Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2023 |
Commentari • +500
- 1. Malasanità LatinaStudio Legale · https://www.chiarini.com/ · 17 marzo 2026
Affrontare un sospetto caso di malasanità a Latina richiede chiarezza, metodo e una corretta lettura medico-legale dei fatti. CHIARINI | Studio Legale si occupa di risarcimento danni da malasanità a Latina e in tutta la regione Lazio, assistendo pazienti e familiari quando una prestazione sanitaria ha prodotto conseguenze inattese o gravose. In ambito di responsabilità sanitaria, la tutela del cittadino passa dalla verifica di eventuali errori della struttura o dei professionisti coinvolti: diagnosi tardive, omissioni, complicanze gestite in modo non adeguato, carenze organizzative o difetti di consenso informato possono, in alcuni casi, integrare un'ipotesi di errore medico a Latina e …
Leggi di più… - 2. Malasanità MonzaStudio Legale · https://www.chiarini.com/ · 20 maggio 2025
Affrontare un caso di malasanità a Monza può essere un'esperienza complessa e dolorosa, che coinvolge aspetti medici, legali ed emotivi. CHIARINI | Studio Legale assiste pazienti e famiglie in tutta la Lombardia per ottenere il giusto risarcimento in presenza di errori medici, negligenze sanitarie o violazioni dei protocolli clinici. Come avvocati con esperienza nei casi di responsabilità sanitaria, ci occupiamo di tutelare i diritti delle persone che hanno subito danni a causa di condotte inadeguate da parte di strutture ospedaliere o professionisti della salute. Il nostro approccio è multidisciplinare: i nostri avvocati e medici legali di fiducia collaborano per analizzare ogni singolo …
Leggi di più… - 3. Fatto colposo del medico di base: la ASL risarcisce il danno? Cassazione 14846/2024Lorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 15 luglio 2024
Fatto colposo del medico di base: l'azienda sanitaria può rispondere del danno Il caso oggetto della sentenza degli ermellini riguarda un paziente cui è stato diagnosticata in ritardo dal proprio medico di base un'insufficienza renale di cui era affetto. In questo caso chi risponde del danno subito? La Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile anche l'Azienda Sanitaria Locale che risponde del fatto colposo del medico di base suo “dipendente”. Questa la massima: “La ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – ad erogare l'assistenza medica …
Leggi di più… - 4. LLPP Ambiente e territoriohttps://www.astrid-online.it/
- 5. Responsabilita civile medicahttps://sposatolaw.it/ · 5 marzo 2025
Cerchi un avvocato esperto in responsabilità medica e casi di malasanità? Se hai subito un errore medico, un ritardo diagnostico, un trattamento inadeguato, puoi richiedere un risarcimento. L'Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell'Esame di Stato per Avvocato a Roma, è specializzato in responsabilità medica per errori sanitari e decessi ospedalieri ed esercita da oltre 25 anni nel settore della responsabilità civile medica a Roma ed in tutta Italia. La responsabilità civile medica si ha quando chi esercita un'attività sanitaria procura danni al paziente a causa di errori, omissioni, o violazione degli obblighi professionali. Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, assiste chi è incorso in …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22437Provvedimento: 22437-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto ASSICURAZIONE DANNI IO MAMMONE - Primo Presidente - -CLAIMS MADE AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - - Presidente Sezione - Ud. 05/06/2018 - PU ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - R.G.N. 16354/2014 BIAGIO RG OS RI DI RG - Consigliere - Rep. e.u. ANTONIO GRECO - Consigliere - Car 22437 LUCIA TR - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16354-2014 proposto da: MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. (già POTAIN SUD EUROPA S.R.L.), in persona …Leggi di più...
- conseguenze·
- deroga al modello legale di cui all’art. 1917, comma 1, c.c·
- assicurazione della responsabilità civile – clausole “on claims made basis” – atipicità – esclusione·
- assicurazione·
- assicurazione della responsabilita' civile·
- oggetto del contratto (rischio assicurato)
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/12/2017, n. 8770Provvedimento: 087 70-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 29 Giovanni Canzio - Presidente - -UP 21/12/2017 Francesco Ippolito R.G.N. 10952/2017 Giovanni Conti Ugo De Crescienzo AR HE - Relatore - LU Ramacci Gastone Andreazza Andrea Montagni Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT FU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2015 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente AR HE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha …Leggi di più...
- art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24·
- sexies cod. pen·
- introduzione dell'art. 590·
- linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24·
- condizioni·
- ambito di applicazione·
- individuazione della disciplina più favorevole·
- causa di non punibilità·
- responsabilità medica·
- rilevanza·
- medici e chirurghi·
- professionisti
- 3. Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2399Provvedimento: R.G. n. 5908/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 5908/2020 promossa da (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...] c.f. anche in qualità di genitore e legale rappresentante della Pt_4 C.F._4 figlia minore (c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6 ) e (c.f. , con il patrocinio C.F._6 Parte_7 C.F._7 dell'Avv. Francesco Carraro elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Armando Platto, attori contro (c.f./p.iva ) con il patrocinio …Leggi di più...
- nesso causale·
- giurisdizione civile·
- danno non patrimoniale·
- art. 15 legge 24/2017·
- responsabilità extracontrattuale·
- danno da perdita di chance·
- nullità consulenza tecnica d'ufficio·
- malpractice medica·
- onere della prova·
- danno patrimoniale
- 4. Corte d'Appello Torino, sentenza 04/12/2024, n. 1006Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE TERZA CIVILE La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 927/2023 avente ad oggetto: responsabilità medica promossa da: (C.F. , nella sua qualità di Amministratrice di Parte_1 CodiceFiscale_1 Sostegno (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3 ), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5 (C.F. , (C.F. ), [...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 …Leggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- prescrizione del diritto risarcitorio·
- invalidità permanente·
- tabelle di Milano·
- integrazione del contraddittorio·
- danno non patrimoniale·
- nesso di causalità·
- responsabilità medica·
- art. 2236 c.c.·
- invalidità temporanea·
- ritardo diagnostico·
- danno patrimoniale
- 5. Corte d'Appello Bari, sentenza 19/07/2024, n. 1031Provvedimento: Ruolo Generale nr.754/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. Filippo LABELLARTE Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere dott. Leonardo NOTA Giudice Ausiliario Relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa Da in persona del legale rappresentante, con sede in Rodi Garganico ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Europa 27/A, presso lo studio dell'avv. Paola Caso, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti appellante Contro …Leggi di più...
- obbligo di vigilanza·
- responsabilità contrattuale·
- tabelle milanesi·
- interessi moratori·
- contratto di spedalità·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- danno biologico·
- mala gestio·
- patto di gestione della lite·
- franchigia assicurativa
Versioni del testo
- Art. 1.
Sicurezza delle cure in sanita'
1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla salute ed e' perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivita'.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e' tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, puo' essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3.
5. All' articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come modificato dalla presente legge:
«539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:
a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticita' piu' frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari.
I verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari;
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attivita' di medicina difensiva attiva e passiva;
c) predisposizione e attuazione di attivita' di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attivita' di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.
d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatesi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione e' pubblicata sul sito internet della sanitaria.». - Art. 3.
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonche' alle cause, all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.