Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2012, n. 18868
CASS
Sentenza 10 febbraio 2012

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La locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. (La S.C. ha precisato che il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato: ne consegue che non si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato le possibilità di difesa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2012, n. 18868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18868
Data del deposito : 10 febbraio 2012

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