Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/1994, n. 2181
CASS
Sentenza 13 dicembre 1994

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Si verifica attentato alla pubblica incolumità nello specifico ambiente di lavoro - oggetto e "ratio" dell'art. 437 cod. pen. - allorché la realizzazione della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in pericolo non già un'indefinita massa di persone estranee all'ambiente di lavoro, ma unicamente le persone che si trovano sul posto di lavoro.

Al fine della configurabilità del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., rientra nella nozione di rimozione non soltanto la materiale asportazione, dalla macchina, dei congegni di sicurezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in caso di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realizzate e poste sulla macchina stessa. (Fattispecie relativa a sostituzione del selettore a chiave di una cardatrice elettrica con un interruttore a scatto e con la contestuale apposizione di scotch sui microinterruttori, che ne cagionava l'isolamento, sì da non determinare l'arresto automatico della macchina allorché i carters di protezione venivano aperti).

Non sussiste violazione del principio di immutabilità del giudice, allorché il giudice, in diversa composizione collegiale rispetto alle precedenti udienze, si sia limitato a rinviare il dibattimento ad altra udienza. Ed invero il principio suddetto riguarda l'effettivo svolgimento di attività dibattimentale (acquisizioni probatorie, risoluzioni di questioni incidentali, decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili), ma non un provvedimento ordinatorio - come la sospensione del dibattimento e il rinvio del medesimo ad altra udienza determinati dall'impossibilità di prosecuzione dello stesso per diversa composizione del collegio giudicante rispetto alle precedenti udienze - non implicante alcuna decisione idonea ad avere qualsivoglia valenza sul giudizio in corso, ma mirante soltanto all'attuazione dell'ordinato svolgimento del processo nell'osservanza delle regole procedurali.

Non è nullo il decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. che sia privo dell'indicazione temporale relativa all'epoca della rimozione od omissione di congegni idonei ad evitare infortuni, in quanto tale precisazione temporale non assume alcun rilievo in ordine a un delitto aggravato dall'evento, la cui consumazione coincide con l'epoca della verificazione dell'infortunio (o del disastro) derivante dalla condotta dell'agente descritta nel primo comma, sempre che la data relativa a quest'ultimo evento sia specificamente indicata nel capo di imputazione.

Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 2, cod. pen., è sufficiente che i concorrenti siano in numero di due persone, in quanto la dizione "persone" indicata dalla norma include anche il dirigente, promotore od organizzatore dell'attività dei concorrenti nel reato. Non risultano precedenti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/1994, n. 2181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2181
Data del deposito : 13 dicembre 1994

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