Sentenza 13 dicembre 1994
Massime • 5
Si verifica attentato alla pubblica incolumità nello specifico ambiente di lavoro - oggetto e "ratio" dell'art. 437 cod. pen. - allorché la realizzazione della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in pericolo non già un'indefinita massa di persone estranee all'ambiente di lavoro, ma unicamente le persone che si trovano sul posto di lavoro.
Al fine della configurabilità del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., rientra nella nozione di rimozione non soltanto la materiale asportazione, dalla macchina, dei congegni di sicurezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in caso di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realizzate e poste sulla macchina stessa. (Fattispecie relativa a sostituzione del selettore a chiave di una cardatrice elettrica con un interruttore a scatto e con la contestuale apposizione di scotch sui microinterruttori, che ne cagionava l'isolamento, sì da non determinare l'arresto automatico della macchina allorché i carters di protezione venivano aperti).
Non sussiste violazione del principio di immutabilità del giudice, allorché il giudice, in diversa composizione collegiale rispetto alle precedenti udienze, si sia limitato a rinviare il dibattimento ad altra udienza. Ed invero il principio suddetto riguarda l'effettivo svolgimento di attività dibattimentale (acquisizioni probatorie, risoluzioni di questioni incidentali, decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili), ma non un provvedimento ordinatorio - come la sospensione del dibattimento e il rinvio del medesimo ad altra udienza determinati dall'impossibilità di prosecuzione dello stesso per diversa composizione del collegio giudicante rispetto alle precedenti udienze - non implicante alcuna decisione idonea ad avere qualsivoglia valenza sul giudizio in corso, ma mirante soltanto all'attuazione dell'ordinato svolgimento del processo nell'osservanza delle regole procedurali.
Non è nullo il decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. che sia privo dell'indicazione temporale relativa all'epoca della rimozione od omissione di congegni idonei ad evitare infortuni, in quanto tale precisazione temporale non assume alcun rilievo in ordine a un delitto aggravato dall'evento, la cui consumazione coincide con l'epoca della verificazione dell'infortunio (o del disastro) derivante dalla condotta dell'agente descritta nel primo comma, sempre che la data relativa a quest'ultimo evento sia specificamente indicata nel capo di imputazione.
Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 2, cod. pen., è sufficiente che i concorrenti siano in numero di due persone, in quanto la dizione "persone" indicata dalla norma include anche il dirigente, promotore od organizzatore dell'attività dei concorrenti nel reato. Non risultano precedenti.
Commentari • 5
- 1. Cass. 45935/19 - morti da amianto ed effetto acceleratorehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora avuto occasione di …
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Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani Cass. 45935/19 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora …
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Cass., Sez. IV, sent. 13 giugno 2019 (dep. 12 novembre 2019), n. 45935, Pres. Izzo, est. Dovere, ric. Spallanzani Cass. 45935/19 1. Pubblichiamo una recente sentenza con la quale la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi, tra l'altro, con il delicato tema dei criteri di selezione del sapere scientifico attendibile, nel quadro di una vicenda relativa all'annosa questione dell'accertamento del nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e morte per mesotelioma pleurico. Nell'occasione la Corte si è soffermata sul peculiare profilo dell'ingresso nel processo penale di teorie scientifiche nuove, sulle quali cioè la comunità scientifica non ha ancora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/1994, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1994 |
Testo completo
21 8 1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica deh 3.12.1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N. 1576Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Raffaele DI ROLLO
1. Dott. Mario SCHIAVOTTI Consigliere REGISTRO GENERALE
Bruno SACCUCCI N. 2. » 19182/94
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SC SABATINT 3.
UFFIC COPIE
Stefano CAMPO Richiesta copta studio 4.
ha pronunciato la seguente per diritti L. 4000 d Sig
3 610.1995 SENTENZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1) NO IO,n.Mercogliano
il 14.11.1932 e 2) PE NI,n.Pellezzano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il 25.3.1946 UFFICIO COPIE
-
Rilasciata copia studio
SIG. IN UTT per diritti L. 12000 13 LUG 1996 IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno
in data 24.1.1994 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richisch copia ɛtudio
por diritti L the Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, il 20 LUG. 1996 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE
Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. Perocons dr. Stefano Campo. per dirit: Goo0 230FT 198
IL CANCELLIERĖ Udito, per la parte civile, l'avv.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Generale dr. Vincenzo Galgano dal Sig.MANNINO per diritti € 3 0 che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
22LUG. 2004- IL CANCELLIERE
Y
MADEGASSAZIONE
per
CLIERE
Udito 11 difensor e avv. Olindo Preziosi, che con-
M
clude per l'accoglimento del ricorso;
app: SS :
1. A seguito di infortunio sul lavoro, verifi-
catosi il 21 febbraio 1987 presso il reparto T.N.
T. (tessuto non tessuto) dello stabilimento di
Fisciano della s'p.a. "IDAFF I.C.G.",per il quale l'operaio ND VA riportava lesioni perso-
nali (sfacelo traumatico dell'avambraccio e della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
gamba destra), gli inquirenti accertavano che dalla Richiesta copia studio dal Sig. CARBONE macchina cardatrice presso la quale lavorava l'in- per diritti € $ 3.0 5 MAG. 2005 fortunato erano stati rimossi apparecchi e dispositi- IL CANCELLIERE C
vi destinati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Conseguentemente erano rinviati a giudizio,
Q per rispondere del reato di cui agli artt.110,112
n°2 e 4377 c.p. (rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) NO IO,
quale rappresentante della s.p.a. "IDAFF I.C.G."
ed esercente di fatto la direzione e l'organizzazio-
De aziendali, PE NI, direttore tecnico del-
lo stabilimento e NO SC,ingegnere capi del reparto T.N.T..
Con sentenza in data 8 giugno 1992 il Tribuna-
le di Salerno, mentre assolveva il NO per
Don avere commesso il fatto, condannava NO
alla pena di anni cinque di reclusione e PE,
applic tagli le attenuant generiche equivalenti alla contestata aggravante, a quella di anni due di reclusione;
entrambi, anche, alle pepe accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Su appello degli imputati la Corte d'appello di Salerno con sentenza in data 24 gennaio 1994 - 4 -
riduceva ad anni tre mesi quattro di reclusione la pepa irrogata al NO, sostituendo di conseguen-
za, quella accessoria della interdizione dai pp.uu.
perpetua con quella temporanea,e concedeva al PECO-
RARO anche il beneficio di cui all'art. 175 c.p., con-
fermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli im-
putati, i quali, per il tramite dei loro difensori,
deducono :
PE. :
a) erronea ed inesatta interpretazione della legge penale (art.606 co.1° lett. b) c.p.p. in re-
lazione all'art.437 c.p.) per non esservi prova in ordine alla materialità del reato sia perché la consulenza tecnica é stata effettuata su macchina non identificabile con quella sulla quale si verifi-
0 cò l'infortunio, sia per la natura delle modifiche apportatevi non qualificabili come rimozioni od om-
missioni di sistemi antinfortinistici,sia per l'in-
sussistenza della diffusibilità di pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle contestate omis sioni,sia,infine,per carenza dell'elemento soggetti-
vo del reato in capo al ricorrente;
b) violazione dell'art.606 co.1° lett. e) c.p.p. 5 -
in relazione agli artt.41 cpv. e 4377 c.p. per mani-
festa illogicità della motivazione e travisamento dei fatti,in quanto acriticamente IPE é sta-
to qualificato "direttore dello stabilimento" mentre era addetto ad altro ciclo produttivo e non era
(tenuto al controllo del lavoro degli operai né al-
la verificazione delle singole attività produttive del reparto T.N.T.,cui era preposto l'ingegnere FER-
RENTINO; ed inoltre il giorno dell'infortunio non era di turno;
c) violazione dell'art.606 co. I° lett. e) c.p.p.
in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. per mancan-
za ed illogicità della motivazione in ordine al giu-
dizio di mera equivalenza, rispetto alla circostanza aggravante e non di prevalenza, attesa la posizione subordinata al NO del PE e all'influen-
za che subiva per essere costui il suo datore di-
Wal-Co Lavoro.
NO :
a) violazione dell'art.606 co.I° lett. c) c.p.p.
In relazione agli artt.125,477 co.II°,486 co.V°
51 co.1° lett.a) e III°,178 co.1° lett.a),179 co.
° e 185 medesimo codice per essere stato effettuato riovio del dibattimenattimento, all'udienza dell'l.6.1992,
per motivo non previsto dalla legge e da organo col- 6
legiale irregolarmente costituito (mancava uno dei giudice delle precedenti udienze);
b) violazione dell'art. 606 co.1° lett. c) c.p.p.
in relazione agli artt.429 co.1° lett. c) e II°,178
co.I° lett. c), 180 e 181 co. III medesimo codice in quanto né il decreto di citazione a giudizio,
Dé l'ordinanza dibattimentale emessa dal giudice di primo grado in data 5.12.1991 precisavano in alcun modo la data di consumazione del reato, corri-
spondente al momento della rimozione degli impian-
ti, e, cautele antinfortunistici,in tal modo ponendo l'imputato pella condizione di non potersi adegua-
tamente difendere;
c.) violazione dell'art.606 co.I° lett. b) c.p.p.
in relazione all'art.437 c.p. in quanto pon v'era certezza dell'identità della macchina, presso la quale si era prodotto l'infortunio,con quella og-
getto della perizia in atti e perché l'apposizione di uno scotch o la sostituzione dell'interruttore originario, costituivano mere modifiche,e non rimo-
zioni,di congegni antinfortunistici non comportando l'eliminazione funzionale, e non meramente materia-
le, del congegno medesimo;
d) violazione dell'art.606 co.1° lett. e) c.p.
p. in relazione agli artt. 41 cpv. e 437 c.p. per 7 -
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto la corte territoriale, dopo avere afferma-
to che il comportamento dell'infortunato ND era stato imprudente per avere accettato di lavorare in condizioni di evidente pericolo, aveva escluso di esaminare l'incidenza del concorso di tale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento del reato attribuito all'imputato;
e) violazione dell'art.606 co.ro lett. b) c.p.
p. in relazione all'art.112 °2 c.p. in quanto nel-
la specie difettavano i presupposti per l'applica zione dell'aggravante di cui al n°2 dell'art.112
.p.,prevedendo il legislatore che detta aggravante C.
si applica a chi promuove, dirige o organizza l'at-
tività di "persone" che concorrono nel reato, mentre una sola era la persona che aveva concorso con il
Wafer NO;
f) violazione dell'art.606 I° co. lett. e) in relazione agli artt.437 e 132 c.p. per mancanza di
.
motivazione in ordine alla fissazione della pena irrogata al ricorrente;
g) violazione dell'art.606 co.1° lett.e) c.p.p.
in relazione agli artt.62-bis e 133 c.p. per sostan-
ziale difetto di motivazione della sentenza impugna-
to in ordine al diniego delle attenuanti generiche 8
giustificato con la gravità dell'evento ed il com-
portamento processuale dell'imputato, senza tenere conto che, trattandosi di delitto aggravato dall'e-
vento,minima era l'intensità del dola così come avrebbe dovuto essere valutata l'oggettiva mancanza di proporzione tra un evento originariamente quali-
ficato come colposo e la successiva più grave valu-
tazione del medesimo.
3. I ricorsi sono infondati.
3.a. In ordine logico vanno esaminate per prime le doglianze di carattere procedurale indicate dal ricorrente NO.
Per quanto riguarda il motivo concernente l'im-
mutabilità del giudice esattamente la corte saler-
nitana ha affermato che non può esservi violazione del medesimo, allorché, come nella specie,il giudice in diversa composizione collegiale rispetto alle precedenti udienze, si é limitato a rinviare il di-
battimento ad altra udienza, indicando per la prose-
cuzione la data suggerita dal p.m. e non quella specificata dalla difesa, pur essa richiedente il rinvio(cfr. ord.Trib. Salerno dell'1.6.1992 in vol. 1° pag. 208).
Invero il principio suddetto riguarda l'effet- 9
tivo svolgimento di attività dibattimentale (acqui-
sizioni probatorie, risoluzioni di questioni inci-
dentali, decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili), ma non un provvedimento ordinatorio, quale la sospensione del dibattimento ed il rinvio del medesimo ad altra udienza deter-
minati dall'impossibilità di prosecuzione dello stesso per diversa composizione del collegio giu-
dicante rispetto alle precedenti udienze,mon impli-
cante alcuna decisione idonea ad avere qualsivoglia valanza sul giudizio in corse,ma mirante soltanto all'attuazione dell'ordinato svolgimento del pro-
cesso nell'osservanza delle regole procedurali, sic-
ché nella specie non si á verificata alcuna nulli-
tà o irregolarità.
Parimenti infondata é la seconda doglianza
Wafua s di carattere procedurale avanzata dal ricorrente
NO, atteso che nessuna violazione del diritto di difesa si é verificata per la mancata indicazio-
ne temporale, relativa all'epoca della rimozione od omissione di congegni idonei ad evitare infor-
tuni sul lavoro, nel decreto di rinvià.a. giudizio e nell'ordinanza dibattimentale del giudice di pri-
mo grado del 5.12.1991.
Infatti detta precisazione temporale non 9- - 10
sume alcun rilievo ai fini di precisare la data del commesso reato, dal momento che quello contesta-
to agli imputati (art.437 co.II° c.p..) si configu-
ra come delitto aggravato dall'evento, la cui con-
sumazione coincide con l'epoca della verificazione dell'infortunio ( o del disastro) derivante dalla condotta dell'agente descritta nel primo comma del-
l'art.437 c.p.,di guisa che risultando tale data specificamente indicata nel capo di imputazione
( 21 febbraio 1987) contestato agli imputati,non sussiste alcuna nullità derivante da venunciazione del fatto addebitato per incerte indicazione di elementi per la sua identificazione (art.429 co.1^
lett. c) e co.2^ c.p.p.).
Per quante, poi, concerne il terzo motivo di ricorso si rileva che trattasi di censure di fatto,
in quanto inerenti all'accertamento fattuale in
.....
ordine all'identificazione delle trasformazioni effettuate sulla macchina cardatrice da parte degli odierni imputati, come tali non sottoponibili all'e-
same di questa corte di legittimità ( e ciò vale anche per il similare motivo proposto dal coimpu-
tato PE) e, peraltro, ampiamente argomentate dalla corte territoriale con indicazione di elemen-
ti probatori molteplici e certi valutati con ragio- 11
namenti immuni da vizi logici, di guisa che del tut-
to infondato s'appalesa il relativo motivo di grava-
me
Inoltre, contrariamente all'assunto del ricor-
repte, la rimozione del selettore a chiave, sostitui-
to dagli imputati con interruttore a scatto,e l'ap-|
posizione di scotch sui microinterruttori elettrici,
che ne cagionava l'isolamento, si da non determina-
re l'arrest omatico.acchina cardatrice allorché i relativi carters di protezione venivano aperti,co- stituiscono vere e proprie rimozioni di dispositivi antinfortunistici.
Infatti rientra nella nozione di rimozione non soltanto la materiale asportazione dalla macchi-
na dei congegni in questione, ma anche ogni attivi-
tà che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui sono predispo-
sti, rendendo, come nella fattispecie in esame, possi-
bile il verificarsi di un infortunio reso, per con-
tro, del tutto impossibile dal normale funzionamen-
to delle apparecchiature antinfortunio realizzate e poste sulla macchina;
sicché anche sotto questo secondo prifalo é del tutto infondato il motivo in e same..
..
Manifestamente infondato é, poi, il quarto mo- 12
tivo di ricorso, atteso che l'imprudente comporta-
mento dell'infortunato ND può essere preso in considerazione relativamente al reato di lesioni colpose,quale concausa dell'evento lesivo, ma non ha alcuna incidenza sulla condotta descritta dal-
l'art.437 c.p. e sull'evento di detto reato indi-
cato nel capoverso della medesima norma dal momen-
to che causa dell'evento di detto reato é soltanto il comportamento dell'agente diretto alla rimozio-
ne o all'omissione delle apparecchiature antinfor-
tunistiche, al quale il ND é stato estraneo,men-
tre l'evento lesivo ( o di disastro) é considerato dalla norma nella sua oggettività di naturale acca-
dimento causalmente collegato alla predetta condot-
ta dell'agente e non pure come evento di altra con-
dotta di diversa natura, rispetto a quella descrit ta dall'art.437 c.p., realizzata al di fuori del paradigma legislativo dell'art.437 c.p.
In ordine, poi, ai presupposti per l'applicazio-
ne dell'aggravante di cui all'art.112 n°2 c.p.
questa Corte ha già avuto modo di affermare (ofr.
Cass.. 24.6.1942, Ingrao Coco) che per l'applicazione della medesima é sufficiente che i concorrenti siano in numero di due persone,in quanto la dizio-
ne "persone" indicata dalla norma include anche il 13
dirigente, promotore od organizzatore dell'attività
dei concorrenti nel reato,
L'accoglimento da parte del giudice d'appello del motivo proposto dall'imputato di riduzione del-
la pena e la fissazione della stessa in misura prossima ai minimi edittali importano la motivazion ne implicita sul punto mediante accoglimento delle ragioni indicate dall'appellante, di guisa che non sussiste il dedotto vizio motivazionale.
Infine del tutto generico risulta il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, at-
teso che la corte territoriale ha indicato le ra-
gioni della propria decisione sul punto, che non hanno trovato puntuale contrasto, ma soltanto gene-
rica lagnanza, da parte del ricorrente.
Si impone, pertanto,il rigetto del ricorso del
Wel NO.
3.b. In ordine al ricorso del PE si é
già detto, trattando di analogo motivo dedetto dal
NO,di quanto oggetto del suo primo motivo di gravame, é opportuno aggiungere che si verifica at-
tentato alla pubblica incolumità nello specifico ambiente di lavoro, oggetto e "ratio" dell'art.437
c.p.p.,allorché la realizzazione della condotta descritta in detta norma sia tale da porre in peri M 14
colo non già un'indefinita massa di persone estre-
nee all'ambiente di lavoro, ma unicamente le persone che si trovano sul posto di lavoro e che nella spe-
cie,la verificazione dell'infortunio ha verificato l'esistenza di concreto pericolo per i lavoratori della s.p.a. "IDAFF L.C.G." direttamente derivante dal comportamento realizzato dagli imputati,di tal che sussiste ogni elemento materiale del reato in esame.
Per quanto, poi, riguarda la sussistenza dell'e-
lemnto soggettivo in capo al PE dalla motiva zione della sentenza impugnata risulta che questi per spingere i lavoratori a rimuovere il materiale attaccatosi ei rulli cardatori con i medesimi in movilento e con i carters protettori aperti, ebbe ad operare in tal modo per vincere le resistenze de-
gli operai, così tranedo da detta circostanza la sussistenza dell'elemento psicologico in ordine al reato in questione.Deduzione rispondente a cor-
retti canon logici, sicché anche sotto tale profi-
le s'appaless infondato il proposto ricorso.
☐ secondo motivo indicato dal PE nel proposto gravame si risolve in censure in fatto,
non sottoponibili all'esame del giudice di legit-
timità, investendo l'accertamento effettuato dal 15
giudice di merito, motivato con argomentazioni esen-
ti da vizi logici o errori di diritto, sulle mansio-
ni ricoperte dal ricorrente e sul suo effettivo.com-
portamento in ordine alla condotta di rimozione.
o di omissione delle cautele antinforturistiche,
che, per la qualifica ripoperta ed il comportamento in concreto realizzato, era a lui riconducibile.
Il terzo, motivo,infine, risulta inammissibile in quanto formulato per la prima volta innanzi a questa Corte, risultando che il PE appellò
la sentenza di primo grado per richiedere il rin-
novamento dell'istruttoria dibattimentale, l'asso-
luzione dal reato ascrittogli,la derubricazione del reato exxart.437 c.p. in quelli di cui agli artt. 4 legge 547/1955 ovvero 451-61 n°3 c.p. ovve-
ro 590 c.p. con conseguente declaratoria di estin-
zione per sopravvenuta amnistia,non formulando al-
aun motivo relativo al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, sicché il dedotto vizio motivazionale non sussiste non dovendo effet-
tuare alcuna motivazione sul punto, per non essere stata sollevata innanzi a lui la relativa questione,
il giudice dell'appello..
:
4. Per le esposte ragioni entrambi i ricorsh 16 -
debbono essere rigettati con conseguente condanna solidale dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt.615 e 616 c.p.p.
RIGETTA
i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pa-
gamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 1994
IL PRESIDENTE
(dr.R.Di Rollo)
Rishi Rolls IL CONSIGLIEREF est.
(dr.S.Campo) корало DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
3 MAR. 1995 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
-
IL COLLABORATORE Angelilli Maria DI CANCELLERIA