Sentenza 10 febbraio 2012
Massime • 1
La locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. (La S.C. ha precisato che il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato: ne consegue che non si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato le possibilità di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2012, n. 18868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18868 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 10/02/2012
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 376
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 39560/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- ME AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 408/2011 della Corte d'appello di Caltanissetta in data 10 maggio 2011 e avverso l'ordinanza emessa in data 27 ottobre 2009 dal Tribunale di Gela;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore avv.to Calderone Tommaso del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
ME AR ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza, e unitamente ad essa, avverso l'ordinanza emessa in data 27 ottobre 2009 del Tribunale di Gela n. 408/2011, della Corte d'appello di Caltanissetta in data 10 maggio 2011, in base alla quale, unificate le violazioni in ordine al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 per continuazione con quella oggetto della condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Caltanissetta all'udienza del 10 marzo 2009, previa rideterminazione della pena, è stato condannato alla pena complessiva di anni 14 di reclusione e, chiedendone l'annullamento, lamenta:
1) Violazione dell'art. 429 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c).
Il ricorrente deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto gli sarebbe stato notificato, a seguito del rinvio operato dalla Corte d'appello di Caltanissetta, che aveva annullato in data 10 marzo 2009 la sentenza del Tribunale di Gela in data 10 dicembre 2002, dallo stesso Tribunale di Gela in data 6 agosto 2009 il decreto di citazione a giudizio privo dell'indicazione di qualsiasi imputazione. Tale atto, pertanto, sarebbe nullo in quanto carente dell'enunciazione del fatto contestato. Sottolinea altresì che la relativa eccezione è stata formulata in sede di prima comparizione, all'udienza del 27 ottobre 2009, immediatamente dopo l'avvenuta costituzione delle parti, ma la stessa è stata rigettata sia dal Tribunale che, in sede di gravame, dalla corte d'appello sul presupposto che correttamente il Tribunale avrebbe ripreso il giudizio partendo dagli atti validamente emessi, previa notifica del decreto di citazione al p.m. e all'imputato per l'instaurazione del regolare contraddittorio. Secondo il ricorrente, tuttavia, per essere rituale, il decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto contenere tutti i requisiti minimi previsti dal legislatore ed, in particolare, "l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto...con l'indicazione dei relativi articoli di legge"; in realtà tale atto ne era assolutamente sprovvisto. Nè, secondo l'ME, si poteva fare riferimento all'imputazione contenuta nel decreto emesso dal GIP in data 31 luglio 2001, essendo il fatto per cui è stato emesso il decreto di citazione in data 6 agosto 2009 completamente diverso e nuovo rispetto a quello originariamente contestato, come sarebbe stato ritenuto dalla stessa Corte d'appello di Caltanissetta in sede di annullamento per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. La circostanza dunque ha comportato una lesione insanabile del diritto di difesa.
2). Violazione degli artt. 423, 516 e 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Il ricorrente lamenta l'omessa trasmissione degli atti al p.m. in considerazione del fatto che non poteva essere modificata l'originaria imputazione dal p.m. in udienza, ai sensi degli artt. 423 e 516 cod. proc. pen. in quanto la nuova contestazione faceva riferimento ad un fatto nuovo (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), sia in relazione ai singoli partecipanti, al ruolo rivestito, alle modalità esecutive e al contesto temporale, circostanze dunque, che precludevano l'esercizio di tale potere da parte del p.m. Dunque la novità del fatto non avrebbe consentito al p.m. di udienza di modificare l'originaria imputazione come sollecitato dal collegio del Tribunale di rinvio.
3) Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un contributo causale all'associazione; in realtà vi sarebbe stato un solo elemento apprezzabile, ma comunque insufficiente a integrare un contributo alla stabilità dell'unione illecita destinata a durare nel tempo per l'attuazione del pactum sceleris. Tale conclusione troverebbe conferma nel fatto che nessun collaboratore di giustizia, ed in particolare ND VA, avrebbe mosso accuse nei confronti del ricorrente. Nè elementi utili potrebbero essere ricavati dagli atti di o.p.g.; a carico dell'ME vi sarebbero dunque esclusivamente quattro o cinque contatti avvenuti con tale BI Ermal, tra cui uno a Merì (ME), a trecento km da Gela, città in cui sarebbe stata costituita l'associazione; non potrebbe essere attribuito a tali elementi, circoscritti temporalmente, alcun valore sintomatico in senso accusatorio, in particolare con riferimento all'affectio societatis ed al factum sceleris. Nè a tal fine potevano essere valorizzate le dichiarazioni di tale NA HI, nei cui confronti il ricorrente aveva chiaramente manifestato la volontà di non avere alcun rapporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per i motivi di cui ai punti 1 e 2 e manifestamente infondato per il motivo di cui al punto 3. 2. In particolare, con riferimento al primo e al secondo motivo, rileva la Corte che essi riguardano la questione concernente la regressione del procedimento al Tribunale anziché al P.M. nell'ipotesi di cui all'art. 604 cod. proc. pen., comma 1, circostanza che avrebbe dovuto comportare la restituzione al p.m. degli atti con l'emissione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio per la formulazione del nuovo capo d'imputazione relativo al fatto nuovo riscontrato dalla Corte d'appello di Caltanissetta. In realtà, dall'esame degli atti, e cioè dalla sentenza del giudice d'appello del 10 marzo 2009, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, emerge che l'annullamento disposto in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è stato conseguente al fatto che la condotta associativa, in base alla quale è stata pronunciata la sentenza di condanna, è stata ritenuta relativa a collegamenti con persone diverse rispetto a quelle indicate nel capo di imputazione di cui al capo I) del decreto di citazione a giudizio in data 31 luglio 2001. Sulla base di queste premesse, la Corte d'appello non ha proceduto a dichiarare la nullità del capo d'imputazione, ne' la nullità del decreto che disponeva il giudizio, ne' di alcun altro atto del giudizio di primo grado. Previa conferma della sentenza di primo grado per la condanna relativa alla contestazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Gela per la rinnovazione del giudizio di primo grado, in base alla originaria imputazione;
correttamente il Tribunale ha ripreso la fase processuale da quelle attività giurisdizionali che non risultano essere state travolte dalla declaratoria di nullità. In particolare la sentenza della Corte d'appello ha lasciato indenne rispetto alla declaratoria di nullità tutte le attività istruttorie svolte nel contraddittorio delle parti, legittimamente dunque rimaste nel fascicolo del giudice di primo grado, che, è bene sottolineare, si è svolto con il rito abbreviato.
Per quanto riguarda invece l'eccepita invalidità relativa al decreto che dispone il giudizio, in forza della sentenza della Corte d'appello, rileva la Corte che la stessa non sussiste, non potendosi riconoscere un effetto di trascinamento a ritroso della riconosciuta nullità fino ad atti precedenti processualmente compiuti in modo corretto, quale appunto il decreto che disponeva il giudizio con il capo di imputazione originario. Proprio perché il nuovo processo è stato riattivato sulla base dell'originaria imputazione l'SM era perfettamente consapevole della tipologia e del contenuto dell'accusa e in ordine alla stessa ha potuto svolgere la sua difesa. La citazione disposta dal Tribunale, a seguito del rinvio operato dalla Corte d'appello non deve essere pertanto qualificata come decreto che dispone il giudizio, ma mera citazione funzionale alla rinnovazione dell'attività processuale nella sua scansione temporale, ed in tal senso limitata ad individuare e rendere conoscibile la data iniziale. Appare dunque logica l'assenza nell'atto "comunicativo" della imputazione concernente il reato contestato, proprio perché la stessa è rimasta quella originaria, ben delineata nella pronuncia rescindente, ed individuata come "fatto diverso", rispetto a quello riportato e oggetto di valutazione nella motivazione della decisione ed al quale è stato poi riferito il conseguente dispositivo. E dunque mentre la decisione sul fatto non correlato all'originaria imputazione è stato fulminato dalla conseguente nullità, il fatto consegnato al giudizio della regressione è, e non poteva non essere, che quello originario, nei cui confronti il giudice competente non ha alcun potere di modifica. Nel caso di specie dunque la contestazione si è ricomposta in base alla originaria imputazione, nei limiti intervenuti a seguito della sentenza della Corte d'appello. Sotto questo profilo la stessa non poteva dunque essere riformulata in sede di citazione il cui oggetto, come già evidenziato, è stato prefissato dalla sentenza d'appello. In base a queste considerazioni deve quindi escludersi la sussistenza di alcuna violazione del diritto della difesa anche in relazione alla dedotta possibilità della restituzione degli atti al p.m. L'ipotesi in tal senso prevista dall'art. 604 cod. proc. pen. viene configurata in relazione ad una condizione per così dire "esterna" di fatto nuovo o reato concorrente, rispetto a quello originariamente contestato, per la quale è necessario l'esercizio dell'azione penale che ovviamente deve esercitare il p.m.. E su questa base essa appare imprescindibile. Nel caso in esame correttamente, i giudici di merito hanno ritenuto che il fatto non fosse nuovo, ma soltanto diverso, e su questa base il p.m. aveva infatti operato l'integrazione in udienza. La scelta operata dalla Corte d'appello, e contestata dalla difesa,di trasmettere gli atti al Tribunale anziché al p.m., poteva peraltro essere impugnata dalla difesa stante la sua natura di sentenza processuale. La giurisprudenza ha ormai risolto il contrasto sul punto ritenendo che: "È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al Tribunale per il nuovo giudizio (Sez. Unite, 25 giugno 2009, dep. 17 luglio 2009, n. 29529, De Marino). Nel risolvere il contrasto giurisprudenziale nel senso sopra indicato, le Sezioni Unite hanno ripercorso in una prospettiva diacronica l'evoluzione dell'assetto normativo, osservando preliminarmente come la scelta del legislatore nel formulare l'attuale art. 568 cod. proc. pen. sia stata quella, non soltanto, di mantenere inalterata la regola costituzionale del ricorso per cassazione come rimedio generale "contro le sentenze", ma anche di recepire il sedimentato quadro interpretativo che della clausola legale, sostanzialmente identica, offerta dall'art. 190 codice 1930, comma 2, era stata sino allora offerto dalla giurisprudenza. L'attuale contenuto dell'art. 568 c.p.p., comma 2, infatti, riproduce pressoché alla lettera quello dell'art. 190 c.p.p. (1930), comma 2, poiché a norma della seconda parte del comma
2 della previgente disposizione codicistica, introdotta dalla L. 18 giugno 1955, n. 517, art. 5, i provvedimenti sulla libertà personale e le sentenze - eccettuate quelle relative alla competenza - erano sempre soggetti al ricorso per cassazione, quando non fossero altrimenti impugnabili. Depongono in tal senso, del resto, gli stessi lavori preparatori del nuovo codice di rito, poiché con il Progetto definitivo, nel comma 2, art. 568, venne modificata, nel modo che compare nel testo definitivo, la formula "salvo quelle che possono dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza" (che era presente nella stesura del Progetto preliminare), nella considerazione che quella formula, come fu rilevato nelle osservazioni del Governo che accompagnarono la presentazione del Progetto definitivo, si prestasse "ad equivoci circa i tipi di decisione che, per il fatto di poter provocare un conflitto non sono ricorribili": si preferì in sostanza riprodurre lo stesso inciso adottato nell'art. 190, comma 2, codice previgente, quale "inciso sufficientemente collaudato dalla interpretazione giurisprudenziale". D'altra parte secondo le Sezioni Unite, se si condivide che il comma 2, art. 568 cod. proc. pen., proprio per le specifiche "origini" del suo enunciato, rappresenti una deroga al principio della tassatività delle impugnazioni, avuto riguardo all'estensione della relativa operatività, viene meno, per ciò stesso, l'unico argomento testuale su cui poggia l'orientamento che esclude la ricorribilità per cassazione delle sentenze "processuali", quali quelle che vengono qui in discorso;
infatti,se il principio di tassatività è derogato nel caso del ricorso per cassazione avverso le sentenze, non può più farsi leva sul tenore degli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., per affermare che quel mezzo di impugnazione sarebbe riservato alle sole sentenze di "merito". In ogni caso, la conclusione che nega la ricorribilità trova un punto di non condivisione soprattutto in base ad una lettura "costituzionalmente orientata" del quadro normativo, dal momento che, essendo il ricorso per cassazione previsto per assicurare la realizzazione del "giusto processo" celebrato cioè in conformità delle norme attraverso le quali esso è positivamente "regolato dalla legge", e poiché il ricorso per cassazione deve essere a tal fine consentito per tutte le ipotesi in cui "la legge" sia stata in concreto violata nell'ambito di "quel" processo, risulterebbe del tutto arbitrario e in chiaro contrasto con il parametro costituzionale enunciato nell'art. 111 Cost., distinguere, ai fini della ricorribilità delle sentenze, tra violazioni della legge sostanziale o violazioni della legge processuale. Non aver adito tale rimedio comporta l'irrevocabilità della sentenza de qua. Nè in questo caso, peraltro, la sentenza di annullamento presenta alcun vizio di legittimità, ne' può ritenersi che essa abbia effetti "incorreggibili" sul piano della legittimità, all'interno del processo;
essa ha infatti prodotto un effetto novativo che ha azzerato determinati risultati raggiunti nel processo, e della cui legittimità si era lamentato il ricorrente;
sono questi, dunque, e non altri, i parametri sulla cui falsariga deve essere condotto lo scrutinio della fondatezza del motivo dedotto. Ne consegue, sotto questo profilo, che "la circostanza che l'imputato possa (nuovamente) difendersi in sede di giudizio rinnovato si rivela, in questa prospettiva, assolutamente adeguato, anche in relazione alla completezza del contraddittorio avutosi nella rinnovata fase dibattimentale.
Una volta incardinato nuovamente il processo di merito la procedura è quindi correttamente proseguita secondo le regole previste per la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., che non concede margini di recupero collegati ad attività riferibili all'art. 415 bis c.p.p. e allo svolgimento dell'udienza preliminare, proprio perché si è svolto il pieno contraddittorio dibattimentale. Al ricorrente era stata contestata la partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, e tale è rimasta l'imputazione; sono risultati diversi i componenti rispetto a quelli indicati nel capo d'imputazione originario;
però il luogo dello svolgimento dei fatti è rimasto territorialmente lo stesso, anche per quanto riguarda la provenienza della sostanza stupefacente, e per la successiva commercializzazione, salvo marginali differenziazioni;
l'epoca di svolgimento dei fatti pure;
il ricorrente, dunque, è stato condannato per un fatto diverso, parzialmente, rispetto a quello originariamente contestato, con riferimento ai partecipi all'associazione. Non può dunque essere condivisa la censura sollevata dalla difesa secondo la quale, nel caso di specie ci si troverebbe di fronte ad un fatto nuovo, in quanto tale, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere ritenuto esclusivamente un accadimento del tutto difforme per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento ovvero del tutto diverso da quello contestato. In particolare secondo la giurisprudenza sicuramente prevalente la locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso", che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione, deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Peraltro il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.) mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che non si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato la possibilità di difesa (Cass., sez. 5, 25 agosto 1998, n. 10310, C.E.D. cass. n. 211477). Alla luce delle suesposte considerazione il ricorso deve essere dunque rigettato sotto questi profili.
3. Per quanto riguarda il merito dell'imputazione, ed in particolare il terzo motivo, osserva la corte che il ricorso, con riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, relativa ad un provvedimento pronunciato all'esito di un giudizio celebrato con il rito abbreviato in particolare, è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che, se lette poi in correlazione con la sentenza di primo grado, non risultano viziate da illogicità, visto le puntuali motivazioni relative all'accusa di aver partecipato all'organizzazione criminale in contestazione, la cui esistenza trova riscontro in plurimi provvedimenti giurisdizionali puntualmente richiamati (v. p. 14 della sentenza d'appello), nonché nei plurimi contatti telefonici con altri aderenti all'associazione e dal cui contenuto si evince inequivocabilmente il ruolo svolto dal ricorrente nell'attività di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Allo stesso modo sono stati indicati i riscontri oggettivi e duraturi rispetto alla stabilità dei rapporti tra i concorrenti nel reato (si veda il riferimento all'intercettazione dell'8 marzo 2000 e a i rapporti accertati con il Bilbili Ermal;
Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi - rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648). In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, sia con riferimento alla sussistenza dell'associazione, alla partecipazione del ricorrente, alla qualità stabile e duratura della stessa, riscontrata attraverso dati oggettivi, quali anche il reato fine commesso dallo stesso SM.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);
4. Ciò premesso va dichiarata sul punto inammissibile l'impugnazione, con la conseguente complessiva decisione di rigetto dell'impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012