e altri, rv. 240524), apparendo opportuno procedere alla individuazione di elementi di riscontro estrinseco delle sue dichiarazioni, solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M.). Nel caso in esame alle dichiarazioni della persona offesa si sono aggiunte quelle della AV, rispetto alle quali il contributo ulteriore offerto dalla LI, cui il giudice di merito ha fatto riferimento con formula eccessivamente sintetica ("anche l'altra teste conferma i fatti"), risulta ultroneo, senza, peraltro, che dal contenuto della sua deposizione, come riportato nel corpo dei ricorsi, possano desumersi elementi in grado di contraddire l'assunto accusatorio, posto che la teste ha semplicemente affermato di non ricordare (e non di escludere) di avere sentito i CA proferire parole ingiuriose nei confronti della LV. Del pari inconferente appare il riferimento alla omessa valutazione da parte del giudice di pace delle deposizioni dei testi della difesa De NO e IL.
Alla luce della genericità delle loro dichiarazioni (come trascritte nei ricorsi) sullo svolgimento dei fatti (senza che, peraltro, vi sia alcuna certezza che essi vi abbiano assistito per intero), le deposizioni del De NO e del IL non possono considerarsi una prova decisiva, idonea a scardinare l'impianto accusatorio, scagionando da ogni responsabilità i ricorrenti, in quanto esse si limitano, in definitiva, ad insinuare il sospetto che la componente della famiglia CA coinvolta nella lite con la LV fosse la CA AL, sorella di CA TE, e non gli imputati. Nessuna certezza, inoltre, emerge da tali deposizioni sulla circostanza che la LV abbia effettivamente proferito all'indirizzo della famiglia CA le espressioni "che casa di schifo, che famiglia di schifo, che gente di schifo", di cui ha riferito il solo il De NO, ma non anche il IL, senza che, peraltro, tale particolare sia stato portato all'attenzione del giudice di primo grado dagli imputati, che pure avrebbero potuto riferirne in sede di esame o di dichiarazioni spontanee. Così come assolutamente irrilevante è il rilievo difensivo sulla circostanza che la LV ha dichiarato di non conoscere i CA prima del verificarsi degli accadimenti per cui è processo. Può, dunque, affermarsi, in conclusione, che le doglianze prospettate dal difensore dei ricorrenti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso non colgono nel segno, in quanto volte a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, in modo inammissibile, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Cass., sez. 6, 11/02/2013, n. 11794, M).
8. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi proposti nell'interesse di CA AN e di CA TE vanno rigettati, con condanna di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014