Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
Non sussiste il concorso formale dei reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita (nella specie con riferimento a beni oggetto di locazione finanziaria), quando oltre ad esservi perfetta identità della cosa su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose e simultaneità delle attività stesse, unica risulti la destinazione data dal soggetto attivo ai beni da lui appresi indebitamente, in quanto la condotta dell'apprensione di beni di cui il fallito abbia la disponibilità, pur essendo astrattamente riconducibile alle due distinte ipotesi delittuose in questione, ricade sotto la previsione dell'art. 84 cod. pen., con la conseguenza che il reato meno grave di appropriazione indebita è assorbito da quello di bancarotta fraudolenta.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: unaFrancesco Mucciarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all'intervenuto fallimento di una società a responsabilità limitata di cui di cui l'imputato era amministratore di fatto − la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione (in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. La sicura trama argomentativa della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 37298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37298 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1217
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 44869/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.3.2009 da:
Avv. Calarco Gregorio difensore di \L E\, nato a *Gioia Tauro il 20.3.1978*;
ed il 16.3.2009 da:
Avv. Bova Alberto, difensore di \L MA, nato a *Ferrara il 2.8.1963*;
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 20 gennaio 2009;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del PG in sede, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, pronunciando ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a \L MA e RD E\ - imputati del reato di cui all'art.416 c.p., sub a); del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in qualità in qualità di titolare di imprese di costruzioni acquirenti di un ramo di azienda della società fallita ed il RD\ di socio della La ricostruzione Appalti srl dichiarava fallita, sub b); di appropriazione indebita con riferimento ad autocarro ricevuto in leasing, sub c); di appropriazione indebita di altri beni strumentali, sub d); ed f); ed il RD\ ancora di bancarotta fraudolenta per distrazione nella qualità di socio e di acquirente della società Beton Lombardo s.r.l.. sub g) - la pena concordata dalle parti.
Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso in favore del RD\ deduce violazione di legge con riferimento all'art. 129 c.p.p., sul rilievo che i contratti di locazione finanziaria di cui ai capi e) d) e) f) (reati di appropriazione indebita) non erano stati risolti prima della dichiarazione di fallimento de La ricostruzione Appalti srl bensì in forza di tale sentenza dichiarativa di fallimento. I beni concessi in leasing, al momento del fallimento, erano legittimamente detenuti dalla società utilizzatrice fallita e, dunque, soggetti alla tutela riservata a tutti i beni confluiti nella massa fallimentare a tutela dei creditori. Gli stessi beni non erano stati rinvenuti all'atto del fallimento, nondimeno per gli stessi fatti era stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta al capo b). Ed allora, essendo la bancarotta fraudolenta per distrazione reato complesso, recante in sè, come elemento costitutivo, il reato di appropriazione indebita, avrebbe dovuto essere contestato il solo reato contestato e, comunque, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento in ordine all'appropriazione indebita. Il ricorso in favore del \L\ lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sul rilievo che erroneamente era stata applicata la continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ed appropriazione indebita. Avrebbe dovuto essere riconosciuto solo il reato di bancarotta in quanto fattispecie di reato complesso.
2. - Le doglianze sono fondate e meritano, pertanto, accoglimento. È indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che, con il ricorso per Cassazione, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale recepito dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) (cfr., in questi termini, Cass. Sez. Un. 19.1.2000, n. 5, rv. 215825). Nel caso di specie, è stato, quindi, ritualmente dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento alla sentenza di patteggiamento in punto qualificazione giuridica della fattispecie. L'errore di diritto che avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice di merito, ai fini del rifiuto del patteggiamento, risiede nella concorrente contestazione dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di appropriazione indebita con riferimento a beni oggetto di locazione finanziaria.
Ed infatti, in presenza di dichiarazione di fallimento, la condotta dell'apprensione di beni di cui il fallito abbia comunque la disponibilità è, astrattamente, riconducibile alle due distinte ipotesi delittuose (art. 646 c.p. e L. Fall., art. 216). In tal caso, non vi è, però, concorso formale di norme, ma assorbimento ai sensi dell'art. 84 c.p., applicandosi la fattispecie maior che "incapsula" la minor (cfr. Cass. Sez. 5,4.4.2003, n. 37567, rv. 228297); cfr. pure, un lontano precedente, secondo - cui non può configurarsi il concorso formale dei reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita quando, oltre ad esservi perfetta identità della cosa, su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose, e simultaneità delle attività stesse, poste in essere al riguardo dal singolo imprenditore o dall'amministratore di una società, poi fallita, che per effetto del susseguente fallimento vengono ad essere qualificati come attività illecite e penalmente perseguibili, unica risulti altresì la destinazione data dal soggetto attivo ai beni da lui appresi indebitamente e distratti, integrando un siffatto comportamento una sola ipotesi criminosa e precisamente quella di bancarotta fraudolenta: cfr. Cass. sez. 3, 26.5.1966, n. 1605, rv. 102500). Il fatto, unitariamente considerato (nella sommatoria: appropriazione indebita+dichiarazione di fallimento) è riconducibile solo ad una delle norme sostanziali in questione, ove invece, il concorso formale postula che le diverse norme si integrino vicendevolmente e, perciò, possano applicarsi contemporaneamente, in quanto ciascuna di esse comprende solo una parte del fatto (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 18.11.2008, n. 4404, rv. 241887).
3. - L'errore di diritto inficia la sentenza impugnata che deve, dunque, essere annullata nei termini di cui in dispositivo, perché il competente giudice di merito proceda a nuovo esame tenendo conto del principio di diritto sopra menzionato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010