Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2006, n. 7555
CASS
Sentenza 30 gennaio 2006

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, è necessario che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività - e cioè un pericolo per le ragioni creditorie - risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre cioè che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …

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  • 2La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …

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  • 3Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 18 settembre 2017

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2006, n. 7555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7555
Data del deposito : 30 gennaio 2006

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