Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
UD. 06.12.2001Reg. Gen. N. 17730/99 REP0 25 92/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE CRON 6238 LA CORTE SUPREMA DI ПерRep. 705 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo CALFAPIETRA UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copia studio Dott. Alfredo MENSITIERI dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.Consigliere rel. 155 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere it 2.2 FEB 2002 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO IL CANCELLIERE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 17730/99 proposto Oggetto: Ripetizione da indebito. RA CH, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittorio Colonna n. 32, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Miranda (Di Napoli), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Gi- 1,55 3000 CANCELLERIA gli come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE DG720033
contro
RE TR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 441, presso lo studio dell'Avv. IC Di Tursi 1662/01 rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Pantaleo come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto n. 177/99 del 17.03. 1998 13.04.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.12.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Liber- tino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 18.02.1992, PI RT conveni- va in giudizio IC DI davanti al Tribunale di Taranto al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 7.000.000, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in subordine, quale indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Esponeva l'attore che aveva versato tale somma, mediante assegno bancario, al falegname DI nel corso di una tratta- tiva per l'esecuzione e posa in opera di una serie di infissi in noce nazionale di prima scelta, al fine di reperire e fermare qualche interessante partita di legname. Poiché le trattative erano fallite e nessun contratto era stata concluso, chiedeva la 2 condanna del DI alla restituzione della suddetta somma di £.
7.000.000 indebitamente trattenuta. Costituitosi, il DI eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, avendo agito non in proprio ma quale presidente della Cooperativa Nuova Edilizia Manduria s.r.l.; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e, nel pre- supposto dell'avvenuta conclusione del contratto, ne chiedeva in riconvenzionale la risoluzione per inadempimento dell' atto- re, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni. Il Tribunale, ritenuto che tra le parti effettivamente si era concluso il contratto, rigettava la domanda del RT, ac- coglieva la riconvenzionale del DI di risoluzione contrat- tuale e risarcimento dei danni, che liquidava equitativamente nella somma di £. 7.000.000, corrispondente a quella già ver- sata dall'attore. Con sentenza n. 177/99 del 17.03.1998 / 13.04.1999, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - acco- glieva l'appello del RT e, in totale riforma della decisio- ne del Tribunale, condannava il DI al pagamento in favore dell'appellante della somma di £. 7.000.000, con gli interessi dal 18.2.1992, oltre le spese del doppio grado di giudizio. Riteneva la Corte d'appello che, in base alle risultanze istruttorie sia orali che documentali (interrogatorio formale del DI, deposizioni dei testi, redazione di due bozze, versa- 3 mento nello stesso giorno di due assegni, di cui quello di un milione per la fornitura dei cd. cassettoni morti) era da esclu- dere che tra le parti un contratto, nel senso di compiuto in- contro delle volontà, fosse stato mai stipulato, non essendo stato raggiunto alcun accordo. La somma di £.
7.000.000 era stata versata dal RT effettivamente solo in vista della opportunità, fatta presenta dal DI, di fermare qualche par- tita di legno di noce interessante. In conseguenza il DI era tenuto a restituire tale somma, con gli interessi dal giorno della domanda (18.2.1992). Contro tale sentenza il DI ha proposto ricorso per cassa- zione in basi a tre motivi, illustrati da memoria. Il RT ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dal con- troricorrente, di inammissibilità del ricorso, ex art. 336, 1° comma, c.p.c., per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, perché dalla narrazione del "Fatto", ancorché sinteti- ca, e dall'indicazione dei “Motivi” è possibile rinvenire gli ele- menti indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (Sez. Un. 13.2.1998 n. 1513; 19.3.1997 n. 2434). Col primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1321 e 1362 c.c., assume che la Corte d' appello, escludendo che si fosse raggiunto l'accordo tra le par- ti, avrebbe stravolto le regole di ermeneutica, giungendo a conclusioni incompatibili con tali regole. In particolare avreb- be attribuito al termine "fermare" un significato diverso da quello suo proprio, omettendo di considerare che la dazione dell'assegno, per l'acquisto del legname, aveva la funzione di esecuzione del contratto già concluso. Col secondo motivo, denunciando omessa motivazione, il ri- corrente sostiene che il RT, avendo sostenuto che il contratto non si era concluso, avrebbe dovuto provare quali ragioni avevano determinato l'emissione dell'assegno, una volta escluso che la dazione non era avvenuta come acconto sul prezzo pattuito e stabilito nel contratto formatosi. In man- canza la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che la ragione era quella dell'esecuzione del contratto e non limitarsi, senza alcuna motivazione, a dire che l'assegno serviva a "fermare" qualche partita di noce. Inoltre la Corte d'appello nulla avreb- be detto sull'eccezione preliminare di mancanza di legittima- zione passiva del DI e sulla richiesta di una c.t.u. al fine di accertare se fosse possibile realizzare per la somma di £. 32.000.000 tutti gli infissi richiesti. 5 Col terzo motivo, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente si duole che la Corte d'appello, senza alcuna spiegazione, abbia ritenuto l'interrogatorio del Lomarti- re "univoco e privo di incertezze", mentre quello del DI im- preciso e incerto riguardo all'avvenuta stipula del contratto. Infine la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso l'esame delle dichiarazioni dei testi del DI, limitandosi ad affermare che questi erano “legati al DI da rapporti di parentela o al- tro", senza considerare che l'attendibilità del teste non può es- sere esclusa a priori, in difetto di ulteriori elementi, per il solo fatto dell'esistenza di vincoli familiari con le parti. In ogni ca- so, poiché il legname in noce era stato acquistato per la realiz- zazione degli infissi del RT, la Corte d'appello avrebbe dovuto condannare il DI a restituire il legname tuttora presso di sé e non l'equivalente della somma spesa, gravata degli interessi. I motivi, che per evidenti ragioni di ordine logico e di eco- nomia processuale vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e interdipendenti, sono infon- dati e al limite dell'inammissibilità, riguardando questioni la cui soluzione è rimessa istituzionalmente al giudice di merito. Trattasi, infatti, di doglianze che, sotto l'apparente aspetto della violazione di norme di legge (artt. 1321 e 1362 c.c.) e di presunti vizi motivazionali, mirano a censurare la valutazione che la Corte d'appello ha dato sull'esistenza, portata e conclu- sione del negozio giuridico, dimenticando che tale valutazione è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento soggiace, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della viola- zione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motiva- zione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzi- detta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del rapporto negoziale si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, inammissi- bile come tale in sede di legittimità (Cass. 10.7.2000 n. 9157; 11.8. 1999 n. 8590; 13.5. 1998 n. 4832). L'impugnata sentenza ha dato ampia ed esauriente giustifi- cazione del proprio convincimento, allorché, interpretando le risultanze processuali, in particolare l'interrogatorio formale del DI, la prova orale (teste Patroni) e documentale (le due bozze di proposte), ha ritenuto che il contratto non si era per- fezionato perché tra le parti non era stato raggiunto alcun ac- cordo, essendovi divergenza (“distanza”) su tutti gli aspetti del negozio (addirittura sul materiale con il quale avrebbero do- vute essere realizzate le porte), evidenziando come in tale contesto la dazione della somma di £.
7.000.000 effettuata dal RT al DI serviva solo a “fermare” una eventuale par- tita di legno di noce interessante. Il riferimento, peraltro sulla base di ipotetiche ragioni, da parte del ricorrente, ad elementi ulteriori rispetto a quelli con- siderati dalla Corte d'appello, e che quindi devono ritenersi da questa considerati non decisivi, ovvero il richiamo a questioni non riproposte con l'atto di appello (legittimazione passiva) o la mancata ammissione di mezzi istruttori ritenuti superflui (c.t.u.), sono operazioni che non colgono nel segno perché non servono a dimostrare la sussistenza della denunciata violazio- ne di legge e dei lamentati vizi motivazionali. Per il resto è appena il caso di ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'at- tendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di altri quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione-non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della man- canza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito;
il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclu- sione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio con- vincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento né a 8 confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 29.4.1999 n. 4347). In base alle considerazioni svolte, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- 1097 129,11 mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 456T 3019 complessivi Euro 77,47,77,47, oltre Euro 600,00 per onorario. 160,10 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- TOT. zione Civile, il 6 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Anterino Elliate IL CANCELLIERE C1 Dotissa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma 1.0 NOV 2018 2 003 37294 CEN p. #Dirigente (Dott.ssa Mark Gr a FLIPP Il Responsabile Corvi (Dr. M. RACCIANA 9