Sentenza 3 luglio 2015
Massime • 2
Non costituisce contestazione di un "fatto nuovo" ex art. 518 cod. proc. pen., bensì di un "fatto diverso" ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la modifica dell'imputazione da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta - reato complesso in cui sono assorbiti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. - dovendosi ricomprendere nella nozione di "fatto diverso" non solo un fatto che, pur integrando una diversa imputazione, resti esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la nozione di "fatto nuovo" attiene, invece, ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato).
Il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta. (La S.C. ha affermato tale principio ritenendo legittima un'ipotesi di modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., operata in dibattimento dal pubblico ministero una volta intervenuta la sentenza di fallimento).
Commentari • 9
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La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 4. Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: unaFrancesco Mucciarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all'intervenuto fallimento di una società a responsabilità limitata di cui di cui l'imputato era amministratore di fatto − la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione (in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. La sicura trama argomentativa della …
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Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 2026, sentenza n. 34036 LA MASSIMA “In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516 – 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2015, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2015 |
Testo completo
2 29 5/ 1 6 IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2379/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI N. 53144/2014 - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANGELO TO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: quale parte cinte CALDIERO FERNANDO N. IL 23/06/1968 nei confronti di: TA PE N. IL 22/10/1961 inoltreda: FI IO N. IL 02/02/1970 TO AUDINO N. IL 03/10/1967 OT ETTORE N. IL 04/04/1966 avverso la sentenza n. 222/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 03/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Conclusioni delle parti - Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Alberto CARDINO, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Per la parte civile ricorrente Curatela fallimentare "Istituto Papa Giovanni XI di Serra D'Aiello", l'avv. Nunzio RAIMONDI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e il rigetto dei ricorsi degli imputati. Per le altre parti civili costituite, gli avvocati GI BRUNO, GI MALVASI e SC SAPONE, anche in sostituzione dell'avv. Marina PASQUA, chiedono il rigetto dei ricorsi e depositano note conclusive con note spese. Per l'imputato GI TA, l'avv. Vincenzo BELVEDERE ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile. Per l'imputato RE OT, l'avv. Marcello MANNA e l'avv. GI BRUNO hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
hanno altresì richiesto dichiararsi la prescrizione. -Per l'imputato ON FI, l'avv. GI GALLO e l'avv. Romualdo TRUNCE' hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. -Per l'imputato DI TO, l'avv. Massimo BEVERE, sostituito dall'avv. Raffaella DEVICO, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Le decisioni dei giudici di merito. Con sentenza del 3 giugno 2014 la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa in data 18 maggio 2012 dal Tribunale di Paola, ha per ww quanto di interesse in questa sede- dichiarato non doversi procedere nei confronti di GI TA in ordine al reato ascrittogli al capo q) (appropriazione indebita aggravata fatto - commesso nel 2004) perché estinto per prescrizione in data antecedente a quella della condanna in primo grado, annullando per l'effetto anche la condanna al risarcimento dei danni inflitta al suddetto imputato. La stessa sentenza ha confermato l'affermazione di responsabilità di RE OT, ON FI e DI TO, con conseguente condanna degli stessi imputati alle ulteriori spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili. Con la sentenza di primo grado RE OT era stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al capo a) (associazione per delinquere); anche ON FI e DI TO erano stati riconosciuti colpevoli del suddetto reato, nonché di quello loro ascritto al capo b) (bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata), quest'ultimo come risultante dalla modifica (fatta dal Pubblico Ministero in dibattimento) dei capi b) e d) dell'originaria imputazione. -Ai suddetti tre imputati era stato contestato di aver preso parte < dal 2001 all'attualità - ad una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di reati (capo A) ed in particolare a quella di svariate ipotesi di appropriazione indebita, truffa aggravata, utilizzazione di diffuse fatturazioni per operazioni inesistenti, falsificazioni di 2 documenti contabili ed altro, reati perpetrati attraverso la gestione deviata da parte di LU ED (condannato in via definitiva dal 17.10.2013 per gli stessi fatti) quale - Presidente autorizzato con pieni poteri da Mons. Agostino quale Vescovo di ZA... dell'Istituto Papa Giovanni XI°; tutti costoro l'uno approfittando del ruolo ricoperto, gli - altri tre rivestendo quello di indispensabili partecipi' (necessarie 'sponde' della complessa operazione distrattiva descritta sub B per la quale il tribunale non senza aver condannato gli - stessi RA e AP - disporrà la trasmissione degli atti anche per TI RE - escluso dall'originario novero degli imputati di tale specifico fatto e per UR FA, pur prosciolto dall'addebito associativo) - attraverso condotte illecite afferenti la gestione del patrimonio e delle provviste economiche dell'Istituto, delle rette periodiche corrisposte dai degenti, delle erogazioni pubbliche corrisposte dall'A.S. di Paola, dalla Regione Calabria, e da altre AA.SS., ecc., avrebbero così contribuito a determinare nel tempo il progressivo decadimento della struttura socio-sanitaria, l'ingente indebitamento economico (con gravi esposizioni debitorie nei confronti di istituti di credito, di privati, dello Stato, e dei dipendenti), il venir meno dello standard minimo di trattamento igienico-terapeutico-sanitario per gli ospiti, tutti affetti da gravissime patologie, ed altro>> (così in premessa la sentenza di appello). AI FI e al TO, essendo intervenuto in data 3 dicembre 2009 sentenza dichiarativa di fallimento della fondazione Istituto Papa Giovanni XI, era stato contestato in dibattimento il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione ai fatti originariamente contestati nei capi b) e d) quali appropriazioni indebite e contabilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti.
2. Il ricorso della parte civile Curatela fallimento "Istituto Papa Giovanni XI di Serra D'Aiello". -procuratore speciale, il curatore del Propone ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore fallimento "Istituto Papa Giovanni XI di Serra D'Aiello", censurando la sentenza in relazione alla pronunzia di non doversi procedere nei confronti di GI TA in ordine al reato ascrittogli al capo q), perché estinto per prescrizione in data antecedente a quella della condanna inflitta in primo grado. Si denunzia violazione di legge, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si debba individuare la data di commissione del reato di appropriazione indebita in quella del 31 dicembre 2004 (data di registrazione delle fatture emesse dalla Ditta del TA), sicché la prescrizione dello stesso non può essere antecedente alla data del 30 giugno 2012, ovvero a una successiva alla emissione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 18 maggio 2012. Il ricorrente ha rappresentato di avere interesse all'accoglimento delle proprie doglianze per far salve le statuizioni civili relative al risarcimento del danno, come disposte all'esito del giudizio di primo grado. 3 3. Il ricorso nell'interesse dell'imputato RE OT. Propone ricorso l'imputato RE OT, con atto sottoscritto dal suo difensore Marcello Manna.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 407, comma 3, e 405 e ss. cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine, rappresentando che era stato iscritto nel registro degli indagati sin dal 29 marzo 2006 ed era stata formalizzata un'unica richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (in data 12 ottobre 2006) nei confronti degli altri coindagati, mentre nei suoi confronti non era intervenuto alcun provvedimento. I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere applicabile al caso di specie quella giurisprudenza che afferma che la natura permanente del reato associativo consente la prosecuzione delle indagini per tutta la durata del crimine, giacché la permanenza del delitto a lui ascritto al capo a) sarebbe di fatto cessata in data 13 luglio 2007 ovvero con l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. A ciò conseguirebbe, secondo il ricorrente, la inutilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni rese dal coimputato LU nell'interrogatorio di garanzia del 16 agosto 2007. Ininfluente sarebbe poi il provvedimento di aggiornamento della iscrizione a notizia di reato effettuato in data 21 febbraio 2007. 3.2. Con il secondo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 cod. pen. e agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che la prova del reato associativo e delle condotte ad esso collegate si presenta disarticolata e disomogenea, rendendo la motivazione illogica, anche in virtù dei molteplici rinvii alla sentenza di primo grado. Viene, inoltre, censurata la sentenza per omessa motivazione in ordine alle doglianze sulla mancanza di condotta nel reato associativo da parte del OT, nonché alla mancata valutazione delle dichiarazioni che il coimputato LU ha reso in udienza, in ragione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Sul piano formale rileva il ricorrente che nella contestazione è stata omessa l'indicazione della condotta al OT, il quale però poi è stato ritenuto in sentenza "costitutore ed artefice dei fatti associativi". I giudici di merito non hanno peraltro valutato le dichiarazioni a discarico del OT rese dal coimputato LU nell'esame dibattimentale.
3.3. Con il terzo motivo, nel quale si deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione, vengono ribadite le censure in ordine al fatto che, sebbene nel capo di imputazione non sia stato indicato l'apporto causale del OT all'associazione, in sentenza allo stesso vengono attribuiti fatti specifici e addirittura il ruolo di promotore e costitutore, senza che alcuna modifica della contestazione sia stata fatta dal P.M. a seguito delle emergenze processuali, in violazione delle norme di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
3.4. Con il quarto motivo vengono ancora una volta denunziati violazione di legge e 4 vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non hanno tenuto in alcun conto il fatto che al OT non era mai stato contestato il ruolo di costitutore della associazione, né hanno differenziato nel trattamento sanzionatorio l'apporto causale fornito dai singoli associati. Si duole altresì della mancata concessione delle attenuanti generiche, sebbene egli sia incensurato.
3.5. Con l'ultimo motivo viene denunziato il vizio di motivazione con riferimento alla condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni.
3.6. In data 23 giugno 2015 è stata depositata una memoria a firma del difensore del OT, nella quale vengono ribadite le censure in relazione alla mancata correlazione tra la contestazione e la sentenza di condanna in ordine al ruolo rivestito dall'imputato nella associazione di cui al capo a). Vengono altresì ribadite le censure in ordine alla omessa motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle rilevate discrasie sulla contestazione del ruolo di promotore e, sempre con riferimento a tale profilo, viene eccepita l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, dovendo ritenersi ritualmente contestata solo la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso.
4. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato ON FI. Con atto sottoscritto dai difensori avvocati GI Gallo e Romualdo Truncè, propone ricorso l'imputato ON FI, affidandolo a quattro motivi.
4.1. Con il primo viene denunziata violazione di legge processuale in relazione agli artt. 518 e 522 cod. proc. pen. Si rappresenta che l'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b) è frutto di una modifica operata dal Pubblico Ministero all'udienza fissata per la discussione nel giudizio di primo grado. La nuova imputazione trae origine da un accorpamento delle imputazioni degli originari capi sub lettere b) e d), nelle quali erano state contestate due ipotesi di concorso in appropriazione indebita, verificatesi in Serra d'Aiello il 2003 2004 (originario capo b) ed in Serra d'Aiello, Paola e Crotone fino all'anno 2006 (capo d). Nella nuova imputazione le due appropriazioni indebite sono state prospettate quali ipotesi distrattive di una bancarotta fraudolenta ed è stato posticipato il tempus commissi delicti, che non ha più il suo dies ad quem nell'anno 2006 ma nella data del 3 dicembre 2009 ovvero, addirittura, in data successiva al decreto che aveva disposto il giudizio (6 novembre 2009). E' evidente -sostiene il ricorrente- che si tratti di "fatto nuovo" e che la norma applicabile sia quella di cui all'art. 518 cod. proc. pen., sicché avrebbe dovuto essere richiesto il consenso dell'imputato e, in mancanza di questo, gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi all'ufficio del Pubblico Ministero. Tutto ciò non è accaduto, sicché si sarebbe verificata la nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen., che -sostiene il ricorrente-, anche se non eccepita in appello, trattandosi di nullità 5 assoluta, può essere eccepita e rilevata anche in sede di legittimità.
4.2. Con il secondo motivo sono stati denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta. Si censura la sentenza nella parte in cui non ha motivato sul nesso di causalità tra l'operazione distrattiva ascritta al FI, in concorso e quale extraneus, e il dissesto della società. Si rileva, inoltre, che non sarebbe stata indicata dai giudici di merito la prova della consapevolezza in capo al FI della natura distrattiva della operazione posta in essere.
4.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di associazione per delinquere. Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale che ha confermato la condanna per il reato associativo, sebbene le condotte di appropriazione indebita che costituivano oggetto del pactum sceleris siano state espunte dalle contestazioni, in quanto "convertite" nel reato di bancarotta, estraneo alle finalità del sodalizio criminale. Si lamenta, inoltre, l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della adesione del relativo alla FI alla associazione, a prescindere dall'unico atto a lui addebitato cessione del credito in data 12 dicembre 2003. 4.4. Con l'ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
5. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato DI TO Propone ricorso anche l'imputato DI TO, con atti distinti sottoscritti da due difensori, l'avv. Giancarlo Pittelli e l'avv. Massimo Bevere.
5.1. Con primo motivo, dedotto in entrambi gli atti a firma dei due difensori del TO, si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo b). Le doglianze si articolano sotto tre principali profili: a) il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati (di appropriazione indebita e emissione di fatture per operazioni inesistenti) originariamente contestati nei capi di imputazione sub lettere b) e d); b) si eccepisce l'illegittimità della nuova contestazione avvenuta dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale;
c) si sostiene la riconducibilità della contestazione fatta dal Pubblico Ministero nel fatto nuovo ex art 518 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. Tali doglianze sono state reiterate nella memoria a firma dell'avv. Pittelli depositata in data 23 giugno 2015. 5.2. Con il secondo motivo nell'atto sottoscritto dall'avv. Pittelli si denunzia il vizio di motivazione con riferimento alla imputazione di bancarotta fraudolenta. In particolare, si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza del TO all'epoca 6 . delle condotte distrattive contestate (2003) della sussistenza di concreto rischio di insolvenza per l'Istituto Papa Giovanni, il cui fallimento è stato dichiarato nell'anno 2009. Lo stesso tema viene affrontato nel terzo motivo dedotto nell'atto sottoscritto dall'avv. Bevere, nel quale si indicano una serie di elementi probatori che escluderebbero la responsabilità del TO con riferimento al fatto di appropriazione indebita ascrittogli nella nuova imputazione a titolo di concorso in condotta distrattiva.
5.3. Nel terzo motivo dedotto nell'atto a firma dell'avv. Pittelli e nel secondo dedotto nell'atto a firma dell'avv. Bevere si denunziano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla imputazione di associazione per delinquere. Viene censurata la sentenza d'appello per il rinvio sistematico alla motivazione della pronunzia di primo grado, che -a sua volta- ha fatto ampi richiami alla sentenza emessa in abbreviato nei confronti di LU. La Corte territoriale non avrebbe indicato in alcun modo quale sarebbe stato l'apporto causale del TO nella associazione, trascurando peraltro che, nell'esame dibattimentale cui si è sottoposto in data 18 marzo 2014 (in accoglimento della richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen.), il LU ha dichiarato di non conoscere il TO.
5.4. Con il quarto motivo dedotto nell'atto sottoscritto dall'avv. Bevere, si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha omesso di valutare specificamente ed autonomamente ruolo del TO nella condotta attribuitagli, nonché di vagliare tutti gli altri elementi che avrebbero potuto condurre alla determinazione più adeguata della pena.
6. Memoria nell'interesse dell'Arcidiocesi di ZA e AN. In data 2 luglio 2015 è stata depositata memoria a firma del difensore dell'Arcidiocesi di ZA e AN, in persona dell'arcivescovo, con la quale è stata richiesta la conferma della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 7. Tutti i ricorsi devono essere rigettati in ragione dei motivi qui di seguito rappresentati, con conseguente condanna degli imputati al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili che hanno rassegnato le conclusioni in questa sede (si veda in seguito paragrafo sub n. 12).
8. Il rigetto del ricorso della parte civile curatela fallimento "Istituto Papa Giovanni XI di Serra D'Aiello". Infondato è il ricorso della curatela incentrato su censure alla declaratoria di estinzione del reato ascritto all'imputato GI TA al capo q). Si tratta di imputazione nella quale è stata contestata una condotta di appropriazione indebita 7 aggravata in concorso con ED LU, come già detto giudicato in separata sede. II TA, in qualità di legale rappresentante della DOMUS s.n.c., aveva emesso delle fatture relative all'acquisto di beni, del valore complessivo di settantamila euro, solo apparentemente destinati all'Istituto Papa Giovanni XI di Serra D'Aiello (alcuni di essi sono stati rinvenuti nell'abitazione del Luberti). La Corte territoriale, considerando le date di due fatture emesse dalla ditta del TA, ha evidenziato che la prescrizione era maturata prima della definizione del giudizio di primo grado. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'emissione e la contabilizzazione delle fatture fosse successiva alla consumazione del reato e segnasse il definitivo compimento del progetto criminoso nella misura in cui avrebbe dovuto ufficializzare' l'ingresso nella contabilità dell'Istituto delle "pezze d'appoggio". Si evince dalle sentenze di merito che le fatture, oggetto della decisione ed emesse dalla ditta del TA, sono la n. 8 del 30/4/2004 e la n. 10 del 25/5/2004 (per altre fatture era stata già dichiarata la prescrizione dal giudice di primo grado). Appare, quindi, corretto e logico il ragionamento giustificativo fatto dalla Corte territoriale, che ha collocato la data di consumazione del reato in epoca antecedente a quelle riportate dalle suddette fatture, in quanto queste ultime erano servite solo a dissimulare la pregressa appropriazione indebita di beni e denaro dell'apparente acquirente (l'Istituto Papa Giovanni XIII) posta in essere dal LU in concorso con il TA. Invece, condivisibilmente la Corte territoriale ha ritenuto del tutto irrilevante la data di registrazione delle fatture nella contabilità dell'Istituto Papa Giovanni XI, avvenuta solo in data 31 dicembre 2004. I fatti di appropriazione indebita, quindi, sono stati commessi (e consumati) prima del 30 aprile e del 25 maggio 2004 e il termine massimo di prescrizione deve ritenersi maturato certamente prima del 18 maggio 2012, data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. In proposito, giova ricordare che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, Ronconi, Rv. 261731; precedenti conformi: Rv. 222657, Rv. 256055, Rv. 257232, Rv. 259715).
9. Il rigetto del ricorso di RE OT. Alcuni dei motivi dedotti nell'interesse dell'imputato OT sono infondati, altri inammissibili, perché articolati in fatto o meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e sulle quali la Corte territoriale ha reso esaustiva motivazione.
9.1. Come si è già detto, con il primo motivo il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità degli atti d'indagine, rappresentando che il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati sin dal 29 marzo 2006 ed era stata formalizzata un'unica richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (in data 12 ottobre 2006) per gli altri coindagati, mentre nei suoi confronti non era intervenuto alcun provvedimento. In particolare, il ricorrente ha manifestato interesse alla declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato LU nell'interrogatorio di garanzia del 16 agosto 2007. La doglianza è infondata. In primo luogo si deve dare atto della circostanza evidenziata dai giudici di merito ovvero che "dalla documentazione depositata dal P.M. emerge che TI RE è stato iscritto nel registro degli indagati soltanto in data 21.2.2007, a seguito aggiornamento dell'iscrizione mentre l'originaria iscrizione per il reato associativo riguardava altri imputati" (ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2010). Va, inoltre, ritenuto corretto il ragionamento fatto dai giudici di merito, che hanno rigettato l'eccezione sostenendo che il reato di cui al capo a) ha natura permanente e che tale natura consentiva la prosecuzione delle indagini per tutta la durata della condotta associativa, così richiamando i principi affermati da questa Corte in materia. In proposito, giova premettere che, in tema di reato associativo, nei casi -come in quello in esame- nei quali contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, solo la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato e altri, Rv. 259482; conformi n. 17265 del 2008, Rv. 239628; n. 36928 del 2008, Rv. 241579; n. 23695 del 2012, Rv. 253187). E questa Corte ha affermato che "la natura permanente del reato autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata. (Fattispecie, relativa ad associazione di stampo mafioso, nella quale la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, secondo il ricorrente compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod.proc.pen., perchè al momento del loro svolgimento il reato associativo era ancora in atto)" (Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Magri e altri, Rv. 241751). Va peraltro considerato che certamente è utilizzabile l'interrogatorio reso dal coimputato dopo la scadenza del termine per le indagini, non potendo ritenersi tale atto tra quelli previsti dal comma 3 dell'art. 407 cod. proc. pen.; non senza rilievo, infatti, è che anche dopo aver ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini l'indagato possa rendere interrogatorio (art. 415 bis cod. proc. pen.), non essendo tale atto un mezzo di indagine ma uno strumento di garanzia e difesa (Sez. 6, n. 13892 del 04/03/2014, Bongiorno, Rv. 259459; Sez. 2, n. 15299 9 в del 21/12/2012, P.M. in proc. Trisolino, Rv. 256480; Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, B., Rv. 247875). La ratio del citato art. 407 è solo quella di non consentire al Pubblico Ministero, oltre i termini di legge, la prosecuzione di indagini senza che lo stesso non abbia conclusivamente esercitato l'azione penale;
e così, viene in rilievo il fatto che l'inutilizzabilità, prevista dalla citata norma, non si estende all'ulteriore attività eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'emissione del relativo decreto. Lo svolgimento di questa attività è infatti espressamente prevista da norme del codice di rito, come l'art. 419 comma 3 e l'art. 430, che resterebbero prive di concreta applicabilità se il divieto investisse qualsiasi attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Rv. 229960; Sez. 4, 12.6.03 n. 25404, Rv. 225726; Sez. 5 19.6.98 n. 2687, 30.4.98, Rv. 210935). Né si può dubitare che tra le attività di indagine che il citato art. 430 consente di compiere devono comprendersi l'acquisizione di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da altro indagato (Sez. 2, n. 709 del 11/12/1996, Rv. 206868).
9.2. Il secondo motivo proposto nell'interesse del OT è inammissibile.
9.2.a. Come si è visto il ricorrente ha sostenuto che la prova del reato associativo e delle condotte ad esso collegate si presenterebbe disarticolata e disomogenea. Si tratta, però, di censure in fatto e finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte territoriale, peraltro, non evidenzia vizi di illogicità e i rinvii alla motivazione di primo grado è fatta nel rispetto dei principi affermati in materia: essa, infatti, ha articolatamente fatto riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha anche dato conto della valutazione di tutte le doglianze proposte con l'atto di appello. In proposito, giova evidenziare che da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato i requisiti necessari perché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che essa: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664). Non è dunque sufficiente il mero richiamo all'altro provvedimento, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione alla precedente decisione (Sez. 6, n. 10 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, rv. 261248; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo rv. 259316; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, rv. 233082). Orbene, nel caso in esame la Corte di Appello di Catanzaro si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati e (come si vedrà anche più avanti) ha assolto all'obbligo di motivazione, in quanto non si è limitata al mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, ma ha specificamente valutato le doglianze contenute nelle richieste di appello, in particolare in ordine alla valutazione delle prove e alla conseguente ricostruzione dei fatti (si vedano anche Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. 1, n. 43464 del 01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022).
9.2.b. Manifestamente infondata si rivela la doglianza del OT per omessa motivazione in ordine al motivo di appello sulla mancata specificazione della condotta nel reato associativo da parte del suddetto imputato. La sentenza di appello, infatti, come quella di primo grado, non avrebbe spiegato quale contributo causale il TI ha fornito al sodalizio, lacuna tanto più significativa ove si ponga mente al fatto che allo stesso non vengono ascritti reati-fine e che, in relazione all'ipotizzata falsa fatturazione posta in essere dalla Alen s.r.l. (società di cui TI e LU erano soci) e relativa ad una attività di consulenza avente ad oggetto la redazione di piani industriali dell'IPG, era stato addirittura prosciolto in udienza preliminare. La Corte territoriale ha risposto alle doglianze del ricorrente con una analisi approfondita del materiale probatorio e con motivazione che non presenta vizi di illogicità. In particolare, nella sentenza di appello, anche con indicazione specifica ai passaggi motivazionali della pronunzia di primo grado, si è rilevato che i reati-fine.... rapportabili al programma criminoso del sodalizio configurato al capo A, in realtà non esauriscono il novero di quei moduli operativi che l'onnipresente LU (di volta in volta coadiuvato ora da 'inconsapevoli sponde' [Rendace], ora da complici nel singolo delitto [Perrotta, Gaudio, Anania], ora da associati [TI, AP, RA], ora da fiancheggiatori dell'associazione [Leo]) avrebbe congegnato per realizzare il programma finalizzato al depauperamento delle risorse economiche dell'I.P.G.; ed invero l'analisi del reato associativo che accomuna i tre - ricorrenti TI, AP e RA non può essere disgiunta dal disvelamento dell'ulteriore - stratagemma consistito nella creazione' (pag. 56) della ALEN s.r.l. (...denominazione che trae origine dalle iniziali del nome e del cognome dei titolari delle quote LU ED e TI - RE, ciascuno al 50% - legale rappresentante ...RA IN, moglie del TI), società alla quale l'ex sacerdote, insensibile (ma sarebbe il meno) al palese conflitto d'interessi, commissionava per conto dell'I.P.G. onerose consulenze (pagg. 56/57) e tramite la quale perfezionava l'acquisto dell'immobile in realtà adibito a propria privata dimora (pagg. 57/61). Entrambe le circostanze sono rappresentate nella sentenza gravata con tale chiarezza da в imporre un adesivo rinvio alle pagine richiamate. Né in quest'unica orbita risulterebbe 11 circoscritto l'apporto del TI: con pari efficacia il tribunale descriveva (pagg. 61/64) infatti l'ambiguo ed inquietante ruolo assunto dal legale nella vicenda relativa alla cessione dei crediti del dicembre 2003 ed al contenzioso (più apparente che effettivo) che ne era scaturito>>. In effetti nella sentenza di primo grado risultano descritte in maniera articolata e compiuta tutte le risultanze processuali dalle quali emerge la prova della esistenza della associazione (pagg. 56-77) ed il ruolo fondamentale all'interno di essa del OT, descritto specificamente nella ricostruzione dei fatti. In particolare, anche riguardo al ruolo di promotore attribuito al suddetto imputato e di fondamentale figura di collegamento con gli altri associati, i giudici di merito hanno sottolineato che, "nel momento dell'acquisto delle quote dalla ALEN, l'avv. TI e LU hanno dato vita ad un sodalizio criminoso, del quale hanno fatto parte unitamente a RA e AP, avente il programma di distrarre le risorse del Papa Giovanni mediante una serie di operazioni economiche illecite, dando così il loro contributo: l'avv. TI svolgendo la funzione di legale (come nella vicenda della cessione dei crediti) e rappresentando la figura di collegamento tra LU ed il gruppo RA di Crotone;
RA ON ponendo in essere quale persona fisica l'imponente operazione economica della cessione di credito (avendo dichiarato nell'anno 2002 un reddito di appena 53000,00 euro derivanti prevalentemente da un'attività di tabaccheria); RA e AP DI mettendo a disposizione i conti correnti propri e di società da loro partecipate nonché facendo operazioni bancarie per fare transitare i soldi provenienti dall'IPG, traendone il vantaggio di afflusso di capitale nelle loro società" (pag. 65 della sentenza di primo grado). A fronte di tali puntualizzazioni in fatto e nella valutazione del materiale probatorio, le censure del ricorrente si rivelano generiche, in quanto non si confrontano con le argomentazioni adottate dai giudici di merito. Né va trascurato, in relazione al rilievo che il OT non risponde di reati fine, che il Tribunale, proprio all'esito dell'istruttoria dibattimentale e delineato il ruolo dell'imputato nelle vicende della fallita fondazione Papa Giovanni XI, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione alla imputazione di cui al capo b), avente ad oggetto i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione ai quali ha già riconosciuto la responsabilità degli associati FI e TO.
9.2.c. Non è peraltro vero quanto affermato dal ricorrente in ordine al fatto che la Corte territoriale non avrebbe valutato le dichiarazioni rese dal LU in sede di rinnovazione istruttoria. Nella sentenza di appello si dà infatti specificamente atto delle dichiarazioni con le quali il LU si è in sostanza accollato ogni responsabilità in ordine alla reale destinazione dell'immobile acquistato tramite la ALEN ed alle spese sostenute per ristrutturarlo ed arredarlo ed ha circoscritto il ruolo del TI a quello di legale incaricato di occuparsi degli aspetti giuridici delle transazioni. La Corte territoriale, tuttavia, dopo aver rilevato il diverso tenore della versione resa dal 12 LU in fase di indagini e la palese inverosimiglianza o comunque contraddittorietà di talune asserzioni, ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, evidenziato quanti e quali elementi probatori confutano la tesi difensiva del OT (nonché del FI e del TO, per quanto di rilievo in ordine alle posizioni degli altri due imputati ricorrenti).
9.3. Quanto sopra rilevato rende evidente anche l'infondatezza del terzo motivo proposto nell'interesse del OT, poi ribadito con ulteriori argomentazioni nella memoria depositata. Si è sostenuta la violazione delle norme di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. perché, sebbene nel capo di imputazione non sia stato indicato l'apporto causale del OT all'associazione, in sentenza allo stesso sono stati attribuiti fatti specifici. Così come evincibile dalla ricostruzione dei fatti e delle vicende processuali operata dai giudici di merito, non si è verificata alcuna lesione in concreto del diritto di difesa, attraverso un'effettiva menomazione del suo esercizio nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale. Insomma, l'imputato ha avuto ampia possibilità di difendersi su tutti i profili che poi sono stati ritenuti sussistenti dai giudici di merito. E, in proposito, si deve precisare che il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (tra le tante, si veda in materia la recente Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, nonché Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Va inoltre ricordato come non sia ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione poi non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti, che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. F, n. 43481 del 7 agosto 2012, Ecelestino e altri, Rv. 253582). In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (Sez. 5, n. 6335/14 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri, Rv. 239758). Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata in questa sede emerge che il OT non ha proposto analoghe censure con l'atto di appello, sicché giova ricordare come la violazione del 13 principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217; precedenti conformi: n. 10094 del 2005 Rv. 231833, n. 14180 del 2006 Rv. 233952, n. 19585 del 2006 Rv. 234199, n. 9171 del 2008 Rv. 239545).
9.4. Infondato pure il quarto motivo con il quale il ricorrente ha lamentato che i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcun conto il fatto che al OT non era mai stato contestato il ruolo di costitutore dell'associazione, né avrebbero differenziato nel trattamento sanzionatorio l'apporto causale fornito dai singoli associati. Il ricorrente si è doluto altresì della mancata concessione delle attenuanti generiche, sebbene sia incensurato. La Corte territoriale ha esaustivamente motivato anche sul trattamento sanzionatorio, evidenziando che il OT ha garantito il fondamentale contributo 'tecnico' e materiale in occasione della costituzione della ALEN e della stipula dei contratti inerenti l'immobile di ZA via Beato Umile e la cessione dei crediti (vale a dire alle operazioni che più di altre determinavano il considerevole e diretto impoverimento dell'Istituto o ponevano comunque le basi è il caso della creazione della ALEN e dell'intestazione a detta società del predetto - immobile per protrarne l'emorragia dei fondi); l'intreccio societario al cui interno il professionista si muoveva con estrema disinvoltura, la gestione dello pseudocontenzioso tra l'istituto ed il Marafloti, l'entità obiettivamente ingente delle somme di denaro distratte, la natura della destinazione 'sacrificata' ed il sostanziale disinteresse per la situazione di emergenza sociale venutasi a creare in conseguenza delle attività del sodalizio denotano semmai una spiccata propensione delinquenziale e rendono per nulla sproporzionata la pena inflitta>>. Si è già detto dell'insussistenza del vizio di mancata correlazione tra accusa e sentenza, avendo il OT avuto la possibilità di difendersi in relazione a tutta una serie di risultanze che ne hanno evidenziato il ruolo di promotore del vincolo associativo. Va qui detto che la motivazione sopra riportata consente di ritenere pure ampiamente giustificata la mancata concessione delle attenuanti generiche, giacché si tratta di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità e che può ben essere giustificato implicitamente attraverso l'esame esplicito dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna e altri, Rv. 227142; Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, La Legname e altro, Rv. 207668).
9.5. Congrua ed esaustiva motivazione è stata resa pure dalla Corte territoriale sulle censure del OT con riferimento alla condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni. La Corte territoriale ha valutato specificamente l'analoga doglianza avanzata con l'atto di appello, evidenziando che la difesa dell'imputato TI si era lamentata dell'entità 14 sproporzionata della platea dei danneggiati e del nocumento da ciascuno di essi lamentato, ivi incluso quello liquidato a titolo di provvisionale. Ha quindi confutato la tesi difensiva, precisando che il OT è stato ritenuto responsabile di aver contribuito a costituire prima ed a far attivamente operare poi un sodalizio che, grazie alla complicità del LU (di colui, cioè, che alla spoliazione dell'Istituto si sarebbe dovuto opporre) e fino a quando non è stato sgominato dall'inchiesta della magistratura Paolana, ha scientificamente avuto di mira il costante depauperamento dell'IPG, ideando a tal fine i più svariati artifizi e le più sofisticate tecniche dissimulatorie;
l'emorragia di liquidità calcolabile, si è visto, nell'ordine di milioni di euro, le conseguenti difficoltà finanziarie acuitesi per effetto di una dissennata gestione patrimoniale consapevolmente avallata dal 'consulente' TI, il progressivo decadimento della struttura di Serra d'Aiello e della qualità dei servizi offerti ai degenti, risultano allora inevitabilmente collegati con gli scopi prefissati e perseguiti dall'associazione, sicché risulta sterile ed alfine inconferente anche solo dolersi della sproporzione della condanna rispetto alle capacità economiche dell'imputato, tanto più che per ogni 'gruppo' di danneggiati il tribunale (pagg. 84/88) ha fornito un'esplicazione del nesso causale, in questo caso (dove cioè il tipo di contestazione si prestava) assolutamente appagante>>. Si tratta con evidenza di valutazioni di fatto, sottratte al sindacato di legittimità in quanto sorrette da congrua motivazione (si vedano in materia, tra le tante, Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258170; Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371). 10. Il rigetto del ricorso di ON FI. Anche alcuni dei motivi dedotti nell'interesse di FI sono infondati, mentre altri sono inammissibili nei termini qui di seguito indicati. 10.1. Infondato è il primo dei motivi con il quale viene denunziata violazione di legge processuale in relazione agli artt. 518 e 522 cod. proc. pen. Come si è già visto, il ricorrente si duole del fatto che l'imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al capo b) sia stata contestata solo all'udienza fissata per la discussione nel giudizio di primo grado. Intervenuto il fallimento della fondazione religiosa, il Pubblico Ministero ha contestato fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, accorpando le imputazioni degli originari capi sub lettere b) e d), nelle quali erano state descritte ipotesi di concorso in appropriazione indebita, verificatesi in Serra d'Aiello il 2003 2004 (originario capo b) ed in Serra d'Aiello, Paola e - Crotone fino all'anno 2006 (capo d). Erra il ricorrente nel ritenere che la nuova contestazione si sostanzi in un "fatto nuovo" e che la norma applicabile sia quella di cui all'art. 518 cod. proc. pen.. In effetti nel caso in esame il Pubblico Ministero ha contestato un fatto "diverso" ex art. 516 cod. proc. pen. 15 I reati di appropriazione indebita e bancarotta patrimoniale, pur essendo fattispecie tra loro strutturalmente diverse, contemplano elementi costitutivi che danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 cod. pen., sicché gli stessi fatti riconducibili nel reato di appropriazione indebita possono essere contestati, dopo la declaratoria di fallimento, come bancarotta (Sez. 5, n. 48743 del 29/10/2014, Flecchia, Rv. 261301; Sez. 5, n. 37298 del 09/07/2010, Lombardo e altro, Rv. 248640). Questa Corte da tempo ha condivisibilmente affermato che anche la decisione irrevocabile di estinzione per prescrizione del delitto d'appropriazione indebita imputato all'amministratore di una società non preclude, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale nei confronti dello stesso per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni. Si è precisato, infatti, che le due fattispecie sono strutturalmente diverse, integrando, se consumate contestualmente, un reato complesso con assorbimento del delitto d'appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta, e, se realizzate in tempi diversi, un reato progressivo, con conseguente applicazione, nel caso di specie, dell'art. 170 cod.pen. (Sez. 5, n. 4404 del 18/11/2008, Ricci e altri, Rv. 241887; Sez. 5, n. 37567 del 04/04/2003, Sivieri, Rv. 228297). Nel caso in esame deve dunque ritenersi legittima la contestazione, fatta dal Pubblico Ministero in dibattimento, del diverso reato complesso di bancarotta fraudolenta, descrivendo nelle condotte della nuova imputazione gli assorbiti elementi costitutivi dei reati di appropriazione indebita (ascritti agli imputati originariamente con il decreto dispositivo del giudizio) ed indicando la nuova data di commissione del reato in quella corrispondente alla sentenza dichiarativa del fallimento. Non si è verificata -come sostiene la difesa- alcuna immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria. Il diverso fatto contestato e, poi, ritenuto in sentenza non si colloca in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità con le originarie imputazioni, così da potersi configurare l'ipotesi di cui all'art. 518 cod. proc. pen. E' stata operata solo una modifica delle imputazioni ex art. 516 cod.proc.pen., giacchè le emergenze dibattimentali e la sopravvenuta dichiarazione di fallimento hanno reso necessaria una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato complesso di bancarotta patrimoniale, con i correlati suoi riferimenti spazio-temporali. La nozione di fatto "diverso", adottata nella citata norma, deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Invece, la locuzione "fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio", di cui all'art. 518, concerne un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato (si vedano in materia, Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822; Sez. 5, n. 10310 del 16 25/08/1998, Capano, Rv. 211477; Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli ed altri, Rv. 208935). Ne consegue che costituisce non contestazione di un fatto "nuovo" bensì di un fatto "diverso" - per il quale è ammessa la modifica dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod.proc.pen.- l'estensione della imputazione originaria di appropriazione indebita nella fattispecie di bancarotta fraudolenta, giacchè come si è detto- quest'ultima si sostanzia in un reato complesso, nel quale sono assorbiti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. Sotto altro profilo va rilevata anche l'infondatezza della tesi difensiva con la quale è stata eccepita la tardività della contestazione, in quanto effettuata solo in sede di discussione, e la nullità derivante dal fatto che la modifica della imputazione è derivata dall'intervento della sentenza dichiarativa di fallimento. In primo luogo va ricordato come, per consolidata giurisprudenza, la modifica della imputazione non debba necessariamente fondarsi sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale, tanto che si riconosce che la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. ben possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284), se non addirittura prima della apertura del dibattimento (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261742). L'art. 516 cod.proc.pen. stabilisce che "se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso...., il Pubblico Ministero modifica l'imputazione". Nulla viene stabilito in ordine al momento in cui debba avvenire tale modifica, ma è del tutto evidente che la contestazione del fatto diverso non possa superare la fase dibattimentale. In effetti il legislatore richiede soltanto due requisiti perché si proceda alla modifica dell'imputazione e, cioè, che il fatto diverso sia emerso nel corso del dibattimento e che non appartenga alla cognizione di un giudice superiore. Tali condizioni sono state pienamente rispettate nel caso in esame. Al fine di garantire il rispetto dei diritti delle parti processuali il legislatore ha poi previsto la particolare procedura di cui all'art. 519 cod.proc.pen., che consente la sospensione del dibattimento per la concessione di termini a difesa, procedura che risulta pure essere stata rispettata nel caso di specie, tanto che è stata espletata anche ulteriore attività istruttoria (con l'esame del curatore e l'acquisizione della relazione ex art. 33 legge fallimentare). Quanto più specificamente al momento in cui debba essere fatta la modifica e quindi la contestazione del fatto diverso, l'art. 516 nulla dice di preciso, ma la logica processuale impone che si proceda a contestazione non appena le emergenze della istruzione dibattimentale lo impongano. Il termine finale non può essere che quello della chiusura della discussione dibattimentale non potendosi, nel silenzio del legislatore, individuare un termine nella chiusura della istruzione dibattimentale. 17 In effetti la interruzione della discussione è fatto eccezionale ma previsto dal legislatore, il quale all'art. 523 comma 6 la consente quando vi sia la assoluta necessità di assumere nuove prove. Proprio da tali nuove prove, assunte "nel corso della istruzione dibattimentale" potrebbe derivare necessità di contestare il fatto diverso ed il Pubblico Ministero sarebbe senza dubbio legittimato a farlo. In altri termini, dal coordinamento degli artt. 516 e 523 discende il termine finale per procedere a modifiche delle imputazioni, che non può essere quello della chiusura della istruzione dibattimentale ma quello del dibattimento (Sez. 4, n. 8959 del 28/05/1993, Festini ed altro, Rv. 195420). Peraltro, mentre non vi è alcuna ragione per anticipare detto termine, dal momento che la procedura dettata dall'art. 519 comunque garantisce pienamente i diritti delle parti, vi sono evidenti ragioni di economia processuale che militano a favore della interpretazione sopra rappresentata. In proposito, giova ribadire che il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (artt. 516 522 cod. proc. pen.) mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Nel caso in esame non può ritenersi configurata alcuna violazione al riguardo, giacché la modifica non ha in alcun modo menomato la possibilità di difesa, che ha partecipato all'acquisizione della prova in ordine al reato di bancarotta, essendo stata disposta ulteriore istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. Peraltro, la questione di nullità risulta proposta solo in sede di legittimità, mentre non risultano formulate eccezioni al riguardo né dopo la formulazione della nuova contestazione né in appello. Orbene, si deve ricordare che la violazione delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni comporta una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello (si vedano in materia Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, Scano e altro, Rv. 258709; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217; Sez. 5, n. 14101 del 05/10/1999, Modaudo, Rv. 215797). 10.2. Il secondo motivo proposto è manifestamente infondato. 10.2.a. Si censura la sentenza nella parte in cui non ha motivato sul nesso di causalità tra l'operazione distrattiva ascritta al FI, in concorso e quale extraneus, e il dissesto della società. Sebbene non risulti che analogo motivo di doglianza sia stato specificamente formulato con l'atto di appello, va rilevato che nella motivazione della Corte territoriale si rinvengono argomentazioni in merito alla questione del nesso di causalità tra condotta distrattiva e dissesto e, comunque, si ritiene di fare in questa sede ulteriori precisazioni a confutazione della giurisprudenza (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, TT, Rv 253493) richiamata dal 18 ricorrente a supporto della sua tesi difensiva. Questa Corte da tempo si è orientata nell'affermare che nel reato di bancarotta fraudolenta i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicché né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta>>. Si è rilevato che quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell'ambito della legge fallimentare, all'art. 223, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 (legge fall., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento>> (Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo). Ancor più analiticamente, gli stessi principi risultano ribaditi quando si è rilevato che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato>>. Si è segnalato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede il dolo specifico, ma si perfeziona con il dolo generico, ossia con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte», precisandosi che non può intendersi rilevante la circostanza che all'epoca della distrazione non si fosse ancora manifestato uno stato d'insolvenza: infatti, ad integrare il reato non è richiesta la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'impresa, in quanto ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi della legge fall., art. 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo. Qualora, poi, la deduzione debba intendersi rapportata alla asserita insussistenza del dissesto all'epoca dei fatti, così implicitamente evocandosi la teoria cd. della "zona di rischio penale" [...], ugualmente deve essere disattesa in quanto, per la speciale configurazione del precetto, la protezione penale degli interessi creditori è assicurata mediante la sua connotazione di reato di pericolo. L'offesa penalmente rilevante è conseguente anche all'esposizione dell'interesse protetto alla probabilità di lesione, onde la penale responsabilità sussiste non soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma anche nella situazione di messa in pericolo dei loro interessi. Conseguentemente, il delitto di bancarotta non impone contestualità tra l'azione antidoverosa ed il pregiudizio derivante dalla stessa, ma ammette anche uno sfasamento 19 temporale, se esso non elide il portato dannoso dell'azione: sicché la tutela penale dispiega la sua efficacia retroattivamente, risalendo a ritroso, a far data dalla dichiarazione di fallimento, ricapitolando ogni passaggio della gestione dell'impresa fallita nel pregiudizio che viene accertato al momento della dichiarazione di insolvenza con la verifica delle passività gravanti sulla stessa >> (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv 251214). L'orientamento ora illustrato risulta contraddetto da una pronuncia di questa stessa Sezione, come si è detto richiamata nel ricorso in esame, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto all'elemento soggettivo del dolo>> (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, TT, Rv 253493). L'impianto motivazionale di questa sentenza muove dal presupposto che non può da un lato ritenersi che qualsiasi atto distrattivo sia di per sé reato, dall'altro che la punibilità sia condizionata ad un evento>> (la dichiarazione di fallimento, di cui viene diffusamente discussa la natura all'interno della struttura della fattispecie incriminatrice), che può sfuggire totalmente al controllo dell'agente, e dunque ritorcersi a suo danno senza una compartecipazione di natura soggettiva e, ancor peggio, senza che sia necessaria una qualche forma di collegamento eziologico tra la condotta e il verificarsi del dissesto>>; l'analisi viene peraltro parametrata sulle peculiarità del caso allora sub judice, dove - a differenza delle varie fattispecie concrete di cui alla precedente giurisprudenza, nelle quali si trattava di episodi distrattivi compiuti nel periodo immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento, che avevano impoverito l'impresa al punto da provocarne od aggravarne in modo irreversibile la crisi>> a quegli imputati era riferibile una - amministrazione priva di contiguità con il fallimento, essendo stata seguita da altre gestioni totalmente estranee>>, con tanto di amministrazione giudiziale ex art. 2409 cod. civ. medio tempore conclusasi senza alcun rilievo dell'amministratore su eventuali situazioni di insolvenza ed addirittura con una vendita della società a terzi dietro corrispettivo>>. La giurisprudenza di questa Sezione, successiva alla sentenza TT, ha aderito all'orientamento precedente, ritenendo che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento>> (Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012, Lanciotti, Rv 254634; v. anche Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi). In una quasi coeva decisione, si è precisato che anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non si richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento [...]. Al riguardo vale la pena di rimarcare che il rapporto eziologico fra la condotta vietata e il dissesto della società è richiesto dalla legge fall., art. 223, comma 2, n. 1, nel testo novellato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di bancarotta "da reato societario", il cui 20 elemento oggettivo - nel modello descrittivo recato dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod. civ., richiamati dalla norma incriminatrice - è del tutto diverso da quello che caratterizza le condotte vietate dall'art. 216 della stessa legge, richiamato invece dal citato art. 223, comma 1>> (Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv 254061). "tradizionale"Questo collegio ritiene di condividere e ribadire la consolidata e giurisprudenza, anche in ragione delle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte che nell'analisi del reato di bancarotta hanno avallato l'abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento>> (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy). In una recente pronunzia di questa Sezione si è affermato che non appare accettabile la tesi secondo cui, pur muovendo dall'esatto rilievo che il fallimento è elemento che integra la fattispecie del reato di bancarotta, si finisce per considerarlo come "evento" del reato, tale dunque da consentire ed anzi imporre la sua collocazione all'interno di un necessario rapporto di causalità con la azione od omissione che costituiscono il reato di bancarotta fraudolenta, nella forma delineata dalla L. Fall., art. 216, e da quella trasposta di cui all'art. 223, comma 1, stessa legge. Una simile conclusione non solo si desume dal tenore delle norme citate ma, oltre a ciò, è in contrasto anche con la struttura delle fattispecie di cui si discute meramente di pericolo - così come ricostruita dalla costante giurisprudenza di legittimità. Quanto al tenore della norma, è infatti da osservare che l'articolo 216 legge fallimentare, così come l'art. 223, comma 1, che lo richiama, fanno riferimento non già "all'imprenditore che cagiona l'insolvenza" ma "all'imprenditore che ha distratto", così rendendo evidente che l'insolvenza ed il fallimento, come sottolineato anche dalla dottrina, non costituiscono l'evento del reato che, invece, si radica nella condotta descritta dalla norma incriminatrice. Allo stesso modo, dal punto di vista della ratio della norma, giurisprudenza e dottrina hanno sempre concordemente sottolineato come la condotta che consiste nel depauperamento del patrimonio societario si manifesta, nella sua valenza patrimoniale negativa, sul piano naturalistico, anche antecedentemente alla formale dichiarazione del dissesto: e ciò in quanto la condotta dell'imprenditore, contraria all'interesse della società, non è affatto neutra ma assume rilevanza in sè, essendo l'imprenditore stesso - come sottolineato dalla dottrina "soggetto a rischio" cioè persona la cui libertà di azione non può mai essere - avulsa dalla previsione di tutela delle ragioni dei creditori. Per questo si è sostenuta la irrilevanza del nesso eziologico tra l'atto dispositivo (in senso distrattivo) del patrimonio di un'impresa commerciale e il fallimento dal momento che il reato di bancarotta non si caratterizza solo per il danno che provoca ma, ben prima, per il pericolo al quale espone gli interessi dei creditori. La controprova di tale assunto sta nel fatto che il rapporto di causalità fra la condotta dell'imprenditore e il fallimento non è del tutto estraneo alla disciplina della bancarotta ma, proprio per questo, è destinato ad operare esattamente nei limiti nei quali il legislatore lo ha espressamente previsto e menzionato: e cioè nel caso della bancarotta 21 impropria da reato societario, previsto dalla L. Fall., art. 223, comma 2, come novellato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, art.
4. Un intervento, cioè che, essendo ben successivo alla emanazione della L. Fall. del 1942, ha evidentemente introdotto, per i limitati casi in esso previsti, una speciale configurazione del nesso di causalità, altrimenti estraneo alla materia. E lo ha fatto per la necessità di trasformare quello che, dalla dottrina, era ritenuto un reato di pericolo presunto, sospetto di incostituzionalità per manifesta irragionevolezza della sua previsione, in un reato di danno, sancendo la necessità di un rapporto di causalità con il dissesto ovvero, in talune ipotesi, con il fallimento. Ancora, è da rilevare che la "costruzione" del fallimento come evento del reato di bancarotta, legato da rapporto di causalità con la condotta tipica, è operazione interpretativa sicuramente non compatibile con la ipotesi di bancarotta documentale che, pure, è inserita all'interno della L. Fall., art. 216, con la stessa tecnica di formulazione. Vi è poi da considerare che l'assunto della sentenza TT non può trarre legittimazione dalla sentenza delle Sezioni unite del 25 gennaio 1958, capostipite della giurisprudenza fino ad oggi invalsa. Ed anzi risulta apertamente contraddetto dai lavori preparatori della disciplina del fallimento del 1942, ove era stato espressamente previsto che la configurazione del fallimento come evento del reato avrebbe indebolito troppo la difesa penale del credito che alimenta le imprese commerciali. La sentenza delle Sezioni unite sopra citata, invero, si limitò a definire la dichiarazione di fallimento "una condizione di esistenza del reato" che si differenzia concettualmente dalla condizione di obiettiva di punibilità. Il supremo consesso, in altri termini, ha indicato la dichiarazione di fallimento come momento consumativo del reato di bancarotta, senza minimamente pretendere di sovrapporre tale concetto a quello di "evento" del reato. Va anche aggiunto che la definizione della sentenza dichiarativa di fallimento quale evento del reato di bancarotta, contraddice il tenore dell'art. 43 c.p., che delinea l'evento dannoso o pericoloso come il risultato dell'azione od omissione dal cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto;
ed inoltre contraddice il tenore dell'art. 40 c.p., che indica l'evento dannoso o pericoloso, dal quale dipende l'esistenza del reato, come conseguenza della azione od omissione dell'agente. Una "conseguenza" o un "risultato" che, viceversa, sono concetti difficilmente riferibili alla sentenza dichiarativa di fallimento. Atto, questo, d el giudice ossia di un soggetto terzo rispetto all'imprenditore, per giunta conseguente ai suoi accertamenti e alle sue valutazioni, al quale non si addice la definizione di essere conseguenza dell'azione distrattiva, tanto meno previsto e voluto come conseguenza di questa. È vero piuttosto che l'evento del reato di bancarotta deve intendersi quello, in senso giuridico, costituito dal fatto capace di ledere il bene protetto dalla norma. Questo è costituito dalla esposizione a pericolo del patrimonio della società mediante atti distruttivi, tali da ridurre la garanzia dei creditori in caso di fallimento. Infine, non può non rilevarsi che la qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come evento del reato da porre, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta, in rapporto di causalità con la condotta operativa dell'imprenditore, risulta anche in contrasto con i più 22 recenti approdi delle Sezioni unite. In particolare, richiedere al giudice penale di indagare ed accertare la eventuale sussistenza del rapporto di causalità fra la singola condotta distrattiva e la dichiarazione di fallimento significa aprire la strada ad un sindacato sulle cause determinative del fallimento che le Sezioni unite della cassazione, con la sentenza Niccoli del 2008, non sembrano consentire. Queste, infatti, hanno affermato che per il giudice penale investito dell'accertamento del reato di bancarotta, non si pone il problema dell'accertamento dei presupposti oggettivi dello stato di insolvenza dell'impresa poiché la sentenza dichiarativa di fallimento rileva, nel giudizio di accertamento del reato, per la sua valenza estrinseca e non è ulteriormente sindacabile nei suoi presupposti >> (così, in motivazione, Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690). Può quindi conclusivamente affermarsi che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede, come sostenuto dal ricorrente in questa sede, l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (ex multis e sempre tra le più recenti, Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567). 10.2.b. Nel ricorso si rileva, inoltre, che non sarebbe stata indicata dai giudici di merito la prova della consapevolezza in capo al FI della natura distrattiva della operazione posta in essere. Anche in ordine a tale profilo si rinviene esaustiva e logica motivazione nella sentenza di appello e in quella di primo grado, ma giova rimarcare che le censure della difesa in effetti appaiono finalizzate a far rientrare nel campo del dolo la consapevolezza del dissesto. Non si può in proposito che precisare quanto questa Corte ha reiteratamente affermato: in tema di elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, sono estranee le considerazioni relative al dissesto, elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, quale oggetto del dolo caratteristico del reato, questo anche in relazione alla condotta concorsuale dell'extraneus, consistendo il dolo di quest'ultimo nella volontarietà della condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, consapevolezza della pericolosità dell'azione per l'oggetto della tutela, che ben può essere tratta da diversi elementi di prova, non ultima un'accertata consapevolezza della situazione di dissesto, o la accertata consapevolezza della potenzialità lesiva per le aspettative del ceto creditorio di operazioni aventi caratteristiche tali da potersi prevedere dannose per la massa in caso di fallimento. Per quanto ricostruito dai giudici di merito tale consapevolezza è pienamente individuabile in capo al FI. Giova, peraltro, ancora ricordare che giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la prospettiva del dissesto dall'oggetto del dolo dei reati di bancarotta, individuando 23 quest'ultimo come limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare ai beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 del 1 luglio 2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30 gennaio 2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14 gennaio 2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3299/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto, Rv. 253932). Una volta chiarita l'estraneità del dissesto all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'amministratore della società. Ed in tal senso si è espressa reiteratamente la giurisprudenza (Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, Papalia, Rv. 258950), per la quale il dolo dell'extraneus si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza. 10.3. Vanno richiamate tutte le argomentazioni rappresentate sopra trattando la posizione dell'imputato OT per sostenere l'infondatezza del terzo motivo, con il quale il FI ha censurato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha confermato la condanna per il reato associativo, sebbene le condotte di appropriazione indebita, che costituivano oggetto del pactum sceleris fossero state state espunte dalle contestazioni, in quanto "convertite” nel reato di bancarotta, estraneo alle finalità del sodalizio criminale. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della adesione del FI alla associazione, a prescindere dall'unico atto a lui addebitato e relativo alla cessione del credito in data 12 dicembre 2003. In relazione al primo profilo delle censure sopra illustrate, è di tutta evidenza che le condotte di appropriazione indebita richiamate espressamente nell'imputazione di associazione per delinquere sono le stesse "assorbite" nel reato complesso di bancarotta fraudolenta contestato in dibattimento. Dello specifico ruolo del FI nell'ambito della associazione hanno ampiamente dato conto entrambe le sentenze dei giudici di merito e in proposito si richiama quanto sopra già detto trattando la posizione del OT. 24 In quella di appello sono state affrontate specificamente le analoghe censure proposte dal FI con l'atto di appello e con valutazioni di merito (non sindacabili in questa sede, in quanto non viziate da illogicità) si è affermato: < L'imponenza del dato probatorio è dunque tale da rendere altrettanto pienamente condivisibili le argomentazioni in diritto spese dal tribunale (pagg. 64/67) tanto in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa, quanto in ordine alla commissione del delitto, ciascuno con un proprio ruolo, da parte dei tre ricorrenti (ma analogo richiamo potrebbe farsi alle pagg.46/48 della citata sentenza n.1153/12); in esse, ribadita la solidità del quadro probatorio, è già contenuta la risposta alle censure riproposte dagli appellanti in ordine alla asserita illogicità in forza della quale non potrebbero darsi associati che non si siano macchiati di reati-fine (sarebbe il caso del TI, ma si vedano i passaggi riepilogativi contenuti ai primi cpv. di pag. 65 e pag. 66 e le motivazioni a sostegno della decisione di trasmettere gli atti anche per TI per il reato di bancarotta fraudolenta: ivi pagg. 66/67) o che ne abbiano commesso uno solo (sarebbe il caso di AP e RA, ma la critica non tiene conto che l'imputazione contiene in realtà una congerie di condotte protrattesi nel tempo a partire dal meccanismo di fatturazione fraudolenta che consentiva di drenare in favore dei due prevenuti 360mila euro ed a proseguire con la cessione dei crediti regionali e con gli artifici successivamente posti in essere per dissimulare il più a lungo possibile la frode perpetrata in danno dell'Istituto ed al contempo assicurarsi la piena ed esclusiva disponibilità del profitto illecitamente percepito: cfr. 2^ e 3^ cpv. pag. 66)>>. 10.4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha giustificato con ampia e logica motivazione il diniego delle attenuanti generiche anche al FI e al TO (e, in tal senso, si anticipa la valutazione dell'analoga censura mossa da quest'ultimo imputato nel suo ricorso). Infatti, nella sentenza si legge che non possono essere riconosciute le attenuanti generiche "al RA ed al AP (nessuno dei due incensurato), dal momento che anche in tal caso la Corte conviene con le valutazioni del primo giudice che dall'entità economica dell'operazione distrattiva e dalla spregiudicatezza dimostrata nella sua attuazione ha non solo preso le mosse per calcolare la pena base per il più grave reato sub B, ma anche, per l'appunto, delineato un quadro assolutamente ostativo a qualsivoglia mitigazione sanzionatoria;
articolati e protratti gli stratagemmi utilizzati per drenare risorse all'Istituto, del pari spregiudicata e tentacolare (dacché necessitante dell'ausilio di terze persone) la frenetica attività mirante a monetizzare (nel senso letterale del termine) e successivamente occultare gli illeciti profitti;
del tutto carenti, dopo la scoperta dello sconsiderato piano criminale, le iniziative riparatorie>>. Si tratta di valutazioni di merito incensurabili in questa sede e si deve, in proposito, ricordare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è 25 necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; conformi: n. 459 del 1982 Rv. 151649; n. 10238 del 1988, Rv. 179476; n. 6200 del 1992, Rv. 191140; n. 707 del 1998, Rv. 209443; n. 2285 del 2005, Rv. 230691; n. 34364 del 2010, Rv. 248244. 11. Il rigetto degli atti di ricorso dell'imputato TO. Infondati e per alcuni versi inammissibili sono i motivi dedotti nell'interesse del TO. 11.1. In relazione alle doglianze relative alla modifica dell'imputazione con la contestazione del reato di bancarotta si richiamano espressamente tutte le argomentazioni sopra rappresentate trattando il ricorso del FI. Va qui solo confutato l'assunto secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati (di appropriazione indebita ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) originariamente contestati nei capi di imputazione sub lettere b) e d). Su analoga censura proposta con l'atto di appello, la Corte territoriale ha correttamente osservato che, attesa l'attribuzione al Pubblico Ministero, nel vigente sistema processuale, del ruolo di "dominus" esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non solo non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni modificative (fatto diverso) o aggiuntive (fatto nuovo), effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., quanto, ove mai ravvisasse una diversità del fatto, non potrebbe far altro che disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521/2 c.p.p.); orbene, nella misura in cui il tribunale ha dimostrato, nella sentenza gravata, di aver condiviso la 'diversa' contestazione ritualmente prospettata dal p.m. (condivisione spintasi al punto di disporre la trasmissione degli atti affinchè si procedesse per bancarotta fraudolenta anche nei confronti di TI ed UR), appare evidente che ove l'organo dell'accusa non avesse proceduto ai sensi dell'art. 516 c.p.p., sarebbe stato obbligo del giudicante non già pronunciare il proscioglimento per prescrizione dei delitti ex artt. 8 D.Lgs. 74/2000 e 646 c.p., bensì ordinare la trasmissione degli atti al p.m. in sede affinchè procedesse per il 'diverso fatto' di bancarotta. L'iniziativa del p.m. dunque, ha semmai evitato un inopinato allungamento dei tempi processuali tanto più che sarebbe risultato addirittura abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M., inibendogli l'esercizio dell'azione penale attraverso la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010 - dep. 21/10/2010, P.M. in proc. Marcolin, Rv. 248539)>>. 26 Peraltro, come si è già detto sopra, le condotte originariamente contestate sono state assorbite nel reato complesso di bancarotta contestato, sicchè nessuna rilevanza può avere la prescrizione maturata in relazione a fattispecie non più oggetto di autonoma contestazione (arg. dalla già citata Sez. 5, n. 4404 del 18/11/2008, Ricci e altri, Rv. 241887). 11.2. Manifestamente infondato è anche il motivo con quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza del TO all'epoca delle condotte distrattive contestate (2003) della sussistenza di concreto rischio di insolvenza per l'Istituto Papa Giovanni, il cui fallimento è stato dichiarato nell'anno 2009. Ritorna il tema dell'elemento soggettivo configurabile in capo al soggetto estraneo concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta, sul quale si è ampiamente detto sopra trattando la posizione del FI. Peraltro la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno esaustivamente motivato sulla infondatezza della tesi difensiva, evidenziando anche che sia il FI che il TO non avevano con l'atto di appello mosso rilievi in ordine al consapevole apporto fornito, con le rispettive condotte, a depauperare l'Istituto Papa Giovanni XI delle ingenti somme equivalenti ai crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di Regione e A.S.P. (capo b n.1) ed agli altri falsamente vantati dalla M.L. SERVIZI EDILI (capo b, n.2). E in relazione al profilo del dolo proprio del reato di bancarotta, nella sentenza di appello si legge che la motivazione del tribunale (ove riferita agli 'estranei' ivi pag. 50 RA e AP) risulta condivisibilmente argomentata, tanto in fatto (v. in particolare pag. 46 circa gli indici sintomatici della strumentalità a fini illeciti della cessione, pagg. 50/51 circa quelli dell'accordo fraudolento tra cedente e cessionario e pagg. 51/53 circa l'immediata e più che sospetta dispersione delle somme così illecitamente ottenute), quanto in diritto (in particolare da ult. cpv. di pag. 48 a pag. 50 circa il 'fuoco' del dolo); sicchè una volta accertata la piena consapevolezza degli imputati della provenienza del denaro da essi "P* movimentati dall'istituto Papa Giovanni, può dirsi senza alcuna esitazione che i predetti non possono non essersi rappresentati che quella fuoriuscita del denaro determinava un concreto rischio di insolvenza, tenuto conto del fatto che, per l'entità dell'operazione economica e per la manifesta sproporzione tra le prestazioni (cfr. Cass. pen. V, n. 16579/10 e n. 9299/09), era in stridente contrasto con il fine istituzionale dell'istituto, cui devono ispirarsi gli atti di gestione del legale rappresentante (pag. 56)>>. Né possono qui essere valutate le censure, tutte in fatto, proposte dall'imputato con il terzo motivo dedotto nell'atto sottoscritto dall'avv. Bevere, nel quale sono stati indicati una serie di elementi probatori che escluderebbero la responsabilità del TO con riferimento all'appropriazione indebita ascrittagli nella nuova imputazione a titolo di concorso in condotta distrattiva. 27 11.3. Censure in fatto vengono pure mosse con le doglianze relative alla imputazione di associazione per delinquere. Peraltro, non è affatto vero che i giudici di merito non abbiano indicato quale sarebbe stato l'apporto causale del TO nella associazione, giacchè la ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza di primo grado e richiamata legittimamente in quella di appello, ha consentito di delineare specificamente i legami del TO con il FI e il OT, nonché tramite quest'ultimo con il LU. La Corte territoriale -così come si è già detto sopra trattando la posizione del OT- ha pure vagliato in chiave critica e logicamente incensurabile le dichiarazioni rese dal coimputato LU in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tutte orientate a sminuire l'apporto causale dei suoi concorrenti, ivi compreso il TO. Nella sentenza di appello vengono richiamati i puntuali rilievi fatti da quella di primo grado in ordine all'apporto causale anche del TO al vincolo associativo (si vedano in particolare pagg. 64 - 66 della sentenza del Tribunale). E in proposito giova ricordare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; conformi: n. 8868 del 2000, Rv. 216906, n. 10163 del 2002, Rv. 221116, n. 5606 del 2007, Rv. 236181, n. 13926 del 2012, Rv. 252615). 11.4. Vanno qui reiterati i rilievi fatti per l'imputato FI per evidenziare la manifesta infondatezza anche del quarto motivo dedotto nell'atto sottoscritto dall'avv. Bevere in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Come si è visto, non è affatto vero che la Corte territoriale abbia omesso di valutare specificamente ed autonomamente il ruolo del TO anche ai fini del trattamento sanzionatorio. Giova ricordare in proposito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; precedenti conformi: n. 481 del 1992, Rv. 188951; n. 829 del 1995, Rv. 200641; n. 1182 del 2008, Rv. 238851). 28 12. La condanna alle spese. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di tutti i ricorrenti alle spese processuali, nonchè per OT, FI e TO anche la condanna al pagamento delle spese processuali da rifondere alle parti civili che ne hanno fatto richiesta in questa sede, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo. Va qui precisato che non può essere accolta la richiesta di condanna alle spese presentata dal difensore IC IE nell'interesse di alcune parti civili. Invero tale difensore, non comparso in udienza, si è limitato a depositare una brevissima memoria, con richiesta di spese, nella quale non v'è alcuno sviluppo delle argomentazioni a sostegno delle pretese civilistiche dei suoi rappresentati. Non risulta quindi svolta alcuna attività difensiva in relazione alla quale è stata formulata la richiesta di liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresi, FI ON, TO DI e OT RE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado, liquidate: per le parte civile LA IM ISTITUTO AP OV XI nella misura di euro 2500,00, oltre accessori come per legge;
per la parte civile ES di ZA e AN nella misura di euro 1200,00, oltre accessori come per legge;
per la parte civile CU SC nella misura di euro 2500,00, oltre accessori come per legge;
per le parti civili assistite dall'avv. Marina PASQUA nella misura di euro 5000,00 complessive, oltre accessori come per legge;
per la parte civile PO IO nella misura di euro 2500,00, oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
per la parte civile IC GU nella misura di euro 2500,00, oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
per le ulteriori parti civili assistite dall'avv. SC SAPONE nella misura di euro 5000,00 complessive, oltre accessori come per legge;
per le parti civili assistite dall'avv. Franca FRANGIONE nella misura di euro 2000,00 complessive, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2015 DEPORTATA IN CANCELLERIA Il consigliere estensore Il Presidente Grazia MiccoN Maria Vessichelli More Verball addi 20 GEN 2018 te up lover 29 IL FUNZIONARIO GIUD 0/0 Carmela Lanzuise CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Canazione - Sezian Quinta Penale - con sentenza u- 28673/16 del 4/3/2016 e lepo. sitata in 08/4/2016 :24 dispere correggers it dispositivo delle sentenza n. 2379 del 3 luglio 2015 ver confronti di FI UI e altri nel senso che la con danns al rimborso delle gese anticipate delle ' parti civili ammesse al gratuito patrocinio deve in tendersi pronunciata in favore delle Stats 47. Ro o. 14 LUG 2016 Il Funzionario Giudiziario Filippo GRECO TE R CO