Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2015, n. 2295
CASS
Sentenza 3 luglio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non costituisce contestazione di un "fatto nuovo" ex art. 518 cod. proc. pen., bensì di un "fatto diverso" ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la modifica dell'imputazione da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta - reato complesso in cui sono assorbiti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. - dovendosi ricomprendere nella nozione di "fatto diverso" non solo un fatto che, pur integrando una diversa imputazione, resti esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la nozione di "fatto nuovo" attiene, invece, ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato).

Il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta. (La S.C. ha affermato tale principio ritenendo legittima un'ipotesi di modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., operata in dibattimento dal pubblico ministero una volta intervenuta la sentenza di fallimento).

Commentari9

Mostra tutto (9)
  • 1Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025

    La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …

     Leggi di più…

  • 2Art. 646 c.p. Appropriazione indebita
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486
    https://www.iusinitinere.it/

    L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …

     Leggi di più…

  • 4Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una
    Francesco Mucciarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all'intervenuto fallimento di una società a responsabilità limitata di cui di cui l'imputato era amministratore di fatto − la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione (in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. La sicura trama argomentativa della …

     Leggi di più…

  • 5Il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza: la nozione funzionale di “fatto”
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 6 giugno 2026

    Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 2026, sentenza n. 34036 LA MASSIMA “In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516 – 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità …

     Leggi di più…
Mostra tutto (9)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2015, n. 2295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2295
Data del deposito : 3 luglio 2015

Testo completo