Articolo 225 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 225.
(Concessione di servizi).

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

E' parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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